12/07/2026
Con l’ordinanza n. 19019, pubblicata il 10 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura del termine assegnato all’aggiudicatario di un immobile venduto all’asta per il versamento del saldo del prezzo e sulla conseguente applicabilità della sospensione feriale prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969.
IL CASO
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, all’esito di una vendita telematica, il compendio pignorato veniva aggiudicato e all’aggiudicatario era assegnato il termine di 120 giorni per il versamento del saldo del prezzo.
Decorso tale termine, il giudice dell’esecuzione dichiarava la decadenza dell’aggiudicatario, computando il termine senza applicare la sospensione feriale.
Ricevuta la comunicazione del provvedimento, l’aggiudicatario depositava istanza di rimessione in termini e di revoca della decadenza, versando contestualmente il saldo del prezzo. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza e revocava il provvedimento di decadenza.
Il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo l’inapplicabilità della sospensione feriale al termine per il versamento del saldo del prezzo e contestando la sussistenza di un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo integrati i presupposti della rimessione in termini in ragione dell’affidamento incolpevole maturato dall’aggiudicatario sulla scadenza del termine. Il giudice qualificava, inoltre, il termine per il versamento del saldo del prezzo come termine di natura sostanziale e, pertanto, non soggetto alla sospensione feriale.
Il debitore proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denunciava il mancato riconoscimento della perentorietà e della natura sostanziale del termine di 120 giorni per il versamento del saldo del prezzo.
Con il secondo motivo censurava il riconoscimento dei presupposti per la rimessione in termini.
LA DECISIONE
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato.
I giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato principio secondo cui il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario ha carattere perentorio e non è suscettibile di proroga.
Tale natura, tuttavia, non esclude in astratto l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini, trattandosi di istituti ontologicamente distinti.
Come evidenziato dalla Corte:
««L’istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere infatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presupposto l’impossibilità giuridica di quella.
La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per “motivi particolarmente gravi”. Con essa, il giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell’atto processuale.
La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.
La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi.»»
Muovendo da tale distinzione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, ravvisando nel caso concreto i presupposti della rimessione in termini.
L’ordinanza attribuisce rilievo alla peculiarità della fattispecie. Il Tribunale aveva valorizzato tre circostanze: il silenzio dell’ordinanza di vendita e dell’avviso di vendita sull’applicabilità della sospensione feriale; il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto nel corso della procedura a seguito della sentenza n. 18421 del 2022; e, soprattutto, due elementi concreti costituiti dall’e-mail del professionista delegato, che indicava il termine ultimo per il pagamento, e dal successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione, conforme a tale computo.
La Cassazione ha precisato che una mera prassi dell’ufficio non è sufficiente, di per sé, a fondare un legittimo affidamento. Nel caso di specie, tuttavia, l’affidamento dell’aggiudicatario è stato ritenuto ragionevole poiché fondato su un’indicazione puntuale proveniente dal professionista delegato, organo preposto allo svolgimento delle operazioni di vendita, successivamente avallata, sia pure implicitamente, dal giudice dell’esecuzione.
La decisione conferma, pertanto, che la rimessione in termini è ammissibile anche con riferimento a un termine perentorio, ma esclusivamente in presenza di una decadenza incolpevole rigorosamente accertata.
Esaurita tale questione, la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso, osservando che il suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque inciso sulla sentenza impugnata, sorretta dall'autonoma ratio decidendi relativa alla rimessione in termini.
Ciò nondimeno, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il termine per il versamento del saldo del prezzo ha natura sostanziale e, pertanto, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
La Corte ha così confermato l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18421 del 2022, che aveva segnato il superamento del precedente indirizzo espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12004 del 2012.
L’ordinanza si pone, dunque, in linea di continuità con tale approdo interpretativo e ne rafforza la portata applicativa.
Da un lato, conferma che il termine per il versamento del saldo del prezzo è di natura sostanziale, perentorio, improrogabile e non soggetto alla sospensione feriale.
Dall’altro, chiarisce che la rimessione in termini resta astrattamente esperibile anche con riferimento a tale termine, ma solo quale rimedio eccezionale, subordinato alla prova di una decadenza incolpevole determinata da circostanze idonee a ingenerare un ragionevole affidamento sulla diversa scadenza del termine, in particolare quando tale affidamento derivi da indicazioni specifiche provenienti dagli organi della procedura.
Ne emerge un duplice principio: il termine per il versamento del saldo del prezzo deve essere computato senza applicare la sospensione feriale; tuttavia, ove la decadenza sia conseguenza di un affidamento incolpevole concretamente indotto dal comportamento degli organi della procedura, può trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini.