Avvocato Maria Iannì - Niscemi

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Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quas...
31/12/2021

Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e non se ne meravigliano affatto.
Questo mistero è il tempo.
Esistono calendari e orologi per misurarlo, misure di ben poco significato, perché tutti sappiamo che talvolta un'unica ora può sembrarci un'eternità, ed un'altra passa in un attimo... dipende da quel che viviamo in quell'ora.
Perché il tempo è vita. E la vita dimora nel cuore.

Michael Ende

Buon inizio anno

Serene festività a voi tutti.A chi crede ancora nella verità. A chi conferma e accresce la propria speranza ed il senso ...
25/12/2021

Serene festività a voi tutti.
A chi crede ancora nella verità.
A chi conferma e accresce la propria speranza ed il senso di giustizia.
A chi sa essere grato e riesce ad emozionarsi, nonostante le avversità della vita alimentano l'aridità dello spirito.
A chi mi sostiene e dona la propria fiducia.
Grazie

“ ...in attesa di quel bagliore che illuminerà nuovamente tutto e tutti....”Papa Francesco
03/04/2021

“ ...in attesa di quel bagliore che illuminerà nuovamente tutto e tutti....”

Papa Francesco

DANNO DA CATTIVA MANUTENZIONE DI UNA STRADA O AREA PUBBLICACamminare a piedi, in bici o circolare con un veicolo a motor...
20/03/2021

DANNO DA CATTIVA MANUTENZIONE DI UNA STRADA O AREA PUBBLICA

Camminare a piedi, in bici o circolare con un veicolo a motore può essere rischioso se a causa del cattivo stato di manutenzione della strada cadiamo e subiamo delle lesioni e danni alle cose.

Una buca sulla strada, una macchia d’olio, un tombino sporgente, del pietrisco o dei sassi grossi, una mattonella staccata, il cordolo del marciapiede instabile, eccetera, sono anomalie della sede stradale definite “insidie” idonee a causare un danno sia biologico che patrimoniale agli utenti della strada.

💵 ❓Chi paga i danni?

Le strade e le aree pubbliche possono essere in proprietà del comune, della provincia, della regione, ecc.

➡️ L’ente proprietario o concessionario ha il dovere “giuridico” di custodia e manutenzione del bene ed è responsabile dei danni causati da cattiva manutenzione.

🏛 Il dovere giuridico deriva da:

⚖️ art. 14 del codice della strada:

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
1. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
2. b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
3. c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

⚖️ art. 2051 del codice civile:

ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;

⚖️ art. 2043 del codice civile:

qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;


➡️ diverse norme giuridiche che stabiliscono la responsabilità civile dell’ente:

art. 2051 responsabilità oggettiva, ossia senza colpa, sul solo fatto di essere proprietario o custode;

art. 2043 responsabilità per colpa o dolo, per avere causato un danno;

Il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni all’ente, entro cinque anni dall’accaduto, dimostrando:

✅ il fatto, ossia la presenza dell’insidia: la buca, la macchia d’olio, ecc;

✅ il danno, ossia l’essere caduti ed avere riportato una lesione o subito un danneggiamento a cose in proprietà (uno pneumatico forato);

✅ il collegamento causale: il danno è conseguenza immediata del fatto.

✅ in alcuni casi: la colpa del proprietario o custode.

➡️ in presenza di tutti questi elementi si potrà inviare una richiesta scritta di risarcimento danni, allegando le prove: referto medico, foto dei luoghi, dichiarazioni testimoniali, fatture per spese;

➡️ l’ente, riconosciuto il danno e la sua responsabilità, potrà liquidare una somma di denaro, spesso tramite una compagnia assicurativa.

⁉️ l’ente potrebbe non ritenersi responsabile e negare il risarcimento del danno.

➡️ Il danneggiato potrà rivolgersi direttamente al giudice, facendo attenzione che non siano trascorsi cinque anni dall’accaduto, altrimenti il diritto al risarcimento sarà prescritto, non potrà più chiedere nulla.

❓Quando il proprietario o custode della strada potrebbe negare il risarcimento?

➡️ quando si giustifica invocando il “caso fortuito” o il concorso di colpa del danneggiato.

