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Infortunistica del Lavoro. Diritto di famiglia. Redazione Modelli Organizzativi ex D. Lgs. n. 231/2001

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10/08/2026
CASS. PEN., SEZ. IV, 25 MAGGIO 2026, N. 18646: IL DOVERE DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE E LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIO...
02/08/2026

CASS. PEN., SEZ. IV, 25 MAGGIO 2026, N. 18646: IL DOVERE DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE E LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La sicurezza nei rapporti di appalto e subappalto non può essere garantita soltanto attraverso la predisposizione dei documenti previsti dalla normativa o mediante una rigida ripartizione formale delle competenze tra le imprese coinvolte.

Essa richiede, soprattutto, che le informazioni rilevanti per la tutela dei lavoratori circolino tempestivamente tra tutti i soggetti chiamati a partecipare all’esecuzione dell’opera.

È questo uno degli aspetti più significativi della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 18646, depositata il 25 maggio 2026, con la quale è stata confermata la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice per le lesioni riportate da un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice.

La pronuncia assume particolare interesse perché la responsabilità non è stata individuata nella mancata predisposizione delle specifiche opere necessarie a prevenire la caduta dall’alto, ma nell’omessa comunicazione di un’informazione decisiva: la sospensione temporanea delle lavorazioni, concordata proprio in ragione delle condizioni di pericolo presenti sulla copertura dello stabilimento.

IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE

L’infortunio si era verificato durante i lavori di installazione di una rete di adduzione del gas all’interno di uno stabilimento industriale.

L’impresa appaltatrice aveva affidato in subappalto l’esecuzione materiale delle opere a un’altra società, continuando tuttavia a curare la direzione tecnica dell’intervento e la fornitura dei materiali.

Un dipendente dell’impresa subappaltatrice, impegnato nell’installazione delle tubazioni sulla sommità dello stabilimento, era precipitato da un’altezza superiore a sette metri, riportando lesioni gravi, con conseguente invalidità permanente.

Due giorni prima dell’infortunio si era svolta una riunione tecnica tra il responsabile della società committente e il rappresentante dell’impresa appaltatrice. In quella sede era stata concordata la sospensione temporanea dei lavori, poiché occorreva individuare un percorso sicuro per il passaggio delle tubazioni sulla copertura del capannone, caratterizzata dalla presenza di lastre deteriorate e da condizioni che non consentivano un transito sicuro.

L’impresa subappaltatrice, tuttavia, non aveva partecipato alla riunione e non era stata informata della sospensione.

Il lavoratore aveva quindi proseguito l’attività, raggiungendo la copertura e precipitando attraverso le aperture presenti tra le lastre.

GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 D. LGS. 81/2008

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.

Il comma 1 impone al datore di lavoro committente, tra gli altri adempimenti, di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro coinvolti, compresi i subappaltatori:

cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
coordinino gli interventi di prevenzione e protezione;
si informino reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese.

La cooperazione attiene, dunque, all’attuazione congiunta delle misure di sicurezza; il coordinamento è invece finalizzato a rendere compatibili le diverse organizzazioni, le rispettive attività e le scelte operative adottate durante l’esecuzione dei lavori.

Non si tratta di obblighi meramente formali. Essi richiedono un’interazione effettiva, continuativa e documentabile tra le imprese.

IL COORDINAMENTO DEVVE ACCOMPAGNARE L'INTERA ESECUZIONE DELL'APPALTO

La Cassazione ha precisato che l’attività di consultazione, cooperazione e coordinamento è immanente per tutta la durata del rapporto contrattuale e coinvolge tutte le figure datoriali interessate, comprese l’impresa affidataria o appaltatrice e l’impresa alla quale i lavori siano stati subappaltati, in tutto o in parte.

Il coordinamento, pertanto, non si esaurisce:

nella riunione iniziale;
nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
nella predisposizione del DUVRI, quando previsto;
nello scambio dei POS o della restante documentazione di sicurezza;
nella formale individuazione dei responsabili delle singole lavorazioni.

