Avv. Marco Di Vita - civilista

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Con l’ordinanza n. 19019, pubblicata il 10 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura del...
12/07/2026

Con l’ordinanza n. 19019, pubblicata il 10 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura del termine assegnato all’aggiudicatario di un immobile venduto all’asta per il versamento del saldo del prezzo e sulla conseguente applicabilità della sospensione feriale prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969.

IL CASO

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, all’esito di una vendita telematica, il compendio pignorato veniva aggiudicato e all’aggiudicatario era assegnato il termine di 120 giorni per il versamento del saldo del prezzo.

Decorso tale termine, il giudice dell’esecuzione dichiarava la decadenza dell’aggiudicatario, computando il termine senza applicare la sospensione feriale.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento, l’aggiudicatario depositava istanza di rimessione in termini e di revoca della decadenza, versando contestualmente il saldo del prezzo. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza e revocava il provvedimento di decadenza.

Il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo l’inapplicabilità della sospensione feriale al termine per il versamento del saldo del prezzo e contestando la sussistenza di un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo integrati i presupposti della rimessione in termini in ragione dell’affidamento incolpevole maturato dall’aggiudicatario sulla scadenza del termine. Il giudice qualificava, inoltre, il termine per il versamento del saldo del prezzo come termine di natura sostanziale e, pertanto, non soggetto alla sospensione feriale.

Il debitore proponeva ricorso per cassazione.

Con il primo motivo denunciava il mancato riconoscimento della perentorietà e della natura sostanziale del termine di 120 giorni per il versamento del saldo del prezzo.

Con il secondo motivo censurava il riconoscimento dei presupposti per la rimessione in termini.

LA DECISIONE

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato.

I giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato principio secondo cui il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario ha carattere perentorio e non è suscettibile di proroga.

Tale natura, tuttavia, non esclude in astratto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, trattandosi di istituti ontologicamente distinti.

Come evidenziato dalla Corte:

««L’istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere infatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presupposto l’impossibilità giuridica di quella.

La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per “motivi particolarmente gravi”. Con essa, il giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell’atto processuale.

La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.

La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi.»»

Muovendo da tale distinzione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, ravvisando nel caso concreto i presupposti della rimessione in termini.

L’ordinanza attribuisce rilievo alla peculiarità della fattispecie. Il Tribunale aveva valorizzato tre circostanze: il silenzio dell’ordinanza di vendita e dell’avviso di vendita sull’applicabilità della sospensione feriale; il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto nel corso della procedura a seguito della sentenza n. 18421 del 2022; e, soprattutto, due elementi concreti costituiti dall’e-mail del professionista delegato, che indicava il termine ultimo per il pagamento, e dal successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione, conforme a tale computo.

La Cassazione ha precisato che una mera prassi dell’ufficio non è sufficiente, di per sé, a fondare un legittimo affidamento. Nel caso di specie, tuttavia, l’affidamento dell’aggiudicatario è stato ritenuto ragionevole poiché fondato su un’indicazione puntuale proveniente dal professionista delegato, organo preposto allo svolgimento delle operazioni di vendita, successivamente avallata, sia pure implicitamente, dal giudice dell’esecuzione.

La decisione conferma, pertanto, che la rimessione in termini è ammissibile anche con riferimento a un termine perentorio, ma esclusivamente in presenza di una decadenza incolpevole rigorosamente accertata.

Esaurita tale questione, la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso, osservando che il suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque inciso sulla sentenza impugnata, sorretta dall'autonoma ratio decidendi relativa alla rimessione in termini.

Ciò nondimeno, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il termine per il versamento del saldo del prezzo ha natura sostanziale e, pertanto, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

La Corte ha così confermato l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18421 del 2022, che aveva segnato il superamento del precedente indirizzo espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12004 del 2012.

L’ordinanza si pone, dunque, in linea di continuità con tale approdo interpretativo e ne rafforza la portata applicativa.

Da un lato, conferma che il termine per il versamento del saldo del prezzo è di natura sostanziale, perentorio, improrogabile e non soggetto alla sospensione feriale.

Dall’altro, chiarisce che la rimessione in termini resta astrattamente esperibile anche con riferimento a tale termine, ma solo quale rimedio eccezionale, subordinato alla prova di una decadenza incolpevole determinata da circostanze idonee a ingenerare un ragionevole affidamento sulla diversa scadenza del termine, in particolare quando tale affidamento derivi da indicazioni specifiche provenienti dagli organi della procedura.

Ne emerge un duplice principio: il termine per il versamento del saldo del prezzo deve essere computato senza applicare la sospensione feriale; tuttavia, ove la decadenza sia conseguenza di un affidamento incolpevole concretamente indotto dal comportamento degli organi della procedura, può trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini.

