Avvocato Annarita Conti

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Ascolto, Studio e Difesa
nelle seguenti materie: diritto penale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario, diritto di famiglia, crisi del nucleo familiare, diritto minorile

La norma in esame rafforza ancora una volta il più volte citato principio della territorialità e statuisce che qualora s...
08/03/2025

La norma in esame rafforza ancora una volta il più volte citato principio della territorialità e statuisce che qualora sia stato commesso un reato nel territorio dello Stato da cittadino o straniero, quest'ultimo subirà le conseguenze del relativo processo che verrà comunque celebrato, ancorché sia già stato giudicato all'estero.
Diversamente al suo secondo comma la disposizione prevede, nei casi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, già esaminati, quale ulteriore condizione la richiesta del Ministro di Giustizia affinché si possa procedere al rinnovamento del giudizio.

20/11/2024
La norma in esame, quasi specularmente rispetto all'articolo precedente che punisce il cittadino italiano che commette u...
24/08/2024

La norma in esame, quasi specularmente rispetto all'articolo precedente che punisce il cittadino italiano che commette un reato all'estero, prevede che ad eccezione dei casi ricadenti nell'ambito degli articoli 7 e 8 del codice penale, lo straniero che commette un reato, punito molto gravemente secondo la legge italiana, è punito secondo la stessa legge, purché si trovi nel territorio dello Stato italiano e ne faccia richiesta il Ministro della Giustizia.
Il secondo comma stabilisce che nel caso in cui il delitto sia stato commesso ai danni delle Comunità europee, di uno Stato estero o comunque di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana purché vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia e sempre che ricorrano le condizioni ivi indicate.
Infine, l'ultimo comma statuisce che non occorrono la querela, la richiesta o l'istanza nelle ipotesi dei reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo 9 del Codice Penale prevede una ulteriore deroga al criterio della territorialità, che opera soltanto quando ...
05/06/2024

L'articolo 9 del Codice Penale prevede una ulteriore deroga al criterio della territorialità, che opera soltanto quando non possano applicarsi gli articoli 7 e 8 del Codice stesso.
In particolare stabilisce la punibilità del cittadino italiano secondo la legge nazionale anche per i delitti commessi all'estero puniti con l'ergastolo o la reclusione non inferiore a tre anni nel minimo, purché lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.
Per i reati meno gravi, come stabilito dal secondo comma, ai fini della perseguibilità occorre altresì la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza specifica della persona offesa dal reato commesso all'estero, ovvero la querela dell'offeso dal reato.
Il terzo comma statuisce che nei casi previsti dai commi precedenti, qualora il delitto sia commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che non sia stata concessa l'estradizione (cioè la consegna di un imputato o di un condannato eseguita da uno Stato in favore di un altro) o non sia accettata dal Governo dello Stato in cui ha commesso il fatto.
In chiusura l'articolo prevede che non occorre la querela, la richiesta o l'istanza nelle ipotesi dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, ricettazione e autoriciclaggio.

La disposizione in esame è estremamente chiara ed esplicita, comprensibile già ad una prima lettura.Qualche precisazione...
27/04/2024

La disposizione in esame è estremamente chiara ed esplicita, comprensibile già ad una prima lettura.
Qualche precisazione però si impone su quell'atto che è definito "querela".
Nel linguaggio comune sentiamo spesso questo termine ma, attenzione, non fidiamoci troppo di ciò che ascoltiamo "in giro".
Leggiamo direttamente i codici e le norme di legge!
La querela è l'atto scritto (o la dichiarazione orale resa alla polizia giudiziaria) attraverso il (la) quale la persona offesa dal reato "racconta" l'accaduto all'Autorità Giudiziaria e al contempo richiede alla stessa di perseguire penalmente il responsabile.
Tale atto è necessario presupposto per l'instaurazione e conclusione del procedimento penale a carico del reo soltanto per alcuni reati.
In altri casi invece, la semplice notizia dell'avvenuta commissione di un reato determina l'avvio del procedimento penale e la sua utile conclusione. Si tratta in quest'ultimo caso dei reati la cui procedibilità è definita "d'ufficio".
Questi, a differenza di quelli procedibili "a querela"
,appunto, sono reati di maggiore allarme sociale, in relazione ai quali l'ordinamento ritiene necessario accertarne comunque la sussistenza (come avviene ad esempio per molti reati che vedono i minori come persone offese).
Per i delitti, c.d. politici, trattati dal presente articolo, la querela è presupposto indispensabile per il perseguimento degli stessi, unitamente alla "richiesta del Ministro della Giustizia", altro atto puramente tecnico.
Tutto chiaro?