Esso deve proseguire durante l’intera esecuzione dell’opera e deve essere aggiornato ogni volta che intervengano modifiche nelle lavorazioni, nell’organizzazione del cantiere, nei percorsi operativi o nelle condizioni di rischio.

Una decisione sopravvenuta, quale la sospensione di una lavorazione per ragioni di sicurezza, deve quindi essere trasmessa senza ritardo a tutte le imprese e a tutti i soggetti concretamente interessati.

L'INFORMAZIONE COME MISURA DI PREVENZIONE

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda proprio il contenuto dell’obbligo informativo.

Secondo la Corte, il responsabile dell’impresa appaltatrice era titolare di una conoscenza specifica: sapeva che era stata decisa la sospensione dei lavori, in attesa di individuare e rendere praticabile un percorso sicuro sulla copertura dello stabilimento.

Tale informazione avrebbe dovuto essere immediatamente comunicata all’impresa subappaltatrice, affinché quest’ultima potesse interrompere l’attività e impedire ai propri lavoratori di accedere alla zona pericolosa.

L’omessa comunicazione ha assunto, pertanto, rilevanza causale: se l’impresa esecutrice avesse ricevuto tempestivamente l’informazione, avrebbe potuto impartire le necessarie disposizioni ai propri dipendenti e adottare le conseguenti misure organizzative.

La sentenza dimostra come, nel sistema prevenzionistico, l’informazione non costituisca un adempimento accessorio, ma una vera e propria misura di sicurezza.

Un’informazione rilevante che rimanga confinata all’interno di una riunione, di una funzione aziendale o di uno dei livelli della catena contrattuale non può produrre alcuna efficace azione preventiva.

LA DISTINZIONE TRA RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO INTERFERENZIALE

La difesa aveva sostenuto che il rischio di caduta dall’alto costituisse un rischio specifico dell’impresa subappaltatrice, alla quale spettava predisporre le misure di sicurezza e vigilare sui propri dipendenti.

La Cassazione ha tuttavia chiarito che la questione decisiva non consisteva nell’individuare il soggetto tenuto a predisporre le opere provvisionali, le linee vita o gli altri sistemi di protezione contro le cadute.

Occorreva, invece, stabilire se l’infortunio fosse stato favorito dal mancato coordinamento tra le imprese impegnate, con competenze differenti, nella realizzazione della medesima opera.

Il rischio interferenziale, peraltro, non deve essere valutato esclusivamente sulla base della contemporanea presenza fisica di lavoratori appartenenti a imprese diverse.

La Corte invita a considerare la concreta interferenza tra le rispettive organizzazioni: le decisioni assunte da un’impresa, la disponibilità delle informazioni, la programmazione delle attività, la definizione dei percorsi di lavoro e l’esercizio della direzione tecnica possono incidere direttamente sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a un’altra organizzazione.

L’interferenza può quindi essere non soltanto materiale, ma anche organizzativa e funzionale.

IL SUBAPPALTO NON DETERMINA UN AUTOMATCO TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA'

La pronuncia ribadisce, inoltre, che l’affidamento in subappalto dell’esecuzione materiale delle opere non comporta automaticamente l’esonero dell’impresa appaltatrice dagli obblighi prevenzionistici.

Il subappaltante può essere estraneo alla gestione del rischio soltanto quando le attività affidate presentino una completa autonomia e non vi sia alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.

Nel caso esaminato, tale autonomia non ricorreva.

L’impresa appaltatrice conservava la direzione tecnica dei lavori, forniva i materiali e manteneva il potere di incidere sulla programmazione e sulle modalità di esecuzione dell’intervento. L’impresa subappaltatrice, inoltre, non disponeva di autonomia nella scelta del tracciato delle tubazioni e nell’individuazione del percorso da seguire sulla copertura.

La permanenza di tali poteri organizzativi impediva di considerare l’appaltatrice estranea alla gestione della sicurezza.

