07/09/2026
Il diritto al “buono pasto” matura dopo sei ore consecutive di lavoro.
L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni. È quanto si legge nell’
ordinanza della Cassazione civile del 31 agosto 2026, n. 24866.
Fonte:Altalex