E. Morace & Co. studio legale

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E. Morace & Co. studio legale Business, Commodities & International Trade
Shipping, Insurance & Offshore Lo Studio Legale Morace nasce, nel 1938, su iniziativa dell’Avv.

Ettore Morace e, da sempre, è operativo nel campo del Diritto della Navigazione e dei Trasporti. Nel corso degli anni l’attività si è progressivamente ampliata – anche indotta dalla internazionalizzazione dei mercati – sino a ricomprendere il Diritto del Commercio Internazionale e quello Societario, con particolare riferimento al comparto dello "Shipping" ed alle problematiche connesse alla costituzione di società estere, alla stipula di accordi di partenariato ed alla regolamentazione di transazioni commerciali. Forte di queste tradizioni, e grazie al dinamismo dei professionisti che attualmente vi lavorano, oggi lo Studio si presenta come una realtà professionale moderna e all’avanguardia nei settori di competenza, caratterizzandosi per una organizzazione interna fortemente indirizzata alla specializzazione dei propri componenti ed una strutturazione del lavoro orientata ad un rapido problem solving. Lo Studio, che ha recentemente mutato la propria denominazione in “E.Morace&Co.”, annovera diversi professionisti nelle sue sedi di Napoli e Roma in cooperazione anche con professionisti locali, vantando, inoltre, rapporti di corrispondenza continua con le principali law firms del settore a Londra, Atene, Madrid, Rotterdam e New York. Lo Studio assiste regolarmente la propria clientela italiana e straniera in operazioni o problematiche internazionali anche in lingua inglese, sp****la e francese. Ha assistito, inoltre, diversi clienti italiani in operazioni nella Repubblica Popolare Cinese, in India, in Kazakhstan ed in Brasile, mercati ai quali la clientela attualmente rivolge un crescente interesse. L’assistenza alla clientela Italiana ed internazionale avviene, in particolare, in due grandi settori di interesse: "Shipping, Insurance & Offshore” e “Business, Commodities & International Trade".

📌 Il 2 ottobre, lAvv. Carlo Morace ha partecipato in qualità di relatore alla prima giornata del ciclo di seminari “Le P...
08/10/2026

📌 Il 2 ottobre, lAvv. Carlo Morace ha partecipato in qualità di relatore alla prima giornata del ciclo di seminari “Le Procedure di Gara nel Sistema Portuale: ruolo e competenze del Commercialista”, organizzato dalla Commissione di studio Economia del Mare dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

🔊 Il suo intervento, dedicato alle concessioni demaniali marittime, ha affrontato il tema della pluralità dei regimi applicabili e della necessità di una corretta qualificazione giuridica, nel più ampio quadro delle procedure di affidamento delle concessioni.

🔎 La giornata è stata dedicata, tra gli altri temi, al quadro normativo nazionale ed europeo, al riparto delle competenze tra gli enti concedenti, alle procedure di affidamento e alla posizione del concessionario uscente.

⚖️ Un confronto particolarmente attuale su una materia nella quale diritto amministrativo, diritto della navigazione e disciplina europea sono sempre più strettamente interconnessi.
E. Morace & Co.

🚢 Nel trasporto marittimo, il contratto di charterparty definisce molto più delle condizioni economiche di una spedizion...
06/10/2026

🚢 Nel trasporto marittimo, il contratto di charterparty definisce molto più delle condizioni economiche di una spedizione.

Laytime, demurrage, port nomination, obblighi relativi alla nave e al carico, responsabilità per ritardi e clausole di cancellazione costruiscono un equilibrio contrattuale nel quale anche una singola previsione può assumere un peso rilevante quando l’operazione non procede secondo programma.

⚖️ Quando nasce una controversia, la questione non riguarda quindi soltanto l’interpretazione di una clausola, ma la ricostruzione dell’intero rapporto contrattuale e delle circostanze operative che ne hanno determinato l’applicazione.

È nell’intersezione tra contratto, operatività della nave e dinamiche commerciali che il diritto marittimo esprime tutta la propria complessità.



