Avvocato Gabriele Licata - Diritto Amministrativo Militare

Avvocato Gabriele Licata - Diritto Amministrativo Militare Avvocato Cassazionista, con oltre 10 anni di esclusiva competenza in materia di diritto amministrativo militare e delle forze di polizia.

Ricorsi per riconoscimento vittime del dovere
Opero in Sicilia, con studi legali a Palermo, Catania e Agrigento

FIRENZE – TAR. Ancora una volta, dalla parte di chi serve lo Stato.Oggi siamo a Firenze per difendere un militare che ch...
04/09/2026

FIRENZE – TAR. Ancora una volta, dalla parte di chi serve lo Stato.

Oggi siamo a Firenze per difendere un militare che chiede una cosa apparentemente semplice: poter vivere vicino a suo figlio e poter esercitare concretamente il proprio ruolo di padre.
Negli ultimi quattro anni, il 42-bis è diventato progressivamente una questione sempre più complessa.
Quello che in passato veniva spesso riconosciuto in sede amministrativa, oggi finisce sempre più frequentemente nelle aule dei Tribunali.
E il dato che maggiormente preoccupa è il progressivo mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Per anni, nei contenziosi sul 42-bis, la tutela della genitorialità e, soprattutto, dell’interesse del minore ha rappresentato un elemento centrale nella valutazione del giudice.
Oggi, invece, assistiamo sempre più spesso a decisioni nelle quali le esigenze organizzative dell’Amministrazione assumono un peso determinante.
È vero: gli organici del comparto Difesa e Sicurezza sono profondamente cambiati. Le carenze di personale sono reali e le esigenze di servizio devono essere tutelate.
Ma non può essere questa, da sola, la risposta a una domanda di genitorialità.
Il problema diventa ancora più evidente quando, nella maggior parte dei casi, la richiesta di avvicinamento riguarda militari che prestano servizio al Nord e chiedono di ricongiungersi ai propri figli al Sud.
Non possiamo però trasformare una legittima esigenza organizzativa dell’Amministrazione in un principio secondo il quale il militare debba necessariamente scegliere tra servire lo Stato e vivere accanto ai propri figli.
Il 42-bis non è un automatismo.
Ma proprio perché ogni caso è diverso, ogni situazione deve essere esaminata concretamente.
Non basta fermarsi alla carenza di organico.
Occorre verificare la situazione familiare, l’età del minore, le esigenze di cura, la concreta possibilità di ricollocazione e soprattutto effettuare quel necessario bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della genitorialità.
Perché dietro una domanda di 42-bis non c’è semplicemente un militare che chiede di essere trasferito.
C’è un padre che vuole poter fare il padre.
C’è un figlio che ha diritto alla presenza del proprio genitore.
C’è una famiglia che chiede di non essere sacrificata.
Ed è per questo che continueremo a portare davanti ai giudici gli interessi di chi ogni giorno ci difende, affinché anche chi indossa una divisa possa avere la possibilità di proteggere ciò che ha di più importante: la propria famiglia.
Oggi Firenze.
Domani, ancora una battaglia per la tutela della famiglia e della genitorialità di chi serve lo Stato

UDIENZA IN CONSIGLIO DI STATO — 27 AGOSTO 2026Caldo da morire.La camicia è zuppa di sudore, la cravatta non perdona… ma ...
27/08/2026

UDIENZA IN CONSIGLIO DI STATO — 27 AGOSTO 2026

Caldo da morire.
La camicia è zuppa di sudore, la cravatta non perdona… ma siamo qui.

Perché ci sono giornate in cui il sacrificio fa parte del mestiere. E ci sono persone che, ogni giorno, affrontano sacrifici ben più grandi per difendere gli altri e servire lo Stato.

Oggi siamo in Consiglio di Stato, a difendere i diritti di chi indossa una divisa

23/07/2026
📚 Accesso agli atti: l’Amministrazione ha il dovere di trasmettere l’istanza all’ufficio competente. 🚲  🚲 Con la sentenz...
21/07/2026

📚 Accesso agli atti: l’Amministrazione ha il dovere di trasmettere l’istanza all’ufficio competente. 🚲 🚲

Con la sentenza n. 2163/2026, pubblicata il 21 luglio 2026, il TAR Sicilia – Sezione Quinta ha ribadito un principio di particolare importanza in materia di accesso documentale, accogliendo le ragioni sostenute nel ricorso da me patrocinato.

La vicenda nasceva dal parziale rigetto di un’istanza di accesso agli atti. L’Amministrazione, in particolare la Casa di Reclusione Calogero Di Bona “UCCIARDONE”di Palermo, nella persona del Direttore pro tempore, anziché trasmettere la richiesta all’ufficio competente, si era limitata a invitare il dipendente a rivolgersi autonomamente ad altro ufficio della stessa Amministrazione.
Solo dopo la proposizione del ricorso l’istanza è stata inoltrata al Consiglio Regionale di Disciplina, consentendo finalmente la visione e l’estrazione di copia degli atti richiesti.

