Studio Legale Riccio Libroia

Studio Legale Riccio Libroia Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale. Ha sede in Nocera Inferiore e Salerno.

Lo Studio Legale Riccio Libroia fornisce da anni ai propri Assistiti consulenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, garantendo professionalità e competenza, comprovata da una consolidata esperienza maturata in molteplici settori del diritto. L’attività forense esercitata è caratterizzata dall’importante binomio “tradizione – innovazione”, in ragione del quale le riviste giuridico – forensi si a

ccompagnano ai più moderni strumenti informatici.
Lo Studio dispone di un sito web nel quale è possibile prendere visione delle Aree di interesse dei suoi componenti tra le quali rientrano anche le attività di:
Traduzioni legalizzate;
Domiciliazioni e sostituzione udienze. Seguono, quindi, gli articoli pubblicati dai soci fondatori l'Avv. Gaetano Riccio e l'Avv. Eliana Libroia nelle più importanti riviste di settore come Omnia Iustitiae e Mayora Studi Giuridici. Dunque, nella pagina Approfondimenti giurisprudenziali sono resi noti i più significativi interventi giurisprudenziali e normativi, accompagnati da commenti chiarificatori. Nell’area dedicata all'Aggiornamento professionale, sono indicati i convegni, i seminari ed i corsi a cui partecipano costantemente i professionisti dello Studio Legale Riccio Libroia per garantire ai loro Assistiti un elevato livello di professionalità. Infine, nella pagina Contatti è possibile prendere visione delle differenti modalità per contattare lo Studio.

NULLITA' DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATOCass. pen., Sez. VI, 5 maggio 2026, n. 16229 - pubblicata il 4 giugno 2026​​​a...
04/06/2026

NULLITA' DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO
Cass. pen., Sez. VI, 5 maggio 2026, n. 16229 - pubblicata il 4 giugno 2026
​​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

A seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO​DI TRIBUTI O PREMICass. civ., Sez. Unite, 30 aprile 2026, n. 12155 - pubblicata il 3 giugn...
03/06/2026

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
​DI TRIBUTI O PREMI
Cass. civ., Sez. Unite, 30 aprile 2026, n. 12155 - pubblicata il 3 giugno 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

L’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

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NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 202...
28/05/2026

NULLITA' DEL CONTRATTO CONCLUSO DALLA P.A.
Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 2026, n. 11513 - pubblicata il 28 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

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DECADENZACass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026​​a cura dell'Avv. Gaetano Ricci...
26/05/2026

DECADENZA
Cass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2026, n. 11417 - pubblicata il 26 maggio 2026
​​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

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ESTRADIZIONECass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 14575 - pubblicata il 19 maggio 2026​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio...
19/05/2026

ESTRADIZIONE
Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 2026, n. 14575 - pubblicata il 19 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La requisitoria del procuratore generale, con cui l’ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra né fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l’accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d’ufficio o su richiesta di parte.

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RISARCIMENTO DANNICass. civ., Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8785 - pubblicata il 14 maggio 2026a cura dell'Avv. Gaetano Ri...
14/05/2026

RISARCIMENTO DANNI
Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8785 - pubblicata il 14 maggio 2026
a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 344 c.p.c. e la regola generale dell’art. 105 c.p.c., la facoltà di intervento volontario in appello è soggetta a un’esegesi rigorosa e restrittiva che ne preclude l’estensione oltre i casi tassativamente individuati dal rinvio all’art. 404 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di ogni altro pubblico soggetto dispiegato soltanto in appello, qualora o quand’anche volto a far valere un interesse adesivo dipendente correlato all’adempimento di obblighi internazionali o alla prevenzione di responsabilità dello Stato. Tali finalità, pur costituendo interessi pubblicistici di rilievo, non integrano la titolarità di un diritto autonomo e incompatibile, né autorizzano l’interprete a derogare, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali che il legislatore, nel bilanciare i princìpi contrapposti, ha chiaramente strutturato come tendenzialmente chiuso nel giudizio di gravame. Nel vigente sistema delle fonti, ogni opzione interpretativa di norme di rango ordinario deve essere conforme e funzionale ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali costituiscono un limite invalicabile per il legislatore e un parametro obbligatorio per l’interprete. Ne consegue che il giudice ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ferma restando l’impossibilità di sacrificare il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che assicuri una tutela alternativa ed effettiva. La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti sancita dall’art. 24 Cost. non si esaurisce nell’accesso al giudice della cognizione per ottenere un accertamento del diritto, ma comprende necessariamente la fase dell’esecuzione forzata, intesa come strumento indefettibile per rendere effettivo il provvedimento giudiziale. Pertanto, l’estinzione o la preclusione ope legis delle procedure esecutive, se non bilanciata da un rimedio alternativo e satisfattivo equivalente, si risolve in un’arbitraria obliterazione del diritto azionato e in una violazione del principio di effettività della tutela, degradando la sentenza di condanna a mera enunciazione teorica priva di utilità. In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, il terzo comma dell’articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui dispone l’estinzione delle procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, va interpretato, per il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna; di conseguenza, detta disposizione non si estende alle procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al fondo ristori disciplinato dal medesimo art. 43 e, pertanto, a quelle intentate da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità compiuti all’estero.

News di Giurisprudenza 2026 Studio Legale Riccio Libroia

DANNO ALLA SALUTECass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 - pubblicata il 12 maggio 2026​a cura dell'Avv. Gaetano Ri...
12/05/2026

DANNO ALLA SALUTE
Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8630 - pubblicata il 12 maggio 2026
​a cura dell'Avv. Gaetano Riccio - Avv. Eliana Libroia
Foro di Nocera Inferiore

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

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Indirizzo

Via Eugenio Siciliano
Nocera Inferiore
84014

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:45
Martedì 09:00 - 19:45
Mercoledì 09:00 - 19:45
Giovedì 09:00 - 19:45
Venerdì 09:00 - 19:45

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