Avvocato Simone Pietro Prevete

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Avvocato Simone Pietro Prevete Esperto in diritto penale e diritto amministrativo. Difesa legale, ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, appalti pubblici, edilizia e autorizzazioni.

Serietà, trasparenza e competenza al servizio di cittadini, imprese e PA.

⚖️ APPALTI PUBBLICI: UN DIFETTO NEI POTERI DI FIRMA PUÒ DAVVERO PORTARE ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA?Non necessariamente.Lo...
24/08/2026

⚖️ APPALTI PUBBLICI: UN DIFETTO NEI POTERI DI FIRMA PUÒ DAVVERO PORTARE ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA?

Non necessariamente.

Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 4896, affrontando una questione di notevole interesse pratico per stazioni appaltanti e operatori economici.

Il caso riguardava l’esclusione di un RTI per l’asserita insufficienza dei poteri del procuratore che aveva sottoscritto l’offerta.

Il Consiglio di Stato parte da una distinzione fondamentale:

👉 presentare un’offerta e stipulare il successivo contratto sono due momenti giuridicamente distinti.

Nel caso esaminato, il limite economico previsto dalla procura riguardava la stipulazione del contratto e non impediva al procuratore di partecipare alla gara e sottoscrivere l’offerta.

Ma il passaggio più interessante della pronuncia è un altro.

Secondo Palazzo Spada, anche in presenza di un effettivo difetto di rappresentanza, l’esclusione non costituisce necessariamente una conseguenza automatica.

La stazione appaltante deve infatti verificare la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, consentendo, ricorrendone i presupposti, la ratifica dell’offerta ai sensi dell’art. 1399 c.c.

⚠️ Attenzione, però: questo non significa consentire all’operatore di modificare successivamente la propria offerta.

L’offerta tecnica ed economica resta quella originariamente presentata.

Ciò che viene sanato riguarda il diverso profilo dell’efficacia dell’atto sotto il versante della rappresentanza.

📌 Qual è il risvolto pratico?

Per le stazioni appaltanti, la sentenza impone particolare attenzione prima di adottare un provvedimento espulsivo: occorre verificare concretamente contenuto ed estensione delle procure, evitando di trasformare ogni irregolarità in una causa automatica di esclusione.

Per le imprese, resta invece fondamentale verificare preventivamente procure, deleghe e poteri di firma, soprattutto nelle procedure più complesse e in caso di partecipazione in RTI.

La decisione si inserisce in una linea interpretativa del nuovo Codice dei contratti pubblici che tende a evitare un formalismo espulsivo non necessario, valorizzando tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e principio del risultato.

⚖️ L’esclusione da una gara non può essere il risultato di un automatismo: occorre sempre distinguere ciò che incide realmente sulla validità e sul contenuto dell’offerta da ciò che, senza alterare la par condicio, può essere legittimamente regolarizzato.

Ed è proprio su questo confine che la corretta applicazione del soccorso istruttorio continua a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto degli appalti pubblici.

Basta chiamarlo “contratto di cooperazione” per evitare la disciplina del subappalto?La risposta è no.Una recente senten...
11/08/2026

Basta chiamarlo “contratto di cooperazione” per evitare la disciplina del subappalto?

La risposta è no.

Una recente sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 luglio 2026, n. 2032 affronta un problema molto concreto per le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione.

Il caso riguardava un appalto per il noleggio di bagni mobili.

Alcune attività – in particolare pulizia, svuotamento e smaltimento dei liquami – erano state affidate a soggetti terzi.

Il punto era stabilire se questi rapporti potessero essere considerati semplici contratti continuativi di cooperazione oppure dovessero essere qualificati come veri e propri subappalti.

Il TAR ha scelto la seconda soluzione.

Perché?

Per distinguere le due figure non bisogna fermarsi al nome attribuito al contratto.

Bisogna verificare che cosa fa concretamente il terzo.

