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LASTRICO SOLARE O TERRAZZA A LIVELLO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA - INFILTRAZIONI - CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE In tema di ...
12/10/2026

LASTRICO SOLARE O TERRAZZA A LIVELLO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA - INFILTRAZIONI - CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE

In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini, che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all'art. 1125 c.c., particolare declinazione di quello ex art. 1123 c.c. e non secondo il criterio derogatorio di cui all'art. 1126 c.c., giacché, in tale situazione, viene meno la ratio di quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia, in modo particolare, colui che trae da tale porzione immobiliare benefici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10534 del 21/04/2026

LAVORI STRAORDINARI APPALTATI DAL CONDOMINIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ONERI CONDOMINIALI - DOGLIANZE RELATIV...
08/10/2026

LAVORI STRAORDINARI APPALTATI DAL CONDOMINIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ONERI CONDOMINIALI - DOGLIANZE RELATIVE ALL'INESATTA ESECUZIONE

In tema di oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condòmino destinatario di un decreto ingiuntivo non può, con l'opposizione a tale provvedimento monitorio, lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, giacché ciò che viene in rilievo non è il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo ma, piuttosto, il debito del condòmino moroso nei confronti del condominio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10329 del 20/04/2026

DELIBERA CONDOMINIALE - SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO - PROVVISORIO MANTENIMENTO IN USO DEL VECCHIO IMPIANTO In te...
05/10/2026

DELIBERA CONDOMINIALE - SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO - PROVVISORIO MANTENIMENTO IN USO DEL VECCHIO IMPIANTO

In tema di condominio di edifici, qualora l'assemblea abbia deliberato la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, consentendo, in via provvisoria e pro bono pacis, il mantenimento in esercizio del vecchio impianto, i condomini che continuano ad avvalersene non hanno titolo per ottenere il rimborso dei costi di esercizio nei confronti dei condomini che abbiano ottemperato alla delibera assembleare allacciandosi al nuovo impianto, dovendosi escludere la sussistenza di un credito in favore dei perduranti utilizzatori del sistema dismesso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11400 del 27/04/2026

02/10/2026
CONDOMINIO – AMMINISTRATORE - CESSAZIONE DALL'INCARICO PER SCADENZA TERMINE, REVOCA O DECADENZA - ATTIVITA' URGENTI - SV...
01/10/2026

CONDOMINIO – AMMINISTRATORE - CESSAZIONE DALL'INCARICO PER SCADENZA TERMINE, REVOCA O DECADENZA - ATTIVITA' URGENTI - SVOLGIMENTO – LEGITTIMITA' – ULTERIORI COMPENSI - ESCLUSIONE

Quando l’amministratore del condominio abbia cessato l’incarico per scadenza del termine, per revoca o decadenza (art. 1129, comma 8, c.c.) non può esercitare i poteri ordinari di gestione né ha diritto a compensi, pertanto è chiamato a compiere a titolo gratuito esclusivamente le attività urgenti per evitare danni agli interessi comuni sino alla nomina del nuovo amministratore.

Corte di Cassazione, sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247

CONDOMINIO  TERRAZZA A LIVELLO AD USO ESCLUSIVO - SPESE DI MANUTENZIONE - PARTE AGGETTANTE  – ART. 1126 C.C.  – INAPPLIC...
28/09/2026

CONDOMINIO TERRAZZA A LIVELLO AD USO ESCLUSIVO - SPESE DI MANUTENZIONE - PARTE AGGETTANTE – ART. 1126 C.C. – INAPPLICABILITA'

Qualora la terrazza a livello o il lastrico solare sia di uso esclusivo e svolga funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti, i relativi costi di manutenzione devono essere ripartiti in applicazione dei criteri previsti dall’art. 1126 c.c., escludendo quella parte di terrazza o di lastrico che, in quanto aggettante, non presta alcuna “utilitas” alle porzioni di piano sottostanti.

Corte di Cassazione, sez. II, 24 giugno 2026, n. 21572

CONDOMINIO - AMMINISTRATORE – GESTIONE AUTONOMA – LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LITI GIUDIZIARIE L’amministratore di c...
24/09/2026

CONDOMINIO - AMMINISTRATORE – GESTIONE AUTONOMA – LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LITI GIUDIZIARIE

L’amministratore di condominio è legittimato ad agire in via autonoma ex artt. 1130 e 1131 c.c., per la conservazione delle parti comuni e per far cessare violazioni del regolamento condominiale. Tuttavia il citato potere non può essere esercitato in contrasto con una valida deliberazione assembleare, pertanto in presenza di una deliberazione condominiale contraria l’amministratore non può instaurare o proseguire la lite, poiché l’assemblea, quale organo titolare della competenza generale sulla gestione delle cose comuni, può impedire l’insorgere della controversia o può rinunciare all’azione giudiziaria.

Corte di Cassazione, sez. II, 5 maggio 2025, n. 12742

CONDOMINIO - DELIBERA - COMUNICAZIONE AL CONDOMINO ASSENTE ATTRAVERSO EMAIL - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECORRENZALa comu...
21/09/2026

CONDOMINIO - DELIBERA - COMUNICAZIONE AL CONDOMINO ASSENTE ATTRAVERSO EMAIL - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECORRENZA

La comunicazione attraverso posta elettronica ordinaria del verbale di assemblea indirizzata al condomino assente non prova la piena conoscenza di quanto deliberato e non fa maturare il termine di decadenza di cui all'art. 1137 , comma 2, c.c. , per l'eventuale impugnazione.

Corte di Cassazione sez. II, 21 maggio 2026, n. 15567

LAVORO SUBORDINATO - RESPONSABILITA' DEL CUSTODE.In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custo...
17/09/2026

LAVORO SUBORDINATO - RESPONSABILITA' DEL CUSTODE.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024

REVOCA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE - MEDIAZIONEORDINANZA TRIBUNALE DI PADOVA 26 luglio 2026"Rilevato che il ricorrente h...
15/09/2026

REVOCA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE - MEDIAZIONE

ORDINANZA TRIBUNALE DI PADOVA 26 luglio 2026

"Rilevato che il ricorrente ha promosso ricorso ex art. 1129 commi 11 e 12 c.c. affinché, accertata la sussistenza di gravi irregolarità dedotte in ricorso commesse dalla resistente ######X, venga disposta la revoca della stessa dall’incarico di amministratrice del Condominio YYYYYYY;
rilevato che, all’udienza in data odierna, il Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione;
osservato che, secondo il disposto dell’art. 71 quater disp. att. c.c., “Per controversie in materia di condominio sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”, dunque facendo espresso rinvio sia alla norma di cui all’art. 1129 c.c., sia alle norme sul procedimento per la revoca dell’amministratore di condominio (art. 64 disp. att. c.c.);
considerato che, pur applicandosi il rito camerale, nel caso di revoca dell’amministratore interviene una situazione di conflitto di interessi che incide sulla situazione giuridica tutelata in capo all’amministratore stesso, con la conseguenza che è imprescindibile l’instaurazione del contraddittorio e che il procedimento ha natura sostanzialmente contenziosa;
ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, che la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda di revoca dell’amministratore di condominio, con necessità di fissare nuova udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 D.Lgs n. 28/2010, non essendo stata esperita la procedura nel caso in esame;
P.Q.M.
visto l’art. 5 comma 2 D.Lgs n. 28/2010;
fissa nuova udienza al XX.XX.###X, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti sino alle ore 08.00 del giorno dell’udienza per il deposito di note scritte.

Indirizzo

Via Fulvio Testi 9
Padua
35125

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Martedì 08:30 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 08:45 - 12:30
15:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30

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