02/08/2026
CASS. PEN., SEZ. IV, 25 MAGGIO 2026, N. 18646: IL DOVERE DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE E LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
La sicurezza nei rapporti di appalto e subappalto non può essere garantita soltanto attraverso la predisposizione dei documenti previsti dalla normativa o mediante una rigida ripartizione formale delle competenze tra le imprese coinvolte.
Essa richiede, soprattutto, che le informazioni rilevanti per la tutela dei lavoratori circolino tempestivamente tra tutti i soggetti chiamati a partecipare all’esecuzione dell’opera.
È questo uno degli aspetti più significativi della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 18646, depositata il 25 maggio 2026, con la quale è stata confermata la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice per le lesioni riportate da un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice.
La pronuncia assume particolare interesse perché la responsabilità non è stata individuata nella mancata predisposizione delle specifiche opere necessarie a prevenire la caduta dall’alto, ma nell’omessa comunicazione di un’informazione decisiva: la sospensione temporanea delle lavorazioni, concordata proprio in ragione delle condizioni di pericolo presenti sulla copertura dello stabilimento.
IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE
L’infortunio si era verificato durante i lavori di installazione di una rete di adduzione del gas all’interno di uno stabilimento industriale.
L’impresa appaltatrice aveva affidato in subappalto l’esecuzione materiale delle opere a un’altra società, continuando tuttavia a curare la direzione tecnica dell’intervento e la fornitura dei materiali.
Un dipendente dell’impresa subappaltatrice, impegnato nell’installazione delle tubazioni sulla sommità dello stabilimento, era precipitato da un’altezza superiore a sette metri, riportando lesioni gravi, con conseguente invalidità permanente.
Due giorni prima dell’infortunio si era svolta una riunione tecnica tra il responsabile della società committente e il rappresentante dell’impresa appaltatrice. In quella sede era stata concordata la sospensione temporanea dei lavori, poiché occorreva individuare un percorso sicuro per il passaggio delle tubazioni sulla copertura del capannone, caratterizzata dalla presenza di lastre deteriorate e da condizioni che non consentivano un transito sicuro.
L’impresa subappaltatrice, tuttavia, non aveva partecipato alla riunione e non era stata informata della sospensione.
Il lavoratore aveva quindi proseguito l’attività, raggiungendo la copertura e precipitando attraverso le aperture presenti tra le lastre.
GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 D. LGS. 81/2008
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.
Il comma 1 impone al datore di lavoro committente, tra gli altri adempimenti, di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro coinvolti, compresi i subappaltatori:
cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
coordinino gli interventi di prevenzione e protezione;
si informino reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese.
La cooperazione attiene, dunque, all’attuazione congiunta delle misure di sicurezza; il coordinamento è invece finalizzato a rendere compatibili le diverse organizzazioni, le rispettive attività e le scelte operative adottate durante l’esecuzione dei lavori.
Non si tratta di obblighi meramente formali. Essi richiedono un’interazione effettiva, continuativa e documentabile tra le imprese.
IL COORDINAMENTO DEVVE ACCOMPAGNARE L'INTERA ESECUZIONE DELL'APPALTO
La Cassazione ha precisato che l’attività di consultazione, cooperazione e coordinamento è immanente per tutta la durata del rapporto contrattuale e coinvolge tutte le figure datoriali interessate, comprese l’impresa affidataria o appaltatrice e l’impresa alla quale i lavori siano stati subappaltati, in tutto o in parte.
Il coordinamento, pertanto, non si esaurisce:
nella riunione iniziale;
nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
nella predisposizione del DUVRI, quando previsto;
nello scambio dei POS o della restante documentazione di sicurezza;
nella formale individuazione dei responsabili delle singole lavorazioni.
Esso deve proseguire durante l’intera esecuzione dell’opera e deve essere aggiornato ogni volta che intervengano modifiche nelle lavorazioni, nell’organizzazione del cantiere, nei percorsi operativi o nelle condizioni di rischio.
