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Tutela Minori e Famiglia B.B collaborazione professionale

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Tutela Minori e Famiglia B.B collaborazione professionale Studio professionale in Parma- Tutela Minori e Famiglia: Avvocato: Dott.ssa Sara Bertocchi. Psicol

Normali funzionamento

Buona festa della donna 🌼
08/03/2021

Buona festa della donna 🌼

🌿Il punto è sempre la cura che abbiamo di noi stesse.

🌱Parlo al femminile perché oggi, più che mai, in questo giorno speciale, l’8 Marzo, ci dobbiamo chiedere cosa facciamo davvero per prenderci cura di noi stesse come donne, nel qui ed ora.

🪴Il mio augurio e’ di coltivare e annaffiare il fiore del nostro benessere, di osservare i bisogni, le ambizioni, i sogni, per poter diventare consapevoli di ciò che siamo.

🍀Il mio augurio e’ di avere rispetto per noi stesse, per i nostri progetti e per le nostre emozioni.

🌼Non sei quel numero, non sei quel vestito, non sei sempre ciò che gli altri si aspettano da te, ma ti auguro di essere imperfetta, vera, fragile e coraggiosa, di essere te stessa.

🌻”Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.”
Rita Levi Montalcini

🌾Stasera, Lunedì 8 Marzo, alle ore 21, ci sarà una diretta Instagram con .adieta, dietista. Parleremo di Mindful Eating e Anti-diet Culture perche’ tu “non sei quel numero.” Vi aspettiamo.

👩🏻‍⚕️ Dott.ssa Maria Laura Battistini, Psicologa, Facilitatrice Mindfulness.

📥 Info, iscrizioni, consulenze psicologiche: [email protected]

📲Tel/What’s up: 348-1366218



03/03/2021

🦋”Le persone più belle che abbiamo conosciuto sono quelle che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza, lo sforzo, la perdita e hanno trovato la loro via per uscire dal buio. Queste persone hanno una stima, una sensibilità, e una comprensione della vita che le riempie di compassione, gentilezza e un interesse di profondo amore. Le persone belle non capitano semplicemente; si sono formate.”
Elisabeth Kubler-Ross

👣Un passo alla volta:

🧚🏻impariamo ad essere compassionevoli con noi stessi,
🤷🏻‍♀️a smettere di combattere contro le nostre fragilità,
💆🏻‍♀️a prenderci tra le braccia esattamente per come siamo,
🧎🏻‍♂️ad accettare il passato così come è, proprio perché ci ha consentito di diventare noi stessi,
👭a condividere le nostre emozioni con le persone che amiamo,
💍a decidere di trovare un senso profondo negli eventi della nostra vita, connettendoci con chi eravamo, chi siamo, chi vogliamo diventare.

👩🏻‍⚕️ Dott.ssa Maria Laura Battistini, Psicologa, Facilitatrice Mindfulness.

📥 Info, iscrizioni, consulenze psicologiche: [email protected]

📲Tel/What’s up: 348-1366218


La competenza del tribunale per i minorenni nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e la...
24/02/2021

La competenza del tribunale per i minorenni nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e la sua deroga in favore del Tribunale ordinario quando sia stato preventivamente adito nella causa di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.
In questo post con aggiornamento giurisprudenziale.


Come vi preannunciavo in una storia di ieri una recente sentenza della corte di Cassazione del 11.02.2021 n.3490 è tornata sulla dibattuta questione della competenza del tribunale per i minorenni e la cosiddetta via attrattiva in favore del Tribunale ordinario.
La pronuncia si è espressa del tutto in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali e richiamandosi alla ordinanza n.1349/ 2015 ha chiarito che l'articolo 38 disp.att. c.c. si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli articoli 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale per i minorenni, salvo che non sia stato precedentemente adito il tribunale ordinario e sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art 316 c.c. e sino alla sua definitiva conclusione nel quale caso anche i provvedimenti di decadenza e/ o di limitazione della responsabilità genitoriale saranno unitariamente decisi dal giudice del conflitto familiare.
Si rammenta che l'articolo 330 c.c. disciplina le ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei propri poteri con grave pregiudizio del figlio, mentre l'articolo 333 c.c. attiene i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di condotte genitoriali pregiudizievoli ma non ritenute non recuperabili.