La Cassazione conferma, in tal modo, un principio di carattere sostanziale: la responsabilità non dipende esclusivamente dalla qualificazione civilistica dei rapporti contrattuali, ma dai poteri concretamente esercitati, dalle informazioni disponibili e dalla capacità effettiva di incidere sull’organizzazione dei lavori.

LA PRESENZA DEL DIRETTORE TECNICO NON ESONERA AUTOMATICAMENTE IL DATORE DI LAVORO

Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la presenza, nel cantiere, di un direttore tecnico dell’impresa appaltatrice.

La Corte ha escluso che tale circostanza fosse sufficiente a liberare il datore di lavoro dalle proprie responsabilità, non essendo stata dimostrata l’esistenza di una valida delega di funzioni.

La mera nomina di un direttore tecnico, di un responsabile di cantiere o di un preposto non determina, di per sé, il trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro.

In assenza dei requisiti previsti dall’art. 16 D.Lgs. 81/2008, la presenza di un altro garante può determinare una posizione concorrente, ma non necessariamente l’esonero del soggetto originariamente obbligato.

Appare necessario, inoltre, precisare che le scelte relative all’organizzazione dell’impresa, ai flussi informativi e al coordinamento con appaltatori e subappaltatori possono integrare decisioni gestionali di fondo che restano nella sfera di responsabilità del datore di lavoro.

LE RICADUTE OPERATIVE PER LE IMPRESE

La sentenza n. 18646/2026 suggerisce alle imprese di verificare con particolare attenzione l’effettività dei propri sistemi di coordinamento.

Non è sufficiente prevedere genericamente che le imprese si informeranno in caso di variazioni. Occorre definire procedure capaci di assicurare che ogni informazione rilevante raggiunga tempestivamente chi deve adottare le conseguenti misure di prevenzione.

In concreto, appare opportuno:

individuare i referenti autorizzati a disporre o comunicare la sospensione delle lavorazioni;
stabilire canali formali e immediati per la trasmissione delle informazioni tra committente, appaltatore, affidatario e subappaltatori;
verbalizzare le riunioni di coordinamento e indicare con precisione i destinatari delle decisioni adottate;
acquisire conferma della ricezione e della presa in carico delle comunicazioni;
aggiornare DUVRI, POS e procedure operative quando mutano le condizioni di lavoro;
assicurare che le decisioni raggiungano non soltanto i vertici societari, ma anche preposti, capicantiere e lavoratori interessati;
disciplinare espressamente la gestione delle sospensioni, delle riprese e delle modifiche delle lavorazioni;
verificare l’effettiva autonomia organizzativa delle imprese subappaltatrici;
formalizzare correttamente deleghe, incarichi, poteri e responsabilità;
controllare, prima della ripresa dei lavori, che le cause della sospensione siano state rimosse e che tutte le imprese abbiano ricevuto le necessarie istruzioni.

Anche i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 dovrebbero considerare questo profilo, prevedendo protocolli specifici per la gestione degli appalti, dei subappalti, delle interferenze e dei flussi informativi in materia di sicurezza.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza n. 18646/2026 restituisce una concezione concreta e dinamica del coordinamento tra imprese.

La prevenzione non dipende soltanto dalla disponibilità di dispositivi, opere provvisionali o documenti formalmente corretti. Dipende anche dalla capacità dell’organizzazione di trasformare le informazioni disponibili in decisioni operative tempestive.

Nel caso esaminato, la decisione di sospendere i lavori era stata assunta. Il pericolo era stato riconosciuto. Ciò che è mancato è stato il trasferimento dell’informazione al soggetto che avrebbe dovuto tradurla nell’interruzione effettiva dell’attività.

È proprio in questo passaggio che la Corte individua il difetto di cooperazione e coordinamento.

La sicurezza, soprattutto nei sistemi complessi caratterizzati dalla presenza di committenti, appaltatori e subappaltatori, non può essere governata per compartimenti separati. Ogni impresa conserva i propri obblighi, ma deve inserirli in un sistema condiviso, nel quale informazioni, decisioni e misure preventive siano reciprocamente conosciute e concretamente attuate.