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha ritenuto il ricorso originariamente fondato, affermando che l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 impone all’Amministrazione che riceve l’istanza di trasmetterla immediatamente all’ufficio competente, dandone comunicazione all’interessato.

🚨🚨Il cittadino non può essere gravato delle conseguenze derivanti dalla ripartizione interna delle competenze amministrative.

⚖️⚖️ Il Collegio ha inoltre evidenziato che, trattandosi di accesso difensivo, finalizzato all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento disciplinare, gravava sull’Amministrazione un dovere di collaborazione ancora più intenso.

La successiva trasmissione dell’istanza ha confermato, di fatto, che quello era l’adempimento che avrebbe dovuto essere eseguito sin dall’origine.

Per tali ragioni il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.💰💰

Una pronuncia che rafforza un principio fondamentale del diritto amministrativo: l’organizzazione interna della Pubblica Amministrazione non può mai tradursi in un ostacolo all’effettivo esercizio del diritto di accesso e del diritto di difesa.


📌 Importante vittoria cautelare al TAR Veneto in materia di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 del 1...
13/07/2026

📌 Importante vittoria cautelare al TAR Veneto in materia di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 del 13 luglio 2026.

Il TAR Veneto ha accolto l'istanza cautelare proposta nell'interesse di un Vice Ispettore della Polizia di Stato contro il diniego del Ministero dell'Interno all'assegnazione temporanea presso una sede di Napoli, richiesta per ricongiungersi alla moglie e ai due figli minori.

Il Tribunale ha evidenziato che, anche per il personale delle Forze di Polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea deve essere sorretto da una motivazione concreta e puntuale, capace di dimostrare la reale indispensabilità del dipendente nella sede di servizio.

Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che:
✅ il ricorrente non aveva mai prestato servizio effettivo presso la Questura di Belluno, essendo stato prima aggregato e poi in congedo parentale;
✅ la Questura aveva già organizzato il servizio senza il suo contributo;
✅ nel frattempo erano stati assegnati sette nuovi Vice Ispettori alla stessa Questura;
✅ l'Amministrazione non aveva fornito una motivazione specifica e adeguata a giustificare il diniego.

Per tali ragioni il TAR ha ordinato al Ministero dell'Interno di riesaminare l'istanza entro il 15 settembre 2026, conformandosi ai principi espressi nell'ordinanza, riconoscendo la prevalenza della tutela dell'unità familiare quando le esigenze organizzative non risultino adeguatamente dimostrate.

Quando una Consulenza Tecnica d’Ufficio rappresenta un passo importante verso il riconoscimento dello status di Vittima ...
12/07/2026

Quando una Consulenza Tecnica d’Ufficio rappresenta un passo importante verso il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere per un appartenente alla polizia di stato

Nel corso di un giudizio promosso per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulle Vittime del Dovere, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale, in data 10 luglio 2026, ha accertato che il ricorrente è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale permanente, conseguente al trauma acustico provocato dall’esplosione di una bomba carta durante un servizio di ordine pubblico.

La consulenza ha inoltre riconosciuto il nesso causale tra l’evento di servizio e le lesioni riportate, evidenziando un quadro clinico caratterizzato da:

• ipoacusia neurosensoriale bilaterale permanente;
• acufeni persistenti;
• disturbi dell’equilibrio e vertigini;
• deficit funzionali con significative ripercussioni sulla vita di relazione.

Applicando i criteri previsti dal D.P.R. il C.T.U. ha determinato un’invalidità complessiva permanente pari al 31%, superiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa per l’accesso ai benefici riconosciuti alle Vittime del Dovere.

L’elaborato peritale costituisce un rilevante accertamento tecnico in ordine alla natura permanente delle lesioni, al nesso eziologico con l’evento di servizio e alla quantificazione dell’invalidità, elementi di particolare rilievo nell’ambito del giudizio per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.


Per info contatta lo studio 342 779 8502
[email protected]

In difesa di chi ci difende!

📢 Da oggi parte ufficialmente la convenzione con gli amici di USIM – Unione Sindacale Italiana Marina! 🇮🇹⚓Sono lieto di ...
30/06/2026

📢 Da oggi parte ufficialmente la convenzione con gli amici di USIM – Unione Sindacale Italiana Marina! 🇮🇹⚓

Sono lieto di annunciare l’avvio di questa collaborazione con l’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina⁠, realtà impegnata nella tutela dei diritti del personale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. (usim.info⁠)

Grazie a questa convenzione, gli iscritti USIM potranno beneficiare di un’assistenza legale qualificata nelle principali materie di interesse del personale militare, tra cui:

⚖️ Diritto militare
⚖️ Diritto amministrativo
⚖️ Cause di servizio e vittime del dovere
⚖️ Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
⚖️ Equo indennizzo e pensioni privilegiate
⚖️ Transito nei ruoli civili
⚖️ Ricorsi gerarchici e giurisdizionali

Metto la mia esperienza al servizio di chi ogni giorno serve il Paese con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio.