17/02/2021

Se siete interessati ad approfondimenti legislativi e giurisprudenziali nella materia del diritto della famiglia e minorile, del diritto antidiscriminatorio e delle fragilità in genere, vi invito a seguire la mia pagina Avvocato Sara Bertocchi su Facebook e Instagram
grazie!

I presupposti per la dichiarazione di adottabilità del minore a confronto con l'affidamento etero-familiare.Ne parlo nel...
17/02/2021

I presupposti per la dichiarazione di adottabilità del minore a confronto con l'affidamento etero-familiare.
Ne parlo nel post di pochi giorni fa pubblicato sulla mia pagina Instagram.




Con una storia della settimana scorsa vi avevo promesso qualche approfondimento sull'argomento Adozione, Affido e iter perseguibili.
Dopo avervi indicato una delle ultime sentenze della Cassazione civile del gennaio scorso, ritorno sulla questione dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità anche differenziandola dall'affido etero-familiare.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge n.184 del 1983 "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia", diritto che può essere sacrificato solo laddove sussista una condizione non transitoria di carenze nella cura materiale e morale del minore stesso.
Nella valutazione specifica della condizione del minore è necessario- sempre a norma di legge - tenere conto della identità culturale della famiglia di appartenenza, anche mediante il possibile intervento di un mediatore culturale preposto alla valutazione del caso.
Il giudice di merito nel valutare la adottabilità del minore dovrà valutare:
🔷La effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori specialmente della madre;
🔷La esistenza o meno di un contesto familiare esteso di supporto
🔷La specificità del contesto familiare e di un modello culturale differente da quello del nostro ordinamento.
La divergenza tra stato che giustifichi la dichiarazione di adottabilità da quella che giustifichi il cosiddetto affido etero-familiare è che in questo ultimo contesto si assisterà ad una carenza nell'accudimento del minore di natura transitoria e che può essere recuperato con il sostegno esterno ( comunità o affido in famiglia).
Purtroppo la valutazione specifica e concreta dei presupposti per l'uno o l'altro intervento non è così semplice e netta e spesso si assiste ad interventi che - sebbene siano ispirati a finalità di recupero - finiscono per mancare di tempestivita' in totale spregio dell'interesse primario del minore a vivere in un contesto familiare adeguato ed accudente.
184/83




Segnalo anche qui l'approfondimento in tema di sharenting e tutela dei dati dei minori online.
04/02/2021

Segnalo anche qui l'approfondimento in tema di sharenting e tutela dei dati dei minori online.

Nella storia di ieri vi accennavo al fenomeno c.d. SHARENTING che è una deriva dalle parole sharing ( condivisione) e parent (genitore).
La pratica consiste nel ricorso sempre più frequente alla condivisione di immagini dei propri figli sui social maggiormente diffusi.
La normativa a tutela dei minori approntata dal GDPR e nello specifico dell'art 8 del regolamento sulla privacy si è rivelata purtroppo un po' scarna e poco efficace nell'inibire condotte realizzate da coloro che dovrebbero agire per la tutela delle immagini dei propri figli.
La giurisprudenza prevalentemente espressasi in materia ribadisce che la condivisione di immagini social dei figli debba essere decisa concordemente dai genitori e, in caso contrario, che debba cessare.
Ove vi sia comune accordo dei genitori non sussiste una normativa che tuteli il diritto dei minori che si vedranno esposti in una sorta di ARCHIVIO DIGITALE PUBBLICO con cui dovranno fare i conti in futuro potendo influire sulla loro privacy e web reputation.
Da ricerche fatte con adolescenti tra i 12 e i 14 anni emerge il timore di futuri atti di cyberbullismo e si sta approntando in sede di Commissione Europea una normativa che consenta ai bambini, dopo essere divenuti adulti, di ottenere la cancellazione dei dati immessi nel web e magari una condanna degli stessi genitori.
Esistono poi delle considerazioni di carattere penale che potrebbero scaturire dall'effetto indiretto di questo fenomeno ossia il Digital kidnapping ma di cui vi parlerò con altro post.
Cosa ne pensate ?





29/01/2021

🏋️Dalle ricerche di Seligman emerge quanto i pessimisti avvertano gli eventi negativi come stabili, duraturi e costanti.

🧘🏼‍♀️Chi si arrende alle avversità sente gli avvenimenti negativi come permanenti, e sente fortemente di non avere il potere di cambiarli.

🧗‍♂️E’ evidente quanto questo abbia forti ripercussioni in senso emotivo.

🤹‍♀️La disperazione che deriva dalla impotenza e’ l’incapacità di prevedere un futuro nel quale potere cambiare la situazione che ci crea disagio.

🎬E’, quindi, molto importante imparare a vedere gli avvenimenti negativi come temporanei, discontinui, limitati, sentire il potere che abbiamo di trasformarli e cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di essi.

🌀Martedì 2 Febbraio alle 19 continuerà il laboratorio di gruppo on line “Be kind to your mind”. Lavoreremo sui pensieri, sulle convinzioni e sulla intelligenza emotiva.
Gli incontri sono auto-conclusivi ed e’ già possibile iscriversi.

🗝Il gruppo sostiene, rispecchia, trasforma, conferisce significati nuovi.

👩🏻‍⚕️ Dott.ssa Maria Laura Battistini, Psicologa, Facilitatrice Mindfulness.

📥 Info, iscrizioni, consulenze psicologiche: [email protected]

📲Tel/What’s up: 348-1366218



La giurisprudenza dei Tribunali del merito sta negli ultimi tempi procedendo sempre più spesso ad inviare coppie in cors...
28/01/2021

La giurisprudenza dei Tribunali del merito sta negli ultimi tempi procedendo sempre più spesso ad inviare coppie in corso di separazione alla coordinazione genitoriale.
La sentenza del Tribunale di Verona sotto richiamata ha previsto un vero e proprio invio delle parti al Co.Ge. che dovranno a propria volta scegliere il professionista anche su indicazione dei propri consulenti di parte presenti in causa.
Quello che è particolare del provvedimento, a differenza di altri molto dettagliati nel definire i limiti di intervento del coordinatore, è invece che si sia fatto un generico richiamo a dare direttive concrete che permettano alla coppia separata di riuscire a gestire la figlia in modo meno conflittuale.
Rimane fermo che a parere della Cassazione l'invio al Coordinatore genitoriale (come sostenuto anche da validi esperti nel ramo terapeutico e psicologico) debba essere sostenuto dalla volontarietà della scelta che ove mancasse finirebbe col vanificare l'efficacia di questo intervento.
E' vero che il Co.ge. dispone anche di un potere di tipo direttivo e pedagico per la coppia ma senz'altro se manca un concorso attivo dei genitori il risultato potrebbe mancare.




Recenti pronunce di merito hanno, in difformità dall'orientamento della Corte di Cassazione, concorso a diffondere nella prassi dei nostri tribunali la nomina del coordinatore genitoriale.
Tra queste ultime vi rimando alla lettura della ordinanza del tribunale di Verona del 15 marzo 2020 che nel persistere di una grave conflittualità dei genitori nella cura della figlia minore, ha disposto che le parti si rivolgano ad un co.ge per un supporto con direttive concrete dirette ad affrontare i problemi legati alla gestione della bambina.
Si tratta pertanto di un sistema misto di incarico che scaturisce dalla delega giudiziale con deferimento delle parti ad un coordinatore scelto attraverso l'ausilio dei consulenti tecnici di parte e con diretta sorveglianza del giudice tutelare.
Nel caso specifico il tribunale non ha stabilito nel dettaglio i margini della coordinazione genitoriale me semplicemente stabilito che siano date indicazioni concrete per affrontare e risolvere i problemi comuni di gestione della prole.






Buongiorno anche sulla pagina Tutela minori e Famiglia, torno sulla importanza del ruolo del Coordinatore Genitoriale, f...
21/01/2021

Buongiorno anche sulla pagina Tutela minori e Famiglia, torno sulla importanza del ruolo del Coordinatore Genitoriale, figura ad oggi ancora poco applicata nell'ambito delle c.d. ADR ossia le Alternative Dispute Resolutions.
Oggi voglio specificare chi è il Co.GE. essendomi spesso stato domandato. In realtà la figura è una combinazione di competenze specialistiche delle area legale, psico-pedagogica infatti il Corso Formativo da frequentare prevede una serie di materie che il professionista approfondisce seguendo un metodo che è noto come quello di Debra Carter ossia colei che lo inventò e lo ha applicato per prima in Canada.



