07/10/2026
La riscossione presso terzi diventa più selettiva. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611 del 22 maggio 2026 sono state definite le modalità con cui alcuni dati delle fatture elettroniche possono essere messi a disposizione dell’Agente della riscossione per individuare, con maggiore precisione, i rapporti commerciali sui quali valutare l’avvio di procedure esecutive.
La novità dà attuazione all’art. 1, comma 5-bis, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dalla legge n. 199/2025. L’obiettivo non è creare una nuova forma di pignoramento, ma rendere più efficiente l’attività di analisi che precede il pignoramento presso terzi.
Quali dati possono essere messi a disposizione di AdER
Il sistema riguarda i dati relativi alle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.
Le informazioni riguardano, in forma aggregata, la somma dei corrispettivi fatturati e il numero delle fatture emesse nei sei mesi precedenti rispetto al momento in cui i dati vengono messi a disposizione. Il dato consente quindi di evidenziare rapporti commerciali ricorrenti o economicamente significativi tra il debitore e i suoi clienti o committenti.
La fattura elettronica non viene “pignorata” automaticamente
È importante evitare un equivoco. La trasmissione di questi dati non comporta alcun pignoramento automatico della fattura e non trasforma ogni importo fatturato in una somma immediatamente aggredibile.
La fattura segnala l’esistenza di un possibile rapporto commerciale, ma il credito può essere inesistente, già pagato, contestato, non ancora esigibile oppure soggetto a compensazioni o ad altre vicende che devono essere verificate nel concreto.
La novità opera quindi sul piano informativo: consente all’Agente della riscossione di individuare con maggiore accuratezza i soggetti che potrebbero essere debitori del contribuente e presso i quali valutare l’avvio di un pignoramento.
Il collegamento con il pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973
Una volta individuato un potenziale terzo debitore, l’Agente della riscossione può ricorrere, quando ne ricorrono i presupposti, alla procedura prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Si tratta della particolare forma di pignoramento esattoriale presso terzi che consente di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore esecutato, nei limiti del credito per cui si procede.
Restano tuttavia necessari tutti i presupposti previsti dalla disciplina della riscossione: l’esistenza di un credito azionabile, la corretta sequenza degli atti, il rispetto degli eventuali termini e delle condizioni richieste per l’avvio dell’esecuzione.
Il ruolo dell’intimazione di pagamento
La maggiore capacità di individuare i terzi non elimina le garanzie procedurali del contribuente. Quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella o dell’altro titolo esecutivo, l’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 richiede, prima dell’espropriazione forzata, la notificazione di un’intimazione ad adempiere entro cinque giorni.
Per questo motivo, quando viene notificato un pignoramento presso terzi, la verifica non deve limitarsi al solo atto esecutivo. Occorre ricostruire l’intera sequenza precedente e controllare la regolarità delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi.
Cosa cambia per professionisti e imprese
La novità incide soprattutto sui contribuenti titolari di partita IVA che lavorano con una clientela stabile. Fino a oggi l’individuazione dei terzi potenzialmente pignorabili poteva richiedere attività informative più indirette; oggi i dati aggregati delle fatture elettroniche possono rendere più immediata l’individuazione dei rapporti commerciali economicamente rilevanti.
Questo non significa che ogni cliente diventi automaticamente destinatario di un pignoramento. Significa però che, in presenza di debiti iscritti a ruolo e non regolarizzati, i rapporti commerciali più evidenti possono essere più facilmente selezionati per eventuali iniziative esecutive.
Cosa deve verificare il contribuente
In presenza di una posizione debitoria rilevante è opportuno controllare con attenzione:
quali carichi risultano effettivamente affidati all’Agente della riscossione;
se le cartelle e le intimazioni siano state regolarmente notificate;
se siano in corso rateizzazioni o altre misure che incidono sull’attività esecutiva;
se i crediti verso i clienti siano realmente esistenti, esigibili e non già estinti;
se ricorrano eventuali limiti o vizi specifici della procedura di pignoramento.
Anche il terzo che riceve l’atto deve prestare particolare attenzione: dalla notifica del pignoramento derivano obblighi specifici e il pagamento effettuato direttamente al debitore, dopo l’instaurazione del vincolo, può non produrre effetti liberatori nei confronti dell’Agente della riscossione.
Più informazioni, ma non meno garanzie
Il provvedimento n. 153611/2026 rafforza dunque il patrimonio informativo utilizzabile nella riscossione coattiva, rendendo potenzialmente più mirata la scelta dei terzi da sottoporre a esecuzione. Non modifica però la struttura giuridica del pignoramento e non elimina le verifiche necessarie sulla posizione del debitore, sull’esistenza del credito e sulla regolarità della procedura.
Per imprese e professionisti il punto centrale diventa quindi la prevenzione: conoscere la propria posizione presso AdER, verificare tempestivamente cartelle e intimazioni e valutare gli strumenti di regolarizzazione disponibili prima che la riscossione raggiunga i crediti verso i clienti.
Studio Legale Tributario Avv. Mauro Franchi – Parma
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce l’esame del singolo caso concreto.
Il provvedimento Agenzia Entrate n. 153611/2026 consente di mettere a disposizione di AdER dati aggregati delle fatture elettroniche per individuare con maggiore precisione i potenziali terzi da so…