03/07/2026

SUCCESSIONI | Debiti ereditari e possesso ex art. 485 c.c.: la Cassazione esclude la responsabilità dei figli conviventi

​Ecco il caso:

A seguito del decesso di una coniuge cointestataria di un mutuo ipotecario, la banca creditrice ha agito per il recupero del credito residuo nei confronti del coniuge superstite e dei figli, A. e C.
​La pretesa creditoria si fondava sull’asserita operatività dell'art. 485 c.c.: la banca sosteneva che i figli, continuando a risiedere nella casa familiare (bene facente parte dell'asse ereditario), fossero nel "possesso dei beni ereditari". In assenza di redazione dell'inventario entro il termine trimestrale, i chiamati sarebbero divenuti eredi puri e semplici, con conseguente responsabilità illimitata per i debiti del de cuius.
​I gradi di merito
Il Tribunale di Siracusa e la Corte d'Appello di Catania avevano accolto la tesi dell'istituto di credito, confermando la responsabilità dei figli.
​La decisione della Cassazione (Sent. n. 1551/2026)
La Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio, statuendo un importante principio di diritto:
​Natura del diritto di abitazione: Il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540, comma 2, c.c.) spetta al coniuge superstite ex lege sin dal momento dell'apertura della successione. Tale permanenza configura l'esercizio di un diritto proprio del coniuge, non il possesso di un bene ereditario.
​Posizione dei figli conviventi: La permanenza dei figli nel medesimo immobile non integra la fattispecie di cui all’art. 485 c.c. Essi, infatti, non esercitano un potere di fatto sul bene in qualità di eredi, bensì risiedono nell'immobile in ragione della convivenza con il genitore superstite, unico titolare del diritto di abitazione.
​Inconfigurabilità del possesso: Essendo il godimento dell'immobile precluso ai chiamati dall'esercizio del diritto di abitazione del coniuge superstite, viene meno il presupposto del "possesso dei beni ereditari" necessario a determinare l'accettazione presunta dell'eredità.

​Il principio espresso

La permanenza dei figli nella casa familiare dopo la morte del genitore non costituisce possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. qualora l'immobile sia gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite e la residenza dei figli sia mera conseguenza della convivenza con quest'ultimo.

30/06/2026

Clausola vessatoria nel preliminare immobiliare: la Cassazione rafforza la tutela del consumatore.

Nei contratti tra professionista e consumatore, l’autonomia contrattuale trova un limite invalicabile nell’equilibrio delle prestazioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21771/2026, ha ribadito questo principio con riferimento ai preliminari di compravendita immobiliare.

La controversia riguardava una clausola inserita in un contratto preliminare predisposto da una società costruttrice, che autorizzava il venditore a trattenere l'intero importo versato a titolo di acconto (nello specifico, circa 72.869 euro su un prezzo di 124.514 euro) in caso di inadempimento dell'acquirente.
La Suprema Corte ha sancito che tale previsione può essere sottoposta al controllo di vessatorietà, anche qualora sia stata formalmente sottoscritta. Il giudice è tenuto a verificare se la clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, configurando una penale manifestamente eccessiva.

I punti chiave del provvedimento
La decisione della Cassazione introduce elementi di rilevanza sistemica:

* **Tutela sostanziale vs formale:**
La sottoscrizione di una clausola vessatoria non ne sana l'invalidità. La tutela del consumatore prevale sulla mera manifestazione di volontà formale.
* **Rilevabilità d'ufficio:**
Il giudice ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la vessatorietà della clausola, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio.
* **Equilibrio contrattuale:**
La validità di una penale, di una caparra o di un acconto non è presunta; essa deve rispondere a criteri di proporzionalità e trasparenza.

Impatto trasversale
Sebbene il caso riguardi il settore immobiliare, il principio espresso dalla Cassazione ha portata generale. Ogni contratto predisposto unilateralmente dal professionista — che si tratti di servizi bancari, finanziari, assicurativi o commerciali — è soggetto al vaglio di vessatorietà.

Il controllo giudiziale non si limita a verificare l'esistenza della firma, ma analizza la sostanza del vincolo negoziale. Per le imprese, ciò impone una revisione della contrattualistica standardizzata in ottica di equità; per i consumatori, costituisce un presidio di legalità fondamentale contro clausole sproporzionate.

Fonte: Cassazione civile, ordinanza n. 21771/2026*

PROROGATA L'EFFICACIA DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE FINO ALLO LORO NATURALE SCADENZA. Buone notizie per chi possiede a...
17/06/2026

PROROGATA L'EFFICACIA DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE FINO ALLO LORO NATURALE SCADENZA.