Ricordate il mio post di qualche giorno fa sulla coordinazione genitoriale e le valutazioni dell'osservatorio della giustizia milanese?
Mi avete chiesto qualche informazione in più e con qualche slide cercherò di rispondere.
Parto dalla prima informazione.
Chi è il Co.ge,? Si tratta di un professionista adeguatamente formato che abbia frequentato un corso abilitante sulla coordinazione genitoriale di almeno 50 ore e che risponda ad uno dei seguenti requisiti
🔷 iscrizione ad un albo professionale come psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, NPI, avvocato e assistente sociale
🔷 titolo di Mediatore familiare con laurea in giurisprudenza o ad indirizzo umanistico
🔷Laurea in scienze pedagogiche, scienze della educazione e formazione
La figura di per sé implica la coesistenza di competenze nell'area legale, psicologica e/o della pedagogia che sono acquisite durante il periodo formativo.
La coordinazione genitoriale può essere svolta anche in team tra più professionisti.
La metodologia in uso mutua un modello noto come metodo Debra Carter in uso originariamente in Canada e Stati Uniti.




🧩Una iniziativa rivolta anche a genitori, per far fronte a questo momento particolarmente complicato.
16/01/2021

🧩Una iniziativa rivolta anche a genitori, per far fronte a questo momento particolarmente complicato.

✈️E’ nata una bella collaborazione con Dott.ssa Alessandra De Marco Pedagogista, pedagogista che stimo profondamente.

🎲Ci siamo chieste di cosa hanno davvero bisogno insegnanti, educatori, pedagogisti, genitori e professioni sanitarie che si trovano ad affrontare ciò che i bambini necessitano in questo momento.

🧗🏻‍♀️Abbiamo, quindi, pensato ad un incontro on line decisamente laboratoriale, pratico, e alla discussione concreta di casi.

🧩Abbiamo pensato a dare spunti reali rispetto alle strategie/risorse in relazione ai comportamenti problema, alla educazione emotiva, alla mindfulness e tanto altro.

📕Vi aspettiamo per una nuova iniziativa:

📗”Psicopedagogica-Mente: strumenti pratici per la relazione educativa e discussione di casi”:
Sabato 30 Gennaio h 10-12 on line.

📖Iscrizioni aperte e posti limitati. Vi aspettiamo.

📥 Info: [email protected] oppure [email protected]



Condivido questo mio post  pubblicato sulla pagina Instagram relativo ad una recentissima pronuncia in materia di violen...
15/01/2021

Condivido questo mio post pubblicato sulla pagina Instagram relativo ad una recentissima pronuncia in materia di violenza familiare del 04 gennaio scorso che apre possibili azioni di risarcimento danni in favore dei figli minori vittime di atti di violenza assistita.
Da approfondire e seguire




Oggi voglio sottoporre alla vostra attenzione la recentissima sentenza n. 74 della Cassazione Penale del 4 gennaio 2021 che è intervenuta in materia di violenza familiare e risarcimento del danno.
La pronuncia è di reale interesse -oltre che di possibili importanti ripercussioni - vista la configurazione che fa del reato disciplinato ai sensi dell'articolo 572 cop.pen ritenendolo sussistente anche qualora gli atti di violenze e/o vessatori non siano riferibili direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente quali involontari spettatori degli scontri e delle feroci liti fra i genitori.
La Cassazione ha pertanto statuito che la condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare alle manifestazioni di violenza, fisica o morale è quindi suscettibile di realizzare una offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia) con possibili gravi ripercussioni sulla crescita della prole.
È stato pertanto emesso un giudizio di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito per valutare se sussistano i presupposti per un risarcimento diretto nei confronti dei figli oppure no.
Da seguire e approfondire






Condivido questo post che ho pubblicato sul mio profilo Instagram che nel richiamare una recente pronuncia di merito del...
12/01/2021

Condivido questo post che ho pubblicato sul mio profilo Instagram che nel richiamare una recente pronuncia di merito della Corte di Appello di Catanzaro, afferma la priorità della scelta dell'affido inter-familiare (in questo caso a favore dei nonni) rispetto alla scelta di un affido etero-familiare qualora vi sia una situazione che giustifichi un provvedimento di tipo limitativo a carico dei genitori.
La giurisprudenza anche CEDU più volte ha ribadito il principio secondo cui gli stati aderenti devono attivarsi anche mediante azioni positive a garantire il diritto dei bambini a rimanere in famiglia.

