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Mediazione civile: una recente sentenza richiama gli organismi alla   personale alle partiLa pronuncia del Tribunale di ...
04/10/2026

Mediazione civile: una recente sentenza richiama gli organismi alla personale alle parti

La pronuncia del Tribunale di Campobasso del 28 settembre 2026

Una recente pronuncia del Tribunale di Campobasso torna sul tema della regolare instaurazione del procedimento di mediazione e, in particolare, sulle conseguenze dell’omessa comunicazione personale della domanda e della data del primo incontro alla parte chiamata.

Con la sentenza n. 614 del 28 settembre 2026, resa in sede di appello, il Tribunale ha confermato la declaratoria di improcedibilità del giudizio derivante dall’invalidità della comunicazione dell’avvio della mediazione, escludendo tuttavia che l’errore potesse essere imputato alla parte onerata dell’attivazione del procedimento. La pronuncia ha quindi ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese di lite, sia pure integrando la motivazione del giudice di primo grado. Tribunale civile Campobasso, sentenza n. 614 del 28 settembre 2026

19/09/2026
Il tema del   di interesse in mediazione sta finalmente assumendo contorni più definiti, grazie anche alla giurisprudenz...
19/09/2026

Il tema del di interesse in mediazione sta finalmente assumendo contorni più definiti, grazie anche alla giurisprudenza recente — ancora poco conosciuta — che ne chiarisce l’applicazione.

Si può parlare di un centro di interessi quando più soggetti assumono una posizione sostanzialmente convergente, priva di conflitto.
Per accertarlo si parte dal leggere gli atti.
Perché è così rilevante?
Perché in presenza di un unico centro di interesse, l’organismo può richiedere una indennità, con evidenti ricadute operative (e di preventivo di spese!)

OPPOSIZIONE a    INGIUNTIVO e   L’onere grava sulla parte che ha chiesto il decretoIl principio di fondo è quello afferm...
17/09/2026

OPPOSIZIONE a INGIUNTIVO e L’onere grava sulla parte che ha chiesto il decreto

Il principio di fondo è quello affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, dopo l’instaurazione dell’opposizione e dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore che aveva presentato il ricorso monitorio.

La ragione è strutturale. Nel giudizio di opposizione, il creditore opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale ed è la parte interessata a coltivare la domanda posta a fondamento del decreto. Addossare l’onere all’opponente determinerebbe, in caso di inerzia, l’irrevocabilità del decreto; porlo a carico dell’opposto conduce invece all’improcedibilità della domanda e alla revoca del titolo, senza impedire, in astratto, la successiva riproposizione della pretesa.

Questo è il principio enunciato da Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19596/2020, oggi recepito espressamente dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010. La disposizione stabilisce che, quando l’azione soggetta a mediazione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso; se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda, revoca il decreto e provvede sulle spese. Il testo dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010 rende oggi il quadro normativo particolarmente chiaro.

CONTENUTO del VERBALE DI MEDIAZIONE ; UNA OPPORTUNA PRECISAZIONE MEDIAZIONE CIVILEIl verbale di mediazione: cosa può e c...
14/09/2026

CONTENUTO del VERBALE DI MEDIAZIONE ; UNA OPPORTUNA PRECISAZIONE

MEDIAZIONE CIVILE
Il verbale di mediazione: cosa può e cosa deve contenere? Il vuoto normativo del D.Lgs. 28/2010

Uno dei punti più delicati e dibattuti nella prassi della mediazione civile e commerciale è il contenuto del verbale di mediazione.

Paradossalmente, il D.Lgs. 28/2010, che disciplina l’intero istituto, non contiene una norma specifica che ne delimiti in modo puntuale il contenuto.

Un vuoto che genera prassi disomogenee tra gli organismi e che può avere conseguenze rilevanti nel successivo giudizio.

Sebbene manchi una norma apposita, spesso colmata da norme regolamentari dei singoli organismi, il corretto contenuto del verbale di mediazione va ricostruito in via sistematica partendo dagli artt. 9 e 10 del Decreto, quale chiave di lettura.
Art. 9 – Dovere di riservatezza

> 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

> 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 – Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni […]

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

La ratio è chiara: garantire alle parti la massima libertà di trattativa e negoziazione senza il timore che quanto detto o offerto in mediazione possa avere delle ripercussioni nella posizione processuale del giudizio conseguente all’esito negativo della mediazione.

Altri elementi utili vengono forniti sempre dal decreto che disciplina l’istituto con riferimento a quelle circostanze che avranno, invece, rilevanza nel successivo giudizio.

