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Avvocato Agostino Forleo

Avvocato Agostino Forleo Studio Legale

Normali funzionamento

Gentili clienti e amici,si comunica che lo Studio Legale resterà chiuso dal 10 al 29 agosto.L'attività e il ricevimento ...
09/08/2021

Gentili clienti e amici,
si comunica che lo Studio Legale resterà chiuso dal 10 al 29 agosto.
L'attività e il ricevimento clienti riprenderà a partire dal 30 agosto.
Per comunicazioni urgenti ed indifferibili è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica [email protected]
Buone ferie a tutti!

05/08/2021

CONDOMINIO: ANNULLABILE LA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA VIA E-MAIL
L’e-mail semplice, a differenza della PEC, cioè della posta elettronica certificata, che genera una ricevuta di consegna con valore legale pari all’avviso di ricevimento di una raccomandata, non garantisce la certezza del ricevimento da parte dell’interessato, a meno che il destinatario non si premuri di inviare un messaggio di conferma al mittente.
Ciò posto, se manca questa prova di ricezione, la delibera adottata nell’assemblea convocata via e-mail può essere impugnata da chi sostiene di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione, in modo da ottenerne l’annullamento.

20/07/2021

L'IMMOBILE PAGATO CON DENARO RICEVUTO DAI GENITORI NON RICADE NELLA COMUNIONE DEI BENI.
Così si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 20336/2021.
E' fondamentale però che il genitore non dia i soldi al venditore affinché intesti la casa al figlio ma esegua un bonifico sul conto del figlio affinché quest'ultimo acquisti direttamente la casa.
In tal modo, realizzandosi una donazione indiretta, l'immobile non è soggetto al regime della comunione legale vigente nel matrimonio dell'acquirente.
Nel caso in cui invece l'acquisto sia avvenuto con denaro ricevuto in parte dai genitori l'immobile cade in comunione legale per la quota residua (la parte donata fuori dalla comunione per la corrispondente quota percentuale, mentre la parte acquistata soggetta per tale quota al regime della comunione).

19/07/2021

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12794/2021 conferma l'addebito della separazione anche se il tradimento è provato attraverso le chat whatsapp.
Il tema fondamentale concerne l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche: per disconoscerle ovvero per rendere il disconoscimento idoneo ad escludere la prova è necessario che esso sia chiaro, circostanziato ed esplicito a provare che la riproduzione informatica non sia conforme alla verità dei fatti.
Diversamente, le semplici dichiarazioni rese nel corso giudizio con cui si nega la relazione affettiva in costanza di matrimonio, non sono sufficienti a costituire disconoscimento.

16/07/2021

CONCORSO DI COLPA AL PEDONE CHE ATTRAVERSA FUORI DALLE STRISCE
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6514/2021 stabilendo che anche il pedone, quale utente della strada, è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce pedonali e in condizioni particolari (ad es. che non consentono una piena e concreta avvistabilità del pedone da parte del conducente del mezzo).
In sostanza, anche il pedone può essere responsabile del sinistro e con l'ordinanza in questione la Suprema Corte individua un concorso di colpa al 50%.

15/07/2021

L'EX COMPAGNO RECUPERA LE RATE DEL MUTUO PAGATE IN PIU' RISPETTO ALLA PARTNER
Questo è l'innovativo principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20062 del 14/07/2021.
In sintesi: nell'ipotesi di immobile acquistato in comproprietà, cessata la convivenza, a colui che ha pagato di più spetta il rimborso delle rate del mutuo.
L'ex partner dovrà quindi versare la differenza per ripristinare la situazione di parità.
Si supera in tal modo il precedente orientamento che considerava le attribuzioni patrimoniali intercorse tra la coppia durante la relazione quali "atti di liberalità" e dunque non rimborsabili in quanto assimilati ad una donazione spontanea ed irreversibile.

09/07/2021

ANNULLAMENTO DI UN PACCHETTO TURISTICO

La prima ipotesi è che sia imputabile all'organizzatore e/o intermediario del viaggio (agenzia di viaggio).
In questo caso, l'articolo 42 del Codice del turismo, intitolato "diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio" stabilisce che, in tutti i casi in cui il recesso del turista da un pacchetto di viaggio risulti giustificato da sopravvenute variazioni del prezzo o del contratto già sottoscritto o, comunque, il viaggio sia stato annullato dall'organizzatore per qualsiasi motivo, il consumatore mantiene il diritto di usufruire, senza supplementi, di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quella del viaggio già acquistato, oppure, se di qualità inferiore, di ricevere la differenza del prezzo, sempre che non preferisca ricevere l'integrale rimborso di tutte le somme già corrisposte.