Una decisione sopravvenuta, quale la sospensione di una lavorazione per ragioni di sicurezza, deve quindi essere trasmessa senza ritardo a tutte le imprese e a tutti i soggetti concretamente interessati.
L'INFORMAZIONE COME MISURA DI PREVENZIONE
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda proprio il contenuto dell’obbligo informativo.
Secondo la Corte, il responsabile dell’impresa appaltatrice era titolare di una conoscenza specifica: sapeva che era stata decisa la sospensione dei lavori, in attesa di individuare e rendere praticabile un percorso sicuro sulla copertura dello stabilimento.
Tale informazione avrebbe dovuto essere immediatamente comunicata all’impresa subappaltatrice, affinché quest’ultima potesse interrompere l’attività e impedire ai propri lavoratori di accedere alla zona pericolosa.
L’omessa comunicazione ha assunto, pertanto, rilevanza causale: se l’impresa esecutrice avesse ricevuto tempestivamente l’informazione, avrebbe potuto impartire le necessarie disposizioni ai propri dipendenti e adottare le conseguenti misure organizzative.
La sentenza dimostra come, nel sistema prevenzionistico, l’informazione non costituisca un adempimento accessorio, ma una vera e propria misura di sicurezza.
Un’informazione rilevante che rimanga confinata all’interno di una riunione, di una funzione aziendale o di uno dei livelli della catena contrattuale non può produrre alcuna efficace azione preventiva.
LA DISTINZIONE TRA RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO INTERFERENZIALE
La difesa aveva sostenuto che il rischio di caduta dall’alto costituisse un rischio specifico dell’impresa subappaltatrice, alla quale spettava predisporre le misure di sicurezza e vigilare sui propri dipendenti.
La Cassazione ha tuttavia chiarito che la questione decisiva non consisteva nell’individuare il soggetto tenuto a predisporre le opere provvisionali, le linee vita o gli altri sistemi di protezione contro le cadute.
Occorreva, invece, stabilire se l’infortunio fosse stato favorito dal mancato coordinamento tra le imprese impegnate, con competenze differenti, nella realizzazione della medesima opera.
Il rischio interferenziale, peraltro, non deve essere valutato esclusivamente sulla base della contemporanea presenza fisica di lavoratori appartenenti a imprese diverse.
La Corte invita a considerare la concreta interferenza tra le rispettive organizzazioni: le decisioni assunte da un’impresa, la disponibilità delle informazioni, la programmazione delle attività, la definizione dei percorsi di lavoro e l’esercizio della direzione tecnica possono incidere direttamente sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a un’altra organizzazione.
L’interferenza può quindi essere non soltanto materiale, ma anche organizzativa e funzionale.
IL SUBAPPALTO NON DETERMINA UN AUTOMATCO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA'
La pronuncia ribadisce, inoltre, che l’affidamento in subappalto dell’esecuzione materiale delle opere non comporta automaticamente l’esonero dell’impresa appaltatrice dagli obblighi prevenzionistici.
Il subappaltante può essere estraneo alla gestione del rischio soltanto quando le attività affidate presentino una completa autonomia e non vi sia alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
Nel caso esaminato, tale autonomia non ricorreva.
L’impresa appaltatrice conservava la direzione tecnica dei lavori, forniva i materiali e manteneva il potere di incidere sulla programmazione e sulle modalità di esecuzione dell’intervento. L’impresa subappaltatrice, inoltre, non disponeva di autonomia nella scelta del tracciato delle tubazioni e nell’individuazione del percorso da seguire sulla copertura.
La permanenza di tali poteri organizzativi impediva di considerare l’appaltatrice estranea alla gestione della sicurezza.
La Cassazione conferma, in tal modo, un principio di carattere sostanziale: la responsabilità non dipende esclusivamente dalla qualificazione civilistica dei rapporti contrattuali, ma dai poteri concretamente esercitati, dalle informazioni disponibili e dalla capacità effettiva di incidere sull’organizzazione dei lavori.
