Studio Pisciotta

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Studio Pisciotta Con sede a Marsala, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Svolge anche l’attività di Curatore Fallimentare.

Studio internazionale altamente specializzato in consulenze legali - sia giudiziali che stragiudiziali - e consulenze in materia contabile, fiscale, tributaria, societaria e del lavoro. Titolare e fondatore dello Studio è l’Avvocato Angelo Pisciotta, punto di riferimento e guida per tutti i suoi collaboratori. L’Avvocato Angelo Pisciotta ha conseguito la laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) e in Giurisprudenza (Laurea Magistrale). Oltre ad essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Palermo, è abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, di Revisore Legale e di Consulente del Lavoro ed è iscritto nei rispettivi albi professionali. Per oltre 15 anni, Angelo Pisciotta ha coperto il ruolo di Consulente Tecnico del Giudice, sia presso la Sezione Fallimentare che presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, nonché presso la Corte d’Appello di Palermo ed è specializzato nella quantificazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive, sia come Consulente Tecnico d’Ufficio che come Consulente Tecnico di Parte. Negli anni, l’Avvocato Pisciotta ha ricoperto il ruolo di impiegato direttivo con la mansione di Human Resources Specialist presso due tra le maggiori aziende di Telecomunicazioni Italiane, incarico che gli ha permesso di maturare competenze anche nella gestione dei Rapporti Sindacali e delle Relazioni Industriali. È stato inoltre Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo per una tra le più note imprese di Autotrasporti della Regione Siciliana. L’Avvocato Pisciotta si occupa di formazione in ambito sviluppo d’impresa, di miglioramento delle performance di produzione attraverso l’uso della migliore organizzazione del lavoro e dei processi produttivi. È inoltre autore di libri, manuali e articoli in materia di diritto tributario e di diritto del lavoro.

16/10/2026

Se stai programmando di acquistare beni strumentali, devi conoscere la misura valida fino a settembre 2028: 𝗹’𝗶𝗽𝗲𝗿𝗮𝗺𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
Con la legge di Bilancio 2026 è stato reintrodotto un incentivo per gli investimenti in beni strumentali che consente di ridurre il reddito imponibile attraverso una deduzione maggiorata delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Salva questo reel prima di firmare il prossimo ordine per un macchinario: potrebbe farti risparmiare migliaia di euro in termini di imposte.

14/10/2026

Se assumi una donna con disoccupazione di lunga durata o in condizione di svantaggio puoi avere uno sgravio del 100% dei contributi fino a 24 mesi.
Potresti infatti usufruire del Bonus Donne 2026, una misura introdotta per promuovere l'occupazione femminile e l'inclusione nel mondo del lavoro e valida fino al 31 dicembre 2026.

Salva questo reel: potrebbe servirti per le prossime assunzioni.

13/10/2026

Sai che se e la tua azienda è in Sicilia, Calabria o in un'altra regione ZES, potresti assumere con meno costi?

Nelle regioni della ZES Unica, tra cui Sicilia e Calabria, è attivo un incentivo per la stabilizzazione professionale rivolto ai lavoratori che hanno compiuto i 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, e che prevede l’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 24 mesi per il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2026.

Scrivi 'ZES' in direct e ti diciamo se la tua azienda rientra.

09/10/2026

Se hai assunto un under 35 senza conoscere questo bonus, stai pagando contributi che potresti evitare.
In questo momento sono attivi degli interessanti incentivi per nuove assunzioni.

Il Bonus Giovani under 35 prevede l’esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi su assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026.

Salva questo contenuto e verifica se la persona che vorresti assumere possiede i requisiti.

08/10/2026

Se stai pensando di assumere una nuova persona nella tua azienda potresti avere diritto a delle agevolazioni.

Per alcune assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2026 sono previste importanti agevolazioni contributive.

In alcuni casi il datore di lavoro può ottenere l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a suo carico, entro determinati limiti e per un periodo di tempo variabile in base alla misura.

Salva questo reel e continua a seguirci: nei prossimi vedremo ad una ad una le principali agevolazioni.