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🇪🇺 La competitività europea passa anche dal mare.⚖️ Con la EU Industrial Maritime Strategy e la EU Ports Strategy, adott...
23/09/2026

🇪🇺 La competitività europea passa anche dal mare.

⚖️ Con la EU Industrial Maritime Strategy e la EU Ports Strategy, adottate il 4 marzo 2026, la Commissione europea ha definito una nuova direzione per shipping, porti e cantieristica, con interventi concreti su competitività, innovazione, sostenibilità, sicurezza e resilienza.

📌 Tra le novità, la creazione di una nuova alleanza europea per le filiere industriali marittime, misure per sostenere la digitalizzazione e la trasformazione dei cantieri e interventi per semplificare gli adempimenti dello shipping. Sul fronte portuale, l’attenzione si concentra invece su elettrificazione, connessione alla rete, finanziamenti, cybersecurity e protezione delle infrastrutture.

🔎 Per gli operatori della maritime industry, conoscere queste direttrici significa poter valutare per tempo l’impatto di nuovi investimenti, tecnologie, obblighi e profili di compliance. La trasformazione industriale passa anche dalla capacità di interpretarne le conseguenze giuridiche e operative.



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🛥️ Un errore dell’equipaggio può diventare una responsabilità dell’armatore?Non sempre la condotta dell’equipaggio resta...
16/09/2026

🛥️ Un errore dell’equipaggio può diventare una responsabilità dell’armatore?

Non sempre la condotta dell’equipaggio resta confinata alla gestione operativa della nave. In caso di collisione, danni a terzi, inquinamento o altri incidenti di navigazione, la condotta del comandante e dell’equipaggio può infatti aprire questioni di responsabilità che coinvolgono direttamente l’armatore.

Il punto non è soltanto stabilire chi abbia commesso l’errore, ma ricostruire quale responsabilità ricada sull’armatore, quali siano i limiti della stessa e come operino le eventuali clausole contrattuali e assicurative.

📌 È qui che la disciplina della responsabilità marittima assume una rilevanza concreta: dalla ricostruzione dell’incidente alla gestione delle richieste risarcitorie, fino ai rapporti con assicuratori, P&I Clubs, autorità e controparti coinvolte.

⚖️ E. Morace & Co. Studio Legale assiste armatori e operatori della maritime industry nella gestione di controversie e questioni di responsabilità derivanti da incidenti e operazioni marittime, con un approccio che integra profili legali, contrattuali e assicurativi.



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🛥️ Un’imbarcazione danneggiata in porto non significa automaticamente che l’ormeggiatore sia responsabile.⚖️ La qualific...
09/09/2026

🛥️ Un’imbarcazione danneggiata in porto non significa automaticamente che l’ormeggiatore sia responsabile.

⚖️ La qualificazione del contratto di ormeggio e, soprattutto, l’eventuale presenza di un obbligo di custodia possono cambiare radicalmente la valutazione della responsabilità.

📌 La giurisprudenza ha distinto nel tempo la semplice messa a disposizione dello spazio acqueo dal contratto che comprende anche la custodia dell’unità. È una distinzione apparentemente tecnica, ma decisiva quando si verifica un danno.

Nel diritto marittimo, comprendere la sostanza del rapporto significa spesso comprendere prima ancora dove possa nascere la responsabilità.



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🛥️ Un’avaria, un incaglio, un incendio o un danno alla nave possono trasformarsi rapidamente in una questione complessa ...
02/09/2026

🛥️ Un’avaria, un incaglio, un incendio o un danno alla nave possono trasformarsi rapidamente in una questione complessa che coinvolge armatori, assicuratori, noleggiatori, equipaggi e terzi.

👉 Nel maritime casualty, la tempestività delle prime decisioni è determinante: raccolta delle evidenze, gestione delle responsabilità, rapporti con le autorità e coordinamento con gli assicuratori devono procedere insieme.

📌 E. Morace & Co. Studio Legale opera da oltre ottant’anni nel diritto marittimo, assistendo clienti italiani e internazionali nella gestione di casualty e controversie complesse, con un approccio che unisce conoscenza tecnica, esperienza contenziosa e visione strategica.