Esempi pratici di giustificazione:

✅ l’anomalia era visibile e quindi evitabile con un comportamento prudente;

✅ il danneggiato conoscendo bene i luoghi era consapevole del cattivo stato di manutenzione della strada;

✅ il danneggiato è stato particolarmente imprudente: guida notturna a fari spenti!

✅ cause esterne e imprevedibili hanno reso impossibile un intervento di manutenzione tempestivo;

Giustificazioni condivisibili sino ad un certo punto!

È vero che nelle grandi città, per le dimensioni e la crisi economica, riesce difficile all’ente avere un controllo tempestivo e capillare delle aree pubbliche;

È vero che gli utenti della strada hanno l’obbligo di essere prudenti e rispettare le regole;

Ma fino a che punto è giusto addossare la colpa al danneggiato per un evidente stato di cattiva manutenzione della strada e negare il diritto ad essere risarciti?

✅ Il limite è la condotta oggettivamente esigibile, in termini di ragionevolezza e distribuzione del rischio, e bisogna far valere le proprie ragioni.

Il giudice non dovrà escludere la responsabilità dell’ente e negare il risarcimento del danno tutte le volte che, nonostante la conoscibilità dell’insidia e del pericolo, non sia possibile e giusto pretendere un comportamento diverso, addirittura eccessivo dell’utente; a causa della grave, perdurante e generalizzata incuria delle aree pubbliche, per fare un esempio.
Se non altro per non giustificare le amministrazioni poco efficienti delle nostre città, e ritornare a responsabilizzare gli amministratori della cosa pubblica.

MULTA: CONTESTA O CONCILIA?I POSSIBILI RIMEDI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.A quanti non è capitato di avere ...
08/03/2021

MULTA: CONTESTA O CONCILIA?
I POSSIBILI RIMEDI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

A quanti non è capitato di avere l’amara sorpresa di “prendere una multa”, perché abbiamo lasciato l’auto in un’area con divieto di sosta, perché non abbiamo esposto il contrassegno in un’ area di parcheggio a pagamento o per avere superato il limite di velocità consentito?

Quale che sia la ragione essere destinatari di una sanzione amministrativa pecuniaria non è certo una cosa che rende piacevole le nostre giornate.

➡️ La sanzione amministrativa pecuniaria, comunemente detta “multa”, può essere contestata immediatamente, in tal caso al trasgressore o presunto tale, che non voglia pagare, è data la possibilità di far verbalizzare le proprie osservazioni all’agente accertatore, nel caso riteniamo che la vicenda per come ci viene contestata non risponde totalmente alla realtà;

sempre assumendo un atteggiamento di calma e di rispetto nei confronti del nostro interlocutore.

➡️ Quando non è possibile la contestazione immediata, la sanzione dovrà essere notificata all’indirizzo di residenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, se sono due soggetti diversi, ed entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.

❗️ATTENZIONE: l’avviso che spesso troviamo sul parabrezza del veicolo non è il verbale di accertamento perfezionato, ma solo un “preavviso” di accertamento della violazione che permette comunque di pagare in misura ridotta subito se si riconosce il torto, altrimenti occorrerà sempre attendere la notifica del verbale attraverso il servizio postale o un messo notificatore.

🛑 Ricevuta la multa, il trasgressore ha due possibilità:

✅ pagare, e se è consentito il pagamento in misura ridotta eseguirlo subito, entro i primi cinque giorni dalla notifica in misura del 30 % in meno dell’importo della sanzione;

più tardi, entro 60 giorni dalla notifica, pagando il minimo previsto per legge; chiedere un possibile rateizzazione se l’importo è elevato;

✅ non pagare e contestarla perché ritenuta ingiusta.

⏺ Per contestarla si hanno due alternative strade da percorrere:

✅ ricorrere al “prefetto” od opporsi davanti il giudice di pace;

la scelta dipende soprattutto dal tipo di vizio o invalidità che si vuol fare valere.

Sono due strade diverse e diverse sono le condizioni ed i vantaggi; vediamoli brevemente.