Se il terzo esegue direttamente, con la propria organizzazione, una parte significativa della prestazione che l’appaltatore deve rendere alla Pubblica Amministrazione, siamo nell’area del subappalto.

Diverso è il caso previsto dall’art. 119, comma 3, lett. d), del d.lgs. 36/2023, nel quale il terzo rende all’appaltatore prestazioni realmente secondarie, accessorie o sussidiarie, destinate a essere inserite nell’organizzazione dell’impresa aggiudicataria.

Nel caso esaminato, pulizia, svuotamento e smaltimento non erano attività marginali.

Erano parte significativa del servizio oggetto dell’appalto.

Ed è proprio questo il passaggio che rende la sentenza particolarmente utile nella pratica.

La forma contrattuale scelta dalle parti non è decisiva. Conta la sostanza del rapporto.

Prima di affidare attività a soggetti terzi, un operatore economico dovrebbe quindi verificare almeno tre elementi:

1. se il terzo esegue direttamente una parte della prestazione principale;
2. se utilizza una propria organizzazione per eseguirla;
3. se l’attività affidata è realmente secondaria e accessoria oppure costituisce una componente significativa dell’appalto.

Una verifica importante anche per RUP e stazioni appaltanti.

Dietro la distinzione tra subappalto e cooperazione, infatti, non c’è una semplice questione di etichette contrattuali: c’è l’individuazione della disciplina giuridica effettivamente applicabile all’esecuzione dell’appalto.

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 10 luglio 2026, n. 2032.

A vostro avviso, nella pratica è sempre agevole distinguere una prestazione realmente accessoria da una parte dell’appalto affidata sostanzialmente a un terzo?

**Un “No” nel DGUE può diventare un “Sì” attraverso il soccorso istruttorio?**Secondo il Consiglio di Stato, quando è in...
05/08/2026

**Un “No” nel DGUE può diventare un “Sì” attraverso il soccorso istruttorio?**

Secondo il Consiglio di Stato, quando è in gioco il subappalto necessario, la risposta è negativa.

Con la sentenza **5 giugno 2026, n. 4579**, la Quinta Sezione ha esaminato il caso di un operatore che:

- non possedeva la qualificazione SOA nella categoria OG11;
- aveva dichiarato nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto;
- aveva successivamente prodotto, mediante soccorso istruttorio, una dichiarazione positiva di subappalto.

Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione.

Il punto decisivo è la distinzione tra **integrazione documentale** e **modifica di una scelta negoziale**.

Una risposta negativa espressa nel DGUE non rappresenta una dichiarazione incompleta o ambigua. Non può quindi essere trasformata, dopo la scadenza delle offerte, nella volontà di ricorrere al subappalto necessario per recuperare una qualificazione mancante.

L’articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023 consente di integrare o regolarizzare la documentazione, ma non permette di riscrivere la strategia partecipativa del concorrente.

La sentenza chiarisce inoltre un altro aspetto molto importante: l’errore deve essere **riconoscibile sulla base dei documenti originariamente presentati**.

La dichiarazione prodotta dopo l’attivazione del soccorso non può diventare essa stessa la prova retroattiva dell’esistenza di un refuso. Sarebbe il risultato del soccorso a giustificare il suo stesso presupposto.

Il principio di autoresponsabilità conserva quindi un ruolo centrale: l’operatore deve verificare, prima dell’invio dell’offerta, la coerenza tra qualificazioni SOA, categorie da subappaltare e dichiarazioni contenute nel DGUE.

**Tre indicazioni operative:**

1. Per le imprese: il DGUE deve essere verificato insieme alla matrice delle qualificazioni, non come adempimento separato.
2. Per i RUP: il soccorso richiede un’omissione o un errore oggettivamente riconoscibile, non una semplice ipotesi.
3. Per i professionisti: occorre distinguere sempre tra prova di un requisito già esistente e introduzione postuma della scelta necessaria per utilizzarlo.

