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Happening Garlasco, come PiedigrottaI talk-show con i verbali segretissimi del giorno prima, la follia dell’impugnabilit...
19/10/2026

Happening Garlasco, come Piedigrotta

I talk-show con i verbali segretissimi del giorno prima, la follia dell’impugnabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pm, la lentezza del procedimento.

E lo status quo difeso da quelli del No alla riforma.

Il “riesame” di un ex magistrato

Il Foglio, 19.10.2026

di Piero Tony

Quando al referendum sulla giustizia vinse il No ai cambiamenti – affatto imprevedibilmente, almeno secondo me – io, che per anni avevo scritto e detto sull’ineludibilità e l’urgenza della riforma di un sistema pericolosamente sommario nonché dilatorio fino alla latitanza, decisi che mi sarei rassegnato e che al limite non mi sarei più addolorato e indignato e forse, lo ammetto e me ne vergogno, avrei addirittura sorriso – sul principio che chi è causa del suo mal pianga se stesso – di fronte alle vittime di inefficienza, errori, violenze e spropositi giudiziari finanche madornali.

Decisione sdegnata e in cuor mio definitiva, tipo muoia Sansone con tutti i filistei.

Come quella – mutatis mutandis in direzione ovvia – di Turgenev quando, mentre leggeva con sentimento il suo nuovo capolavoro Padri e figli all’amico e giovane collega che era venuto a trovarlo, si accorse che Tolstoj si era addormentato e gli giurò ostilità eterna.

O come quella di André Gide quando, dopo l’esperienza nel 1912 di giurato in una sessione della Corte d’Assise di Rouen, giurò a se stesso l’addio “agli stridori tremendi fino all’angoscia di tutta la macchina giudiziaria”, malgrado fosse da sempre giustamente convinto che nessuna comunità potesse fare a meno di tribunali e giudici.

Decisione in cuor mio definitiva dopo la vittoria del No alla riforma del bravo e coraggioso Nordio, dicevo, ma il diavolo fa le pentole e… Giovedì al mercato il mio macellaio, arrabbiatissimo, si sfogava con i clienti a mano a mano che entravano, sempre la stessa solfa, un disco rotto:
“Ho speso un mare di soldi per le vacanze della famiglia, un Perù per la migliore pensione e per capanno e ombrellone e sdraio di prima fila, e loro? niente, moglie, figli e nuore hanno passato tutte le giornate chiusi in camera con la bocca spalancata davanti alla televisione, saltellando da un canale all’altro perché tutti, proprio tutti, dalla mattina alla sera trasmettevano solo talkshow urlatissimi sulla vicenda Garlasco”.

Oibò!

Venerdì, sempre al mercato, stessa identica nenia da parte di Bepi il pescivendolo, unica variante non più la spiaggia ma le montagne del Cadore.

Incuriosito ho fatto portare due televisori nello studio e mi ci sono piantato davanti così passando, rapito e quasi in estasi, tutto il resto della settimana.

Mamma mia che ammuina da inferno!

Malgrado mi sia occupato tutta la vita di aule giudiziarie, ho faticato per capire se stessero applicando il codice vigente o quello abrogato, nonché in quale fase, a che punto e perfino contro chi si stesse celebrando il procedimento.

Quando ho percepito che si trattava dello status quo difeso da quelli del No mi ha pervaso una sensibile esasperazione delle ansie assiologiche e dei rovelli palingenetici che mi perseguitano da sempre e non ho potuto non decidere di rompere il mio presuntuoso silenzio un po’ troppo aventinese.

Ricordo le lunghe discussioni, fino a una quarantina di anni fa, su quello che allora era l’imminente “nuovo codice” (cioè quello oggi vigente), sulla discovery in particolare, in italiano niente più che “rivelazione” o “scoperta” del tipo “scopriamo le carte che abbiamo in mano” ma… in americano… parola accattivante e misteriosa per i nostri magistrati di allora.
Discovery – ricordo a me stesso – per il vigente codice è il momento in cui finalmente cessa il segreto investigativo con il deposito degli atti e la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art 415 bis cpp.).

Preliminari per capire chi è responsabile?

No, per carità di Dio! preliminari (art. 326 cpp) solo per capire se la notizia di reato è palesemente fasulla e dunque va archiviata oppure merita una attenta verifica in dibattimento, quel dibattimento centro del processo in cui, cessato il dovere di ovattato e blindato riserbo inquisitorio, a voce alta e con le carte in mano si potrà discutere finalmente sulle responsabilità dell’imputato.