La seconda ipotesi è che la rinuncia al viaggio dipenda da una decisione attribuibile al solo viaggiatore.
In questo caso, il Codice del turismo all'art. 37 si limita a prevedere che il contratto di viaggio e turismo “tutto compreso” deve contenere, tra le altre informazioni, anche quelle necessarie affinché il turista possa stipulare un contratto di assicurazione a copertura delle spese, o delle penali, eventualmente sostenute a seguito del proprio recesso o annullamento del contratto.
Mentre l'art. 36 stabilisce che gli eventuali importi versati a titolo di caparra, oltre a non poter superare il 25% del prezzo, devono comunque essere restituiti al turista quando il suo recesso dipenda da fatto sopraggiunto non a lui imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte.
Quindi se le motivazioni alla base del recesso unilaterale del turista sono costituite solo da questioni personali e non oggettive, tutte le conseguenze economiche della rinuncia rimarranno in capo a lui; al contrario, nel caso in cui le stesse motivazioni fossero fondate su fattori “esterni”, tali da impedire o limitare oggettivamente il godimento del viaggio, il consumatore potrà evitare il pregiudizio economico derivante dalla scelta di rinunciare al viaggio.
Di conseguenza, perché un evento acquisisca i connotati di “giusta causa” per il recesso, è necessario che la situazione sopravvenuta, oltre a non essere attribuibile né al tour operator, né all'agenzia viaggi, non possa nemmeno essere attribuita allo stesso consumatore: l'evento, insomma, deve risultare del tutto imprevisto e imprevedibile, ed il consumatore deve trovarsi nella impossibilità materiale di conoscere in anticipo la situazione di rischio usando l'ordinaria diligenza.

29/06/2021

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE per chi abusa dei permessi riconosciuti dalla legge 104.
I permessi previsti dalla legge 104 per dare assistenza al parente disabile devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per tale finalità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che torna a pronunciarsi sull'utilizzo improprio dei permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per assistere i parenti disabili.
IL CASO: un dipendente, nei due giorni concessi per assistere la madre, è stato sorpreso dall'investigatore incaricato dal datore di lavoro, a compiere attività del tutto incompatibili con quelle di assistenza al genitore.
Il licenziamento disciplinare risulta quindi legittimo.
L'utilizzo improprio dei permessi rappresenta un abuso del diritto oltre a violare i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell'ente assicurativo.
Queste le conclusioni cui giunge l'ordinanza n. 17102/2021: "l'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari".

23/04/2021

IL COVID NON SALVA L'IMPRESA DALLO SFRATTO E DALL'AFFITTO ARRETRATO
La vicenda:
- la conduttrice gestiva nell'immobile locato una palestra e una piscina che da Marzo a Maggio 2020, a causa della pandemia Covid 19, erano rimaste chiuse con azzeramento degli incassi. Riteneva quindi i mancati pagamenti come morosità incolpevole provocata dalle restrizioni imposte dall'autorità governativa per fronteggiare la pandemia;
- la locatrice chiedeva comunque la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il pagamento dei canoni.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3114/2021, ha
- accolto la domanda della locatrice di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice;
- confermato l'ordinanza di rilascio dell'immobile;
- condannato la conduttrice al pagamento dei canoni di locazione scaduti e a scadere dal febbraio 2020 all'effettivo rilascio.

La decisione è motivata dal fatto che il legislatore, nell'emergenza della pandemia Covid 19, ha voluto introdurre la possibilità (e non l'obbligo) di rinegoziare le condizioni economiche di un contratto ovvero di ridurre definitivamente a determinate categorie di imprenditori i canoni di locazione per un certo numero di mensilità.

Per le locazioni di palestre o piscine, non avendo disposto alcun abbuono o riduzione definitiva dei canoni, deve ritenersi che consenta unicamente di considerare temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti relativi ai canoni maturati durante le restrizioni anti Covid 19, fermo restando l'obbligo di detti canoni alla cessazione delle misure restrittive.
Pertanto, il reiterato inadempimento della conduttrice (mancato pagamento dei canoni), non totalmente giustificato dalla pandemia, non potrà non essere considerato di gravità tale da giustificare la risoluzione della locazione per suo inadempimento.

14/04/2021

Finita locazione:
- il tinteggio delle pareti grava sul proprietario o sull'inquilino?
- l'ingiallimento delle pareti o le tracce di chiodi o scotch rappresentano danni normali o straordinari?
- chi deve farsi carico delle spese dell'imbianchino?