Il principio del risultato contrasta il formalismo inutile, ma non consente di modificare dopo la scadenza gli elementi sostanziali della partecipazione.

**Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579.**

A vostro avviso, la linea tracciata dal Consiglio di Stato realizza il corretto equilibrio tra favor partecipationis, autoresponsabilità e par condicio?

«Non è un intralcio alle indagini. È un principio di libertà.»Queste parole delle Camere Penali italiane mi hanno colpit...
18/05/2026

«Non è un intralcio alle indagini. È un principio di libertà.»

Queste parole delle Camere Penali italiane mi hanno colpito. E dovrebbero colpire chiunque tenga alla propria privacy.

Di cosa si tratta?
L’art. 270 del codice di procedura penale stabilisce che le intercettazioni effettuate in un’indagine non possono essere usate liberamente in procedimenti completamente diversi.

Una regola di buon senso, nata nel 1989 col Codice Vassalli e rimasta in vigore per oltre trent’anni.

Ora il Procuratore nazionale antimafia sostiene che questa norma crei «gravi difficoltà investigative» e ne ha parlato direttamente ai Ministri della Giustizia e dell’Interno.

Le Camere Penali rispondono con una nota netta:
✅ La Cassazione consente già l’uso delle intercettazioni tra procedimenti CONNESSI. La limitazione riguarda solo fatti totalmente estranei all’indagine.
✅ La paventata «paralisi investigativa» non regge sul piano tecnico.
✅ La modifica espansiva del 2020 (Governo Conte) fu poi corretta nel 2023, proprio per ripristinare le garanzie originarie del codice.

Ma c’è una questione ancora più profonda:
Un magistrato che segnala al Governo come cambiare una legge, bypassando il Parlamento, è un’anomalia istituzionale. Non è il ruolo della magistratura.

🔍 Il punto vero è questo: senza limiti all’uso delle intercettazioni, quello strumento – già enormemente invasivo – diventa uno strumento di esplorazione indiscriminata della vita di tutti noi.

Non solo degli indagati. Di chiunque.
Difendere l’art. 270 c.p.p. significa difendere la libertà di ognuno di noi.

💬 Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti.

ATTENZIONE: non tutto ciò che “serve” è pertinenza ediliziaNegli ultimi anni capita sempre più spesso di sentir dire: “È...
20/03/2026

ATTENZIONE: non tutto ciò che “serve” è pertinenza edilizia

Negli ultimi anni capita sempre più spesso di sentir dire: “È una pertinenza, quindi non serve il permesso…”! Non è così.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1478/2026 chiarisce un punto fondamentale: una pertinenza esiste solo se l’opera è davvero accessoria, piccola e priva di autonomia.

Quando NON è pertinenza?

Un’opera NON è pertinenza quando:
• ha una sua funzione autonoma
• è di dimensioni rilevanti
• modifica il territorio o incide sul carico urbanistico

In questi casi diventa NUOVA COSTRUZIONE e serve il permesso di costruire

🏊‍♂️ Esempio concreto: la piscina?!

Molti pensano che sia una pertinenza… In realtà, secondo i giudici:
• la piscina è una nuova costruzione
• trasforma stabilmente il territorio
• richiede permesso di costruire
• e, in zone vincolate, anche autorizzazione paesaggistica

Consiglio pratico: prima di realizzare qualsiasi opera, è fondamentale verificare correttamente la sua natura urbanistica.

Nel diritto edilizio i dettagli fanno la differenza tra intervento legittimo e abuso.

Se hai dubbi su un intervento o vuoi evitare rischi, scrivimi in privato.

Non basta dire “non serve la perizia”. Serve dimostrarlo.La Cassazione (sent. n. 9095/2026) ha ribadito un principio fon...
17/03/2026

Non basta dire “non serve la perizia”. Serve dimostrarlo.