Per le aziende, la verifica dei sistemi di gestione degli appalti e dei flussi informativi non rappresenta quindi un adempimento puramente documentale, ma uno degli strumenti essenziali per prevenire gli infortuni e ridurre il rischio di responsabilità penali e amministrative.

La progressiva digitalizzazione dei servizi bancari ha reso più semplice e veloce la gestione del denaro.Home banking, a...
26/07/2026

La progressiva digitalizzazione dei servizi bancari ha reso più semplice e veloce la gestione del denaro.

Home banking, applicazioni mobili, carte digitali e bonifici istantanei permettono di effettuare in pochi secondi operazioni che, fino a qualche anno fa, richiedevano tempi più lunghi e il ricorso allo sportello.

Questa evoluzione ha però offerto nuove opportunità anche alla criminalità informatica.

Le moderne truffe bancarie online non si fondano più soltanto sulla violazione dei sistemi informatici. Sempre più spesso i criminali sfruttano tecniche di “social engineering” per indurre la stessa vittima a comunicare le credenziali, confermare un’operazione o trasferire il denaro su un conto fraudolento.

Il vero punto di forza delle frodi contemporanee è, quindi, la loro capacità di apparire credibili.

UN FENOMENO ECONOMICAMENTE RILEVANTE
Secondo il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente pubblicato dalla Banca d’Italia nel luglio 2026, nel secondo semestre del 2025 sono stati registrati complessivamente dieci casi fraudolenti ogni centomila operazioni, con una perdita pari a tre euro ogni centomila euro transati.

Il dato percentuale può sembrare contenuto, ma deve essere letto considerando l’enorme volume dei pagamenti digitali e, soprattutto, l’entità delle perdite subite dalle singole vittime.

Nel medesimo semestre, il valore delle frodi realizzate mediante bonifico ha raggiunto circa 88,7 milioni di euro. Seguono le operazioni fraudolente con carte di pagamento, pari a 36,5 milioni di euro, e quelle riguardanti la moneta elettronica, per 11,1 milioni.

La perdita media risulta particolarmente elevata nel caso dei bonifici:

5.509 euro per i bonifici SEPA ordinari;
1.850 euro per i bonifici istantanei;
80 euro per le frodi mediante carte di pagamento;
41 euro per quelle relative alla moneta elettronica.

Il dato più significativo riguarda, tuttavia, il modo in cui vengono realizzate le frodi.

Nel secondo semestre del 2025, la manipolazione del pagatore ha rappresentato il 72% del valore complessivo dei bonifici fraudolenti.

Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, il criminale non è entrato direttamente nel sistema bancario, ma ha convinto la vittima a effettuare personalmente il pagamento.

COME AGISCE L'AUTORE DELLA TRUFFA?
Le frodi più evolute si fondano sulla creazione di una situazione di urgenza.

La vittima riceve un messaggio o una telefonata con cui viene informata di un presunto accesso abusivo al conto, di un bonifico sospetto, del blocco imminente della carta o della necessità di trasferire il denaro su un fantomatico “conto sicuro”.

Il falso operatore può conoscere il nome del cliente, la banca di appartenenza e alcune informazioni personali. La chiamata può persino apparire proveniente dal numero ufficiale dell’istituto di credito.

Il truffatore esercita quindi una forte pressione psicologica, impedendo alla vittima di riflettere e di verificare l’identità dell’interlocutore.

Le modalità più frequenti sono:

phishing, mediante e-mail che imitano la grafica della banca e rinviano a siti contraffatti;
smishing, attraverso SMS o messaggi apparentemente provenienti dall’istituto di credito;
vishing, mediante telefonate di falsi operatori bancari o appartenenti alle Forze dell’ordine;
spoofing, attraverso la falsificazione del numero telefonico o del mittente visualizzato;
falso conto sicuro, sul quale la vittima viene invitata a trasferire il denaro per proteggerlo;
SIM swapping, mediante il quale il criminale duplica la scheda telefonica e intercetta i codici di autenticazione;
Business Email Compromise, particolarmente pericolosa per le imprese, nella quale il truffatore si inserisce nelle comunicazioni con un fornitore e trasmette un nuovo IBAN fraudolento;
falso amministratore, con cui un dipendente viene indotto a disporre un pagamento urgente nella convinzione di eseguire un ordine proveniente dai vertici aziendali.