La ragione è chiara.

Siccome la prova deve essere formata solo in pubblico dibattimento al cospetto di tutte le parti e libera da qualsiasi pre-giudizio (e non più – come con il vecchio codice – nelle chiuse stanze istruttorie di polizia giudiziaria o di pubblico ministero o giudice istruttore), a fronte delle novità dell’allora imminente codice di rito si usava spiegare che il giudice nulla e proprio nulla deve sapere dei fatti, prima dell’apertura del dibattimento, ma essere e restare ipervergine terzo e imparziale, al pari di un olimpico serafino, in attesa della celebrazione del rito nel contraddittorio tra le parti che, quasi messa cantata, dovrà svolgersi sotto i suoi occhi.

Chi poteva sospettare cosa sarebbe accaduto?

Erano immaginabili gli snaturanti stravolgimenti e le attuali degenerazioni in barba a codeste verginità e discovery?

Assolutamente no!

Tanto inimmaginabili che non sono riuscito a capire, malgrado la già accennata mia vigile esperienza di aule giudiziarie e la buona volontà profusa in questo fine settimana di full immersion televisivo, come mai nella fase coperta dal segreto investigativo si potessero avere a disposizione verbali sit o registrazione di intercettazioni del giorno prima, o consulenze mai depositate, o interviste di esperti esterni sulla valenza di determinati elementi di prova, o addirittura – udite udite – giudizi di valore sul dettaglio indiziario da parte di magistrati in servizio in altri uffici giudiziari di altre regioni… in trasferta alla ricerca di visibilità.

Insomma il caso Garlasco come una Piedigrotta di più o meno sedicenti criminologi che urlano a memoria i segretissimi verbali del giorno prima… ma come fanno? chi glieli dà? è proprio impossibile accertarlo???

Talk-show informatissimi e martellanti, aggiornatissimi e sovente beceri opinionisti di vario conio, didascaliche miriadi di criminologi e criminologhe, girandole di documenti riservati e no, dettagliati libri addirittura scritti e pubblicati in vista di un dibattimento che verrà fissato chissà quando! schieramenti contrapposti e molto motivati, tutti con il pollice pronto a sentenziare in su o in giù, una corrida con lo sfortunato toro, o gladiatore se preferite, che tenta di difendersi; infelice toro che in questi giorni è ancora – seppure in probabile buona compagnia – il povero biondino con gli occhi di ghiaccio, quel giovane indagato schernito dai media per l’ingenua risposta – a parere nostro bastava quella per assolverlo – sul ciclo della povera vittima, della cui verosimile innocenza già scrivemmo su questi fogli dopo la definitiva sentenza di condanna, tanti anni fa.

Mezzo bicchiere, pieno o vuoto?

A ben pensare… frigido pacatoque animo, naturalmente, l’happening Garlasco può essere provvidenziale per chi, come Carlo Nordio e tutti noi che volevamo la riforma, continui a ritenere che nel nostro paese il sistema giustizia sia intollerabilmente vergognoso e vada riformato.

Epifania provvidenziale o, meglio, impietoso disvelamento di tutte le problematiche di codesto sistema, che furono difese dai vittoriosi del No (o non viste, mi chiedo comunque come digeriscano lo spettacolo) e che i riformatori volevano invece eliminare, non solo per mera decenza.

Epifania.

Ci si riferisce, ad esempio e come accadde ben due volte allo sventurato “biondino dagli occhi di ghiaccio”, alla follia dell’impugnabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pm, al fine di una condanna… ovviamente al di là di ogni ragionevole dubbio… della persona prosciolta da suoi colleghi ufficialmente non interdetti.

Oppure alla lentezza del procedimento, che purtroppo giustifica i tanti non ricordo delle persone informate sui fatti.

Oppure alla garrota massmediale da lui subita con beneplacito dei più.

Ancora epifania, ci si riferisce alla illegale e ciononostante disinvolta diffusione di materiale preliminare ad uso di impieghi mediatici che, come nella fattispecie, spesso massacrano l’esistenza delle persone e fuorviano le indagini.

Ancora epifania, da tempo viene rilevata una patologica deriva delle indagini preliminari verso il cuore del processo – non a caso qualcuno, Cassandra? è arrivato a sostenere che il processo sarebbe nelle mani della polizia – ma, naturalmente sempre a proposito di Garlasco, mai nessuno avrebbe sospettato quel che si sente nelle corride televisive di questi giorni.