La Cassazione (sent. n. 9095/2026) ha ribadito un principio fondamentale nel diritto penale: Se ci sono disturbi psichiatrici documentati, il giudice NON può ignorarli.

Non può limitarsi a negare una perizia con poche righe. Non può “andare a sensazione”. Deve spiegare. Deve motivare. Deve confrontarsi con la scienza.

Perché è così importante?

Perché nel processo penale vale una regola chiara: Si può punire solo chi è davvero imputabile. E l’imputabilità: non si presume, non si improvvisa e si accerta con strumenti tecnici!

In questo caso: c’erano relazioni mediche, c’erano terapie in corso, c’erano dubbi concreti sulla capacità dell’imputato!
Eppure la perizia era stata negata.

Risultato?
La Cassazione ha annullato la sentenza.

Un messaggio forte anche nei casi di stalking

✔️ Massima tutela per le vittime
✔️ Ma anche massimo rispetto delle garanzie

Perché un processo giusto tutela tutti.

E tu cosa ne pensi? È giusto imporre una perizia quando ci sono dubbi sulla salute mentale? Oppure rischia di rallentare la giustizia?

Parliamone nei commenti

23/02/2026

💥 Assegno divorzile: attenzione, potresti dover restituire le somme ricevute.

La Cassazione (ord. n. 1999/2026) ha ribadito un principio molto importante:
👉 la semplice differenza di reddito tra ex coniugi non basta per ottenere l’assegno divorzile.

Secondo l’Art. 5 L. 898/1970, l’assegno divorzile non è automatico e non serve più a garantire il “tenore di vita” del matrimonio.
Ha una funzione:
✔️ assistenziale
✔️ compensativa
✔️ perequativa

Ma deve essere provato che la situazione economica peggiorativa sia conseguenza delle scelte fatte durante il matrimonio (rinunce lavorative, sacrifici per la famiglia, supporto alla carriera dell’altro coniuge).

Se questo nesso non viene dimostrato, l’assegno non spetta.

⸻

⚖️ E le somme già percepite?

La Corte ha chiarito che, se si accerta che il diritto all’assegno non esisteva fin dall’inizio, le somme possono essere richieste indietro (principio della condictio indebiti richiamato dalle Sezioni Unite 32914/2022).

Tradotto: non solo si perde l’assegno, ma si può essere condannati alla restituzione.

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📌 Cosa significa in concreto?
• Se chiedi l’assegno, devi impostare bene la prova fin dall’inizio.
• Se lo stai pagando, potrebbe esserci spazio per una revisione o per una richiesta restitutoria.

Ogni separazione e ogni divorzio hanno effetti economici che possono durare anni.
Una valutazione superficiale può costare molto.

Se hai dubbi sulla tua posizione, scrivimi in privato. Un confronto tempestivo può fare la differenza.

La Polizia può entrare nel tuo PC senza l’autorizzazione del giudice?La risposta non è un semplice sì o no.La Cassazione...
29/01/2026

La Polizia può entrare nel tuo PC senza l’autorizzazione del giudice?
La risposta non è un semplice sì o no.

La Cassazione (sent. 20 gennaio 2026, n. 2218) ha chiarito un principio che riguarda tutti noi, cittadini e imprese: “ l’accesso ai dati di un computer può avvenire anche senza autorizzazione preventiva del giudice,
ma solo in casi di reale urgenza, previsti dall’art. 354 c.p.p.,
e con un controllo giudiziario rapido e successivo”.

Attenzione però, non si tratta di un “via libera” alle perquisizioni digitali indiscriminate.

L’accesso deve essere: necessario e urgente, mirato (niente esplorazioni a tappeto), proporzionato, tracciabile, con una corretta catena di custodia digitale

Altro punto cruciale: la mancanza di autorizzazione non rende automaticamente inutilizzabili i dati acquisiti.
Al più, si parla di una nullità, che può essere sanata dal giudice in sede di riesame.