Per rispondere alle suddette domande occorre stabilire se i danni alle pareti possano dirsi causati dal normale utilizzo del bene o da incuria, negligenza o addirittura dolo dell'inquilino.
Nel primo caso, quest'ultimo non deve farsi carico dei costi per rendere l'appartamento più presentabile, mentre nel secondo caso sarà proprio il conduttore a dover sistemare i danni.

L'ingiallimento delle pareti o le tracce dei chiodi utilizzati per agganciare quadri o altro non possono essere considerati come danni derivanti da un utilizzo non conforme dell'appartamento.
Di conseguenza, le spese che il proprietario intenda comunque sostenere per ritinteggiare l'appartamento e farlo tornare alla condizione in cui si trovava al momento della concessione in locazione non possono essere addebitate all'inquilino.
Trattasi, infatti, di manutenzione ordinaria, affidata dalla legge al locatore.

Tale regola può in ogni caso essere derogata dalla volontà delle parti, che sono libere di inserire in contratto una clausola che obbliga espressamente il conduttore a ritinteggiare l'immobile prima di riconsegnarlo, a prescindere da quanto e perché le pareti siano deteriorate.

29/03/2021

L'AUTOCERTIFICAZIONE FALSA NON E' REATO

I DPCM sono fonti secondarie che non possono limitare la libertà personale.
Non commette falso ideologico quindi chi non dice la verità nell'autocertificazione.
Questo è quanto stabilito dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia.

Non commette falso ideologico chi nell'autocertificazione dichiara il falso per motivare l'uscita di casa durante la pandemia da Covid19 perché i DPCM sono fonti di rango secondario che non possono limitare la libertà personale. Solo un provvedimento del giudice in forza di legge può disporre l'obbligo di permanenza domiciliare come misura cautelare o sanzionatoria, ma in casi specifici. Queste le conclusioni esposte dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza n. 54/2021 che va ad aggiungersi alle ormai numerose pronunce della giurisprudenza sulle misure restrittive attuate in tempi di pandemia.

21/01/2021

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONDOMINIO

Le assemblee condominiali sono a rischio se la convocazione è avvenuta via e-mail?

Cosa dice la legge: l'art. 66 delle disp. att. c.c dispone, al comma 3 che: "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

05/01/2021

PANORAMICA SUI BENI NON PIGNORABILI

L'art. 514 c.p.c. dichiara assolutamente impignorabili:
- vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche:
- commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese;
- libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio.
Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l'intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, ecc.
Sono inoltre assolutamente impignorabili dal 2015 "gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali", nonché "gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli".

I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità "relativa", condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali.
Rientrano in questa categoria:
1) gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo - che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi;
2) i frutti raccolti o separati dal suolo - che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo.

Per quanto riguarda i crediti impignorabili, l'art. 545 c.p.c. elenca: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.
Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime (c.d. pensione sociale INPS); mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.

Prolungato il divieto di sfratto per altri 6 mesi fino al 30 giugno 2021
24/12/2020
Sfratti: decisa una nuova proroga

Prolungato il divieto di sfratto per altri 6 mesi fino al 30 giugno 2021

Prolungato il divieto per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ma con dei limiti. Furibonda Confedilizia: «Provvedimento irresponsabile».

Il nuovo confine pare sarà rappresentato dalla provincia di residenza. Non un gran passo avanti.
10/12/2020
Spostamenti tra Comuni a Natale: dietrofront del Governo

Il nuovo confine pare sarà rappresentato dalla provincia di residenza. Non un gran passo avanti.

Conte ci ripensa: il 25 e 26 dicembre ed il 1° gennaio sarà possibile uscire dal proprio Comune. La decisione dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore.

09/12/2020

DERIDERE SU FACEBOOK NON E' STALKING

Non si configura il reato di stalking pubblicando post su Facebook che possono essere letti solo da chi vuole e che hanno un contenuto irridente e critico.
Per la Cassazione (sentenza n. 34512/2020) è legittimo pubblicare post irridenti senza che ciò configuri necessariamente il reato di stalking, escludendo che il reato possa essere integrato da tali pubblicazioni su una pagina Facebook e senza indicazione alcuna dei destinatari: ciò in quanto il post non possiede una invasività intrinseca come il messaggio telefonico. Chi accede al social infatti è libero di leggere o meno quello che viene pubblicato.
I post su Facebook, dal contenuto ironico, rispondono più all'esercizio di un diritto di critica, anche se aspro, che ad un atto di natura persecutoria.

Questa la decisione con la quale la Cassazione ha assolto l'imputato dal reato di stalking perché accusato di aver molestato due persone con messaggi ingiuriosi e diffamatori inviati sul telefono e soprattutto sui social network, creando altresì un apposito profilo Facebook.

