Studio Legale Bisazza

Studio Legale Bisazza Pagina Professionale E' iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

L’avvocato Matteo Bisazza è iscritto all’Ordine degli avvocati di Padova dal 2009 ed è Mediatore Civile Professionista iscritto presso l’organismo di mediazione presso il Tribunale di Padova. L’Avv. Matteo Bisazza svolge la propria attività di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nei numerosi rami del diritto civile. Sia il privato cittadino che l’azienda sono tutelati in o

gni problematica riguardante: risarcimento danni, infortunistica, separazione, divorzio, condominio, sfratti, recupero crediti e contrattualistica. Per le aziende:
Nei confronti delle aziende l’attività è rivolta alle diverse fasi del recupero credito. L’avv. Bisazza dal 2007 ha collaborato attivamente con DoValue s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank, società che si occupa di recupero crediti di fama internazionale. La gestione giudiziale è preceduta da una attenta analisi della posizione creditoria così che ogni azione risulti mirata all’effettivo recupero del credito. Da anni l’avv. Bisazza collabora con una nota Agenzia di recupero crediti stragiudiziale che offre il servizio di esazione domiciliare dei crediti. L’esperienza maturata ha permesso all’avv. Bisazza di essere nominato dal Tribunale di Padova quale legale del Fallimento per il recupero dei crediti fallimentari. Per il cittadino:
I servizi resi nei confronti del privato cittadino spaziano nell’ambito del diritto civile. Bisazza offre le proprie competenze in diritto di famiglia, separazioni, divorzi, condominio, risarcimento danni. Bisazza è altresì Mediatore Civile professionista iscritto presso l’organismo di mediazione presso il Tribunale di Padova e potrà consigliare i propri clienti in tutte le fasi della mediazione civile così come introdotta dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Amministratore di condominio - Contratto di appaltoconcluso con un professionista - Responsabilità solidaledel committen...
12/02/2026

Amministratore di condominio - Contratto di appalto
concluso con un professionista - Responsabilità solidale
del committente - Norma applicabile al condominio -
Esclusione. (Dlgs 276/2003, articolo 29; Cc, articolo 1676)
Al contratto concluso con un professionista da un am-
ministratore di condominio, ente di gestione sfornito
di personalità giuridica distinta da quella dei suoi par-
tecipanti, si applica la disciplina di tutela del consuma-
tore, agendo l'amministratore stesso come mandatario
con rappresentanza dei singoli condomini, i quali de-
vono essere considerati consumatori, in quanto perso-
ne fisiche operanti per scopi estranei ad attività im-
prenditoriale o professionale. Il condominio non rien-
tra nel perimetro soggettivo dell’ambito applicativo
della disciplina della responsabilità solidale del com-
mittente come delineato dall’articolo 29 del Dlgs
276/2003 perché il condominio non esercita un’attività
di impresa, né può essere considerato “datore di lavo-
ro” dei dipendenti dell’appaltatore, poiché non prende
in alcun modo parte al processo produttivo al quale
afferisce l’appalto. (M.Pis.)
¶ Sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2025 n. 32674 -
Pres. Doronzo; Rel. Panariello; Ric. L.R.; Controric. C.G.
56-58 B.

Conto corrente - Cointestato - Saldo di pertinenza diuno solo dei correntisti per effetto dei versamenti daquesti effett...
20/01/2026

Conto corrente - Cointestato - Saldo di pertinenza di
uno solo dei correntisti per effetto dei versamenti da
questi effettuato - Conseguenze.

I rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'articolo 1298 del codice civile, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali
solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove
il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (M.Pis.)
Sezione II, ordinanza 7 dicembre 2025 n. 31904.

27/11/2025

Oggi è stata definitivamente approvata l'abrogazione dell'azione di restituzione nei confronti di terzi: "la nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire - come succedeva in passato - anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. Non scompare però la tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione. Essi vantano comunque un diritto di credito nei confronti direttamente del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima."
Manca poco e sarà legge!

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Via Del Risorgimento 30
Padua
35137

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Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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