14/10/2020
DPCM ANTICOVID: TUTTE LE MISURE IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE
Le disposizioni del provvedimento «si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 » e «sono efficaci fino al 13 novembre 2020».
L'articolo 1 del dpcm prevede che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
È esente chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Bar, ristoranti e feste
Per quanto riguarda bar e i ristoranti, si è stabilito di introdurre delle fasce orarie per regolarne l'apertura e la vendita di cibo e bevande. Devono chiudere a mezzanotte, e dalle 21 in poi potranno continuare il servizio soltanto al tavolo ai clienti seduti, che siano all'interno o all'esterno.
Il decreto contiene inoltre il divieto di sostare davanti ai locali dopo le 21.
Nei locali Feste vietate, all'aperto e al chiuso.
Per quanto riguarda le abitazioni private è "fortemente raccomandato" di evitare feste e di ricevere in casa un numero di persone non conviventi superiore a sei. Per ricevimenti, pranzi e le cene legati a cerimonie religiose, come matrimoni o battesimi, previsto il limite di 30 invitati.
Restano chiuse sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
Concerti e cinema
Non cambia nulla per gli spettacoli: resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sospesi, invece, gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Scuola e gite scolastiche
Le gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi saranno vietati finché la situazione non migliorerà. Niente didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori.
Sport e stadi
Niente più partitelle di calcio o basket tra amici. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti «da parte delle società professionistiche; a livello sia agonistico che di base; dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso».
Smart working
Il dpcm potenzia lo smart working nella PA: non sono stabilite percentuali, ma viene stabilito che il lavoro agile è incentivato con le modalità di uno o più decreti del ministero della Pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del dl 34/2020.