23/04/2022
Mediazione e pubblica amministrazione
Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la regione Umbria, sentenza n.9.2022 - Est. Scognamiglio
Sussiste danno erariale quando la pubblica amministrazione rifiuta irragionevolmente una proposta transattiva più favorevole della sentenza
Massima: Sussiste il danno erariale nell'ipotesi in cui l'amministrazione ha avuto la possibilità di chiudere la vertenza giudiziale con una transazione e non abbia accettato la proposta decidendo di proseguire la causa per ottenere una sentenza più sfavorevole della transazione.In virtù di quanto precede e non risultando provato che la soluzione transattiva sarebbe stata di per sé foriera di danno ingiusto per l'amministrazione, il collegio ritiene che il danno risarcibile vada identificato, come dalla prospettazione posta in via subordinata dalla Procura, nel differenziale tra il costo che l'ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria. Questo ammontare rappresenta, dunque, il danno ingiusto e quindi risarcibile all'amministrazione, posto che si rileva irragionevole la mancata adesione alla soluzione transattiva, conveniente per l'Ausl condivisa tra le parti. Va a tale proposito evidenziato che la giuriprudenza ha più volte rimarcato come sia sindacabile una transazione ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016, n. 127; Sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012, n. 250; Sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012, n. 1). Il medesimo principio trova applicazione nella fattispecie qui in esame nel senso che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella "esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici" (Corte dei Conti, Sez. III, sentt. 9 luglio l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91).