Segnalo un provvedimento di merito del 22 dicembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro che si è pronunciata sul reclamo di una coppia di nonni contro il provvedimento di affido etero -familiare del Tribunale per i minorenni
La corte di Appello ha ritenuto (richiamandosi anche all'art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che stabilisce l'onere per gli Stati aderenti di attivarsi per salvaguardare l'esistenza di un legame familiare) fondato il ricorso e ha dato priorità al diritto del minore a salvaguardare il rapporto con la famiglia di origine anche in senso allargato, pertanto con i nonni.
L'affido temporaneo etero-familiare viene indicato dalla corte come una misura di tutela per il bambino qualora costituisca l'unica soluzione idonea a rimuovere situazioni di disagio familiare e a "porsi in funzione strumentale" alla preservazione del diritto a crescere nella propria famiglia di origine.
Data tale premessa e conformemente a quanto ribadito dall'art 1 della L. 4 maggio 1983 n.184, si evince il principio che debba ritenersi prioritaria la esigenza del minore di vivere nel proprio nucleo familiare di origine, fatta salva la esistenza di vere e proprie carenze nella cura materiale e morale del minore da parte dei genitori e dei prossimi congiunti.



La definizione di Alienazione parentale si evince dalla giurisprudenza della corte di Cassazione che individua la sua na...
11/01/2021

La definizione di Alienazione parentale si evince dalla giurisprudenza della corte di Cassazione che individua la sua natura in una strumentalizzazione del comportamento del figlio minore ai danni del genitore non collocatario.
Si assiste in sostanza ad una "programmazione" del figlio attraverso l'utilizzo di espressioni denigratorie false accuse, trascuratezza e violenze riferite all'altro coniuge.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Trieste del dicembre scorso la CTU aveva riscontrato - a fronte di una collaborazione della madre del tutto apparente- un atteggiamento realmente svalutativo e denigratorio verso il padre che era disconosciuto dal proprio ruolo genitoriale.
Tale condotta della madre è stata ritenuta pienamente lesiva del diritto del figlio alla bigenitorialita' ed ha giustificato il provvedimento di affido superesclusivo al padre con temporaneo collocamento in struttura protetta sul cui approfondimento tornerò con successivo post.



Riporto un mio post di questa mattina sul caso del bambino di Trieste allontanato dalla madre ritenuta responsabile di c...
05/01/2021

Riporto un mio post di questa mattina sul caso del bambino di Trieste allontanato dalla madre ritenuta responsabile di condotte alienanti e pregiudicanti il diritto del figlio al mantenimento di un rapporto significativo con entrambi i genitori.
La alienazione parentale quale tipo di interventi può giustificare' E' giusto un provvedimento sebbene temporaneo di affido etero-familiare del bambino? Quali misure sono più opportune e quali meno impattanti sull'equilibrio psico-emotivo del minore? Il nostro sistema di giustizia consente di intervenire in via urgente e immediata in risposta alla condotta alientante?