🟠 1) Il ricorso al prefetto (203 e ss. C.d.s.) è di natura amministrativa ed è indirizzato ad un organo della pubblica amministrazione statale; una volta concluso il procedimento davanti al prefetto è possibile ricorrere al giudice;

le regole si trovano agli artt. 203 e seguenti del Codice della strada e stabiliscono che:

➡️ va proposto entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale;

➡️ su carta semplice, senza costi;

➡️ specificando i dati anagrafici del trasgressore, gli estremi del verbale, l’organo che lo ha emesso, i motivi, i documenti a sostegno, la richiesta di sospendere il pagamento ed eventualmente di essere sentiti, e in ultimo la richiesta di archiviazione;

➡️ va consegnato o spedito con raccomanda A/r o per via PEC, all’ufficio o comando di polizia accertatore o al prefetto del luogo dove è stata commessa l’infrazione;

➡️ il prefetto, se non deve dichiarare subito la improcedibilità (oltre i 90 giorni) o la inammissibilità (pagamento avvenuto) o la irricevibilità (persona diversa dal trasgressore o proprietario),

➡️ ha 120 giorni di tempo per emettere ordinanza:

➡️ ordinanza di archiviazione, e nulla sarà dovuto;

➡️ ordinanza di ingiunzione al pagamento, da
notificare entro 150 giorni, con condanna al pagamento del doppio della sanzione originaria;

ordinanza che potrà essere contestata entro 30 giorni davanti il giudice di pace.

✅ Se entro i 120 giorni non emette alcuna ordinanza il ricorso si considera accolto e nulla va pagato!

🟩 I vantaggi sono:

✅ nessun costo iniziale,

✅ se non decide entro 120 giorni il ricorso è vinto,

✅ se l’ordinanza ingiunzione viene notificata dopo 150 giorni è nulla,

✅ possibilità di ricorrere comunque al giudice;

🟧 contro:


✅ raddoppio della sanzione se non viene accolto.


⁉️ Quando conviene rivolgersi al prefetto?

Quando l’invalidità del verbale è evidente: notifica oltre i 90 giorni, numero di targa diverso, veicolo non più di proprietà, ecc.

🔵 2) Il ricorso al giudice di pace (204 bis c.d.s) è di natura giurisdizionale, esso attiva un processo civile, davanti un giudice terzo e imparziale e le regole sono previste dal codice di procedura civile.

La decisione emessa dal giudice di pace può essere contestata in appello e in cassazione.

▶️ Le norme prevedono che:

➡️ l’ordinanza ingiunzione del prefetto o la sanzione amministrativa va contestata entro 30 giorni dalla notifica o contestazione,

➡️ è previsto il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia di € 43,00 e bolli per € 27,00 se il valore della sanzione va oltre i 1.100,00 €;

➡️ vi saranno delle diverse udienze alle quali partecipare, produrre documenti e prove;

➡️ l’atto di opposizione è più complesso;

➡️ andrà presentato alla cancelleria del giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, in più copie, con allegato il verbale notificato in originale e ogni altro documento utile alla difesa;

➡️ il deposito può avvenire anche attraverso il portale telematico del giudice di pace, compilando un apposito modulo;

🟩 I vantaggi:

✅ il giudice è un soggetto terzo,

✅ si hanno più possibilità di difendersi presentando documenti e testimoni,

✅ il giudice non ha l’obbligo di condannare al doppio del valore della sanzione iniziale;

🟧 i contro:

✅ i costi, a volte, maggiori del valore della sanzione e l’impegno richiesto di presentarsi più volte alle udienze.

⁉️ Quando conviene rivolgersi al giudice?

È consigliabile farlo quando si contestano elementi più complessi, quali la ricostruzione dei fatti contestati che non rispondono alla realtà, l’interpretazione delle norme errata ed ogni altra questione che non sia formale ed indiscutibile.

❎ In entrambi i casi, sia davanti al prefetto che al giudice di pace, il trasgressore può difendersi senza l’assistenza di un avvocato; tuttavia, per la complessità del linguaggio e delle questioni giuridiche, per la complessità delle regole che bisogna ricercare e collegare tra loro e, in ultimo, per l’impegno richiesto di costante presenza e di saper interfacciarsi con un apparato amministrativo e giudiziario è sempre consigliabile richiedere l’assistenza di un legale.

📮 📞 Per chiarimenti o informazioni lo studio legale è a vostra disposizione, attraverso i collegamenti presenti nella pagina.

