13/10/2026
Contratti a termine reiterati: la stabilizzazione non preclude il risarcimento del danno
L’ art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificato dall’ art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendenti ed anche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata ad incidere sul principio di dirittopronunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno; a seguito della modifica dell’
art. 36, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’
art. 12 del
d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla
legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso. Questo è il decisum della
sentenza n. 26493/2026 della Cassazione civile.
Fonte:Altalex