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30/08/2025
24/11/2021

Non è possibile rinunciare all’eredità senza inventario dei beni entro 3 mesi
Cassazione sul caso del chiamato in possesso dei beni ereditari
L’operazione di conteggio evita di coprire le passività con il patrimonio personale
Angelo Busani
Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari non può rinunciare all’eredità se non compie l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius: pertanto, se il defunto aveva un debito verso il Fisco, non vale a nulla la rinuncia all’eredità che sia effettuata dopo il decorso del trimestre senza che alcun inventario sia stato compiuto. Lo afferma la Cassazione nella ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021.

L’apertura di una successione (e cioè il verificarsi della morte della persona fisica) provoca l’instaurazione della cosiddetta “chiamata all’eredità”, vale a dire la fase di individuazione dei soggetti che, per testamento o per legge, possono conseguire il patrimonio ereditario effettuando l’accettazione dell’eredità stessa. Con l’accettazione, infatti, il chiamato all’eredità diventa erede e, con ciò, subentra nell’intero patrimonio attivo e passivo del defunto; ma se la parte passiva supera la parte attiva, succede che l’erede risponde dei debiti del defunto, oltre che con i beni ereditati, anche con il proprio personale patrimonio.

L’accettazione si può compiere o in forma espressa (e cioè esplicitamente dichiarando di accettare l’eredità) o in forma tacita (e cioè compiendo un’attività inerente all’eredità - ad esempio, vendere l’automobile appartenuta al defunto - che egli non potrebbe effettuare se non nella sua qualità di erede). Vi è poi un terzo caso di accettazione dell’eredità, che è quello derivante dal semplice possesso di uno o più beni ereditari, anche di irrisoria entità, protratto per oltre tre mesi (per “possesso” si intende la materiale disponibilità): è facile percepire che questo è il sistema di accettazione più frequente da parte dei familiari che convivessero con il de cuius.

Chi si trova in questa situazione di possesso dei beni ereditari può però evitare di divenire erede “puro e semplice” (e, cioè, in particolare, di rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, se si tratta di un’eredità passiva) compiendo, entro tre mesi dall’apertura della successione (salvo proroga concessa dal tribunale), l’inventario dell’eredità, operazione che consente di stabilire qual è la consistenza dell’attivo e del passivo trasmesso dal defunto.

Una volta, dunque, terminate le operazioni di inventario, la legge concede al chiamato possessore il termine di 40 giorni di esprimere la rinuncia all’eredità oppure la cosiddetta accettazione con il beneficio di inventario: in quest’ultimo caso, il chiamato diventa bensì erede, ma risponde delle passività ereditarie (e, quindi, anche dei debiti tributari del defunto) solamente nei limiti dell’attivo dell’eredità, senza coinvolgere il proprio personale patrimonio. Se il predetto periodo di 40 giorni trascorre senza che il chiamato possessore abbia accettato con beneficio di inventario e senza che abbia dichiarato la rinuncia all’eredità, egli è considerato erede “puro e semplice”.

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26/05/2021

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22/05/2021

Il dl sostegni dovrebbe andare in gazzetta lunedì sera, con entrata in vigore da martedì, con tutto quello che ne consegue, ovviamente fino alla pubblicazione non si ha certezza della data (e dell’entrata in vigore che sarà quella del giorno successivo), . Per gli under 36 che vogliono acquistare attendiamo la nuova norma

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20/05/2021

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Questa settimana verrà approvato il Decreto Sostegni bis, provvedimento da 40 miliardi di euro. Per il momento c'è disponibile una sola bozza del testo, sufficiente però per farsi un'idea di quali saranno gli aiuti riconosciuti.

20/05/2021

DECRETO SOSTEGNI BIS testo del 20 maggio 2021
ART. 63.
(Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione)....
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età
nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli
acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito
d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito
d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può
essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per
i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da
dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti
dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

21/01/2021

Atto dal notaio o visita a una casa da acquistare
Non si fermano le compravendite o gli affitti delle case. Se avete già fissato un atto da un notaio in un altro comune o regione potete tranquillamente spostarvi, è ritenuta una necessità. Così come potrete mantenere l'appuntamento per visionare altrove un immobile che intendete acquistare o affittare.

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