L’impiego dell’intelligenza artificiale può rendere queste tecniche ancora più insidiose. Voci riprodotte artificialmente, messaggi linguisticamente perfetti e video deepfake possono essere utilizzati per simulare l’identità di un familiare, di un dirigente o di un operatore bancario.

OPERAZIONE NON AUTORIZZATA O PAGAMENTO DISPOSTO DALLA VITTIMA?
Sul piano giuridico è fondamentale distinguere due situazioni.

Nella prima, il criminale acquisisce le credenziali e dispone autonomamente il pagamento. Si tratta, in linea generale, di un’operazione non autorizzata.

Nella seconda, la vittima inserisce o conferma personalmente il bonifico perché ingannata dal falso operatore. Si parla, in questo caso, di frode da manipolazione del pagatore o “Authorized Push Payment fraud”.

Per le operazioni non autorizzate trova applicazione il D.Lgs. n. 11/2010.

Ai sensi dell’art. 10, quando il cliente nega di avere autorizzato un’operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito malfunzionamenti.

La semplice registrazione dell’utilizzo dello strumento di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente, né che quest’ultimo abbia agito con dolo o colpa grave.

L’art. 11 prevede, in linea generale, l’obbligo dell’intermediario di rimborsare l’operazione non autorizzata e di riportare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’addebito non fosse avvenuto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

La valutazione diventa più complessa quando il pagamento sia stato personalmente confermato dalla vittima.

In tali casi occorre esaminare concretamente:

il sistema di autenticazione adottato;
la presenza di anomalie rispetto alla normale operatività del cliente;
l’importo e la successione temporale delle transazioni;
l’inserimento di nuovi beneficiari;
l’eventuale associazione di nuovi dispositivi;
la chiarezza degli avvisi inviati dalla banca;
la capacità dei sistemi antifrode di rilevare operazioni anomale;
la tempestività dell’intermediario dopo la segnalazione.

Non ogni frode determina automaticamente la responsabilità della banca. Allo stesso modo, la corretta digitazione di un codice o l’utilizzo dell’applicazione bancaria non sono sempre sufficienti a dimostrare la colpa grave del cliente.

Ogni vicenda deve essere valutata sulla base delle sue specifiche circostanze.

COME RICONOSCERE UNA POSSIBILE TRUFFA
Alcuni segnali dovrebbero indurre a interrompere immediatamente la comunicazione:

la richiesta di comunicare password, PIN o codici OTP;
la necessità di agire con estrema urgenza;
la minaccia di bloccare il conto o la carta;
l’invito a trasferire il denaro su un conto “tecnico” o “sicuro”;
la richiesta di installare applicazioni di controllo remoto;
l’invito a cliccare su un collegamento ricevuto via SMS o e-mail;
la richiesta di non contattare la filiale, la banca o le Forze dell’ordine;
la comunicazione improvvisa di un nuovo IBAN da parte di un fornitore.

Il fatto che il numero visualizzato coincida con quello della banca non garantisce l’autenticità della telefonata: il numero potrebbe essere stato contraffatto mediante spoofing.

In caso di dubbio occorre interrompere la conversazione e contattare autonomamente la banca attraverso il numero riportato sul sito ufficiale, sull’applicazione o sul retro della carta.