La lettura di ieri sera di un caso alle cronache di pochi giorni fa mi induce molte riflessioni sulla spinosa materia dei procedimenti de potestate e la loro applicazione.
Mi riferisco al caso, riportato il 30.12.2020 da varie testate giornalistiche, che hanno dato notizia del provvedimento adottato dal Tribunale di Trieste -decreto Dott.ssa Anna Lucia Fanelli- con cui è stato dispostoto l'allontanamento temporaneo del figlio minore di una coppia (di 7 anni) per comportamenti della madre ritenuti alienanti.
La decisione del Tribunale è stata sostanzialmente adottata sulla base della valutazione della CTU che ha concluso testualmente che " lasciando il bimbo con la mamma si favorirebbe il consolidamento del rapporto simbiotico tra figlio e genitore dominante a discapito dell'altro genitore".
La madre è stata di fatto ritenuta responsabile di comportamenti alienanti diretti ad ostacolare il rapporto padre e figlio.
L'eco della notizia è a dir poco plateale avendo suscitato un dibattito acceso e una battaglia di campo tra chi ne invoca la natura illegittima e chi difende il provvedimento e ne plaude il merito ritenendolo del tutto in linea con la giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo e la più recente giurisprudenza anche delle corte di Cassazione.
Un corrispondente orientamento è stato infatti recentemente validato da Cassazione civile sez VI con sentenza del 31 dicembre 2020 che ha enunciato il principio dell'affidamento superesclusivo al padre se la madre cronicizza i conflitti familiari.
Vi è da fare una comparazione dei provvedimenti uno di affido eterofamiliare- sebbene temporaneo e a breve durata - e uno di affido superesclusivo al padre.
Lo scenario è ampissimo e merita un approfondimento attento.
Mi dedicherò pertanto alla vexata questione con altri approfondimenti.
che ne pensate?







Vi segnalo una recente sentenza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2020 n. 764 intervenuta in materia di minori e scu...
04/01/2021

Vi segnalo una recente sentenza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2020 n. 764 intervenuta in materia di minori e scuola.
In particolare, la sentenza si è espressa sul consumo nel refettorio scolastico di un pasto domestico fornito dai genitori ribaltando la precedente sentenza del tribunale amministrativo regionale - sezione distaccata di Brescia - che aveva respinto il ricorso dei genitori avverso il diniego del Consiglio di Istituto scolastico.
Il consiglio di stato ha ritenuto che la posizione giuridica soggettiva dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sia da configurare quale interesse legittimo nei riguardi dell'istituto scolastico che di per sé è dotato di una potestà organizzativa autonoma.
La pronuncia del consiglio di Stato conclude affermando che è legittimo il diritto degli alunni di consumare individualmente nella mensa scolastica il pasto domestico fornito dai genitori, fatta salva la potestà regolamentare e organizzativa dell'istituto scolastico che dovrà, da un lato, favorire la socializzazione degli alunni e, dall'altro, assicurare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.




Il gaslighting e le sue possibili ripercussioni nell'ambito familiare: la manipolazione e la violenza psicologica perpet...
29/12/2020

Il gaslighting e le sue possibili ripercussioni nell'ambito familiare: la manipolazione e la violenza psicologica perpetrata in modo costante ai danni di uno dei coniugi possono condurre alla rottura irrimediabile della unione coniugale sino a portare alla separazione giudiziale con pronuncia di addebito.



Rispondo ad un altra domanda sul risarcimento dei danni nel contesto di un rapporto di coniugio

Sulla mia pagina instagram avvocatosarabertocchi ho in questi giorni dedicato un approfondimento al tema del gaslighting...
29/12/2020

Sulla mia pagina instagram avvocatosarabertocchi ho in questi giorni dedicato un approfondimento al tema del gaslighting dando un inquadramento del fenomeno sia sotto il profilo della tutela civile che di quella penale.
Ho anche risposto ad alcune domande che mi sono state poste sull'argomento dall'autrice del testo "Nelle mani di Narciso: Tormento e rinascita" meglio nota come (se volete visitare la sua pagina instagram).
Ripropongo qui uno dei post pubblicati che dà un primo inquadramento giuridico al tema, rilevando che spesso questa insidiosa forma di violenza psicologica si concreta anche nell'ambito familiare con pesanti strascichi.
Oggi vorrei iniziare valutando questo fenomeno dal punto di vista della tutela risarcitoria e del diritto civile.
🔷Il gaslighting può essere ricondotto alla categoria degli illeciti endo-familiari, ossia ampiamente nel novero di tutte quelle condotte qualificabili come contra ius che hanno luogo all'interno delle mura domestiche e sono finalizzate alla violazione dei diritti e degli interessi di tutti coloro che vantano uno status all'interno della famiglia.
Grazie alla evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, tali condotte sono state riportate nell'ambito dei c.d.danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059 c.c. nell'ottica di una tutela risarcitoria fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera relazionale, personale ed emotiva.
🔷Il danno da provare in giudizio deve concretarsi come un cambiamento in pejus della esistenza del danneggiato e/o come una compromissione della attuazione e dello sviluppo della propria personalità e devono essere considerati tutti gli eventi che generano traumi di tipo psichico ed esistenziale.
Verranno di fatto considerati tutti quegli accadimenti che alterino in modo significativo il modo di vivere e di essere del soggetto vittima di gaslighting, portandolo a perdere fiducia e stima di sé stesso
🔷 ovviamente deve essere provata la causalità tra gli eventi denunciati, ossia le condotte manipolatorie, e gli asseriti danni.
🔷Nei casi peggiori per la particolare gravità della condotta manipolatoria e/o la fragilità più accentuata del soggetto passivo si può sfociare nel danno psichico o biologico che costituisce una voce di danno ulteriore e distinta da quello esistenziale.
Questa una introduzione sul tema.
Se siete interessati all'argomento vi invito a seguire la mia pagina instagram e anche quella facebook avvocatosarabertocchi e comunque resto a disposizione per ogni necessità.
Seguirà un approfondimento anche sotto l'aspetto psicologico da parte della Collega psicologa .