Ringrazio USIM per la fiducia accordatami. Sono certo che questa collaborazione rappresenterà un valore aggiunto per tutti gli iscritti, offrendo un supporto concreto, competente e tempestivo.

In difesa di chi ci difende. 🇮🇹

⚖️ IMPORTANTE PARERE DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL 29 GIUGNO 2026 PER UN EX CARABINIEREAncor...
30/06/2026

⚖️ IMPORTANTE PARERE DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DEL 29 GIUGNO 2026 PER UN EX CARABINIERE

Ancora un importante riconoscimento ottenuto a tutela del personale delle Forze Armate.

Nel corso di un giudizio dinanzi alla Corte dei conti, il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa ha espresso un parere particolarmente significativo, riconoscendo che due infermità possono essere considerate dipendenti da concausa di servizio efficiente e determinante.

📌 In particolare, il Collegio ha ritenuto che:

✅ la spondiloartrosi diffusa del rachide cervico-dorso-lombare sia stata aggravata dall’attività lavorativa svolta per molti anni su autoradio e autovetture blindate, evidenziando come le continue sollecitazioni meccaniche e le vibrazioni, unite ad una predisposizione individuale, abbiano avuto un ruolo determinante nell’aggravamento della patologia.

✅ la gastroduodenite, meglio inquadrata come dispepsia funzionale da stress, sia riconducibile ai lunghi anni di servizio svolti in servizi di scorta ad alto rischio, caratterizzati da un elevato carico di tensione psicologica e di stress operativo.

Il Collegio ha quindi concluso che entrambe le infermità sono dipendenti da concausa di servizio e le ha classificate rispettivamente:

* Spondiloartrosi diffusa: Tabella A - VIII categoria.
* Dispepsia funzionale (gastroduodenite): Tabella B (una tantum).

🔎 Si tratta di un parere di grande interesse perché conferma un principio fondamentale: non solo gli eventi traumatici improvvisi, ma anche l’esposizione prolungata a particolari condizioni di servizio, come vibrazioni, posture obbligate e stress operativo, può determinare o aggravare patologie meritevoli di tutela.

Ogni posizione, naturalmente, deve essere valutata singolarmente sulla base della documentazione sanitaria e del servizio effettivamente svolto.

In difesa di chi ci difende.

Studio Legale Licata – Diritto Militare e Cause di Servizio.

⚖️ TAR CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIASentenza n. 468/2026, pubblicata il 26 giugno 2026Silenzio-assenso ...
26/06/2026

⚖️ TAR CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 468/2026, pubblicata il 26 giugno 2026

Silenzio-assenso sul transito nei ruoli civili della Polizia Penitenziaria: il TAR accoglie il ricorso.

Con una importante pronuncia, il TAR Calabria ha affermato principi destinati ad avere un significativo impatto nelle procedure di transito nei ruoli civili del personale della Polizia Penitenziaria.

📌 I principi sanciti dal Tribunale:

✅ Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 443/1992 è determinante ai fini della formazione del silenzio-assenso.

✅ Decorso inutilmente tale termine, l’istanza di transito si intende accolta per legge.

✅ L’Amministrazione non può sospendere o interrompere unilateralmente il decorso del termine mediante richieste istruttorie, rinvii della prova o altri atti interni.

✅ Una volta formatosi il silenzio-assenso, il potere di rigettare l’istanza è consumato e gli eventuali provvedimenti successivi risultano inefficaci, salvo i presupposti dell’autotutela previsti dalla legge.

✅ Il dipendente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto mantiene il diritto al reimpiego nei ruoli civili, in attuazione dei principi di tutela del lavoro e del dovere di ricollocazione del personale.

Il TAR ha pertanto annullato il giudizio di non idoneità al transito, il decreto di rigetto dell’istanza e il successivo provvedimento di dispensa dal servizio, ribadendo che il ritardo dell’Amministrazione non può pregiudicare un diritto riconosciuto dalla legge.

Una decisione che rappresenta un importante precedente in materia di diritto amministrativo e di tutela del personale della Polizia Penitenziaria, destinata ad orientare le future controversie sul transito nei ruoli civili.

Avv. Gabriele Licata
Diritto Amministrativo | Diritto Militare


Indirizzo

Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 15
Palermo
90138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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