MATRIMONIO? ANCHE NO! MAGARI MEGLIO LA CONVIVENZA! E se la convivenza finisce? I rapporti patrimoniali come vengono rego...
07/02/2021

MATRIMONIO? ANCHE NO! MAGARI MEGLIO LA CONVIVENZA! E se la convivenza finisce? I rapporti patrimoniali come vengono regolati?

Le coppie conviventi, al pari delle coppie sposate, sono sempre più presenti e meritevoli di tutela giuridica.

Ma cosa prevede la legge italiana per i rapporti patrimoniali tra conviventi? In particolare, hanno le stesse possibilità di regolare i rapporti economici tra loro come qualsiasi coppia sposata? E se la convivenza finisce, il convivente ha diritto ad avere restituito quanto ha versato durante la convivenza?

Le problematiche dei rapporti patrimoniali della “famiglia di fatto” sono quelle che hanno impegnato maggiormente i giudici, nella soluzione delle controversie, perché sono mancate regole organiche, uniformi e ordinate; almeno questa era la situazione fino a poco tempo fa.

Oggi molte coppie scelgono di non affidare il proprio rapporto di coppia alle regole giuridiche tipiche del vincolo matrimoniale; questo perché in alcuni casi la convivenza è l’unica soluzione possibile in attesa del divorzio o dell’annullamento di un precedente matrimonio; o semplicemente perché ritengono di non affrontare l’iter matrimoniale.

Per comodità del lettore la trattazione, sommaria, verrà fatta per punti, così da poter arrivare subito all’argomento di interesse.

1 ➡️ LA NUOVA LEGGE

2 ➡️ DIRITTI DELLE COPPIE CONVIVENTI;

3 ➡️ LA SORTE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DOPO LA CRISI DI COPPIA, la vicenda in esame della sentenza della Corte di cass. civ., sez. VI, 4659/2019;

4 ➡️ IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E I SUOI VANTAGGI.

1) LA NUOVA LEGGE

In Italia i primi ad avere avuto la sensibilità e l’occasione di considerare le “convivenze more uxorio” sono stati i giudici: nei vari tribunali, nel corso del tempo e con molte difficoltà, si è cercato di rimediare alla mancanza di regole ad hoc, e dare valore e tutela a questa realtà familiare alternativa.

Si è giunti a fissare dei principi saldi, recepiti da poco dal legislatore: le unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e le convivenze di fatto sono adesso riconosciute e tutelate attraverso le regole giuridiche contenute nella L. 76/2016, c.d., “legge Cirinnà”. Altre regole sparse e specifiche esistevano in diversi provvedimenti di legge, ma con la legge in questione si è cercato di formalizzarne il riconoscimento.

La legge è composta da un unico articolo, di ben 68 commi: i primi 35 regolano le unioni civili, gli ultimi disciplinano le convivenze.

Con riguardo alle convivenze di fatto (anche tra persone dello stesso sesso), vengono definite tali “le unioni tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Per la stabile convivenza si farà riferimento alla “dichiarazione anagrafica”, che permetterà alla coppia di registrarsi e ufficializzarsi all’anagrafe del comune di residenza, in quanto coppia, ai sensi del D.P.R., 223/1989. In mancanza di registrazione anagrafica la prova potrà essere data con ogni mezzo, ad esempio con testimoni.

Con la legge in argomento, seppure scritta in tutta fretta, può dirsi in parte superata la vecchia concezione di famiglia, in quanto tale, fondata esclusivamente sul matrimonio; in parte perché rimangono comunque delle differenze di trattamento, proprio perché diverso è il regime giuridico.

Diversa e completa è la disciplina prevista per il matrimonio, perché il matrimonio rimane un atto solenne, dal quale derivano dei diritti ed obblighi precisi; senza togliere importanza alla serietà del vincolo affettivo e morale che caratterizza le convivenze.

Infatti dal vincolo matrimoniale discendono doveri inderogabili, tra tutti, quelli di assistenza morale e materiale, di fedeltà, di coabitazione, di contribuzione ai bisogni della famiglia, che mancano nella normativa delle convivenze di fatto, dove si fa riferimento alla “reciproca assistenza” e ai legami affettivi di coppia.

Non a caso, il contratto di convivenza può “sciogliersi” per “recesso unilaterale” da comunicare all’altra parte, senza che vi sia un iter di separazione da seguire, salvo la presenza di figli e di figli minori.

