27/05/2026
Chiarimento definitivo sull’“omissione” vaccinale
Ricevo messaggi e telefonate di genitori che chiedono cosa sia, in concreto, l’omissione
Facciamo chiarezza una volta per tutte, in modo semplice ma giuridicamente rigoroso.
Non conosco né protocollo di omissione né, modulo di omissione.
La normativa di riferimento – D.L. 73/2017 convertito in Legge 119/2017 – stabilisce che, ai fini dell’iscrizione scolastica, sono riconosciuti come documentazione valida:
• il libretto vaccinale;
• il certificato di esonero;
• il certificato di differimento;
• il certificato di omissione;
• la formale richiesta di vaccinazione presentata alla ASL.
Questi documenti hanno tutti pari valore ai fini dell’ammissione scolastica.
1) Esonero
È rilasciato quando il minore ha già contratto una o più malattie per cui è previsto il vaccino pediatrico e ha sviluppato anticorpi naturali.
In questo caso, la vaccinazione non è obbligatoria e nemmeno necessaria.
2) Differimento
Si applica quando occorrono approfondimenti sullo stato di salute del minore per verificare l’idoneità alla vaccinazione.
È una misura temporanea e prudenziale.
3) Omissione
È il punto più frainteso, e quello su cui mi chiedete più spesso chiarimenti.
👉 L’omissione è riconosciuta solo quando, a seguito di valutazioni cliniche approfondite, emerge un accertato pericolo per la salute del minore.
In questo caso, il bambino viene escluso dalle vaccinazioni pediatriche perché il rischio supera il beneficio.
Non è una scelta discrezionale dei genitori, né un’opinione:
è un atto medico motivato, fondato su evidenze cliniche e tutelato dalla legge.
Conclusione
L’unica vera omissione è quella fondata su un accertato pericolo per la salute, certificato da un medico.
Dunque, il certificato di esonero, differimento e omissione così come la richiesta formale, sono pienamente previste dalla legge e devono essere rispettate da scuole e ASL.
Avv. Francesco Paolo Cinquemani