13/07/2026
📌 Importante vittoria cautelare al TAR Veneto in materia di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 del 13 luglio 2026.
Il TAR Veneto ha accolto l'istanza cautelare proposta nell'interesse di un Vice Ispettore della Polizia di Stato contro il diniego del Ministero dell'Interno all'assegnazione temporanea presso una sede di Napoli, richiesta per ricongiungersi alla moglie e ai due figli minori.
Il Tribunale ha evidenziato che, anche per il personale delle Forze di Polizia, il diniego dell'assegnazione temporanea deve essere sorretto da una motivazione concreta e puntuale, capace di dimostrare la reale indispensabilità del dipendente nella sede di servizio.
Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che:
✅ il ricorrente non aveva mai prestato servizio effettivo presso la Questura di Belluno, essendo stato prima aggregato e poi in congedo parentale;
✅ la Questura aveva già organizzato il servizio senza il suo contributo;
✅ nel frattempo erano stati assegnati sette nuovi Vice Ispettori alla stessa Questura;
✅ l'Amministrazione non aveva fornito una motivazione specifica e adeguata a giustificare il diniego.
Per tali ragioni il TAR ha ordinato al Ministero dell'Interno di riesaminare l'istanza entro il 15 settembre 2026, conformandosi ai principi espressi nell'ordinanza, riconoscendo la prevalenza della tutela dell'unità familiare quando le esigenze organizzative non risultino adeguatamente dimostrate.