03/12/2020

VOLO CANCELLATO: COMPENSAZIONE E RISARCIMENTO

La compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato.
Il Regolamento CE 261/04 stabilisce una serie di norme volte a tutelare il passeggero aereo in caso di volo cancellato.
In particolare, il risarcimento forfettario (compensazione pecuniaria), rimborso del biglietto, rimborso delle spese sostenute (trasferimenti, pernottamenti, vitto, ecc...), assistenza (cibi e bevande durante la permanenza in aeroporto, sistemazione in albergo, ecc..).
Il Regolamento stabilisce che in caso di volo cancellato, con un preavviso inferiore ai 14 giorni, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria, il cui valore varia a seconda della lunghezza della tratta del volo (articolo 7):
- euro 250,00 in caso di tratta inferiore ai 1500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - Catania);
- euro 400,00 in caso di tratta compresa tra i 1500 e i 3500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - Lisbona);
- euro 600,00 in caso di tratta superiore ai 3500 chilometri (ad es. Milano Malpensa - New York).
La compagnia aerea può andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è imputabile ad una "circostanza eccezionale", ossia ad una causa di forza maggiore, come il maltempo o uno sciopero del personale di bordo.

Il risarcimento supplementare ex art. 12 Reg. CE 261/04.
Il Regolamento CE 261/04 stabilisce che in caso di volo cancellato, il passeggero può richiedere alla compagnia aerea il pagamento di ulteriori spese, che è stato costretto a sostenere a causa della cancellazione del volo, come ad esempio quelle di trasferimento ad un aeroporto più vicino per l'imbarco su un volo alternativo a quello cancellato.

Giudice competente per compensazione e risarcimento.
Secondo la Corte di Cassazione (24632/2020) i giudici che possono essere invocati dal passeggero sono diversi. Infatti, non può essere formulato un unico atto con le due domande, ma due diversi atti di citazione.
La domanda di compensazione deve essere presentata al Giudice del luogo ove i servizi dovevano essere prestati in base al contratto. Ciò significa che è competente il Giudice del luogo da dove l'aeromobile doveva partire o atterrare.
Quanto alla domanda per il risarcimento supplementare dei danni conseguenti ad inadempimento (cancellazione del volo) del contratto di trasporto, si prevedono quattro criteri per l'identificazione del Giudice competente:
1) giudice del luogo ove il vettore ha il domicilio, ossia la sede legale;
2) giudice del luogo ove il vettore ha la sede principale delle sue attività;
3) giudice del luogo ove il vettore ha un'impresa che si è occupata della stipulazione del contratto con il passeggero (ad es. l'agenzia di viaggio, salvo dimostrazione che essa ha agito quale semplice intermediario). Inoltre, tale luogo può essere il domicilio/residenza del passeggero se i biglietti sono stati acquistati tramite internet.
4) giudice del luogo di destinazione del volo.

15/10/2020

CONTRATTO RISTORATIVO
(se e quando è possibile non pagare il conto?)

Il rapporto tra ristoratore e cliente dà vita ad un contratto atipico.
Il contratto ristorativo viene definito come il contratto in forza del quale una parte (ristoratore) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (cliente) a fornire la somministrazione di pasti e bevande - generalmente nello stesso luogo ove avviene la produzione - dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. La trattativa per il perfezionamento di tale contratto inizia nel momento in cui viene consegnato al cliente il menù, il quale deve riportare i beni che vengono somministrati (cioè i piatti e le bevande proposti) ed il loro prezzo.
Nel menù, inoltre, devono essere segnalati obbligatoriamente i prodotti che non sono freschi ma surgelati o congelati.
La mancata indicazione di prodotti surgelati o congelati integra il reato di frode in commercio.
Il contratto si perfeziona nel momento in cui il cliente accetta le condizioni esposte nel menù ed ordina ciò che desidera consumare.

Poiché il rapporto tra ristoratore e cliente ha natura contrattuale, l'inadempimento di una delle parti, consente all'altra di risolvere il contratto oltreché chiedere il risarcimento del danno (derivato appunto dall'inadempimento).
La risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo e, nel caso pratico, quando il ristoratore non rispetta gli obblighi a lui imposti dalla legge e dal contratto stipulato con la controparte, il cliente non è tenuto, a sua volta, ad onorare il suo impegno, cioè pagare il conto.

Ciò posto, quando si verifica l'inadempimento del ristoratore e quando ciò consente di non pagare il conto?
1) manca il listino prezzi
Il cliente ha mangiato «alla cieca», cioè quando nonostante la sua richiesta non gli sia stato consegnato il menù con i prezzi di pasti e bevande e il listino non è stato neanche esposto all'esterno del locale. In tal caso, non è dovuto al ristoratore alcun pagamento.
È ancora in vigore, infatti, un Regio decreto del 1940 che obbliga i ristoratori ad esporre il listino dei prezzi. Chi non rispetta questa norma, rischia anche una multa di euro 308.

