10/06/2022
Da più parti ci è stato chiesto di fornire un chiarimento sui quesiti referendari sui quali siamo chiamati a votare domenica 12 giugno. Eccovi un sunto, a cura del dott. Andrea Restori, collaboratore dello Studio.
Con il primo quesito (scheda di colore ROSSO) si chiede ai cittadini se vogliono abrogare il d.lgs. 235/2012, anche noto come “legge Severino”.
Attualmente, infatti, è previsto che alcuni soggetti, come parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali e altri, decadano automaticamente dalla loro carica nel caso in cui subiscano una condanna penale definitiva per un delitto non colposo; in alcuni casi la decadenza di cui sopra opera anche in caso di condanna non definitiva (come ad esempio nel caso di una condanna nel solo primo grado).
Votando SI, i cittadini esprimono l’intenzione di abrogare il d.lgs. 235/2012, con la conseguenza che una eventuale interdizione del condannato dai pubblici uffici non sarà più automatica, ma dovrà essere valutata e, nel caso, comminata dal giudice caso per caso, come pena accessoria; al contrario, votando NO, i cittadini esprimono l’intenzione di mantenere in vigore il d.lgs. 235/2012.
Con il secondo quesito (scheda di colore ARANCIONE) si chiede ai cittadini se vogliono abrogare l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c del Codice di procedura penale, in materia di misure cautelari.
Nell’ordinamento italiano una misura cautelare può essere disposta dal giudice ove ricorrano alcuni presupposti ben precisi, ovvero presupposti edittali (le misure cautelari si applicano solo ai delitti puniti oltre determinate soglie di pena), gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, ovvero le ragioni per cui si rende necessario disporre una misura cautelare.
Tali esigenze sono il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e il pericolo di commissione di gravi reati, anche noto come “pericolo della reiterazione del reato”; proprio a quest’ultima esigenza fa riferimento il quesito referendario.
Votando SI, i cittadini esprimono l’intenzione di abrogare l’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c del Codice di Procedura penale, con la conseguenza che per alcuni reati non potranno essere richieste misure cautelari basate sull’esigenza cautelare del pericolo della reiterazione del reato.
Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi e si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”. Questa è la motivazione che viene utilizzata più di frequente per disporre la custodia cautelare, molto spesso senza che questo rischio esista veramente.
Viceversa, votando NO, i cittadini esprimono l’intenzione di non abrogare la norma.
Con il terzo quesito (scheda di colore GIALLO) si chiede ai cittadini se vogliono abrogare una norma dell’ordinamento giudiziario che consente ai magistrati di passare, nell’arco della loro carriera, dalla carriera giudicante (si tratta dei giudici, ovvero dei magistrati che emettono le sentenze all’interno dei processi) alla carriera requirente (si tratta ad esempio dei Pubblici Ministeri, che dirigono le indagini preliminari e che esercitano l’azione penale).
Attualmente, infatti, ai magistrati è concesso passare da una funzione all’altra per massimo quattro volte nella loro carriera.
Votando SI, i cittadini esprimono l’intenzione di abrogare tale disposizione, con la conseguenza che i magistrati dovranno scegliere all’inizio della loro carriera quale carriera intraprendere (giudicante o requirente), per poi dedicarsi esclusivamente a quella; viceversa, votando NO, i cittadini esprimono l’intenzione di non abrogare la norma e quindi di permettere ai magistrati il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente, nei limiti precedentemente citati.
Con il quarto quesito (scheda di colore GRIGIO) si chiede ai cittadini se vogliono abrogare le norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Questi organi, infatti, sono composti da membri togati (magistrati) e membri laici, ovvero avvocati e professori universitari in materie giuridiche; i membri laici, attualmente, non possono votare nelle valutazioni professionali dei magistrati, che viene effettuata ogni quattro anni.
Votando SI, i cittadini esprimono l’intenzione di abrogare le disposizioni riassunte in precedenza, permettendo quindi anche ai membri laici degli organi citati in precedenza, ovverosia avvocati e professori universitari, di votare anch’essi all’interno del procedimento di valutazione professionale dei magistrati; viceversa, votando NO, i cittadini esprimono l’intenzione di non abrogare le disposizioni riassunte sopra.
Con il quinto quesito (scheda di colore VERDE) si chiede ai cittadini se vogliono abrogare una parte dell’art. 25, comma 3 della legge 195/1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
Ricordiamo che il C.S.M. è l’organo, espressamente previsto dalla nostra Costituzione (art. 104), di autogoverno della magistratura.
Attualmente, ai magistrati che vogliano candidarsi come membri del C.S.M., è richiesto anche di raccogliere dalle 25 alle 50 firme di altri magistrati.
Votando SI, i cittadini esprimono l’intenzione di abrogare tale disposizione, consentendo quindi ai magistrati che vogliano candidarsi come membri del C.S.M. di poterlo fare semplicemente presentando la loro candidatura, senza più la necessita della raccolta delle firme di altri magistrati.
Viceversa, votando NO, i cittadini esprimono l’intenzione di non abrogare la norma, con la conseguenza di rendere ancora necessaria la raccolta da 25 a 50 firme per i magistrati che intendano candidarsi come membri del C.S.M.
Si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
Ricordiamo anche che per votare è necessario recarsi al proprio seggio muniti di un documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale.
STUDIO LEGALE GIANOLA BAZZINI