11/09/2026
Stalking: gli eventi del reato sono alternativi e non richiedono una certificazione patologica.
In tema di atti persecutori, gli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. sono alternativi e possono essere provati attraverso il complesso delle condotte, delle dichiarazioni attendibili della persona offesa e dei riscontri, senza necessità di una certificazione patologica. Effetti verificatisi in epoca immediatamente successiva al periodo contestato possono essere valorizzati come conferma di uno stato di ansia, timore o alterazione delle abitudini già maturato durante la sequenza persecutoria. Gli screenshot e le copie cartacee di dati informatici sono utilizzabili come documenti, salvo specifica allegazione di manipolazioni, e la loro provenienza può essere dimostrata anche aliunde. Lo stabilisce la
Cassazione penale, sez. V, sentenza 3 settembre 2026, n. 32837.