2) I DIRITTI DEI CONVIVENTI

Alla coppia convivente sono riconosciuti, come alla coppia sposata:

il diritto di visita nelle carceri;

i diritti e le prerogative in caso di malattia o ricovero ospedaliero del convivente;

la possibilità di essere nominato tutore o amministratore di sostegno del convivente o di chiederne l’interdizione o l’amministrazione di sostegno;

il diritto di presentare domanda di grazia per il convivente condannato;

il diritto alla pensione di guerra per morte del partner nelle operazioni belliche;

il diritto di ricorrere alla fecondazione artificiale;

il diritto della coppia convivente di poter adottare, se la convivenza si dimostra stabile;

la facoltà di non testimoniare in un processo civile o penale;
il diritto di subentrare nel contratto di locazione;

il diritto di chiedere l’allontanamento temporaneo del convivente dalla casa familiare in caso di pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro convivente ed il diritto di ricevere un assegno periodico;

il diritto di abitare la casa familiare di proprietà dell’altro, in caso di morte di questo, per un periodo non inferiore alla durata della convivenza e massimo di cinque anni;

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Il diritto di concludere un contratto di convivenza.

3) LA SORTE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLA FINE DELLA CONVIVENZA - La sentenza della Corte di cass. civ., sez. VI, 4659/2019.

Situazione tipica durante la convivenza è quella dove uno dei due partner contribuisce, con denaro proprio, all’acquisto o alla ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente. Cosa succede con la fine del rapporto? Il convivente non proprietario dell’immobile, che ha contribuito con proprio denaro, ha diritto alla restituzione?

Nella causa affrontata dalla Corte di cassazione la donna aveva versato metà dei soldi necessari per ristrutturare l’appartamento in cui abitavano durante la convivenza, ma di proprietà esclusiva dell’uomo; alla fine del rapporto la donna chiedeva la restituzione dei soldi o il riconoscimento di una somma uguale alla metà del valore dell’immobile.

L’uomo negava tale restituzione, sostenendo che la contribuzione in denaro fatta dalla convivente era dovuta a causa del dovere morale e materiale che si ha di contribuire alle necessità della vita familiare e che la contribuzione fosse stata destinata alla casa di comune abitazione, per tale motivo doveva essere qualificata come una “obbligazione naturale ”.

In effetti, la Corte conferma il principio che i contributi economici tra conviventi sono giustificati in adempimento del dovere morale e sociale di contribuire alla vita familiare e non vanno restituiti, ma solo se questi contributi sono proporzionali e adeguati rispetto alle condizioni economiche e sociali del partner che fa la contribuzione stessa.

Dunque, se il contributo economico versato é sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e sociali del convivente che ha versato il denaro, queste somme vanno restituite perché diventano un “ingiusto arricchimento” da parte del convivente proprietario dell’immobile, il quale alla fine della convivenza non è giusto che trattenga questa “ricchezza in più”, non giustificata più dalla vita in comune.

Da un lato è giusto che ciascuno dei conviventi contribuisca quotidianamente alla gestione della vita familiare; può anche accadere che uno dei due contribuisca di più al mantenimento dell’altro, quando vi è una differenza di condizioni economiche; il problema è capire quando questi contributi vanno oltre il dovere di assistenza materiale e morale e vanno restituiti.

Il criterio utilizzato è quello di verificare se in concreto il valore del bene che rimane dopo la crisi della convivenza sia eccessivo; nel caso specifico l’intestazione esclusiva dell’immobile e i miglioramenti fatti sono stati considerati sproporzionati, ingiustificato l’arricchimento del proprietario e quindi è stato riconosciuto indennizzato all’altro partner.

Per limitare la nascita di problemi del genere e favorirne la soluzione bonaria è buona cosa che la coppia convivente faccia un contratto di convivenza.

4) IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E I SUOI VANTAGGI

Il contratto di convivenza rappresenta la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi, dato che la legge nulla ha previsto di specifico, neanche dei diritti di successione in caso di morte; i conviventi per tale ipotesi dovranno rimediare con testamento, nei limiti dei diritti dei legittimari.

Con il contratto, infatti, i conviventi hanno possibilità di scegliere un regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni o una convenzione atipica.

