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03/09/2026
04/07/2026

🪪 Carta d’identità - Nuove disposizioni sulla validità del documento cartaceo

Il Comune di Palermo ha ricevuto una nuova circolare del Ministero dell’Interno che recepisce le disposizioni del Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026 e fornisce chiarimenti sulla validità della carta d’identità cartacea e sulla fase di transizione verso la Carta d’Identità Elettronica (CIE)

In particolare:
✅ la carta d’identità cartacea, se non scaduta, resterà valida fino al 31 gennaio 2027 per l’accesso ai servizi essenziali, tra cui prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestori di pubblici servizi, servizi postali e operazioni presso banche e uffici postali;

✈️ la carta d’identità cartacea non sarà invece valida per l’espatrio oltre il 3 agosto 2026;

📄 sono in corso di definizione le modalità operative per il rilascio del documento d’identità provvisorio previsto dal decreto, che potrà essere utilizzato nei casi di urgenza per l’espatrio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa

https://www.comune.palermo.it/novita/cie-comune-riceve-nuova-circolare-ministero-interno-confermata-validit-accesso-servizi-essenziali-fino-al-prossimo-31-gennaio-attese-disposizioni-su-documento-provvisorio-per-espatrio/

CARTA D'IDENTITA' E VACANZE: cambiano ancora le regole!La proroga vale fino a gennaio 2027 per i rapporti con gli uffici...
22/06/2026

CARTA D'IDENTITA' E VACANZE: cambiano ancora le regole!

La proroga vale fino a gennaio 2027 per i rapporti con gli uffici pubblici, ma per andare all'estero dal 3 agosto serve quella elettronica.

Il Governo ha prorogato la validità della carta d’identità cartacea fino a gennaio 2027, o alla scadenza naturale se arriva prima di questa data. I vecchi documenti avrebbero dovuto perdere ogni utilità il 3 agosto, ma i Comuni si sono ritrovati in seria difficoltà a gestire le richieste di sostituzione.

Per i viaggiatori, però, questa eccezione non vale. La data del 3 agosto viene da una normativa europea e non può essere cambiata. La carta d’identità cartacea rimarrà valida solo per i rapporti con la Pa, ma non per l’espatrio. Per quello servirà la carta d’identità elettronica, un documento temporaneo o il passaporto.

La proroga del Governo sulle carte d’identità cartacee
Il Governo ha inserito nel decreto sport una proroga per le carte d’identità cartacee. Secondo la vecchia legge, questi documenti avrebbero dovuto essere sostituiti entro il 3 agosto dalle carte d’identità elettroniche per tutti. Molti comuni, però, si sono trovati in difficoltà con il numero di richieste e quindi l’Esecutivo ha deciso di intervenire.

La nuova scadenza è il 31 gennaio 2027. Se una carta d’identità scade prima, però, dovrà essere rinnovata come carta d’identità elettronica. La proroga vale però solo per:
- i rapporti con la pubblica amministrazione;
- i rapporti con gli enti che erogano servizi (come Poste Italiane).

Si può viaggiare con la carta d’identità cartacea?
No, la proroga vale per tutto, tranne che per l’espatrio.

La carta d’identità sarebbe sufficiente per viaggiare in tutti i Paesi dell’Ue, oltre che in alcuni Stati extra Ue che la accettano.
Dal 3 agosto, però, l’unica carta d’identità valida per l’espatrio sarà quella elettronica. C’è una sola eccezione, il documento provvisorio che viene rilasciato dopo la richiesta della carta d’identità elettronica. Quello vale sei mesi e può essere utilizzato per espatriare.

L’espatrio con il passaporto e la carta d’identità cartacea
Se si possiede un passaporto, il problema dell’espatrio con la carta d’identità non si pone. Basta utilizzare il passaporto come documento di viaggio e di identificazione mentre ci si trova nel territorio di uno Stato estero, e in quel caso la condizione della propria carta d’identità diventerà irrilevante.

Questo vale anche per i Paesi europei in cui normalmente si viaggia anche senza passaporto. Il fatto che alcuni Stati abbiano deciso di accettare la carta d’identità non toglie che il documento di viaggio principale rimanga il passaporto, che quindi sostituisce in tutto la carta d’identità durante un viaggio.

Carta d’identità cartacea valida oltre il 3 agosto, chi può continuare a usarla e per quanto?Il Cdm ha deciso che le car...
17/06/2026

Carta d’identità cartacea valida oltre il 3 agosto, chi può continuare a usarla e per quanto?

Il Cdm ha deciso che le carte d’identità cartacee non ancora scadute continueranno a essere valide fino al loro termine naturale
Per milioni di italiani non ci sarà alcuna corsa agli sportelli per sostituire la vecchia carta di identità cartacea con una nuova carta di identità elettronica (Cie).

L’ultimo Consiglio dei ministri ha infatti deciso di prorogare l’efficacia del vecchio documento d’identità, purché ancora in corso di validità, consentendone l’utilizzo fino alla naturale scadenza anche oltre la data limite che era stata fissata al 3 agosto 2026.

Oltre il 3 agosto 2026 quindi chi è in possesso di una vecchia carta di identità cartacea ancora valida potrà ancora utilizzarla come documento di riconoscimento. 💳

Infiltrazioni dal balcone del vicino, chi paga? Il tuo soffitto è macchiato per colpa del balcone di sopra? Scopri chi p...
25/05/2026

Infiltrazioni dal balcone del vicino, chi paga?

Il tuo soffitto è macchiato per colpa del balcone di sopra? Scopri chi paga davvero: lo dice una sentenza del 2026.

