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DIRITTO PENALE

⚖️ CRIPTOVALUTE E NFT: L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROVENTI PUÒ INTEGRARE IL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELECassazione pena...
15/10/2026

⚖️ CRIPTOVALUTE E NFT: L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROVENTI PUÒ INTEGRARE IL REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8269/2025, decisa il 15 ottobre 2024 e depositata il 28 febbraio 2025.

La crescente diffusione delle criptovalute e degli strumenti digitali pone questioni sempre più rilevanti anche nell’ambito del diritto penale tributario.

Con la sentenza n. 8269/2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sulla rilevanza fiscale dei compensi percepiti in criptovalute attraverso la commercializzazione di opere d’arte digitali associate a NFT (Non-Fungible Token).

La vicenda riguardava un artista digitale che, nelle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2021 e 2022, aveva omesso di indicare i proventi derivanti dalla commercializzazione delle proprie opere, percepiti in criptovaluta Ether, anche sotto forma di royalties conseguenti alle successive cessioni.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura immateriale delle criptovalute non esclude la loro rilevanza reddituale. Quando esse costituiscono il corrispettivo dell’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, il relativo valore, espresso in valuta corrente, concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le disposizioni degli artt. 53 e 54 del TUIR applicabili alle annualità esaminate.

Ne consegue che l’omessa indicazione di tali proventi nella dichiarazione fiscale può integrare il fumus del delitto di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, qualora ricorrano i presupposti normativi e risultino superate le soglie di punibilità.

La pronuncia assume, tuttavia, particolare interesse anche per i suoi risvolti strettamente penalistici.

La rilevanza fiscale di un’operazione economica non determina, infatti, automaticamente la responsabilità penale del contribuente.

La decisione è intervenuta nell’ambito di un procedimento cautelare reale, avente ad oggetto un sequestro preventivo, nel quale la Corte era chiamata a verificare la sussistenza del fumus commissi delicti, non ad accertare definitivamente la colpevolezza dell’indagato.

Quanto all’elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che, in tale sede cautelare, il sindacato sul dolo specifico di evasione resta circoscritto alla verifica della sua eventuale manifesta insussistenza.

Diversamente, l’affermazione della responsabilità penale richiede l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compresa la concreta sussistenza della finalità di evasione fiscale.

Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la determinazione del valore delle criptovalute percepite. La loro accentuata volatilità impone, infatti, un’attenta ricostruzione del valore fiscalmente rilevante, delle modalità di quantificazione dell’imponibile e del conseguente superamento delle soglie di punibilità.

La Corte ha inoltre escluso che l’imponibilità dei proventi esaminati dipendesse dall’introduzione della disciplina fiscale sulle cripto-attività del 2023, ritenendo già applicabili alle annualità precedenti le disposizioni sui redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

La sentenza conferma dunque un principio di particolare rilievo: l’utilizzo delle criptovalute non sottrae i proventi economicamente rilevanti agli obblighi fiscali, ma la loro eventuale mancata dichiarazione non può essere automaticamente equiparata alla commissione di un reato tributario.

Anche nell’economia digitale, la responsabilità penale resta ancorata ai principi di legalità, colpevolezza e rigoroso accertamento degli elementi costitutivi del reato.

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