10/02/2026
Guida dopo l’assunzione di stupefacenti (art. 187 C.d.S.)
Con la sentenza n. 10/2026, la Corte costituzionale ha precisato come deve essere interpretata la nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della strada.
L’eliminazione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica non comporta una punibilità automatica fondata sulla sola positività a un test.
Anche oggi, la sanzione penale è legittima solo se la condotta di guida risulta concretamente pericolosa per la sicurezza della circolazione.
Non è più necessario dimostrare un’alterazione effettiva, ma resta imprescindibile accertare la presenza di sostanze in quantità e qualità tali da essere idonee, secondo le attuali conoscenze scientifiche, a compromettere le capacità di guida di un assuntore medio.
In sintesi
• la mera “traccia” non è sufficiente
• il fattore temporale è decisivo
• l’accertamento va valutato caso per caso
Nei procedimenti ex art. 187 C.d.S. non esistono automatismi: la differenza tra dato tossicologico e pericolo concreto è centrale e impone una valutazione tecnica rigorosa.