24/08/2024
La norma in esame, quasi specularmente rispetto all'articolo precedente che punisce il cittadino italiano che commette un reato all'estero, prevede che ad eccezione dei casi ricadenti nell'ambito degli articoli 7 e 8 del codice penale, lo straniero che commette un reato, punito molto gravemente secondo la legge italiana, è punito secondo la stessa legge, purché si trovi nel territorio dello Stato italiano e ne faccia richiesta il Ministro della Giustizia.
Il secondo comma stabilisce che nel caso in cui il delitto sia stato commesso ai danni delle Comunità europee, di uno Stato estero o comunque di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana purché vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia e sempre che ricorrano le condizioni ivi indicate.
Infine, l'ultimo comma statuisce che non occorrono la querela, la richiesta o l'istanza nelle ipotesi dei reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.