Avv. Marco Colapinto

Avv. Marco Colapinto Avvocato Cassazionista - Penalista - Odv 231

L’Avvocato Marco Colapinto ha fondato lo Studio Legale nel 2013 nel cuore della Città di Padova, in cui si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode, sviluppando una tesi in Diritto processuale penale su “L’ammissione della prova scientifica nel processo penale”. L’esperienza finanziaria maturata dal fondatore dello Studio in un primario Istituto di Credito e la passio

ne per il Diritto Penale consentono di offrire assistenza e tutela alle realtà imprenditoriali sia italiane che estere. Il patrimonio dell’azienda viene così preservato da fenomeni patologici di crisi, in ambito tributario e fallimentare, anche attraverso una pervicace difesa del credito commerciale, del know-how e dei marchi e brevetti. Le nuove tecnologie sono materia di approfondimento ed interesse da parte dello Studio che, dotato di strumenti informatici aggiornati ed evoluti, presta i propri servizi legali anche nel contenzioso connesso all’utilizzo di internet e dei social network, e alla diffusione dell’e-commerce. La dedizione dello Studio ai problemi giuridici del settore economico si coniuga perfettamente con la tutela e la difesa del singolo, privato o appartenente alla pubblica amministrazione, in veste di persona offesa o indiziata-imputata, in relazione ai reati comuni e a quelli previsti dalla legislazione speciale.

Vittoria in Cassazione in materia di caccia insieme all'amico Avv. Francesco Lanaro dello Studio Legale Lovato & Associa...
31/08/2026

Vittoria in Cassazione in materia di caccia insieme all'amico Avv. Francesco Lanaro dello Studio Legale Lovato & Associati

CASSAZIONE, IMPORTANTE PRONUNCIA IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA: LA MERA DETENZIONE DI ESEMPLARI MORTI NON INTEGRA IL REATO

Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Lanaro di Vicenza e Marco Colapinto di Padova.
La Corte annulla la sentenza del Tribunale di Vicenza e dispone un nuovo giudizio sui principali capi di imputazione.
Importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di tutela della fauna selvatica e applicazione della legge n. 157 del 1992.

Con la sentenza n. 27313/2026, depositata a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di cacciatore vicentino, difeso dagli avvocati Francesco Lanaro del Foro di Vicenza e Marco Colapinto del Foro di Padova, annullando la sentenza del Tribunale di Vicenza limitatamente ai reati contestati ai capi a) e b) e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione personale.

La questione centrale riguardava la contestazione della detenzione di numerosi esemplari di avifauna protetta rinvenuti morti all'interno di congelatori.

Il Tribunale di Vicenza aveva ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità penale, la mera detenzione degli esemplari morti.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto errata tale impostazione, riaffermando un principio di particolare rilievo: la condotta di detenzione prevista dall'art. 30 della legge n. 157/1992 deve riferirsi alla fauna vivente e la mera detenzione di mammiferi o uccelli protetti morti non integra il reato, salvo che venga provato che gli stessi siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall'agente.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, quando un animale è già morto, la tutela penale prevista dalla legge sulla fauna selvatica non può essere automaticamente estesa alla sua mera disponibilità materiale, in assenza della prova che sia stato lo stesso imputato ad abbatterlo o catturarlo.

Nel caso concreto, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva fondato la responsabilità esclusivamente sulla detenzione degli esemplari morti, senza adeguatamente motivare in ordine alla condotta di abbattimento, anch'essa contestata.

Da qui l'annullamento della sentenza e il rinvio al Tribunale di Vicenza, che dovrà procedere a un nuovo accertamento, anche eventualmente attraverso elementi indiziari, circa l'effettivo abbattimento degli esemplari da parte dell'imputato.

La sentenza rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo dei principi generali del diritto penale, ribadendo la necessità che la responsabilità dell'imputato sia collegata alla concreta condotta prevista dalla norma incriminatrice e che non possa essere desunta dalla sola disponibilità materiale di esemplari di fauna selvatica morta.

Gli avvocati Francesco Lanaro e Marco Colapinto, difensori dell'imputato, esprimono soddisfazione per l'esito del giudizio di legittimità, che ha accolto le principali censure formulate dalla difesa.
«Si tratta di una pronuncia importante – dichiarano i difensori – perché la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile trasformare la mera detenzione di fauna selvatica morta in una responsabilità penale in assenza della prova dell'abbattimento o della cattura da parte dell'imputato. La sentenza richiama il principio fondamentale secondo cui anche nell'ambito della tutela della fauna selvatica è necessario accertare con precisione la condotta concretamente riconducibile alla persona sottoposta a giudizio».

RESPONSABILITA' 231 DELL'ENTE PER CAPORALATO - Il caporalato è stato recentemente al centro di numerosi casi giudiziari,...
09/06/2026

RESPONSABILITA' 231 DELL'ENTE PER CAPORALATO -

Il caporalato è stato recentemente al centro di numerosi casi giudiziari, in cui l'Autorità giudiziaria si è spinta ad applicare agli Enti l'amministrazione giudiziaria, od altre misure cautelari particolarmente incisive ed invasive.

Sul reato di caporalato (art. 603 bis c.p.), vi segnalo una recente sentenza della Suprema Corte, secondo cui quanto allo stato di bisogno, occorre sempre individuare in concreto quella "situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose"

(Suprema Corte del 3 giugno 2026, n. 20151).

TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - NUOVI REATI E RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE EX D. LGS. 231/01 - Introdotti i reati ...
22/04/2026

TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - NUOVI REATI E RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE EX D. LGS. 231/01 -

Introdotti i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci; inasprimento delle pene per le altre ipotesi già previste ed interventi sul decreto 231 sulla responsabilità delle imprese.
La riforma è in attesa di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale".

Indirizzo

Via Del Risorgimento 30
Padua
35137

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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