Possono fissare la comune residenza e la natura e quantità e dei reciproci contributi economici alla vita in comune; infatti, solo la presenza di un contratto di convivenza darà la possibilità di usufruire delle agevolazioni assistenziali quali, ad esempio, l’assegno per il nucleo familiare, così come ha chiarito l’INPS con una circolare del maggio 2017, n. 84.

Il contratto dovrà essere trasmesso entro dieci giorni, da chi ha fatto l’autentica delle sottoscrizioni, all’ufficio anagrafe del comune di residenza per l’iscrizione e l’opponibilità ai terzi; così come ogni sua modifica o risoluzione.

Il contratto di convivenza dovrà essere concluso in forma scritta, pena la nullità, e potrà farsi con atto pubblico o con scrittura privata, autenticata da notaio o da un avvocato, ed è questa la novità della legge e l’importanza del nuovo ruolo dell’avvocato nell’aiuto alla gestione dei rapporti patrimoniali tra conviventi.

Per qualsiasi informazione o approfondimento sull’argomento lo studio legale è a vostra disposizione, chiamando e fissando un appuntamento, anche con modalità in videochiamata.

“LE VARIAZIONI DI COLORE” IN BASE AL NUOVO DECRETO LEGGE 5 Gennaio 2021, n. 1.*️⃣ Restano sempre in vigore: l’obbligo de...
07/01/2021

“LE VARIAZIONI DI COLORE” IN BASE AL NUOVO DECRETO LEGGE 5 Gennaio 2021, n. 1.

*️⃣ Restano sempre in vigore: l’obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale, utilizzo dei dispositivi di protezione, divieto di assembramenti.

🟡 7 e 8 gennaio 2021 ritorniamo in zona gialla:

➡️ riprende l’attività di ristorazione con consumazione sul posto, massimo 4 persone ad un tavolo se non sono conviventi e fino alle 18:00;

➡️ dalle 18:00 la ristorazione è consentita da asporto o consegna a domicilio;

➡️ riapertura per tutte le attività commerciali.

➡️ divieto di spostamento dalle 22:00 alle 5:00

➡️ consentito sempre il rientro presso la propria residenza, dimora o abitazione.

🟠 il 9 e 10 gennaio si ritorna in zona arancione:

➡️ gli spostamenti tra comuni sono giustificati solo se per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; sempre consentiti gli spostamenti tra comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

➡️ i territori dichiarati da prima zona rossa rimarranno sotto le regole per queste previste. Ma, fino al 15 gennaio 2021 è consentito lo spostamento all’interno del territorio comunale verso una seconda abitazione privata, una sola volta al giorno e massimo due persone.

🔴 dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021:

🚫 vietato spostamenti tra regioni e province autonome;

✅ tranne spostamenti infraregionali motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

✅ consentito il rientro presso la propria residenza, dimora o abitazione;

🚫 vietati gli spostamenti verso seconde case situate in altra regione o provincia autonoma.

Il decreto poi anticipa quali saranno i criteri che verranno utilizzati per stabilire una diversa graduazione delle restrizioni, in base agli indici di contagio dei diversi territori.

Prevede anche un graduale ritorno alla tradizionale attività didattica in presenza nelle scuole superiori.

📲 Seguitemi per ulteriori aggiornamenti e non esitate a contattarmi per chiarimenti.

Lieta di augurare un sereno e diverso anno nuovo, nella speranza di ritrovarvi numerosi.
31/12/2020

Lieta di augurare un sereno e diverso anno nuovo, nella speranza di ritrovarvi numerosi.

Lo studio legale è onorato di augurare a ognuno di voi serene festività natalizie!
24/12/2020

Lo studio legale è onorato di augurare a ognuno di voi serene festività natalizie!

Nuovo decreto legge – cosa si può fare e cosa non si può fare nelle prossime festività. Focalizziamoci sugli spostamenti...
22/12/2020

Nuovo decreto legge – cosa si può fare e cosa non si può fare nelle prossime festività. Focalizziamoci sugli spostamenti.

A Causa del diffondersi dell’ epidemia da COVID-19 si sono succeduti diversi decreti nel tempo, finalizzati a imporre delle precise regole di comportamento per diminuire il rischio di contagio.