In pratica, oggi più che mai, la tutela dei diritti passa dalla qualità del controllo giudiziario e la difesa si gioca su urgenza reale, limiti dell’accesso e modalità tecniche di acquisizione.

Domanda per voi:
secondo voi questo equilibrio tutela davvero la privacy dei cittadini o rischia di allargare troppo i poteri investigativi?

👇 Scrivetelo nei commenti.

CASE MOBILI, ROULOTTE, PREFABBRICATI “LEGGERI”?ATTENZIONE: NON SEMPRE SONO EDILIZIA LIBERA ! “È su ruote”!  “È una strut...
27/01/2026

CASE MOBILI, ROULOTTE, PREFABBRICATI “LEGGERI”?
ATTENZIONE: NON SEMPRE SONO EDILIZIA LIBERA !

“È su ruote”! “È una struttura leggera”! “Non è muratura” !
Oggi Non basta più.

Il Consiglio di Stato (sent. 21 gennaio 2026, n. 463) ha ribadito un principio chiarissimo:
le case mobili e i manufatti prefabbricati stabilmente collocati richiedono il permesso di costruire.

Non conta il materiale.
Conta l’uso e soprattutto la stabilità nel tempo.

Se roulotte, case mobili o prefabbricati vengono utilizzati: come abitazione, come luogo di lavoro o in modo continuativo Allora siamo di fronte a nuova costruzione (art. 3 DPR 380/2001).

ATTENZIONE A UN ERRORE MOLTO COMUNE

Quando sullo stesso terreno ci sono più opere (recinzioni, box, case mobili…): non si valutano singolarmente ma nel loro insieme.

Il danno urbanistico nasce dall’impatto complessivo sul territorio, soprattutto in area vincolata.

DEMOLIZIONE: ALTRO CHIARIMENTO IMPORTANTE

L’ordine di demolizione resta valido anche se l’area da acquisire non è indicata con precisione. I dettagli possono essere definiti nei successivi atti dell’amministrazione.

📩 Scrivimi o lascia un commento: in materia edilizia, un errore di valutazione può costare molto caro.

Titolo edilizio annullato?Il progettista non può impugnare.Con una decisione molto chiara, il TAR Lombardia – Sez. IV (s...
22/01/2026

Titolo edilizio annullato?
Il progettista non può impugnare.

Con una decisione molto chiara, il TAR Lombardia – Sez. IV (sentenza 10 gennaio 2026, n. 124) ribadisce un principio fondamentale del diritto amministrativo edilizio:

“il progettista dell’opera non è legittimato a impugnare l’annullamento del titolo edilizio”.

Perché?
Perché il titolo edilizio:
• incide solo sulla sfera giuridica del proprietario/committente;
• non attribuisce alcuna posizione giuridica autonoma al tecnico che ha redatto il progetto.

Il TAR chiarisce che:
• il progettista non è titolare di un interesse legittimo;
• non ha un interesse concreto e attuale a ricorrere;
• nemmeno un possibile danno all’immagine professionale è sufficiente: si tratta di un mero interesse di fatto, non tutelabile in giudizio.

Si tratta di un orientamento costante e consolidato, già affermato dal Consiglio di Stato e da numerosi TAR, da ultimo anche dal TAR Lazio.

Risvolti pratici:
• I tecnici non possono agire autonomamente contro dinieghi o annullamenti edilizi.
• L’eventuale tutela del progettista è solo sul piano contrattuale o civilistico, non amministrativo.
• Solo il proprietario è legittimato a impugnare il provvedimento.

Una pronuncia importante che riafferma un principio di fondo: nel processo amministrativo non conta il coinvolgimento professionale, ma la titolarità effettiva della posizione giuridica lesa.

Un tema centrale per professionisti, proprietari e amministrazioni comunali.

Indirizzo

Viale Fondazione Rockefeller 8
Oristano
09170

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
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