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12/10/2026

– 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐒𝐎𝐑𝐕𝐄𝐆𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐑𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̀: 𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐑𝐈𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄

Con il provvedimento del 23 settembre 2026, il Garante Privacy ha sanzionato il Comune di Arvier per l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza ritenuto non conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il caso nasce dal reclamo di una cittadina la cui abitazione risultava parzialmente ripresa da una telecamera comunale. Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha rilevato diverse criticità: assenza di una chiara base giuridica per alcune finalità del trattamento, riprese eccedenti rispetto agli scopi perseguiti, informative incomplete e una valutazione d’impatto (DPIA) considerata meramente formale e non adeguata ai requisiti del GDPR.

Particolarmente interessante è il richiamo ai principi di minimizzazione e privacy by design: il Comune ha introdotto il sistema di “privacy masking” per oscurare l’abitazione privata solo dopo l’avvio del procedimento, mentre tale misura avrebbe dovuto essere prevista fin dalla progettazione dell’impianto.

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  – 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐒𝐎𝐑𝐕𝐄𝐆𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀: 𝐆𝐋𝐈 𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐇𝐈 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐆𝐎𝐍𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐈 𝐓𝐄𝐒𝐓Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ...
05/10/2026

– 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐒𝐎𝐑𝐕𝐄𝐆𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀: 𝐆𝐋𝐈 𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐇𝐈 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐆𝐎𝐍𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐈 𝐓𝐄𝐒𝐓

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ( ) ha sanzionato l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM che aveva attivato, in fase di test, un sistema di videosorveglianza presso la propria sede.

L’impianto era stato utilizzato per poche ore e senza registrare le immagini. Tuttavia, il Garante ha evidenziato che anche la semplice visualizzazione in tempo reale costituisce un trattamento di dati personali. Ne discende che prima di effettuare qualsiasi test, il titolare deve:

✔️verificare che numero, posizione e aree di ripresa delle telecamere siano conformi all’accordo sindacale o all’autorizzazione dell’Ispettorato;
✔️fornire preventivamente ai lavoratori un’informativa completa;
✔️collocare la segnaletica di primo livello e rendere facilmente accessibile l’informativa estesa;
✔️effettuare, quando richiesta, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
✔️impedire che monitor e immagini siano visibili a soggetti non autorizzati.
Il principio affermato è chiaro: gli adempimenti devono precedere il primo trattamento, non soltanto l’entrata in esercizio definitiva dell’impianto. La conformità privacy deve quindi essere integrata nella progettazione e nel collaudo del sistema.

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  – 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀̀ 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐆𝐈𝐋𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐀𝐕𝐄𝐑 𝐍𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐋’𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐀𝐈 𝐃𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐈 𝐆𝐄𝐎𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐃 𝐔𝐍 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄Il...
02/10/2026

– 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀 𝐔𝐍𝐀 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀̀ 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐆𝐈𝐋𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐀𝐕𝐄𝐑 𝐍𝐄𝐆𝐀𝐓𝐎 𝐋’𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐀𝐈 𝐃𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐈 𝐆𝐄𝐎𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐃 𝐔𝐍 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄

Il , con provvedimento n. 585/2026, ha sanzionato una società di vigilanza e sicurezza tecnologica di Bologna per aver negato a un lavoratore l’accesso ai dati di geolocalizzazione, raccolti tramite il sistema GPS installato sull’autovettura aziendale, utilizzati nell’ambito di un procedimento disciplinare che ha portato al suo licenziamento.

Nel provvedimento il Garante ha ritenuto illecita ai sensi del GDPR la condotta della società poiché non aveva fornito riscontro all’istanza di esercizio del di ai dati del lavoratore: in particolare, il Garante ha ribadito che il Titolare del trattamento, anche quando ritiene di non poter dare seguito ad un’istanza di esercizio di un diritto da parte dell’interessato, deve comunicare i motivi del diniego.

Inoltre, la Società sanzionata non aveva fornito adeguata informativa privacy ai lavoratori sul trattamento dei dati di geolocalizzazione effettuato tramite GPS aziendale.

Un altro caso che ribadisce l’importanza del rispetto della tutela dei dati personali nel rapporto con i lavoratori.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 39mila euro a La Patria S.p.A. di Bologna, società di vigilanza e sicurezza tec

  – 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈: 𝐃𝐀𝐋 𝟏𝟔 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐈𝐋 𝐅𝐈𝐑 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄Dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifi...
28/09/2026

– 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈: 𝐃𝐀𝐋 𝟏𝟔 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐈𝐋 𝐅𝐈𝐑 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄
Dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale (xFIR) per i rifiuti pericolosi e per determinate categorie di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
L’obbligo riguarda, in particolare:
✔️i rifiuti pericolosi;
✔️rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006 (lavorazioni industriali e artigianali, attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, potabilizzazione e depurazione delle acque e abbattimento dei fumi) con più di 10 dipendenti.
Restano invece esclusi dall’obbligo di utilizzo dell’xFIR i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione. Per questi rifiuti sarà quindi ancora possibile utilizzare il formulario cartaceo, ferma restando la possibilità di adottare volontariamente il formato digitale.