Buone notizie per chi possiede ancora una carta d'identità cartacea non scaduta.

​È stata disposta la proroga dell'efficacia delle carte d'identità cartacee fino alla loro naturale scadenza.

​Tali documenti rimarranno validi oltre il termine del 3 agosto 2026, conservando piena efficacia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. La misura mira a garantire la continuità documentale in attesa del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE).

​Nota bene: Si raccomanda di verificare preventivamente la validità del documento per l'espatrio, in quanto le disposizioni vigenti per i viaggi internazionali potrebbero differire dalle norme nazionali.
Avv. Marco Di Vita - civilista

ASTE GIUDIZIARIEPiena proprietà del magazzino piano T, zona ces. 2, cat. C/1, classe 6, mq. 34.Via Trabucco, 67, Palermo...
03/06/2026

ASTE GIUDIZIARIE

Piena proprietà del magazzino piano T, zona ces. 2, cat. C/1, classe 6, mq. 34.
Via Trabucco, 67, Palermo (PA)

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Data vendita: 21/07/2026

Piena proprietà del magazzino piano T, identificato al foglio 29, particella 257, sub 1, zona ces. 2, cat. C/1, classe 6, mq. 34

ASTE GIUDIZIARIEappartamento, piano terra interno sx, costituito da tre vani, wc e cucina, categoria A/5 (abitazione di ...
20/05/2026

ASTE GIUDIZIARIE
appartamento, piano terra interno sx, costituito da tre vani, wc e cucina, categoria A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), consistenza 5 vani, Superficie Catastale 67 m2. rc € 116,20

Valore da perizia € 41.000,00
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Data vendita: 21/07/2026

appartamento, piano terra interno sx, costituito da tre vani, wc e cucina, identificato al NCEU fg52, p.lla 527 sub. 2, categoria A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), consistenza 5vani, Superficie Catastale 67 m2. rc € 116,20

ASTE GIUDIZIARIEAppartamento sito in Palermo, Corso dei Mille n. 566, al quinto piano, composto da cinque vani e mezzo c...
24/03/2026

ASTE GIUDIZIARIE
Appartamento sito in Palermo, Corso dei Mille n. 566, al quinto piano, composto da cinque vani e mezzo catastali, z.c. 2, Cat. A/3, classe 6.

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Data vendita: 9 giugno 2026

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04/02/2026

ASTE GIUDIZIARIE
Piena proprietà dell’intero appartamento sito nel Comune di
Palermo, Via Lussorio Cau (già via C/70) n. 5, ubicato al terzo piano, porta a sinistra salendo la scala C, interno 8. Censito al C.F. del Comune di Palermo al Foglio70, P.lla 396, Sub 50, cat. catastale A/3, superficie catastale mq 123, vani catastali 5,5, zona censuaria 2, classe 6, vani 5,5.
Valore da perizia € 149.000,00
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Data vendita: 15/04/2026

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ASTE GIUDIZIARIEPiena proprietà di unità immobiliare a destinazione residenziale sita nel Comune di Palermo in via Giuse...
20/12/2025

ASTE GIUDIZIARIE
Piena proprietà di unità immobiliare a destinazione residenziale sita nel Comune di Palermo in via Giuseppe Lombardo Radice n. 2, piano 1°, censita al Catasto Fabbricati al fg. 54, p.lla 910, sub. 4. L’unità immobiliare, posta all’interno di un piccolo residence, con accesso carrabile e/o pedonale dalla pubblica via, fa parte integrante di un fabbricato composto 4 elevazioni fuori terra, ed è composto da 3 vani, cucina, doppio servizio igienico e ripostiglio, per una superficie di circa 106 mq.

Valore da perizia € 99.000,00
Offerta minima € 74.250,00
Data vendita: 04/03/2026

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CIRCOLAZIONE degli IMMOBILI di ORIGINE DONATIVA“È stata approvata la nuova legge che riforma la circolazione degli immob...
29/11/2025

CIRCOLAZIONE degli IMMOBILI di ORIGINE DONATIVA
“È stata approvata la nuova legge che riforma la circolazione degli immobili di origine donativa (Ddl semplificazioni, art. 44).

Con questa modifica normativa, chi acquista oggi una casa ricevuta in donazione dal venditore potrà contare sulla certezza di non doverla restituire in futuro.

La riforma ha un valore davvero significativo: semplifica in modo sostanziale la compravendita degli immobili, offrendo un beneficio concreto alle famiglie e a tutti gli operatori del settore giuridico. Si pone così rimedio a una lacuna che per anni ha frenato il mercato immobiliare e limitato la piena autonomia negoziale dei cittadini”.

Indirizzo

Via Terrasanta, 39
Palermo
90141

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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