2) i piatti serviti o i prezzi non corrispondono a quelli indicati nel menù
Per la legge, "le derrate riportate in menù devono essere quelle effettivamente consumate".
In caso contrario il ristoratore rischia il reato di frode in commercio.
Allo stesso modo, i prezzi applicati devono essere quelli riportati sul menù. Le eventuali maggiorazioni devono essere riportare chiaramente e devono essere ben visibili sul menù.

3) il servizio è scadente
Quando si ordini una cosa e ne arrivi un'altra o quando, volutamente, il ristoratore inserisca degli ingredienti diversi da quelli previsti nel menù o di qualità inferiore.
Per servizio scadente non si intende invece carne troppo cotta o pasta troppo al dente ecc.
Il personale è tenuto a servire con correttezza, diligenza e a regola d'arte.
Se mancano questi presupposti, il ristoratore sta violando i principi alla base del contratto stipulato con il cliente e, quindi, si può contestare il conto e non pagarlo.

14/10/2020

DPCM ANTICOVID: TUTTE LE MISURE IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE
Le disposizioni del provvedimento «si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 » e «sono efficaci fino al 13 novembre 2020».

L'articolo 1 del dpcm prevede che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
È esente chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Bar, ristoranti e feste
Per quanto riguarda bar e i ristoranti, si è stabilito di introdurre delle fasce orarie per regolarne l'apertura e la vendita di cibo e bevande. Devono chiudere a mezzanotte, e dalle 21 in poi potranno continuare il servizio soltanto al tavolo ai clienti seduti, che siano all'interno o all'esterno.
Il decreto contiene inoltre il divieto di sostare davanti ai locali dopo le 21.

Nei locali Feste vietate, all'aperto e al chiuso.
Per quanto riguarda le abitazioni private è "fortemente raccomandato" di evitare feste e di ricevere in casa un numero di persone non conviventi superiore a sei. Per ricevimenti, pranzi e le cene legati a cerimonie religiose, come matrimoni o battesimi, previsto il limite di 30 invitati.
Restano chiuse sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

Concerti e cinema
Non cambia nulla per gli spettacoli: resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sospesi, invece, gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Scuola e gite scolastiche
Le gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi saranno vietati finché la situazione non migliorerà. Niente didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori.

Sport e stadi
Niente più partitelle di calcio o basket tra amici. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti «da parte delle società professionistiche; a livello sia agonistico che di base; dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso».

Smart working
Il dpcm potenzia lo smart working nella PA: non sono stabilite percentuali, ma viene stabilito che il lavoro agile è incentivato con le modalità di uno o più decreti del ministero della Pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del dl 34/2020.

01/10/2020

RESPONSABILITA' MEDICA: distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

L'azione del paziente vittima di responsabilità medica ha natura contrattuale mentre quella dei suoi eredi ha natura extracontrattuale.

- responsabilità contrattuale solo verso i pazienti
- azione extracontrattuale del congiunto

Con la sentenza numero 557/2020, il Tribunale di Crotone ha effettuato un'importante distinzione valida nell'ambito della malpractice medica: il principio secondo il quale la struttura sanitaria assume nei confronti dei propri pazienti una responsabilità contrattuale vale solo rispetto a questi ultimi e non rispetto ai loro eredi.

La regola in base alla quale tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un rapporto che trova la sua fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive vale esclusivamente con riferimento ai pregiudizi che riguardano la sfera personale e giuridico-patrimoniale della cd. vittima primaria.
È solo rispetto a quest'ultima, infatti, che, ad esempio, una casa di cura assume obblighi latu sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature che si rendono necessarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente stesso, di una Compagnia di assicurazione, del Servizio Sanitario Nazionale o di un altro ente).
È proprio ragione di quanto appena detto che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale.
Questa consegue all'inadempimento, a seconda dei casi, delle obbligazioni che gravano direttamente su di essa o delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari che lavorano per lei, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel primo caso, il riferimento va all'articolo 1218 del codice civile, nel secondo caso va all'articolo 1228.

Nei confronti del congiunto del paziente deceduto, invece, la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio caro, non è contrattuale ma extracontrattuale e opera ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile.
I parenti sono infatti delle vittime c.d. secondarie, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né con i sanitari che operano al suo interno.

Indirizzo

Vicolo Zefirino Campanini N. 1
Parma
43121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

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