Confermata l’esclusione dall’obbligo del Fir Digitale per i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione

  – 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐂𝐀𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐋𝐋'𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐙𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈...
22/09/2026

– 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐂𝐀𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐋𝐋'𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐙𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄

Dal 30 settembre 2026 entrano in vigore nuove regole per agevolare chi chiede il risarcimento di un danno causato dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Infatti, il D.Lgs. 160/2026 interviene, tra gli altri temi, sugli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Le principali disposizioni prevedono:

✔️chi ritiene di aver subito un danno può chiedere al giudice (presentando fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda) di ordinare alla controparte, o anche a un soggetto terzo, di esibire gli elementi di priva utili a comprendere il funzionamento del sistema di intelligenza artificiale;
✔️se una parte non esegue senza giustificato motivo, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova; se l’inadempimento riguarda i registri, la documentazione tecnica, le informazioni sulla gestione dei rischi o quelle relative alla supervisione umana nei casi di sistemi di IA ad alto rischio, il giudice può considerare ammessi i fatti allegati dal danneggiato, dopo avere valutato anche gli altri elementi disponibili; se a non rispettare l’ordine è un soggetto terzo, può essere applicata una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro;
✔️quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il collegamento causale tra la violazione e il danno è presunto;
✔️prima di iniziare la causa, il danneggiato può chiedere al soggetto ritenuto responsabile se dispone di un’assicurazione per la responsabilità civile relativa al danno e quest’ultimo deve dare riscontro entro 30 giorni; il danneggiato può quindi chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione, nei limiti del massimale previsto dalla polizza; nel giudizio deve partecipare anche il soggetto indicato come responsabile.

  – 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐈 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐔𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄Il 15 settembre è stato pubblicato i...
17/09/2026

– 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐈 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐔𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈 𝐃𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄

Il 15 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 160/2026, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2024/1689”, che entrerà in vigore il 30 settembre 2026.

Il decreto amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, introducendo l’art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”: esso richiama la fattispecie criminosa di cui all’art. 437-bis c.p., introdotto dallo stesso decreto, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”, nonché di cui all’art. 612-quater c.p., rivolto all’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, già introdotto nel codice penale dalla l. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale.

Entrambi i reati si pongono in stretta correlazione agli obblighi stabiliti dall’AI ACT, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 del 24 luglio 2026: pertanto ciascuna impresa, in base al proprio business, dovrà operare un controllo coordinato tra la normativa applicabile e i presidi e le misure già esistenti, tra cui il Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001.

Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, entra nel diritto italiano un nuovo tassello

14/09/2026

– 𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐄 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀: 𝐈𝐋 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐓𝐄𝐋𝐄𝐂𝐀𝐌𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐆𝐋𝐈𝐀𝐓𝐎𝐈𝐎

Con il provvedimento del 3 settembre 2026, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato l’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento per aver installato telecamere all’interno degli spogliatoi di una piscina pubblica. Le telecamere riprendevano le aree degli armadietti, con l’obiettivo dichiarato di prevenire furti e atti vandalici.

Il Garante ha però ricordato un principio fondamentale: gli spogliatoi sono luoghi caratterizzati da una particolare aspettativa di riservatezza e dignità della persona. Per questo motivo, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in tali ambienti è generalmente considerato sproporzionato e invasivo, anche quando persegua finalità legittime di tutela del patrimonio.

Nel caso concreto, l’Autorità ha inoltre rilevato criticità sotto il profilo della trasparenza nei confronti degli interessati e della conservazione delle immagini, evidenziando come il titolare avrebbe dovuto valutare soluzioni meno impattanti sui diritti delle persone, quali misure organizzative o sistemi di sicurezza alternativi.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore richiamo al principio di proporzionalità: anche esigenze di sicurezza concrete non giustificano trattamenti che incidono eccessivamente sulla sfera privata degli interessati. La valutazione preventiva dei rischi e delle possibili alternative resta quindi un passaggio essenziale per ogni progetto di videosorveglianza.