LE PRINCIPALI REGOLE DI PREVENZIONE
Per ridurre il rischio è opportuno:

non accedere mai all’home banking attraverso collegamenti ricevuti via e-mail o SMS;
non comunicare a nessuno codici OTP, PIN, password o credenziali dispositive;
leggere integralmente il messaggio di autorizzazione, controllando importo e beneficiario;
attivare le notifiche in tempo reale per ogni movimento;
impostare limiti giornalieri coerenti con le proprie esigenze;
utilizzare password differenti e l’autenticazione multifattore;
proteggere adeguatamente anche l’account e-mail;
non installare programmi su indicazione di un interlocutore telefonico;
verificare con un secondo canale ogni richiesta urgente proveniente da familiari, colleghi o professionisti;
non ignorare gli avvisi di mancata corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN.

LA PREVENZIONE NELLE IMPRESE
Per le imprese la sicurezza non può essere affidata alla sola prudenza del singolo dipendente.

È necessario adottare procedure organizzative che prevedano:

separazione tra chi inserisce e chi autorizza il pagamento;
doppia approvazione oltre determinate soglie;
verifica telefonica dei cambi di IBAN attraverso recapiti già conosciuti;
procedure specifiche per i pagamenti urgenti;
limiti operativi differenziati in base alle funzioni e alle procure;
formazione periodica del personale;
simulazioni di phishing;
protezione multifattore degli account bancari e delle caselle e-mail;
un protocollo interno di risposta agli incidenti.

La frode bancaria deve quindi essere considerata non soltanto un rischio informatico, ma anche un rischio organizzativo.

COSA FARE SE LA FRODE E' GIA' AVVENUTA
La tempestività può incidere in modo decisivo sulla possibilità di bloccare o recuperare le somme.

È necessario:

contattare immediatamente la banca e bloccare strumenti e credenziali;
disconoscere formalmente le operazioni;
chiedere l’attivazione urgente del richiamo del bonifico;
modificare le password dell’home banking e dell’account e-mail;
conservare messaggi, e-mail, numeri telefonici, schermate e ricevute;
presentare tempestivamente denuncia-querela;
inviare un reclamo scritto alla banca;
verificare la documentazione relativa all’autenticazione e all’esecuzione delle operazioni;
valutare, in caso di risposta negativa, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o l’avvio dell’azione giudiziaria.

LA PREVENZIONE COME PRIMA FORMA DI TUTELA
Le truffe bancarie online non rappresentano soltanto una conseguenza dell’innovazione tecnologica. Esse dimostrano come il fattore umano continui a essere uno degli elementi centrali della sicurezza digitale.

L’autenticazione forte può proteggere dall’accesso abusivo, ma può diventare inefficace quando è la stessa vittima, sotto la pressione del truffatore, ad autorizzare il pagamento.

La risposta deve quindi svilupparsi su più livelli: tecnologia, informazione, formazione, procedure organizzative e tempestività nella gestione dell’incidente.

Conoscere le tecniche utilizzate dai truffatori significa ridurre la loro capacità di manipolarci.

Quando la frode si è già verificata, invece, agire immediatamente e conservare ogni elemento di prova costituiscono i primi passaggi indispensabili per tutelare efficacemente i propri diritti.

Hai ricevuto una comunicazione sospetta oppure hai subito un’operazione bancaria fraudolenta?

È importante ricostruire tempestivamente le modalità del raggiro, verificare la documentazione bancaria e valutare gli strumenti disponibili per tentare il recupero delle somme e accertare le eventuali responsabilità.

RESPONSABILITA' 231: ANCHE UN VANTAGGIO TEMPORANEO PUO' ESSERE SUFFICIENTELa successiva distrazione del profitto a favor...
12/07/2026

RESPONSABILITA' 231: ANCHE UN VANTAGGIO TEMPORANEO PUO' ESSERE SUFFICIENTE
La successiva distrazione del profitto a favore degli amministratori non esclude automaticamente la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 23820/2026, depositata il 26 giugno 2026, in una vicenda relativa all’indebito conseguimento di finanziamenti pubblici da parte di una società.

La pronuncia offre lo spunto per tornare su uno dei temi più delicati del sistema 231: la distinzione tra interesse dell’ente, vantaggio dell’ente e interesse esclusivo della persona fisica autrice del reato.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE
La società era stata ritenuta responsabile per alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nell’ambito di un sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di erogazioni pubbliche.