Voucher Cloud & Cybersecurity – contributo a fondo perduto
05/10/2026

Voucher Cloud & Cybersecurity – contributo a fondo perduto

Gestione dell’assenza dal lavoro non coperta da certificazione medica e decorrenza delle malattie La presente circolare ...
08/04/2026

Gestione dell’assenza dal lavoro non coperta da certificazione medica e decorrenza delle malattie

La presente circolare intende fornire chiarimenti sulla gestione delle assenze dal lavoro che non risultano coperte da certificazione medica, con riferimento al caso in cui il lavoratore, assente dal lavoro in un determinato giorno, si rechi dal medico soltanto il giorno successivo per il rilascio del certificato di malattia. Tale situazione è ricorrente nella prassi gestionale del personale e necessita di un inquadramento preciso.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, per rendere possibili i successivi controlli medici. Si precisa che lo stato di malattia, indipendentemente dalla trasmissione del certificato medico, deve essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro prima dell’inizio del turno di lavoro. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza del lavoratore, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la malattia deve essere attestata mediante certificazione resa dal medico curante e trasmessa telematicamente all’INPS, come previsto dall’art. 55-septies del D.lgs. 165/2001 e dalle successive disposizioni applicative. Tuttavia, già prima dell’introduzione del sistema telematico, l’INPS aveva chiarito aspetti essenziali sulla decorrenza della malattia.

A questo riguardo, la Circolare INPS n. 63 del 1991 ha precisato che la certificazione di malattia deve riportare in modo puntuale la data di inizio dell’evento morboso, e che la stessa decorre dalla data indicata dal medico. La circolare stabilisce anche che la valutazione della decorrenza compete esclusivamente al sanitario che redige il certificato, il quale può attribuire una data di insorgenza della malattia anteriore alla visita solo se ciò risulta clinicamente giustificabile.

La successiva Circolare INPS n. 147 del 1996 ha ulteriormente chiarito la questione, ribadendo che la retrodatazione della certificazione non è automatica né rimessa alla discrezionalità del lavoratore o dell’azienda, ma richiede una precisa e motivata attestazione da parte del medico. In assenza di tale motivazione clinica, la malattia decorre dal giorno della visita, ossia dalla data in cui il certificato è stato effettivamente redatto.

Tenuto conto di tali principi consolidati, si precisa che qualora il lavoratore sia assente dal lavoro in un giorno (giorno 1) e si rechi dal medico soltanto il giorno successivo (giorno 2), ottenendo un certificato che indichi come decorrenza il “giorno 2”, il “giorno 1” deve essere considerato a tutti gli effetti un’assenza non giustificata.

L’azienda non può attribuire d’ufficio una retroattività alla certificazione, né può considerare coperto da malattia un giorno per il quale non esiste alcuna attestazione medica.

L’assenza ingiustificata del “giorno 1”, pertanto, comporta le conseguenze previste dai contratti collettivi e dal regolamento disciplinare aziendale, tra cui la mancata retribuzione, la mancata maturazione di istituti contrattuali e la possibile contestazione disciplinare in quanto assenza ingiustificata.

Solo nel caso in cui il medico, sulla base di elementi obiettivi e documentabili, ritenga clinicamente fondato far decorrere la malattia dal “giorno 1” e lo indichi espressamente nel certificato, quel giorno può essere considerato coperto da malattia ai sensi delle citate Circolari INPS n. 63/1991 e n. 147/1996.

Si ribadisce, inoltre, che resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente la propria assenza secondo le modalità previste dal CCNL applicato e dalle disposizioni aziendali vigenti, nonché di attivarsi prontamente per la certificazione della propria condizione di malattia.

Il nostro Studio resta a disposizione per verificare gli obblighi formativi applicabili alle diverse tipologie di lavoratori e per chiarire eventuali dubbi interpretativi sulle deroghe e sui settori specifici.

La presente circolare ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere professionale su casi specifici. Per approfondimenti o assistenza operativa, lo Studio resta a disposizione.

7 aprile 2026 Avv. Dott. Angelo Pisciotta

Indirizzo

Via Stefano Turr, 38
Palermo
90145

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00

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