Macchie sul soffitto, intonaco che si sgretola, pareti umide: le infiltrazioni dal balcone del vicino sono uno dei problemi più frequenti in condominio. E anche uno dei più litigiosi, perché non è sempre chiaro chi debba pagare i danni. Una sentenza del 2026 mette le cose in chiaro: se le infiltrazioni provengono da un balcone di proprietà esclusiva, a pagare è il proprietario di quel balcone, non il condominio. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con la sentenza n. 838/2026, applicando l’art. 2051 del Codice Civile sulla responsabilità da custodia.proprietario di quella struttura, in quanto custode ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile.

Il caso preso in esame dalla sentenza n. 838/2026 riguarda un appartamento al sesto piano di un condominio a Monopoli. Il proprietario aveva subito nel tempo infiltrazioni sempre più evidenti, con macchie estese su pareti e soffitti. L’origine era chiara: il balcone dell’appartamento sovrastante, lasciato senza manutenzione per anni. L’acqua piovana, invece di defluire, ristagnava e filtrava nell’appartamento di sotto.

Un accertamento tecnico preventivo aveva già confermato la causa. Il proprietario danneggiato ha quindi fatto causa alla vicina, chiedendo il risarcimento in base all’art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva: chi ha la custodia di un bene risponde dei danni che da esso derivano a terzi.

La proprietaria del balcone aveva provato a coinvolgere il condominio nella vicenda, sostenendo che la loggia svolgesse anche una funzione di copertura per l’edificio. Se fosse stato così, la struttura sarebbe ricaduta tra i beni comuni condominiali e la responsabilità si sarebbe almeno in parte spostata. Il giudice ha però respinto questa tesi.

Il balcone in questione aveva una sola funzione: affaccio. Nessun ruolo di copertura o protezione per le unità sottostanti, nessun legame con le parti comuni. Di conseguenza, il condominio non aveva alcuna responsabilità. Il risarcimento è stato posto interamente a carico della proprietaria della loggia.

La sentenza richiama esplicitamente precedenti della Cassazione, tra cui la n. 25837/2017 e le cosiddette “sentenze gemelle” del 2018 (nn. 2480, 2481, 2482), che hanno chiarito un principio importante: il degrado progressivo di un bene non è un caso fortuito. Se una struttura si deteriora nel tempo per mancanza di manutenzione, il proprietario ne risponde per intero, proprio perché aveva la possibilità di intervenire e non lo ha fatto.

Nuovi aiuti UE per le comunità energetiche in condominio? Il tuo Condominio può diventare una comunità energetica? La nu...
20/05/2026

Nuovi aiuti UE per le comunità energetiche in condominio?

Il tuo Condominio può diventare una comunità energetica? La nuova Raccomandazione UE 2026/1007 cambia le regole: ecco cosa può succedere in Italia.

La Commissione UE spinge in modo deciso verso la semplificazione normativa. L’obiettivo è rendere la partecipazione all’autoconsumo energetico accessibile anche ai condomini, non solo ai proprietari di villette con tetto in esclusiva. Sul piano pratico, Bruxelles chiede di eliminare le procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia, di rimuovere gli ostacoli normativi per i pannelli da balcone fino a 800 W, e per le batterie plug-in. Si tratta di sistemi che non richiedono interventi strutturali e che possono essere installati anche senza il consenso assembleare dell’intero condominio.

Accanto agli impianti di produzione, la Raccomandazione richiama anche pompe di calore, veicoli elettrici, punti di ricarica e sistemi di accumulo, delineando un’idea di edificio residenziale dove produzione, consumo e mobilità elettrica si integrano. Per i condomini questo vuol dire ripensare le parti comuni, dai lastrici solari alle autorimesse, come infrastrutture energetiche attive. Un cambio di prospettiva rilevante anche per il valore dell’immobile, che in futuro potrebbe dipendere non solo dalla classe energetica ma anche dalla capacità di partecipare a reti di autoconsumo collettivo.

L’Italia non parte da zero. Dal 2021 esiste già una legge che regola le comunità energetiche (il D.Lgs. 199/2021), e nel 2024 è arrivato il Decreto CER, che ha introdotto incentivi concreti per chi aderisce: una tariffa aggiuntiva sull’energia condivisa e contributi a fondo perduto per le famiglie in difficoltà economica, gestiti dal GSE. Il sistema c’è, anche se in molte zone del Paese è ancora poco conosciuto e poco utilizzato.

Uno dei nodi pratici riguarda proprio i condomini. Per aderire a una comunità energetica, tutti i membri devono essere allacciati alla stessa cabina di trasformazione della rete elettrica, un vincolo che in ambito urbano può escludere edifici vicini ma serviti da cabine diverse. Inoltre, la delibera condominiale per installare un impianto fotovoltaico condiviso richiede determinate maggioranze assembleari, e non sempre è semplice raggiungerle.

La spinta europea potrebbe essere l’occasione per sciogliere questi nodi, soprattutto su due fronti che frenano ancora molti condomini: le pratiche burocratiche per costituire una comunità energetica e la difficoltà di capire come ripartire i benefici tra i partecipanti. Se gli Stati recepissero le indicazioni di Bruxelles, per chi vive in un palazzo diventerebbe molto più facile fare il primo passo concreto verso l’autoconsumo collettivo.

Il calendario è già definito: dopo l’entrata in vigore del decreto, è stato previsto un periodo transitorio di 60 giorni...
29/04/2026

Il calendario è già definito: dopo l’entrata in vigore del decreto, è stato previsto un periodo transitorio di 60 giorni per consentire agli utenti di adeguarsi. L’obbligo scatterà definitivamente dal 16 maggio 2026.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene sul nuovo obbligo di “targhino” per i monopattini elettrici

28/04/2026

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Via Ciullo D'Alcamo, 6
Palermo
90143

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Lunedì 08:45 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 08:45 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 08:45 - 13:00
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Giovedì 08:45 - 13:00
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