Enormità!

Tipo che, alle prime battute inquisitorie, qualche mela marcia del Ris di Parma per indirizzarle sarebbe potuta arrivare, di propria iniziativa e con grande efficacia visti i riverberi persistenti dopo anni nella sentenza di condanna passata in giudicato, a influenzare e poi consolidare il clima attorno al povero Stasi con mostrificanti consigli fuorilegge da parte di psicologi… estranei e sicofanti – a tal fine informandoli, incredibile!, sul contenuto di atti segreti – e addirittura a condizionare le investigazioni sia con omissioni sia con correzioni sia con eliminazioni di alcuni elementi di prova; il tutto alle spalle di magistrati della procura e del tribunale ignari, forse perché formati su di una unica cultura non specialistica e ancora marcatamente accomunati in un’unica carriera.

Ancora epifania, ci si riferisce a quanto emerso con solare evidenza circa l’ormai assoluto predominio processuale della prova scientifica su sillogismi e pandette; con serio rischio – visto che a tutt’oggi il sapere di magistrati e avvocati è quasi esclusivamente giuridico e che appare penoso e soprattutto non rassicurante il loro faticoso balbettio in materia di alleli e Bloodstain Pattern Analysis – che la giurisdizione passi, nei fatti cioè ufficiosamente, dai magistrati ai consulenti tecnici.

Invero non occorre essere un lungimirante visionario per rilevare e concludere che la conoscenza scientifica non sarà mai definitiva;
che il futuro del processo sarà, nel graduale abbandono dei tradizionali e ormai scoloriti sillogismi giudiziari, sequenza di accertamenti tecnici sempre più sofisticati e complessi ossia guerra tra consulenti forensi;
che sarebbe irragionevole, oltre che impraticabile e forse esilarante, ipotizzare che per controllare la correttezza delle metodologie e capire operazioni e conclusioni dei consulenti di parte, insomma per capire qualcosa, il giudice giurista sia costretto, di volta in volta e a sua volta, a nominare un proprio consulente tecnico, con incommensurabile spreco di risorse e soprattutto di tempo.

Come correre ai ripari?

Gli Stati Uniti – nostri mentori giudiziari – affrontarono tali problemi fin dal 1923 con il caso Frey, forse dovremmo spicciarci anche noi.

Crediamo che la strada sia una sola.

Innanzitutto una normativa che preveda, per la formazione di magistratura ed avvocatura, una svolta culturale comprendente l’approfondimento delle principali materie di scienza applicata forense.
Con all’orizzonte, de iure condendo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 della Costituzione, in bella vista, un giudice specializzato nonché multidisciplinare in quanto integrato anche da esperti scientifici, come peraltro già previsto e realizzato – se ben ricordiamo – in materia di impresa, di minorenni, di agraria, di penitenziari, di immigrazione, di prevenzione e forse altro.

Tornando al caso Garlasco, tanto vergognoso da avermi fatto uscire allo scoperto dopo mesi di risentito silenzio, non si può non ricordare – e lo dico a ragion veduta – la legge statistica di Poisson che, non a caso, ricalca l’antico detto poliziesco “un solo scarafaggio è sempre un’eccezione”.

Purtroppo può accadere, nonostante il quotidiano e onesto impegno professionale di magistratura e forze dell’ordine, quando le indagini preliminari spadroneggiano, i giudici sono amici e colleghi dei pm e tutti, o quasi, sono amanti di visibilità e presenzialismo.

Concludo.

Nulla di disdicevole sarebbe accaduto se i tempi della discovery fossero stati regolarmente contenuti secondo legge, se non si fosse potuto confidare sempre nell’incontrollata acquiescenza dei media, se il segreto investigativo e i divieti di pubblicazione fossero stati rispettati, se le indagini fossero rimaste davvero preliminari al dibattimento, se questo si fosse svolto in tempi ragionevoli sotto il fuoco incrociato di tutte le parti, se il pm avesse potuto concentrarsi sulla direzione delle indagini con un ufficio separato e autonomo, insomma se la riforma del coraggioso Nordio fosse arrivata in porto.

SHOW DI MORTEUn’esecuzione in livestreaming è troppo persino per Trump. Ma in America la pena capitale è stata nascosta ...
17/10/2026

SHOW DI MORTE

Un’esecuzione in livestreaming è troppo persino per Trump.