c.

Ricordate che qualche giorno fa avevo promesso di approfondire il tema della violenza psicologica - meglio detto gaslighting - nelle relazioni familiari ed affettive in genere?
Ecco, oggi vorrei iniziare valutando questo fenomeno dal punto di vista della tutela risarcitoria e del diritto civile.
🔷Il gaslighting può essere ricondotto alla categoria degli illeciti endo-familiari, ossia ampiamente nel novero di tutte quelle condotte qualificabili come contra ius che hanno luogo all'interno delle mura domestiche e sono finalizzate alla violazione dei diritti e degli interessi di tutti coloro che vantano uno status all'interno della famiglia.
Grazie alla evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, tali condotte sono state riportate nell'ambito dei c.d.danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059 c.c. nell'ottica di una tutela risarcitoria fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera relazionale, personale ed emotiva.
🔷Il danno da provare in giudizio deve concretarsi come un cambiamento in pejus della esistenza del danneggiato e/o come una compromissione della attuazione e dello sviluppo della propria personalità e devono essere considerati tutti gli eventi che generano traumi di tipo psichico ed esistenziale.
Verranno di fatto considerati tutti quegli accadimenti che alterino in modo significativo il modo di vivere e di essere del soggetto vittima di gaslighting, portandolo a perdere fiducia e stima di sé stesso
🔷 ovviamente deve essere provata la causalità tra gli eventi denunciati, ossia le condotte manipolatorie, e gli asseriti danni.
🔷Nei casi peggiori per la particolare gravità della condotta manipolatoria e/o la fragilità più accentuata del soggetto passivo si può sfociare nel danno psichico o biologico che costituisce una voce di danno ulteriore e distinta da quello esistenziale.
Questa una introduzione sul tema. Seguiranno altri post anche con riguardo alla prova del danno e agli aspetti penali. Resto a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento.


c.

Indirizzo

Vicolo Dei Mulini 6
Parma
43121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 17:00

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Lo studio professionale dell’Avvocato Sara Bertocchi in Parma opera in collaborazione sinergica con la Dott.ssa Maria Laura Battistini Psicologa iscritta all’Albo di Parma per la assistenza alla famiglia e ai minori.

La collaborazione e lo scambio tra le suddette professionalità è mirata ad assistere la famiglia ed i minori in un percorso completo a sostegno di ogni criticità e di poter programmare ogni tipo di intervento si renda necessario.

Le aree di intervento coprono sia le tradizionali problematiche della famiglia (crisi della coppia, consulenza ed assistenza, separazione e divorzi, coordinazione genitoriale) che la tutela dei soggetti minori coinvolti in tali situazioni.

Sono prestati servizi di consulenza ed assistenza legale e psicologica per la risoluzione di ogni aspetto attinente l'affidamento dei minori nell'ambito della crisi familiare (definizione di modalità di affido condiviso, affido esclusivo, valutazione di condotte pregiudizievoli dei genitori in danno dei minori tra cui la sindrome da alienazione parentale, affido eterofamiliare, ascolto di minori, elaborazione di Consulenze Tecniche di parte psicologiche sui minori e genitori).


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