13/10/2026
Lunedì mattina Paolo è entrato in ufficio e ha contato le sedie.
Tre scrivanie vuote. Il capo reparto, il suo vice, il tecnico che conosceva ogni cliente per nome.
Dimissioni arrivate tutte nella stessa settimana. Tutte per la stessa azienda. Quella aperta sei mesi prima da un ex socio.
La prima cosa che ha pensato: «Possono farlo?».
Cambiare lavoro sì, è un diritto. Portare via una squadra in blocco, per svuotare un concorrente, no: è concorrenza sleale per storno di dipendenti (art. 2598 n. 3 c.c.).
Il confine sta nei dettagli: quante persone, in quanto tempo, con quale ruolo, con quali promesse. E nella prova dell'intento di disgregare l'azienda, non solo di assumere personale bravo.
E attenzione al trucco più diffuso: «io non sono un imprenditore, fate causa alla società». Il Tribunale di Milano (sez. Imprese, n. 10643/2024) ha ribadito che anche l'ex dipendente che agisce nell'interesse del concorrente può risponderne, insieme alla società.
Il punto, come sempre, sono le prove. E si raccolgono nei primi giorni, non dopo sei mesi.
Nel Metodo CSA™ la prima fase serve a questo: capire se è storno illecito o normale mobilità, prima di muovere un dito.
Vi è mai successo di perdere più persone chiave nello stesso momento?
Avv. Alfredo Buccella · Buccella Avvocati, Napoli · diritto delle imprese e concorrenza sleale · massimatore per Giurisprudenza delle Imprese
Il caso è un composito anonimo. Contenuto informativo, non costituisce parere legale.