Ma in America la pena capitale è stata nascosta per essere preservata

Il Foglio, 17.10.2026

di Marco Bardazzi

Alle 5.23 del 14 agosto 1936, a Owensboro, in Kentucky, Rainey Bethea si sedette ai piedi del patibolo e chiese di cambiarsi le calze.
Aveva le mani ammanettate.
Ci mise un po’.
Ne tirò fuori un paio nuovo dalla tasca, lasciò scarpe e calzini vecchi sotto la scala e salì ventuno gradini guardando l’alba che sorgeva nei pressi del fiume Ohio.
Sotto l’alta forca di legno c’erano diecimila o ventimila persone:
i giornali dell’epoca davano cifre diverse, come succede sempre quando si tratta di quantificare una folla.
Sopra c’era un ex poliziotto ubriaco che doveva ti**re una leva e rimase immobile, confuso com’era per gli effetti dell’alcol.
Dopo qualche momento di caos, con le autorità che urlavano ordini, toccò a un vicesceriffo rimasto senza nome appoggiarsi sulla leva.
Il condannato cadde per circa due metri e mezzo, rompendosi il collo.
Il certificato fissò la morte alle 5.45.

Bethea era un nero di 22 anni, la vittima era la settantenne bianca Lischia Edwards, che gli aveva dato un lavoro nella sua casa.
Il processo era durato tre ore, con avvocati d’ufficio ad assistere l’imputato, che al momento dell’arresto aveva confessato i reati di furto, stupro e strangolamento.
L’accusa però contestò solo lo stupro.
La giuria di dodici uomini bianchi impiegò quattro minuti e mezzo a decidere.
Per l’omicidio il Kentucky prevedeva la sedia elettrica a Eddyville, lontano dagli occhi di tutti.
Per lo stupro invece era prevista l’impiccagione pubblica nel capoluogo della contea.
Ma dopo il macabro spettacolo di quella lunga notte, con la gente arrivata da mezzo Kentucky per godersi lo show in un clima da linciaggio di piazza, si decise che da allora in poi le esecuzioni non sarebbero più avvenute in piazza.

E’ da quell’alba del 1936 che l’America non giustizia più nessuno in maniera pubblica.

Novant’anni dopo, Pete Hegseth, capo del Pentagono, ha riaperto la ferita e ha fatto riemergere la voglia di una parte del paese di rendere la morte uno show di vendetta.
L’autoproclamato “ministro della Guerra” nei giorni scorsi ha annunciato di voler eseguire, con un livestreaming aperto a tutto il mondo, la condanna a morte di Nidal Hasan, un ex maggiore dell’Esercito che nel 2009 uccise 13 persone e ne ferì 32, in una strage di matrice jihadista nella base militare di Fort Hood, in Texas.
L’appuntamento è per il 3 dicembre, ma persino al presidente Donald Trump, dopo qualche giorno di riflessione, la decisione del Pentagono è sembrata eccessiva.
Esecuzione sì, ma niente streaming.

“Ritengo che avrebbe rappresentato un forte deterrente, mostrando al mondo come l’America tratta i terroristi e la feccia come Hasan”, ha detto Trump, aggiungendo però che “molte persone perbene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire, né in streaming né attraverso altri mezzi visivi”.

Niente diretta pubblica, quindi, ma resta la decisione di Hegseth di far tornare in azione un plotone di esecuzione militare, una pratica che le forze armate hanno abbandonato nel 1945.
I soldati dovranno uccidere Hasan sparandogli probabilmente mentre li fronteggia seduto su una sedia a rotelle: l’ex maggiore è paraplegico per le conseguenze della sparatoria del 2009.
L’idea del capo del Pentagono è di amministrare un biblico “occhio per occhio, dente per dente” nella stessa base e alla stessa ora in cui commise la strage.

Lo streaming sarebbe stato la versione da ventunesimo secolo digitale dei “picnic hanging”, come la stampa definì l’impiccagione in Kentucky del 1936 (lo racconta il libro “American Bloodlines” di Sonya Lea) e della lunga e tragica storia di esecuzioni pubbliche che accompagna l’America fin dai tempi coloniali.

Punire con la morte di fronte a una platea è sempre stata una tentazione forte per lo spirito puritano del Nuovo Mondo e spesso è tracimata nell’odio razziale dei linciaggi di piazza contro neri e immigrati.

Hegseth ha riaperto un dibattito sul passato degli Stati Uniti.

Negli ultimi decenni la voglia di patibolo è stata gestita nascondendo le esecuzioni, rinchiudendole nelle camere della morte delle carceri di massima sicurezza e affidandole a pratiche ritenute meno disumane dell’impiccagione o del plotone armato, come nel caso del ricorso a sedia elettrica, camera a gas e iniezione letale.

Ma anche al riparo dagli occhi del pubblico, le esecuzioni hanno continuato a rivelarsi imbarazzanti per le autorità.
Un po’ per gli errori giudiziari, un po’ per l’incapacità di abolire la pena di morte a favore di condanne all’ergastolo e in buona parte anche per i flop degli strumenti più “umani” che si è cercato di utilizzare.
Secondo i calcoli di Austin Sarat e il suo studio “Gruesome Spectacles”, su 8.776 esecuzioni tra il 1890 e il 2010, 276 sono andate storte, circa il 3 per cento.
Con l’iniezione letale si sale al 7 per cento, il tasso più alto di tutti i metodi.

E se il caso di Fort Hood ha riportato al centro dell’attenzione le esecuzioni pubbliche, la vicenda di Christa Pike ha sollevato nuovi interrogativi sui metodi che si usano lontano dagli occhi del mondo, nelle camere della morte.

Il 30 settembre scorso a Nashville, nel carcere di Riverbend, la cinquantenne Pike è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital.
E’ finita per alcuni giorni in terapia intensiva, intubata, con le braccia ustionate e piene di vesciche.
Quando si è ripresa, l’hanno riportata in cella.
Doveva essere la prima donna giustiziata in Tennessee dal 1820.
Adesso è invece un caso nazionale, con il governatore Bill Lee che ha deciso di sospendere tutte le esecuzioni, ordinando un’indagine indipendente.

I casi Hasan e Pike sono solo l’ultima pagina della lunga e complessa storia del rapporto tra l’America e la pena capitale.
La prima pagina fu scritta da un plotone di esecuzione.
Nel dicembre 1608 a Jamestown, la prima colonia inglese stabile in Virginia, il capitano George Kendall, membro del consiglio di governo, venne fucilato con l’accusa di ammutinamento e spionaggio a favore della Spagna.
Quattro anni dopo il governatore Thomas Dale mise la pena di morte per iscritto e la estese al furto di frutta o all’uccisione di un pollo senza permesso.
Nel New England dei puritani il patibolo diventò una scuola di morale.
Si impiccava in pubblico, il pastore predicava sul peccato davanti al condannato e la folla era chiamata a specchiarsi in lui.
A Salem, nel 1692, salirono sulla forca diciannove persone accusate di stregoneria.

Poi arrivò l’Illuminismo, e arrivò quasi in tempo reale.
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, uscito a Livorno nel 1764, era tradotto in inglese tre anni dopo e ristampato a New York e Filadelfia.
Jefferson ne ricopiò ventisei passi, in italiano, nei suoi quaderni.
John Adams lo citò per difendere in tribunale i soldati inglesi del massacro di Boston.
Ma i padri fondatori lo lessero a modo loro.
Il progetto di Jefferson per la Virginia limitava la pena capitale all’omicidio e al tradimento, e per lo stupro prevedeva la castrazione.
Cadde lo stesso, per un solo voto:
secondo Madison per colpa della “rabbia contro i ladri di cavalli”. Benjamin Rush, medico di Filadelfia e firmatario della Dichiarazione d’indipendenza, sosteneva che le esecuzioni moltiplicavano il crimine invece di scoraggiarlo, perché abituavano la gente alla violenza.
Nel 1794 la Pennsylvania inventò i gradi dell’omicidio e riservò il boia solo al primo.

La svolta decisiva arrivò nel 1834, ancora in Pennsylvania, il primo stato a portare le esecuzioni dentro le mura del carcere.
Non era pietà per il condannato.
Le classi rispettabili delle città del Nord si erano convinte che le f***e dei giorni di impiccagione, tra ubriachi e borseggiatori, si corrompessero più di quanto si educassero.
Lo storico Louis Masur ha ricostruito questo passaggio in “Rites of Execution” e lo si può riassumere così:

l’America nascose le esecuzioni per poterle conservare.

Nel 1846 il Michigan andò oltre e abolì la pena di morte per tutti i reati tranne il tradimento.
Il Sud restò un’altra storia.
Lì il patibolo pubblico sopravvisse a lungo, e accanto alla forca legale prosperò il linciaggio.

Anche la tecnologia entrò presto in scena, con la promessa di uccidere in modo più pulito.

Nel 1890 lo Stato di New York mise a morte William Kemmler sulla prima sedia elettrica, nel pieno della guerra della corrente tra Thomas Edison e George Westinghouse.
Nel 1924 il Nevada sperimentò il gas su Gee Jon, un immigrato cinese.
Gli anni Trenta, il decennio di Bethea, furono quelli con più esecuzioni della storia americana, in media 167 l’anno, con una forte tinta razziale.
Lo avrebbe ricordato Thurgood Marshall, primo giudice nero della Corte Suprema, nella sua opinione per la sentenza Furman v Georgia del 1972: dal 1930 gli Stati Uniti avevano giustiziato per stupro 455 persone.
Quarantotto erano bianchi, 405 neri.
Rainey Bethea era uno di loro.

Dopo la guerra il pendolo cambiò direzione.
Le esecuzioni calarono e nel 1966 Gallup registrò il sostegno più basso mai misurato, il 42 per cento.
Dopo il 1967 nessuno fu più messo a morte.
Gli avvocati del Legal Defense Fund della NAACP avevano scelto di contestare ogni singola condanna fino alla Corte Suprema. Il 29 giugno 1972, con la sentenza Furman, la Corte stabilì con un voto di cinque a quattro che la pena di morte, così come veniva applicata, era incostituzionale.
I nove giudici scrissero nove opinioni diverse.
Caddero quaranta leggi statali e 629 condannati si videro commutare la pena.

Sembrava la fine.

Durò quattro anni.

Trentacinque Stati riscrissero in fretta le loro leggi e nel 1976, con Gregg v. Georgia, la Corte le promosse.
Il 17 gennaio 1977, nel carcere di Point of the Mountain, in Utah, Gary Gilmore rinunciò agli appelli, pretese di morire e si sedette davanti a un plotone di esecuzione.
Le sue ultime parole furono “Let’s do it”.
Norman Mailer ci costruì sopra “Il canto del boia”.
L’America ricominciava a uccidere da dove aveva cominciato, con i fucili.
Ma ora le serviva una ragione nuova per farlo.
L’avrebbe trovata una ventina d’anni dopo, in una parola presa in prestito dal lessico della terapia.

La vera essenza del dramma americano della pena di morte contemporanea si riassume in una parola:

closure.

Difficile darne una traduzione italiana che ne rispetti pienamente il senso, ma significa metter fine a qualcosa, completare un percorso e concluderlo.
La pena di morte oggi negli Stati Uniti si regge in buona parte sul concetto di closure, una delle parole più usate da governatori e procuratori per giustificare il “no” a qualsiasi atto di clemenza nei confronti del condannato.
L’esecuzione è la conclusione che i parenti delle vittime e l’opinione pubblica aspettano, per ristabilire un senso di giustizia.
È un po’ la filosofia del vecchio West americano:

se hai ucciso, devi essere ucciso.

Non te la puoi cavare con l’ergastolo e non c’è spazio per prendere in considerazione l’ipotesi di redimersi.

La funzione rieducativa della pena non è un concetto americano.

Eppure è una parola recente.

Secondo il giurista Franklin Zimring, prima del 1989 “closure” e “pena di morte” non comparivano mai insieme sui giornali americani.
Nel 2001 le citazioni erano più di cinquecento.
Quell’anno il ministro della Giustizia John Ashcroft fece trasmettere a circuito chiuso l’esecuzione di Timothy McVeigh, l’attentatore di Oklahoma City, a 232 sopravvissuti e parenti delle 168 vittime.
Voleva aiutarli, disse, “a chiudere questo capitolo”.
Bud Welch, che nell’attentato aveva perso la figlia Julie, si oppose: a uccidere lei e gli altri, disse, erano stati proprio la vendetta e l’odio.

Hegseth e una larga fetta dell’opinione pubblica che la pensa come lui ora vorrebbero andare oltre Ashcroft.

La closure minaccia di uscire dalla stanza della morte accessibile solo ai parenti della vittima per tornare a essere uno spettacolo per tutti.
Il capo del Pentagono e il suo ammiratore Josh Howerton, un pastore evangelico che giustifica la pena capitale invocando le lapidazioni bibliche, parlano la lingua delle forche di piazza.
Il primo papa americano ne parla un’altra.
Il 10 ottobre Leone XIV ha scritto che la pena di morte è “inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona”.
Non ha nominato Hasan e ha lasciato la polemica ai suoi.
Paul Coakley, capo dei vescovi americani, di fronte alla proposta di Hegseth, ha parlato di “barbara promozione di una cultura di morte”.
E’ l’arcivescovo di Oklahoma City, la città di McVeigh.
Hasan ora aspetta quello che ritiene sia un martirio.
Alonzo Lunsford, colpito sette volte da lui, vorrebbe solo guardarlo negli occhi.
Il resto del mondo per ora sembra essersi risparmiato la sorte di diventare spettatore, seguendo la morte in livestreaming come fosse un evento sportivo.

NON VI È ALCUNO SCANDALO NELL’INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, POSTO CHE NON VULNERA AFFATTO LE ...
16/10/2026

NON VI È ALCUNO SCANDALO NELL’INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, POSTO CHE NON VULNERA AFFATTO LE PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ma la democrazia non è in pericolo ogni volta che una legge non piace ...

Il Dubbio, 16.10.2026

di Luca Longhi*

L’annunciata presentazione dei ricorsi al giudice ordinario, finalizzata a provocare una pronuncia della Corte costituzionale sulla legge elettorale appena approvata, crea il medesimo clima che aveva già accompagnato la lunga vigilia del referendum sulla giustizia celebrato pochi mesi fa.

Che la battaglia politica si sposti sul terreno giurisdizionale non è certo una novità, sebbene ritengo che ciò, soprattutto in presenza di un’informazione superficiale, come avvenuto appunto nel recente passato, possa inevitabilmente finire per inquinare il clima elettorale a tutto svantaggio dell’opinione pubblica.

L’opinione pubblica avrebbe bisogno, piuttosto, di essere messa nelle condizioni di conoscere correttamente i termini di questioni, che, ancorché di difficile comprensione, talora finanche per gli stessi addetti ai lavori, vista la loro complessità tecnico-giuridica, sono comunque destinate ad incidere in misura rilevante sulle nostre vite.
Ecco perché, da operatore del diritto, mi suscitano diffidenza e perplessità le opinioni di quanti, in alcuni casi anche con una certa autorevolezza (oltre che col conforto di esponenti della società civile spesso a digiuno dell’argomento), si sono spinti a definire, in via meramente prognostica, “gravemente incostituzionale” la nuova legge elettorale, prima ancora che sia instaurato il giudizio dal quale dovrà scaturire il futuro pronunciamento della Consulta e ne sia definito il thema decidendum.
Soltanto allora ci si potrà confrontare in maniera più concreta e senza approssimazione sui diversi profili implicati dalla normativa e sulla loro conformità a Costituzione.

Il legislatore, come nel mio piccolo ebbi ad osservare (non da solo, evidentemente) nell’aprile scorso nell’ambito dei lavori parlamentari, in sede di audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha avuto cura qui di attenersi fedelmente alle indicazioni contenute in precedenti decisioni della Corte (con riferimento, ad esempio, al tema del premio di maggioranza), al fine di individuare un adeguato equilibrio tra le contrapposte esigenze di rappresentanza e stabilità del sistema politico e senza andare ad intaccare le soglie critiche richieste per deliberazioni di particolare delicatezza.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni negli ultimi giorni, non vi è alcuno scandalo nell’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, posto che non vulnera affatto le prerogative del Presidente della Repubblica, offrendo, viceversa, al corpo elettorale un elemento di trasparenza in più per poter esercitare in modo consapevole e libero il diritto di voto affermato dall’art. 48 Cost..

Rivendicare una difesa della Costituzione da presunte minacce alla democrazia, come viene puntualmente fatto in queste occasioni, presuppone un’operazione – da un punto di vista metodologico poco rigorosa – di appropriazione di valori che in realtà appartengono a tutti e che non richiedono ipoteche o esclusive da singole parti della società.

Questi costanti, talvolta strumentali, richiami alla Costituzione che quotidianamente sentiamo riecheggiare nel dibattito corrente rischiano di sortire un effetto opposto, di banalizzazione e, dunque, di arretramento della cultura giuridica, che necessita, invece, di essere maneggiata con attenzione, nelle opportune sedi e possibilmente lasciando che se ne occupi, perlomeno in via prioritaria, chi ha studiato la materia.

*Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico Università Telematica Pegaso

Il contributo del professor Longhi è frutto anche di una condivisione di idee e riflessioni con gli avvocati e i giuristi del ‘Comitato Mario Pagano per le Riforme e la cultura dello Stato di diritto’

L’ATTIVITÀ ESPLORATIVA DEI PM CONTRO IL DEPUTATOLa procura di Roma vuole rovistare tra le chat di Mulè in cerca di indiz...
16/10/2026

L’ATTIVITÀ ESPLORATIVA DEI PM CONTRO IL DEPUTATO

La procura di Roma vuole rovistare tra le chat di Mulè in cerca di indizi di reato

Il Foglio, 16.10.2026

Ha tutte le caratteristiche di un’azione investigativa con finalità esplorative (vietata dalla Cassazione) la richiesta avanzata dalla procura di Roma alla Camera dei deputati di acquisire le chat tra il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e l’imprenditore Antonio Spalletta, contenute nello smartphone di quest’ultimo.

Spalletta è indagato per corruzione in un’indagine su un giro di presunti appalti truccati nel settore informatico, nell’ambito della difesa e delle grandi società pubbliche e private.

Mulè non è indagato ma i pm romani, pur sottolineandolo, vorrebbero nella sostanza rovistare nei messaggi tra il deputato di Forza Italia e Spalletta per ricercare reati.
In particolare il sospetto che coltivano è che Mulè sia intervenuto, su richiesta di Spalletta, per favorire la promozione al grado di generale dell’ufficiale dell’Aeronautica militare Pierfrancesco Coppola (dal quale poi Spalletta avrebbe ottenuto informazioni riservate).

Nella domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza inviata alla Camera, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi specifica che “allo stato delle investigazioni non sono emersi indizi a carico dell’on. Mulè tali da imporre, ai sensi dell'articolo 335, comma 1 bis, del c.p.p., la sua iscrizione nel registro degli indagati”.

Poi però aggiunge:

“E’ tuttavia da ritenersi che sussistano elementi di prova, allo stato delle investigazioni, che l’on. Mulè sia intervenuto, su richiesta di Spalletta, per favorire la nomina a generale del colonnello Coppola”.

Quale sia il possibile reato da ipotizzare a carico di Mulè è difficile da capire.

Reato di sponsorizzazione di un militare?

Reato di raccomandazione?

Non si sa, ma nonostante ciò la procura di Roma intende accedere ai messaggi di Mulè, protetti dall’articolo 68 della Costituzione.

E’ la stessa richiesta della procura, peraltro, a non stare in piedi.
Nel documento si racconta un fatto: l’8 febbraio 2024 Spalletta (intercettato) si congratulò con Coppola per la sua promozione a generale e al riguardo lesse al suo interlocutore un messaggio che sostenne essergli stato inviato da Mulè per commentare il risultato:

“Game set match, sono felice per lui, Goretti è stato di parola.
Si attende Pata Negra ottanta mesi”.

Il punto è che, dopo aver sequestrato lo smartphone di Spalletta e aver estratto la messaggistica presente (senza accedere a quella che coinvolge Mulè, protetta sul piano costituzionale), la Guardia di Finanza ha fatto presente alla procura di Roma che nel dispositivo di Spalletta sono presenti chat con Mulè soltanto a partire da ottobre 2024.
Eppure la procura di Roma ora vuole comunque accedere ai messaggi scambiati tra Mulè e Spalletta.

Ricapitolando: la presunta “raccomandazione” sarebbe avvenuta nel febbraio 2024, la polizia giudiziaria ha accertato che nello smartphone sono presenti messaggi a partire da ottobre 2024, ma per verificare la presunta raccomandazione di febbraio la procura di Roma vuole setacciare i messaggi di Mulè.
Sembra evidente l’intenzione della procura di effettuare un’attività esplorativa alla ricerca di ipotesi di reato, attività più volte censurata dalla Cassazione.
D’altronde è sempre Lo Voi a specificare in un altro passaggio che Spalletta ha speso diverse volte il nome di Mulè ma che “non è stato acquisito alcun elemento idoneo a ipotizzare una conoscenza e una condivisione da parte di Mulè degli accordi illeciti gestiti da Spalletta”.

E allora cosa vuole la procura?

Di nuovo il sospetto è evidente:
accedere ai messaggi di Mulè ed esplorare la corrispondenza in cerca di possibili reati.
Eppure non dovrebbe essere affatto questo lo scopo del sequestro degli smartphone, soprattutto quando a essere toccate sono le prerogative parlamentari.

di Ermes Antonucci

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