La difesa sosteneva che le somme conseguite fossero state immediatamente sottratte al patrimonio sociale e distratte in favore degli amministratori e di altri soggetti coinvolti.

Secondo tale impostazione, la società sarebbe stata utilizzata soltanto come strumento per ottenere i finanziamenti, mentre il beneficio economico effettivo sarebbe stato destinato esclusivamente alle persone fisiche.

Ne sarebbe dovuta conseguire, secondo la tesi difensiva, l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che esclude la responsabilità dell’ente quando l’autore abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La Cassazione ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il ragionamento seguito dai giudici di merito.

INTERESSE E VANTAGGIO: DUE CRITERI ALTERNATIVI
L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente risponde per i reati commessi, dai soggetti apicali o dalle persone sottoposte alla loro direzione, nel suo interesse o a suo vantaggio.

I due criteri hanno una diversa struttura.

L’interesse riguarda la finalità della condotta e deve essere valutato prevalentemente secondo una prospettiva ex ante: occorre verificare se, al momento della commissione del reato, l’azione fosse almeno in parte diretta a procurare un’utilità alla società.

Il vantaggio, invece, ha carattere oggettivo e viene accertato ex post, considerando il beneficio concretamente prodotto dalla condotta illecita.

Non è necessario che interesse e vantaggio ricorrano congiuntamente. La formulazione disgiuntiva utilizzata dal legislatore consente di attribuire la responsabilità all’ente anche quando sia dimostrato uno solo dei due criteri.

L’esclusione prevista dal secondo comma dell’art. 5 opera, invece, soltanto quando la condotta sia stata posta in essere nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi.

La presenza di un interesse concorrente dell’ente, anche non prevalente, impedisce quindi di applicare automaticamente tale clausola di esclusione.

IL BENEFICIO NON DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE DEFINITIVO
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda la rilevanza del vantaggio patrimoniale temporaneo.

Nel caso concreto, le condotte fraudolente erano state realizzate per ottenere finanziamenti formalmente destinati alla società. Le somme erano quindi entrate, sia pure per un periodo limitato, nel patrimonio dell’ente.

Secondo la Cassazione, la successiva distrazione del denaro a favore degli amministratori non era sufficiente a interrompere il collegamento tra il reato e l’interesse della società.

L’obiettivo immediato perseguito dagli autori delle condotte era infatti quello di consentire all’ente di ottenere i finanziamenti. L’ingresso delle somme nel patrimonio sociale aveva inoltre prodotto un concreto beneficio economico, sebbene temporaneo.

La Corte ha quindi ritenuto integrati entrambi i criteri dell’art. 5:

l’interesse, in quanto la condotta era diretta all’acquisizione di risorse formalmente destinate alla società;
il vantaggio, rappresentato dall’effettivo, ancorché provvisorio, incremento delle disponibilità patrimoniali dell’ente.

Il principio che emerge è particolarmente rilevante: il vantaggio richiesto dal D.Lgs. 231/2001 non deve necessariamente essere stabile, definitivo o durevole.

Anche un’utilità economica transitoria può assumere rilevanza, quando sia concretamente apprezzabile e funzionalmente collegata alla commissione del reato.

LA SUCCESSIVA APPROPRIAZIONE PERSONALE NON NEUTRALIZZA IL RISCHIO 231
La decisione impedisce che la destinazione finale del profitto venga utilizzata come unico parametro per escludere la responsabilità della società.

Non è sufficiente dimostrare che, al termine dell’operazione, il denaro sia stato sottratto all’ente o incamerato dagli amministratori.

Occorre ricostruire l’intera sequenza dell’operazione e verificare:

a chi fosse formalmente destinata l’utilità;
quale fosse l’obiettivo immediato della condotta;
se l’ente abbia acquisito, anche temporaneamente, disponibilità economiche;
se la struttura societaria abbia rappresentato un semplice strumento passivo oppure una componente funzionale e necessaria dell’illecito;
se accanto all’interesse personale degli autori fosse comunque ravvisabile un interesse concorrente della società.

