09/06/2026
se ti ammali prima delle vacanze?
La Cassazione nell'ordinanza n.17136/2026 ha stabilito che nel contratto di pacchetto turistico la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e tale da vanificare la finalità turistica, costituisce una causa di estinzione del contratto, con diritto alla restituzione integrale del prezzo!
Il principio scritto dalla Corte è il seguente: nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell'obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del codice del turismo — che opera su un piano distinto — possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto.