31/08/2026
– 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀 𝐒𝐔𝐋 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎 𝐄 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐄𝐍𝐓𝐈: 𝐈𝐋 𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐃𝐈𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐂𝐄𝐋𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐓𝐓𝐀 𝐀𝐏𝐏𝐀𝐋𝐓𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐄
Con la sentenza n. 28488 del 27 luglio 2026, la Quarta Sezione della Cassazione torna su uno dei temi più delicati della responsabilità degli enti per reati colposi in materia di e sul lavoro: il rapporto tra violazione delle regole prevenzionistiche e criterio del "vantaggio" ex D.Lgs. 231/2001.
Il caso trae origine da un mortale verificatosi durante lavori di pulizia della copertura di un capannone. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità dell' , valorizzando il economico derivante dal mancato approntamento di adeguate misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto, dalla scelta di una ditta priva della necessaria qualificazione professionale, dall'affidamento dell'intervento attraverso modalità informali, idonee a contenere tempi e costi dell'operazione.
La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza per cui i costi dei presidi di sicurezza sarebbero stati formalmente a carico dell’impresa esecutrice, ritenendo che l'affidamento dei lavori ad operatori qualificati e l’esecuzione delle attività secondo le regola cautelari adeguate avrebbe inciso sul prezzo e sulla durata dell’intervento, con ricadute economiche dirette sulla committente.
Il vantaggio è stato quindi ritenuto integrato dal fatto che, in un intervento connotato da elevato rischio di caduta dall'alto, la rinuncia ai necessari presidi di sicurezza e l'impiego di un'impresa non adeguatamente attrezzata abbiano comportato per l'ente un beneficio economico tutt'altro che irrisorio.
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