LA PRESENZA DEL DIRETTORE TECNICO NON ESONERA AUTOMATICAMENTE IL DATORE DI LAVORO
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la presenza, nel cantiere, di un direttore tecnico dell’impresa appaltatrice.
La Corte ha escluso che tale circostanza fosse sufficiente a liberare il datore di lavoro dalle proprie responsabilità, non essendo stata dimostrata l’esistenza di una valida delega di funzioni.
La mera nomina di un direttore tecnico, di un responsabile di cantiere o di un preposto non determina, di per sé, il trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro.
In assenza dei requisiti previsti dall’art. 16 D.Lgs. 81/2008, la presenza di un altro garante può determinare una posizione concorrente, ma non necessariamente l’esonero del soggetto originariamente obbligato.
Appare necessario, inoltre, precisare che le scelte relative all’organizzazione dell’impresa, ai flussi informativi e al coordinamento con appaltatori e subappaltatori possono integrare decisioni gestionali di fondo che restano nella sfera di responsabilità del datore di lavoro.
LE RICADUTE OPERATIVE PER LE IMPRESE
La sentenza n. 18646/2026 suggerisce alle imprese di verificare con particolare attenzione l’effettività dei propri sistemi di coordinamento.
Non è sufficiente prevedere genericamente che le imprese si informeranno in caso di variazioni. Occorre definire procedure capaci di assicurare che ogni informazione rilevante raggiunga tempestivamente chi deve adottare le conseguenti misure di prevenzione.
In concreto, appare opportuno:
individuare i referenti autorizzati a disporre o comunicare la sospensione delle lavorazioni;
stabilire canali formali e immediati per la trasmissione delle informazioni tra committente, appaltatore, affidatario e subappaltatori;
verbalizzare le riunioni di coordinamento e indicare con precisione i destinatari delle decisioni adottate;
acquisire conferma della ricezione e della presa in carico delle comunicazioni;
aggiornare DUVRI, POS e procedure operative quando mutano le condizioni di lavoro;
assicurare che le decisioni raggiungano non soltanto i vertici societari, ma anche preposti, capicantiere e lavoratori interessati;
disciplinare espressamente la gestione delle sospensioni, delle riprese e delle modifiche delle lavorazioni;
verificare l’effettiva autonomia organizzativa delle imprese subappaltatrici;
formalizzare correttamente deleghe, incarichi, poteri e responsabilità;
controllare, prima della ripresa dei lavori, che le cause della sospensione siano state rimosse e che tutte le imprese abbiano ricevuto le necessarie istruzioni.
Anche i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 dovrebbero considerare questo profilo, prevedendo protocolli specifici per la gestione degli appalti, dei subappalti, delle interferenze e dei flussi informativi in materia di sicurezza.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sentenza n. 18646/2026 restituisce una concezione concreta e dinamica del coordinamento tra imprese.
La prevenzione non dipende soltanto dalla disponibilità di dispositivi, opere provvisionali o documenti formalmente corretti. Dipende anche dalla capacità dell’organizzazione di trasformare le informazioni disponibili in decisioni operative tempestive.
Nel caso esaminato, la decisione di sospendere i lavori era stata assunta. Il pericolo era stato riconosciuto. Ciò che è mancato è stato il trasferimento dell’informazione al soggetto che avrebbe dovuto tradurla nell’interruzione effettiva dell’attività.
È proprio in questo passaggio che la Corte individua il difetto di cooperazione e coordinamento.
La sicurezza, soprattutto nei sistemi complessi caratterizzati dalla presenza di committenti, appaltatori e subappaltatori, non può essere governata per compartimenti separati. Ogni impresa conserva i propri obblighi, ma deve inserirli in un sistema condiviso, nel quale informazioni, decisioni e misure preventive siano reciprocamente conosciute e concretamente attuate.
Per le aziende, la verifica dei sistemi di gestione degli appalti e dei flussi informativi non rappresenta quindi un adempimento puramente documentale, ma uno degli strumenti essenziali per prevenire gli infortuni e ridurre il rischio di responsabilità penali e amministrative.