Il giudice, in caso di mancato accordo, dovrà valutare dal verbale solo alcuni elementi oggettivi, dai quali discendono conseguenze sanzionatorie:

L’adesione e la partecipazione effettiva delle parti da cui derivano le sanzioni per mancata partecipazione senza giustificato motivo (art. 12 – bis, D.lgs 28/2010);
La regolare presenza o rappresentanza: verifica dei poteri, assistenza dell’avvocato (obbligatoria nelle materie di cui all’art. 5), procura speciale sostanziale;
L’esito del procedimento: positivo con allegato accordo, negativo, per mancata adesione o per mancato accordo tra le parti;
L’eventuale proposta del mediatore, la sua accettazione o il rifiuto delle parti. Fondamentale per l’applicazione dell’art. 13 in tema di spese, qualora la sentenza corrisponda interamente al contenuto della proposta rifiutata.

Cosa NON deve contenere il verbale.

Proprio in applicazione degli artt. 9 e 10, nel verbale non possono confluire:

le dichiarazioni unilaterali delle parti;
le motivazioni per cui l’accordo non è stato raggiunto;
il contenuto delle offerte e controfferte economiche;
chi ha rifiutato cosa e per quale ragione;
resoconti della trattativa o valutazioni di merito.

Inserire tali elementi non solo viola il dovere di riservatezza, ma rende il verbale inutilizzabile e potenzialmente nullo, esponendo il mediatore e l’organismo a responsabilità.

Il verbale è un atto del mediatore, non un verbale di udienza. È un atto di certificazione dell’esito.

La prassi di richiedere al mediatore di verbalizzare le dichiarazioni delle parti o la presunta intransigenza dell’altra parte o, ancora, l’esito delle trattative intercorse, è contraria allo spirito della mediazione e va superata.

La proposta, de iure condendo, è chiara:

Introdurre una norma specifica che stabilisca espressamente che il verbale di mediazione è atto del mediatore e non può contenere dichiarazioni unilaterali, ricostruzioni della trattativa o valutazioni di merito, salvo espresso e concorde consenso di tutte le parti alla verbalizzazione.

Solo così si tutelerebbe davvero la riservatezza, si uniformerebbe il lavoro degli organismi su tutto il territorio nazionale e si restituirebbe alla mediazione la sua funzione originaria: un luogo protetto di negoziazione, non l’anticamera del processo.

10/09/2026

La Cassazione civile (ordinanza n. 1772/2026) chiarisce che le spese per la baby sitter rientrano tra le spese straordinarie da ripartire tra i genitori e non richiedono il preventivo consenso di entrambi. Analisi della decisione e implicazioni pratiche.

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10/09/2026

Tribunale di Frosinone annulla multa per autovelox non omologato. Sentenza 504/2026 conferma distinzione tra approvazione e omologazione ministeriale.

Clausola di mediazione e decreto ingiuntivo: Forlì valorizza l’accordo delle parti, ma resta il nodo dell’art. 5-sexiesN...
09/09/2026

Clausola di mediazione e decreto ingiuntivo: Forlì valorizza l’accordo delle parti, ma resta il nodo dell’art. 5-sexies

N° sentenza: 1935/26
Curia: Tribunale di Forlì

La clausola contrattuale che impone di esperire la mediazione prima di ogni controversia ha efficacia vincolante e integra, ai sensi dell’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Secondo il Tribunale di Forlì, l’obbligo preventivo opera anche rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo e la sua violazione comporta l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto. La soluzione valorizza l’autonomia negoziale e la funzione preventiva della mediazione, ma lascia aperto il problema del coordinamento con lo stesso art. 5-sexies, che rinvia al meccanismo dell’art. 5, comma 2, e dichiara applicabile anche il comma 6 relativo ai procedimenti monitori. Il principio affermato dalla giurisprudenza di merito è quindi significativo, ma il suo fondamento processuale attende ancora un definitivo chiarimento.

La   obbligatoria nel  : quando va liquidata anche senza accordo.Il contrasto interpretativo plasticamente reso dalle du...
09/09/2026

La obbligatoria nel : quando va liquidata anche senza accordo.
Il contrasto interpretativo plasticamente reso dalle due sentenze praticamente coeve

Due sentenze di merito a distanza di un giorno, due risposte opposte sulla stessa questione: nel patrocinio a spese dello Stato, l’attività difensiva svolta nel procedimento di mediazione conclusosi senza accordo va liquidata? Il Tribunale di Milano (17 luglio 2026, n. 6099) risponde di no, richiamando l’art. 15-bis d.lgs. 28/2010; il Tribunale di Lodi (18 luglio 2026, n. 360, dep. 6 agosto) risponde di sì, valorizzando le fasi di attivazione e negoziazione e applicando la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002

Indirizzo

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Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
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