07/02/2021
MATRIMONIO? ANCHE NO! MAGARI MEGLIO LA CONVIVENZA! E se la convivenza finisce? I rapporti patrimoniali come vengono regolati?
Le coppie conviventi, al pari delle coppie sposate, sono sempre più presenti e meritevoli di tutela giuridica.
Ma cosa prevede la legge italiana per i rapporti patrimoniali tra conviventi? In particolare, hanno le stesse possibilità di regolare i rapporti economici tra loro come qualsiasi coppia sposata? E se la convivenza finisce, il convivente ha diritto ad avere restituito quanto ha versato durante la convivenza?
Le problematiche dei rapporti patrimoniali della “famiglia di fatto” sono quelle che hanno impegnato maggiormente i giudici, nella soluzione delle controversie, perché sono mancate regole organiche, uniformi e ordinate; almeno questa era la situazione fino a poco tempo fa.
Oggi molte coppie scelgono di non affidare il proprio rapporto di coppia alle regole giuridiche tipiche del vincolo matrimoniale; questo perché in alcuni casi la convivenza è l’unica soluzione possibile in attesa del divorzio o dell’annullamento di un precedente matrimonio; o semplicemente perché ritengono di non affrontare l’iter matrimoniale.
Per comodità del lettore la trattazione, sommaria, verrà fatta per punti, così da poter arrivare subito all’argomento di interesse.
1 ➡️ LA NUOVA LEGGE
2 ➡️ DIRITTI DELLE COPPIE CONVIVENTI;
3 ➡️ LA SORTE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DOPO LA CRISI DI COPPIA, la vicenda in esame della sentenza della Corte di cass. civ., sez. VI, 4659/2019;
4 ➡️ IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E I SUOI VANTAGGI.
1) LA NUOVA LEGGE
In Italia i primi ad avere avuto la sensibilità e l’occasione di considerare le “convivenze more uxorio” sono stati i giudici: nei vari tribunali, nel corso del tempo e con molte difficoltà, si è cercato di rimediare alla mancanza di regole ad hoc, e dare valore e tutela a questa realtà familiare alternativa.
Si è giunti a fissare dei principi saldi, recepiti da poco dal legislatore: le unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e le convivenze di fatto sono adesso riconosciute e tutelate attraverso le regole giuridiche contenute nella L. 76/2016, c.d., “legge Cirinnà”. Altre regole sparse e specifiche esistevano in diversi provvedimenti di legge, ma con la legge in questione si è cercato di formalizzarne il riconoscimento.
La legge è composta da un unico articolo, di ben 68 commi: i primi 35 regolano le unioni civili, gli ultimi disciplinano le convivenze.
Con riguardo alle convivenze di fatto (anche tra persone dello stesso sesso), vengono definite tali “le unioni tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Per la stabile convivenza si farà riferimento alla “dichiarazione anagrafica”, che permetterà alla coppia di registrarsi e ufficializzarsi all’anagrafe del comune di residenza, in quanto coppia, ai sensi del D.P.R., 223/1989. In mancanza di registrazione anagrafica la prova potrà essere data con ogni mezzo, ad esempio con testimoni.
Con la legge in argomento, seppure scritta in tutta fretta, può dirsi in parte superata la vecchia concezione di famiglia, in quanto tale, fondata esclusivamente sul matrimonio; in parte perché rimangono comunque delle differenze di trattamento, proprio perché diverso è il regime giuridico.
Diversa e completa è la disciplina prevista per il matrimonio, perché il matrimonio rimane un atto solenne, dal quale derivano dei diritti ed obblighi precisi; senza togliere importanza alla serietà del vincolo affettivo e morale che caratterizza le convivenze.
Infatti dal vincolo matrimoniale discendono doveri inderogabili, tra tutti, quelli di assistenza morale e materiale, di fedeltà, di coabitazione, di contribuzione ai bisogni della famiglia, che mancano nella normativa delle convivenze di fatto, dove si fa riferimento alla “reciproca assistenza” e ai legami affettivi di coppia.
Non a caso, il contratto di convivenza può “sciogliersi” per “recesso unilaterale” da comunicare all’altra parte, senza che vi sia un iter di separazione da seguire, salvo la presenza di figli e di figli minori.
2) I DIRITTI DEI CONVIVENTI
Alla coppia convivente sono riconosciuti, come alla coppia sposata:
il diritto di visita nelle carceri;
i diritti e le prerogative in caso di malattia o ricovero ospedaliero del convivente;
la possibilità di essere nominato tutore o amministratore di sostegno del convivente o di chiederne l’interdizione o l’amministrazione di sostegno;
il diritto di presentare domanda di grazia per il convivente condannato;
il diritto alla pensione di guerra per morte del partner nelle operazioni belliche;
il diritto di ricorrere alla fecondazione artificiale;
il diritto della coppia convivente di poter adottare, se la convivenza si dimostra stabile;
la facoltà di non testimoniare in un processo civile o penale;
il diritto di subentrare nel contratto di locazione;
il diritto di chiedere l’allontanamento temporaneo del convivente dalla casa familiare in caso di pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro convivente ed il diritto di ricevere un assegno periodico;
il diritto di abitare la casa familiare di proprietà dell’altro, in caso di morte di questo, per un periodo non inferiore alla durata della convivenza e massimo di cinque anni;
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Il diritto di concludere un contratto di convivenza.
