31/08/2026
Vittoria in Cassazione in materia di caccia insieme all'amico Avv. Francesco Lanaro dello Studio Legale Lovato & Associati
CASSAZIONE, IMPORTANTE PRONUNCIA IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA: LA MERA DETENZIONE DI ESEMPLARI MORTI NON INTEGRA IL REATO
Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Lanaro di Vicenza e Marco Colapinto di Padova.
La Corte annulla la sentenza del Tribunale di Vicenza e dispone un nuovo giudizio sui principali capi di imputazione.
Importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di tutela della fauna selvatica e applicazione della legge n. 157 del 1992.
Con la sentenza n. 27313/2026, depositata a seguito dell'udienza dell'8 luglio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di cacciatore vicentino, difeso dagli avvocati Francesco Lanaro del Foro di Vicenza e Marco Colapinto del Foro di Padova, annullando la sentenza del Tribunale di Vicenza limitatamente ai reati contestati ai capi a) e b) e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione personale.
La questione centrale riguardava la contestazione della detenzione di numerosi esemplari di avifauna protetta rinvenuti morti all'interno di congelatori.
Il Tribunale di Vicenza aveva ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità penale, la mera detenzione degli esemplari morti.
La Corte di Cassazione ha invece ritenuto errata tale impostazione, riaffermando un principio di particolare rilievo: la condotta di detenzione prevista dall'art. 30 della legge n. 157/1992 deve riferirsi alla fauna vivente e la mera detenzione di mammiferi o uccelli protetti morti non integra il reato, salvo che venga provato che gli stessi siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall'agente.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, quando un animale è già morto, la tutela penale prevista dalla legge sulla fauna selvatica non può essere automaticamente estesa alla sua mera disponibilità materiale, in assenza della prova che sia stato lo stesso imputato ad abbatterlo o catturarlo.
Nel caso concreto, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva fondato la responsabilità esclusivamente sulla detenzione degli esemplari morti, senza adeguatamente motivare in ordine alla condotta di abbattimento, anch'essa contestata.
Da qui l'annullamento della sentenza e il rinvio al Tribunale di Vicenza, che dovrà procedere a un nuovo accertamento, anche eventualmente attraverso elementi indiziari, circa l'effettivo abbattimento degli esemplari da parte dell'imputato.
La sentenza rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo dei principi generali del diritto penale, ribadendo la necessità che la responsabilità dell'imputato sia collegata alla concreta condotta prevista dalla norma incriminatrice e che non possa essere desunta dalla sola disponibilità materiale di esemplari di fauna selvatica morta.
Gli avvocati Francesco Lanaro e Marco Colapinto, difensori dell'imputato, esprimono soddisfazione per l'esito del giudizio di legittimità, che ha accolto le principali censure formulate dalla difesa.
«Si tratta di una pronuncia importante – dichiarano i difensori – perché la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile trasformare la mera detenzione di fauna selvatica morta in una responsabilità penale in assenza della prova dell'abbattimento o della cattura da parte dell'imputato. La sentenza richiama il principio fondamentale secondo cui anche nell'ambito della tutela della fauna selvatica è necessario accertare con precisione la condotta concretamente riconducibile alla persona sottoposta a giudizio».