L’interesse personale dell’amministratore e quello dell’ente, infatti, non sono necessariamente incompatibili.

Una medesima condotta può essere diretta ad arricchire la persona fisica e, contemporaneamente, a procurare alla società liquidità, finanziamenti, risparmi di spesa, continuità operativa o altre utilità economicamente valutabili.

Solo quando il vantaggio per l’ente sia del tutto assente, meramente occasionale o contrario agli obiettivi perseguiti dall’autore potrà essere seriamente invocato l’interesse esclusivo personale previsto dall’art. 5, comma 2.

LE RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE
La pronuncia assume particolare importanza per le imprese che partecipano a bandi, richiedono contributi pubblici, beneficiano di finanziamenti agevolati o gestiscono fondi sottoposti a vincoli di destinazione.

In tali ambiti, il rischio 231 non si esaurisce nella fase di presentazione della domanda.

La prevenzione deve riguardare l’intero ciclo del finanziamento:

verifica dei requisiti di accesso;
correttezza delle dichiarazioni e dei documenti prodotti;
tracciabilità delle decisioni interne;
separazione tra chi prepara la domanda, chi la autorizza e chi controlla;
monitoraggio dell’utilizzo delle somme;
verifica della coerenza tra spese sostenute e finalità finanziate;
rendicontazione e conservazione della documentazione;
controllo sui flussi finanziari e sulle operazioni con soggetti collegati.

Un sistema di controllo limitato alla sola acquisizione del contributo rischierebbe di non intercettare deviazioni successive, distrazioni delle somme o operazioni apparentemente giustificate ma prive di effettiva coerenza economica.

IL RICHIAMO ALLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE
La sentenza collega inoltre la responsabilità dell’ente alla mancata predisposizione di un adeguato sistema organizzativo volto a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La Corte richiama il principio secondo cui la colpa di organizzazione consiste nel rimprovero mosso all’ente per non aver adottato e attuato misure organizzative e gestionali idonee a individuare e contenere i rischi di commissione dei reati presupposto.

Questo passaggio richiede, tuttavia, una lettura sistematica.

La responsabilità della società non dovrebbe essere ricostruita come una conseguenza automatica della sola assenza formale del Modello 231. Occorre sempre accertare il collegamento tra il deficit organizzativo contestato e il reato concretamente realizzato.

Il Modello non è, infatti, un semplice documento da adottare, ma un sistema che deve essere:

costruito sui rischi effettivi dell’impresa;
accompagnato da procedure operative;
sostenuto da controlli e flussi informativi;
periodicamente aggiornato;
concretamente applicato dagli organi societari e dalle funzioni aziendali.

La vicenda esaminata dimostra, ancora una volta, che la prevenzione dei reati contro la Pubblica amministrazione e in materia di erogazioni pubbliche richiede presidi specifici e non meramente formali.

UNA LEZIONE PER LE IMPRESE
La sentenza n. 23820/2026 amplia l’attenzione che le imprese devono dedicare all’effettiva destinazione delle utilità derivanti dalle operazioni aziendali.

Il fatto che il profitto venga successivamente sottratto alla società non elimina necessariamente il vantaggio già prodotto.

Allo stesso modo, l’interesse personale dell’amministratore non esclude quello dell’ente quando la condotta sia stata anche solo parzialmente orientata a procurare alla persona giuridica una risorsa o un beneficio.

Per le imprese, la conseguenza operativa è chiara: il sistema di prevenzione deve essere capace di controllare non soltanto come le risorse entrano nel patrimonio sociale, ma anche come vengono successivamente utilizzate, trasferite e rendicontate.

La compliance 231 deve quindi seguire l’intero percorso economico e decisionale dell’operazione.

Perché, come ricorda questa decisione, anche un vantaggio soltanto temporaneo può essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’ente.

Indirizzo

Via G. B. Ricci, 6/A
Padua
35131

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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