Studio Legale Avv. Lodovico Lamberti Zanardi

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⚖️ IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA NELLE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI: IL PESO DEI MILLESIMI RISPETTO AL CRITERIO NUMERICOIn s...
12/06/2026

⚖️ IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA NELLE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI: IL PESO DEI MILLESIMI RISPETTO AL CRITERIO NUMERICO
In sede di assemblea condominiale, in particolare in seconda convocazione, sussiste spesso l'erroneo convincimento che la validità di una delibera dipenda esclusivamente dal raggiungimento della maggioranza numerica dei partecipanti (c.d. criterio delle teste).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ribadito la fallacia di tale assunto. Con la recente sentenza n. 13856 del 12 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che nelle votazioni assembleari non è sufficiente il mero computo numerico dei condomini favorevoli, gravando sulla validità dell'atto anche il valore millesimale da essi rappresentato.

Il caso di specie analizzato dalla Suprema Corte:
Condomini votanti: 61
Favorevoli: 58 condomini (esprimenti complessivamente soli 358 millesimi)
Contrari: 3 condomini (esprimenti complessivamente 524 millesimi)

Nonostante l'evidente disparità numerica a favore dell'approvazione, la Suprema Corte ha statuito l'invalidità della delibera. È stato infatti chiarito che un provvedimento non può considerarsi validamente adottato qualora i dissenzienti, sebbene minoritari in termini di "teste", detengano una quota millesimale superiore rispetto ai consenzienti.
⚠️ I profili di rilievo giuridico : Il quorum deliberativo minimo previsto dall'art. 1136, terzo comma, c.c. (pari ad almeno un terzo del valore dell'edificio) costituisce una soglia minima di validità e non una deroga al principio generale di maggioranza. Ne consegue che la superiorità dei millesimi favorevoli rispetto a quelli contrari permane un requisito imprescindibile dell'azione assembleare. La mancata osservanza di tale doppia verifica (maggioranza delle teste ed eccedenza dei millesimi) espone la delibera al rischio concreto di impugnazione, con conseguenti e gravose ripercussioni sulla stabilità dei contratti d'appalto e dei lavori straordinari già deliberati.

Il nostro studio legale offre assistenza e consulenza specialistica in materia di diritto condominiale, garantendo la verifica della legittimità formale e sostanziale dei verbali e delle delibere assembleari.
Per ricevere un parere qualificato in merito alla regolarità delle procedure condominiali, Vi invitiamo a contattare lo studio.

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 e 23 MARZO 2026 Art. 138 della Costituzione"Le leggi di revisione della Costituzione e ...
20/03/2026

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 e 23 MARZO 2026

Art. 138 della Costituzione

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

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Si ma cosa succede se voto NO e cosa succede se voto SI ?

Cerchiamo di rispondere nella maniera più breve a questo quesito cercando di utilizzare volutamente un linguaggio semplice, comprensibile da tutti.

Se voti NO vuoi che rimanga in vigore il vecchio testo della Costituzione e che pertanto non venga promulgata la legge di riforma già approvata dal Parlamento.

Se voti SI vuoi che venga promulgata la legge già approvata dal Parlamento che prevede (in estrema sintesi) le seguenti modifiche agli articoli della Costituzione :

- Separazione delle carriere: chi vorrà intraprendere la carriera in magistratura dovrà scegliere fin dall’inizio quale funzione esercitare: quella di Giudice o quella di Pubblico Ministero. Per i due ruoli ci saranno infatti dei concorsi separati e percorsi di formazione differenti. Di conseguenza, la funzione scelta all’inizio della carriera non potrebbe più essere modificata (salvo un unico caso specifico previsto dalla riforma all'art. 106 della Costituzione).
- Sdoppiamento del CSM: l'attuale Consiglio Superiore della Magistratura unico verrà diviso in due organi distinti, uno per i Giudici e uno per i PM (Pubblici Ministeri).
- Sorteggio dei membri Togati : i componenti togati dei due nuovi CSM saranno estratti a sorte fra tutti i Giudici e fra tutti i Pubblici Ministeri , con l'obiettivo di ridurre il peso delle "correnti interne alla magistratura" (in precedenza venivano eletti dagli stessi magistrati fra tutti i magistrati).
- Sorteggio dei membri laici : il Parlamento in seduta comune seleziona la rosa dei candidati qualificati sulla base delle loro competenze (secondo criteri che dovranno essere definiti da una successiva legge ordinaria) tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio; successivamente, un’estrazione casuale individuerà, tra questi, i soggetti che entreranno a far parte dell’organo (in precedenza venivano nominati e scelti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei 3/5).
- Alta Corte Disciplinare: verrà istituito un nuovo organo, esterno ai due CSM, cha avrà il compito di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Si ricorda che, essendo un referendum confermativo, non è necessario un quorum per cui se i SI supereranno i NO, le modifiche alla Costituzione diventeranno definitive.

CONDOMINIO - DELIBERA ASSMBLEARE - QUORUMLa Corte di Cassazione e diversi Tribunali di merito hanno recentemente ribadit...
17/03/2026

CONDOMINIO - DELIBERA ASSMBLEARE - QUORUM

La Corte di Cassazione e diversi Tribunali di merito hanno recentemente ribadito il principio in forza del quale il quorum deliberativo è unitario e non può essere dimezzato.
L'art. 1136 c.c. nei primi due commi, prevede espressamente che sia necessario per l'assemblea in prima convocazione un doppio quorum. Il primo costitutivo (presenza di un numero tale di condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio) ed il secondo deliberativo (presenza della maggioranza degli intervenuti e almeno della metà del valore dell'edificio).
Nella prassi è molto difficile che si raggiungano le maggioranze previste in prima convocazione per cui il terzo comma fissa, per la seconda convocazione, come quorum costitutivo almeno un terzo dei componenti del condominio che corrisponda almeno al terzo dei millesimi e come quorum deliberativo la maggioranza degli intervenuti pari ad almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ma cosa succede se, ad esempio, su dieci condomini presenti in assemblea in seconda convocazione, cinque votano a favore, tre sono contrari e due astenuti, ma i tre contrari sono portatori di un numero maggiore di millesimi di proprietà rispetto ai cinque che hanno espresso voto favorevole ? (supponiamo ad esempio che i cinque favorevoli abbiano 60 millesimi cadauno per un totale di 300 mm, due siano astenuti con 50 millesimi cadauno ed i tre contrari abbiano 200 millesimi cadauno per un totale di 600 mm).

In questo caso, la delibera non potrebbe considerarsi validamente approvata attesa la necessità , confermata dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito, che vi siano entrambe le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. , ossia la maggioranza del numero di partecipanti ma anche della loro quota di millesimi, non ammettendo un ribaltamento del rapporto tra numero dei partecipanti e la loro rappresentatività in millesimi.

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