09/03/2016
IL CONTRIBUENTE PUÒ CIRCOLARE CON IL VEICOLO ANCHE SE SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO
In base ad un accordo tra Equitalia e il PRA, recepito nella circolare 105/2016, il contribuente potrà continuare a circolare con il proprio veicolo anche se questo è sottoposto a fermo amministrativo, che si ricorda, non sarà cancellato ma solo sospeso.
In particolare il contribuente per usufruire del beneficio deve richiedere all’Ente impositore, la dilazione di pagamento comprensiva di tutte le cartelle che hanno causato l'iscrizione del fermo e pagare la prima rata. Successivamente dovrà presentare all’agente della riscossione un'apposita istanza con la quale richiedere la sospensione del fermo.
Nel caso in cui l’Agente della riscossione individui cause ostative al rilascio dell’autorizzazione per sospendere il fermo, provvederà a comunicare per iscritto il rispettivo diniego all’istanza.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, dovrà richiedere al P.R.A. l'annotazione della sospensione del fermo.
Si ricorda che nel caso in cui il contribuente non ottemperi al versamento del dovuto, l’auto potrà essere pignorata e venduta all’asta.