Proprio per questo si è avuta molta confusione su quali siano le regole attualmente in vigore, dopo l’ultimo decreto legge del 18 dicembre 2020, n. 176;

le regole introdotte da questo nuovo decreto si aggiungono a quelle già vigenti, li richiamano e rimarcano:

➡️ DPCM del 3 dicembre 2020

➡️ DL 19/2020 (convertito in legge n.35/2020)

➡️ DL 158/2020;

cosa resta in vigore sugli spostamenti ed i comportamenti da tenere?

Dalla lettura e coordinamento delle diverse regole ecco quali sono le prescrizioni in vigore:

➡️ obbligo sull’intero territorio nazionale di “avere con sé” i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, igienizzare sempre le mani.

➡️ Obbligo di “indossare i dispositivi di protezione” nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata.

➡️ Obbligo di indossarli nei luoghi all’aperto solo se per le caratteristiche di spazio e numero di persone non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con persone non conviventi.

🟢 Quindi, non è obbligatorio sempre indossare la mascherina, ma bisogna sempre averla con sé, in macchina o quando si passeggia per le strade se si è da soli, con conviventi o distanti dalle persone almeno un metro.

🟢 Non sono obbligati ad indossarla:

➡️ chi pratica sport

➡️ i bambini al di sotto dei sei anni di età

➡️ i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina e i loro accompagnatori.

🔴 Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo gli spostamenti sono consentiti solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

🟢 È sempre, comunque, consentito il rientro verso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Il nuovo decreto 172 del 18 dicembre 2020 “DECRETO NATALE” , all’art. 1 ha richiamato le regole dell’art. 1, comma 2 del DL, n. 158 del 2 dicembre 2020, ossia:

*️⃣ Di nuovo ha previsto che:

🛑 nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31, dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, al territorio nazionale si applicano le precedenti regole previste per le “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, ossia:

➡️ gli spostamenti all’interno del territorio comunale sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

➡️ è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;

➡️ consentita solo la vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23;

➡️ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto fino alle 22:00, con divieto di consumazione sul posto o sulle vicinanze;

➡️ attività sportiva consentita all’aperto e in forma individuale;

➡️ sospesi i servizi alla persona diversi dall’elenco dell’allegato 24.

🟠 Nelle giornate del 28, 29, 30, dicembre e 4 gennaio si applicano le regole precedenti previste per le zone arancione, art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, ossia:

➡️ gli spostamenti solo in entrata e uscita dai territori (dai comuni) sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; all’interno del comune non è possibile uscire dalle 22:00 alle 5:00,liberamente;

➡️ è consentito sempre il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;

➡️ è consentito esercizio di tutte le attività commerciali al dettaglio

➡️ attività sportiva consentita all’aperto e in forma individuale

➡️ è consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto fino alle 22:00, con divieto di consumazione sul posto o sulle vicinanze;

infine, nelle giornate che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 è possibile spostarsi per:

➡️ andare in visita presso un’altra abitazione privata (parenti o amici), una sola volta al giorno e non più di due persone, esclusi i minori degli anni 14, disabili o non autosufficienti.

➡️ Si dovrà rispettare l’orario che va dalle 22:00 alle 5:00 del giorno successivo e per il capodanno il “coprifuoco” è stato previsto alle 7:00, anziché alle 5:00.

➡️ Sono consentiti gli spostamenti tra comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ma è vietato recarsi nei capoluoghi di provincia.

➡️ Durante i giorni sia in zona rossa che zona arancione si potrà andare in una seconda casa di proprietà, purché si trovi in un comune della stessa regione.

ℹ Durante la vigenza delle regole delle zone rosse, per spostarsi all’interno del proprio comune è necessaria l’autocertificazione; invece, durante la vigenza delle regole per le zone in fascia arancione l’autocertificazione è necessaria per spostarsi fuori dal comune.

ℹ L’autocertificazione può essere scritta a mano e se non si ha possibilità di stampare il modulo potrà essere fornito e compilato dalle forze dell’ordine.

Per ulteriori informazioni lo studio legale è a vostra disposizione.

19/12/2020

Buongiorno, oggi vi presentiamo il logo dello studio legale in versione animata, che ne dite? Vi piace?

Indirizzo

Via Scuole, 27
Niscemi
93015

Orario di apertura

Lunedì 17:30 - 20:30
Mercoledì 17:30 - 20:30
Venerdì 17:30 - 20:30

Telefono

+3909331908540

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