3) LA SORTE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLA FINE DELLA CONVIVENZA - La sentenza della Corte di cass. civ., sez. VI, 4659/2019.
Situazione tipica durante la convivenza è quella dove uno dei due partner contribuisce, con denaro proprio, all’acquisto o alla ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro convivente. Cosa succede con la fine del rapporto? Il convivente non proprietario dell’immobile, che ha contribuito con proprio denaro, ha diritto alla restituzione?
Nella causa affrontata dalla Corte di cassazione la donna aveva versato metà dei soldi necessari per ristrutturare l’appartamento in cui abitavano durante la convivenza, ma di proprietà esclusiva dell’uomo; alla fine del rapporto la donna chiedeva la restituzione dei soldi o il riconoscimento di una somma uguale alla metà del valore dell’immobile.
L’uomo negava tale restituzione, sostenendo che la contribuzione in denaro fatta dalla convivente era dovuta a causa del dovere morale e materiale che si ha di contribuire alle necessità della vita familiare e che la contribuzione fosse stata destinata alla casa di comune abitazione, per tale motivo doveva essere qualificata come una “obbligazione naturale ”.
In effetti, la Corte conferma il principio che i contributi economici tra conviventi sono giustificati in adempimento del dovere morale e sociale di contribuire alla vita familiare e non vanno restituiti, ma solo se questi contributi sono proporzionali e adeguati rispetto alle condizioni economiche e sociali del partner che fa la contribuzione stessa.
Dunque, se il contributo economico versato é sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e sociali del convivente che ha versato il denaro, queste somme vanno restituite perché diventano un “ingiusto arricchimento” da parte del convivente proprietario dell’immobile, il quale alla fine della convivenza non è giusto che trattenga questa “ricchezza in più”, non giustificata più dalla vita in comune.
Da un lato è giusto che ciascuno dei conviventi contribuisca quotidianamente alla gestione della vita familiare; può anche accadere che uno dei due contribuisca di più al mantenimento dell’altro, quando vi è una differenza di condizioni economiche; il problema è capire quando questi contributi vanno oltre il dovere di assistenza materiale e morale e vanno restituiti.
Il criterio utilizzato è quello di verificare se in concreto il valore del bene che rimane dopo la crisi della convivenza sia eccessivo; nel caso specifico l’intestazione esclusiva dell’immobile e i miglioramenti fatti sono stati considerati sproporzionati, ingiustificato l’arricchimento del proprietario e quindi è stato riconosciuto indennizzato all’altro partner.
Per limitare la nascita di problemi del genere e favorirne la soluzione bonaria è buona cosa che la coppia convivente faccia un contratto di convivenza.
4) IL CONTRATTO DI CONVIVENZA E I SUOI VANTAGGI
Il contratto di convivenza rappresenta la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi, dato che la legge nulla ha previsto di specifico, neanche dei diritti di successione in caso di morte; i conviventi per tale ipotesi dovranno rimediare con testamento, nei limiti dei diritti dei legittimari.
Con il contratto, infatti, i conviventi hanno possibilità di scegliere un regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni o una convenzione atipica.
Possono fissare la comune residenza e la natura e quantità e dei reciproci contributi economici alla vita in comune; infatti, solo la presenza di un contratto di convivenza darà la possibilità di usufruire delle agevolazioni assistenziali quali, ad esempio, l’assegno per il nucleo familiare, così come ha chiarito l’INPS con una circolare del maggio 2017, n. 84.
Il contratto dovrà essere trasmesso entro dieci giorni, da chi ha fatto l’autentica delle sottoscrizioni, all’ufficio anagrafe del comune di residenza per l’iscrizione e l’opponibilità ai terzi; così come ogni sua modifica o risoluzione.
Il contratto di convivenza dovrà essere concluso in forma scritta, pena la nullità, e potrà farsi con atto pubblico o con scrittura privata, autenticata da notaio o da un avvocato, ed è questa la novità della legge e l’importanza del nuovo ruolo dell’avvocato nell’aiuto alla gestione dei rapporti patrimoniali tra conviventi.
Per qualsiasi informazione o approfondimento sull’argomento lo studio legale è a vostra disposizione, chiamando e fissando un appuntamento, anche con modalità in videochiamata.