08/10/2026
Per l’interesse della questione e la particolarità della decisione, desidero segnalare l'ordinanza n. 162, depositata il 6 ottobre 2026, con la quale la ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 649 del , per quel che attiene al regime di non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della .
Infatti, sebbene la Corte d’appello di Torino avesse ritenuto di sollevare questione di legittimità del solo terzo comma dell’art. 649 c.p. - nella parte in cui non esclude l’applicazione della richiamata causa di non punibilità per il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 c.p. - la Consulta si è autorimessa la questione di legittimità costituzionale dell’intero art. 649 c.p.
Ciò perché, secondo la Corte costituzionale, le censure mosse dal giudice a quo limitatamente al terzo comma dell’articolo 649 del codice penale impongono,
per motivi di presupposizione e continenza logica, un esame del complessivo sistema delineato dalla predetta disposizione codicistica nella sua interezza. Per la Consulta, tale disciplina, incentrata sulla prevalente tutela del nucleo familiare e dell’unione civile, anche a scapito della posizione dei suoi componenti, parrebbe presentare profili di irragionevolezza rispetto all’attuale realtà sociale e all’evoluzione del quadro normativo.
A mio avviso, al di là della condivisione delle riflessioni di fondo, la domanda centrale è se tali valutazioni competano alla Corte costituzionale oppure se debbano rientrare nel potere discrezionale del legislatore.