06/04/2023
Quante aziende italiane, piccole e grandi, ogni anno si trovano a svolgere lavori di riparazione e manutenzione sulle unità da diporto dei propri clienti e poi costrette ad un lungo inseguimento per ottenere il pagamento del proprio corrispettivo?
Si parla di crediti che spesso non sono indifferenti, dal momento che i costi dei ricambi e dei materiali di consumo navali, a cui si somma una mano d’opera pregevole ed altamente qualificata, sono decisamente impegnativi.
Secondo nutrita casistica formata in 30 anni di professione, le aziende del setore navale con questi problemi sono tante.
Ebbene, non tutti sanno che il credito sorto come corrispettivo di riparazioni navali gode di un’attenzione speciale, anzi, specialissima, essendo addirittura tutelato, oltre che dalle norme ordinarie nazionali, anche dall’ordinamento internazionale che, in particolare, protegge gli imprenditori che hanno fatto forniture, in qualsiasi luogo, di prodotti o di materiali a favore di unità navali, anche da diporto, e opere di manutenzione e riparazioni, dando loro la facoltà di poter procedere all’immobilizzo dell’unità non solo se si trovi a terra, ma anche se sia pronta per salpare.
La disciplina in questione - che si estende anche alla tutela dei crediti derivanti da costruzione, utilizzazione, compresi locazione e noleggio, di unità navali - spesso misconosciuta anche dai giurisperiti, è molto veloce ed efficace e non è soggetta ai rischi elevatissimi del sequestro conservativo (strumento ordinario del nostro codice di procedura civile) ove il magistrato è sempre tenuto ad apprezzare, in modo spesso estremamente discrezionale e quindi imprevedibile, il requisito del “periculum in mora”, ossia, il rischio oggettivo per il creditore di perdere le garanzie del proprio credito, con possibilità altissime di rigetto e costi importanti... mentre invece non può farlo per i crediti in parola!
Sarà quindi sufficiente invocare le speciali norme di riferimento mediante una semplice istanza del titolare, naturalmente da presentare al Giudice competente con l’assistenza di un avvocato che ben conosca la materia, per realizzare un credito che abbia una delle cause sopra indicate.
La tutela legale è di grado molto elevato, in quanto secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza è immediatamente applicabile anche in relazione a navi aventi la nazionalità di uno Stato non contraente.
Si tratta di casi non infrequenti che nel corso della mia attività professionale di avvocato ho avuto modo di affrontare che si verificano quando unità da diporto battenti bandiera nei paesi della c.d. “lista nera, dopo aver ricevuto le prestazioni navali, confidando nella impunità connessa alla propria nazionalità estera spesso ubicata in paradisi fiscali, abbiano tentato di partire per lidi più tranquilli senza pagare il conto: la tutela, infatti, è estesa fino a comprendere il credito verso nave battente bandiera di Stato non contraente ed è pertanto particolarmente penetrante ed efficace.
E’ altresì evidente che sarebbe un’operazione di astratta fantasia immaginare di potere dare protezione al nostro speciale credito mediante la concessione differita della tutela in questione dopo avere “avvisato” il debitore, che avrebbe così tutto il tempo di salpare costringendo poi il creditore ad una dispendiosa opera di rintraccio.
Ma stavolta il legislatore ha fatto le cose per bene, in quanto ha previsto anche la possibilità di ottenere tutela "inaudita altera parte", ossia prima ancora di istituire un completo contraddittorio processuale con controparte, il che avviene, com’è noto, con la notifica del decreto di comparizione alla parte debitrice.
Quest’ultima, per parte sua, avendo il mezzo navale bloccato - il codice della navigazione prevede misure idonee a impedire la partenza a cura del Comando portuale, compreso il ritiro dei documenti - cosa estremamente "fastidiosa" soprattutto allorquando si corra il rischio di compromettere una crociera, avrà la facoltà di effettuare il pagamento di una cauzione mediante versamento di una somma pari al credito più interessi e spese legali, costituendo le necessarie garanzie per potere poi affrontare un processo tranquillo e in molti casi, piuttosto che rischiare la successiva causa, invece di versare la cauzione preferirà chiudere subito la questione pagando.
Nei prossimi articoli, date le numerose richieste che mi sono pervenute, vi parlerò degli accorgimenti che conviene prendere quando si accetta un ordine di riparazione e manutenzione, per non trovarsi, successivamente, in gravi difficoltà a recuperare il credito e, soprattutto, vi parlerò del regime della garanzia nei rapporti misti vendita appalto (dove la prestazione è resa con beni e materia prima forniti dall’appaltatore o dal prestatore d’opera) e del particolare regime della garanzia dovuta per legge, anche per la semplice vendita di beni e componenti usati, quando il cliente è un consumatore, temi questi su cui ogni buon imprenditore sarebbe bene avesse le idee molto chiare.