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🚢 La nave autonoma non appartiene più soltanto al futuro.👉 Dal 1° luglio 2026, il nuovo MASS Code dell’IMO introduce il ...
26/08/2026

🚢 La nave autonoma non appartiene più soltanto al futuro.

👉 Dal 1° luglio 2026, il nuovo MASS Code dell’IMO introduce il primo quadro internazionale dedicato alla sicurezza delle navi autonome e controllate da remoto.

📌 Per lo shipping, la novità non è soltanto tecnologica. Cambiano le modalità operative e, con esse, le questioni legate a responsabilità, sicurezza, certificazione e gestione degli incidenti.

⚖️ La vera sfida sarà tradurre l’innovazione tecnologica in un quadro giuridico capace di accompagnarla.



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⚖️ Nel settore assicurativo marittimo, la gestione di un sinistro non si esaurisce nella quantificazione del danno.Poliz...
19/08/2026

⚖️ Nel settore assicurativo marittimo, la gestione di un sinistro non si esaurisce nella quantificazione del danno.

Polizze, obblighi informativi, condizioni di copertura, perizie e rapporti tra assicurato, assicuratore e altri soggetti coinvolti possono determinare scenari giuridici molto diversi.

📌 Per questo, soprattutto nei sinistri di maggiore complessità, l’analisi legale deve procedere insieme a quella tecnica e assicurativa.

E. Morace & Co. affianca operatori italiani e internazionali nei settori Insurance & Reinsurance, integrando competenza specialistica e conoscenza del mondo marittimo.



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⚖️ Nel trasporto marittimo, la sicurezza della navigazione rappresenta un principio prioritario, ma le decisioni assunte...
12/08/2026

⚖️ Nel trasporto marittimo, la sicurezza della navigazione rappresenta un principio prioritario, ma le decisioni assunte dal comandante possono avere conseguenze giuridiche e contrattuali di rilievo.

📌 Il rinvio di una partenza, la modifica della rotta o la sospensione di un viaggio possono incidere sui rapporti tra armatori, charterer, assicuratori e altri operatori coinvolti. Valutare correttamente responsabilità, obblighi contrattuali e quadro normativo è fondamentale per prevenire contenziosi e tutelare tutte le parti interessate.

Nel diritto marittimo, la conoscenza delle regole è il punto di partenza; la capacità di applicarle ai casi concreti è ciò che fa la differenza.



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🛥️ Per anni, uno dei temi più dibattuti nel settore della nautica da diporto ha riguardato la possibilità di utilizzare ...
05/08/2026

🛥️ Per anni, uno dei temi più dibattuti nel settore della nautica da diporto ha riguardato la possibilità di utilizzare il contratto di noleggio per effettuare semplici trasferimenti di passeggeri.

Con la Legge n. 70/2026 (“Valorizzazione della risorsa mare”), il legislatore è intervenuto modificando l’art. 47, comma 1, del Codice della nautica da diporto, prevedendo che il contratto di noleggio possa essere concluso anche “di tempo o per un itinerario concordato”.

📌 La novità apre ad una possibile interpretazione secondo cui il contratto di noleggio potrebbe comprendere anche trasferimenti tra due punti determinati, purché l'itinerario sia concordato con il cliente e non si trasformi, nella sostanza, in un servizio di trasporto pubblico.

Questo, tuttavia, non significa che qualsiasi trasferimento a pagamento sia oggi liberamente consentito.

⚖️ Rimane infatti pienamente applicabile la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (Legge n. 21/1992), che riserva il trasporto professionale di passeggeri ai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni per il servizio taxi o NCC.

In un settore in continua evoluzione, interpretare correttamente le novità normative è fondamentale per operare nel rispetto della legge e prevenire contestazioni.



Legge 70/2026 nautica da diporto - contratto di noleggio yacht - trasferimenti via mare - trasporto passeggeri nautica - diritto marittimo nautica da diporto

Indirizzo

Via Guantai Nuovi 11
Naples
80133

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