La norma in esame esprime alcuni principi in materia di applicabilità della legge penale italiana in relazione a reati c...
16/04/2024

La norma in esame esprime alcuni principi in materia di applicabilità della legge penale italiana in relazione a reati commessi all'estero.
In particolare, come si evince dalla lettura della stessa, i delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono perseguibili secondo la legge italiana, pur se commessi all'estero, poiché offendono beni giuridici fondamentali alla base dell'ordinamento nazionale, quali la personalità e le funzioni dello Stato.
Il principio di difesa esige, pertanto, che i reati che possano mettere a repentaglio l'identità nazionale siano perseguibili dalla legge italiana quantunque commessi all'estero, sia da italiani che da stranieri.
La stessa legge italiana é applicabile al ricorrere dell'ipotesi di cui alla clausola "aperta" contenuta nel numero 5 dello stesso articolo.
In quest'ultimo caso, si prevede l'applicabilità della legge italiana, ove la legge nazionale o le convenzioni internazionali lo prevedano espressamente.
Tanto risponde ad esigenze di tutela e repressione penale in relazione a fatti riconosciuti universalmente come "antigiuridici" e meritevoli pertanto di sanzione penale.

03/04/2024

Chi è affetto da una grave depressione non può scontare il carcere neanche se ha commesso reati molto gravi, come ad esempio un omicidio.

Chiarimenti sui "confini" dell'articolo 570-bis del codice penale che incrimina la "Violazione degli obblighi di assiste...
02/04/2024

Chiarimenti sui "confini" dell'articolo 570-bis del codice penale che incrimina la "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio".

Il presente contributo, partendo da un’analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, analizza la recente sentenza della Corte di Cassazione n.

Attraverso questa norma si sancisce il principio della determinazione delle legge penale applicabile in relazione al c.d...
02/04/2024

Attraverso questa norma si sancisce il principio della determinazione delle legge penale applicabile in relazione al c.d. locus commissi delicti, ossia il luogo ove è stato commesso il reato.
La disposizione entra ancora più nello specifico delineando alcuni elementi tecnici nel suo secondo comma, ove si precisa che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano, con conseguente radicarsi della competenza del giudice penale italiano, anche quando l'azione o l'omissione attraverso le quali fu commesso il reato siano state realizzate solo in parte nel territorio dello Stato, o quando anche solo l'evento che ne è la conseguenza si sia prodotto nel territorio dello Stato.
Si pensi ai reati posti in essere dai partecipanti ad associazioni per delinquere organizzate su base non esclusivamente nazionale, ove la condotta degli "affiliati" può avere parziale sviluppo o esecuzione anche al di fuori dei confini dello Stato.
Si pensi, altresì, a tutti quei reati ove l'evento che è conseguenza della condotta costituente reato, come avviene per il delitto di omicidio, può sopraggiungere o meno in un tempo successivo.
Il suo verificarsi in territorio italiano radica ancora una volta la competenza del giudice penale italiano, con conseguente applicabilità della legge penale nazionale.

L'art. 5 del codice penale enuncia a chiare lettere il famosissimo principio, nato nel diritto romano, "ignorantia legis...
26/03/2024

L'art. 5 del codice penale enuncia a chiare lettere il famosissimo principio, nato nel diritto romano, "ignorantia legis non excusat".
È il principio in forza del quale ogni cittadino ha il diritto, e dunque il correlato dovere, di conoscere la normativa dell'ordinamento in cui vive.
In altri termini, la mancata conoscenza di una norma non essere invocata quale giustificazione per averla violata.
È un principio semplice da comprendere ma a volte di non facile applicazione, specialmente per i cosiddetti "non addetti ai lavori".
Si pensi alle norme particolarmente tecniche, quali quelle di cui al Testo Unico sull'Edilizia (contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), che non sempre rendono intuitiva la comprensione delle violazioni concernenti in particolare ciò che costituisce "abuso edilizio".
Anche in questo caso è imposto al cittadino uno "sforzo" consistente nella previa conoscenza e valutazione giuridica delle conseguenze delle proprie azioni o condotte.

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