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  – 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎 𝐈𝐃𝐄𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝟐𝟑𝟏 𝐓𝐀𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, nella ...
11/09/2026

– 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎 𝐈𝐃𝐄𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝟐𝟑𝟏 𝐓𝐀𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32893/2026, ha confermato la configurabilità del reato di del privato in (art. 483 c.p.), in particolare per aver dichiarato il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.445 del 2000, nell’ambito della partecipazione a un bando per ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Rotativo.

In particolare, l’imputato aveva attestato falsamente che a carico della società di cui era Amministratore unico non pendevano procedimenti per la responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mentre, al contrario, alla data della sottoscrizione della domanda gli era già stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini relative a un illecito amministrativo contestato all'ente.

Secondo la Corte, tale dichiarazione era da considerarsi come fatta ad un pubblico ufficiale in quanto destinata ad attestare l’esistenza di determinati requisiti nell’ambito di una procedura pubblica, così da integrare il reato citato.

Una sentenza che evidenzia l’importanza per le imprese di stabilire flussi interni volti a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione.

Con la sentenza 32893/2026, la Cassazione conferma la condanna per falso ideologico (articolo 483 c.p.) dell' amministratore che, in sede di domanda di finanziamento pubb

  – 𝐈𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐒𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐔 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐄 𝐒𝐀𝐓𝐈𝐑𝐀Con il provvedimento del 23 luglio 2026, il Garante Privacy è in...
07/09/2026

– 𝐈𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐒𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐒𝐔 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐄 𝐒𝐀𝐓𝐈𝐑𝐀

Con il provvedimento del 23 luglio 2026, il Garante Privacy è intervenuto su un tema destinato a diventare sempre più centrale: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per creare contenuti che riproducono l’immagine e la voce di persone reali. Nel caso esaminato, alcuni filmati trasmessi a Striscia la Notizia utilizzavano l’immagine del giornalista Enrico Mentana, alterata mediante sistemi di IA per fargli pronunciare dichiarazioni mai rese.

Pur riconoscendo che il trattamento rientrava nell’ambito della libertà di espressione e del diritto di , il Garante ha ritenuto che le modalità adottate non garantissero adeguatamente i principi di liceità, correttezza e trasparenza. In particolare, i sono stati giudicati insufficienti a rendere chiaramente percepibile al pubblico medio la natura artificiale dei contenuti, con il rischio di alimentare confusione e disinformazione.

L’Autorità ha quindi disposto il divieto di ulteriori trattamenti con le medesime modalità e ha adottato un ammonimento nei confronti dell’editore. Un provvedimento che evidenzia come, anche nell’ambito della satira, l’utilizzo dei deepfake richieda particolare attenzione alla tutela dell’identità personale e alla trasparenza verso gli utenti.

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  – 𝐈𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐒𝐔𝐋 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐒𝐈𝐒 𝐃𝐄𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 “𝐌𝐘𝐍𝐃𝐎𝐎𝐑”Il   ha avviato un’istruttoria su una start-up ita...
03/09/2026

– 𝐈𝐋 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐂𝐘 𝐒𝐔𝐋 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐒𝐈𝐒 𝐃𝐄𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 “𝐌𝐘𝐍𝐃𝐎𝐎𝐑”

Il ha avviato un’istruttoria su una start-up italiana che ha sviluppato “Myndoor”, un plug-in per le piattaforme di messaggistica aziendale Slack e Teams, finalizzato a rilevare il livello di psicologico dei e a fornire loro suggerimenti personalizzati. Il servizio è stato già acquistato da numerosi enti pubblici e privati.

Nello specifico, Myndoor, se attivato dall’utente, analizza i contenuti testuali dei messaggi inviati dall’interessato all’interno di Slack con un , rileva condizioni di potenziale stress e restituisce appositi suggerimenti. Tuttavia, gli enti che acquistano il servizio non hanno la possibilità di accedere ai dati degli utenti (ossia i lavoratori), i quali sono trattati direttamente e unicamente dalla società fornitrice del plug-in in qualità di titolare del trattamento.

Quello che l’ente acquirente può richiedere all’applicativo è invece un report contenente dati aggregati relativi ai livelli di stress nel contesto lavorativo dei propri dipendenti.

All’esito dell’istruttoria, il Garante, con il provvedimento del 14/05/2026, ha valutato positivamente l’impostazione privacy adottata dalla società, pur richiamando un principio fondamentale dell’ , secondo il quale è vietato l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di .

Sentiment analysis, AI e lavoro: il Garante Privacy avverte una start-up italiana fornitrice del plug-in che rileva lo stress dei dipendenti.

Indirizzo

Via Castelmorrone N. 42
Padua
35138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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