27/03/2023
Illegittimità della sanzione amministrativa irrogata per inottemperanza all’obbligo vaccinale (Covid-19) in capo agli over 50
Nel caso deciso dal Giudice di Pace di Velletri con la recente sentenza n. 721 del 21 marzo 2023, è stato evidenziato come l’Agenzia delle Entrate non avesse alcuna legittimazione a sostituirsi al Ministero della Salute nell’accertamento della supposta violazione.
Questa sentenza giunge a breve distanza da quelle con cui la Corte Costituzionale (n. 14/2023) aveva definito non irragionevole né sproporzionato l’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario, nonché dalle sentenze n. 15/2023 (con cui la Corte dichiarava non fondate tutte le questioni, con ampi riferimenti alla “costante” giurisprudenza costituzionale) e n. 16/2023 (inammissibilità per difetto di giurisdizione).
In questo contesto, la pronuncia del GdP di Velletri stabilisce l’illegittimità della sanzione amministrativa irrogata a seguito dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale in capo agli over 50, per eccesso di delega.
La sanzione di Euro 100,00 prevista
dall'articolo 4 sexies del Decreto legge
del 1 aprile 2021, n. 44 è stata dichiarata illegittima per i seguenti rilievi.
Il primo, sostanziale, consistente nella
disparità di trattamento; trattasi infatti un obbligo per gli over 50 dettato essenzialmente dall'età e, quindi, da una di quelle condizioni personali richiamate
dall'articolo 3 della Costituzione, per cui
a tutti i cittadini è riconosciuta "pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge".
Un secondo, più tecnico, consistente nel rilievo che per l'applicazione di una sanzione, anche amministrativa, vige sempre e comunque il principio di legalità, come stabilito dalla Legge di depenalizzazione n. 689/1981, in base alla quale solo mediante legge ordinaria (o atti equipollenti) è possibile sanzionare delle condotte.
La richiamata sentenza del GdP muove dal presupposto che accertamento e irrogazione della sanzione sono due fasi distinte.
Nel caso di specie il cosiddetto accertamento risiedeva semplicemente in quegli “elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale” che l’Agenzia delle entrate riceve periodicamente dal ministero della Salute.
In difetto di qualsivoglia notifica dell’atto prodromico di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la mera trasmigrazione dei nominativi presenti negli elenchi citati negli “avvisi di addebito” notificati da parte dell’Agenzia delle entrate, configurerebbe un eccesso di potere.
Sotto un ulteriore profilo, sovrapponendo la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione “si opera un automatico (e non consentito) trattamento dei dati personali e la profilazione automatizzata di condizioni sanitarie personali sensibilissime”.
Nel caso di specie, dunque, il GdP ha annullato la sanzione amministrativa impugnata e ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese di lite, quantificate in euro 600,00.