ASPPI Napoli - L'avvocato risponde

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22/04/2026

Mi dite il nome del parlamentare o del suo assistente che ha pensato ed introdotto ne DECRETO SICUREZZA il contributo di € 615 a favore degli avvocati che favoriscono il rimpatrio volontario degli immigrati clandestini? CHE MENTE GENIALE !!! 😡😡😡😡 DITEMI IL NOME

14/04/2026

Importante ordinanza della Corte di Cassazione: l’abitazione principale parzialmente locata non perde il beneficio dell’esenzione IMU

Il pronunciamento (11/02/2026) avviene a conclusione di una causa approdata in Cassazione dopo che la CTP e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado si erano espresse sull’argomento in maniera opposta.

La Corte di Cassazione nella sua ordinanza enuncia il seguente principio di diritto "In tema di IMU, al di fuori delle ipotesi speciali in cui è la legge ad escludere il beneficio dell'esenzione per l'abitazione principale ove l'unità immobiliare sia locata a terzi, la norma generale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui dispone che "L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali (OMISSIS), (OMISSIS) e(OMISSIS), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10....." esentando dal pagamento dell'IMU il possessore dell' immobile adibito ad "abitazione principale" con tale locuzione intendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, "l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"- va interpretata nel senso che la locazione parziale dell'abitazione non impedisce la fruizione dell'esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell'immobile"
In buona sostanza, la Corte insiste sul fatto che i requisiti fondamentali per continuare a definire l’immobile abitazione principale consistono nella residenza anagrafica e nella dimora abituale da parte del proprietario, mentre viene considerata irrilevante la circostanza dell’affitto parziale che non farebbe venir meno la ragione essenziale per la quale la Legge riconosce il beneficio fiscale.

Così infatti recita l’ordinanza :”In più occasioni si è detto che "l'esenzione a favore dell'abitazione principale si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire "l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione" di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., laddove il significato di quest'ultimo termine - come reso evidente dall'uso dell'articolo determinativo - non è quello di fare riferimento a un immobile qualsiasi ma solo a quello in cui effettivamente si abiti" (di recente, Corte Cost. n. 112/2025 e n. 209/2022).
Ne deriva che una corretta esplicazione del suddetto dettato costituzionale è quella di
riconoscere un beneficio per coloro che possiedano, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, una abitazione adibita a propria dimora abituale il concetto di abitazione principale assume, dunque, il significato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente, oltre ad avervi la residenza anagrafica. Solo in tal modo - osserva la Consulta – "viene salvaguardata l'esigenza, da un lato, di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l' immobile di cui siano possessori a dimora abituale e, dall'altro, di impedire che il possessore di una abitazione, ove non vi dimori, possa usufruire dell'esenzione"

Ebbene, tale esigenza sarebbe garantita anche in caso di locazione parziale, a condizione che si richieda – ai fini dell'esenzione - che il possessore continui ad avere residenza e dimora abituale nell' immobile, solo così non venendo meno la funzione del beneficio, come già detto costituita dall'esigenza di favorire "l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione".

A cura dell’Ufficio Studi ASPPI

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BLOCCO DEGLI SFRATTI DECISIONE INDECENTE ED INCOSTITUZIONALE. Senza remore posso dire che questi al governo sono degli i...
26/12/2020

BLOCCO DEGLI SFRATTI DECISIONE INDECENTE ED INCOSTITUZIONALE. Senza remore posso dire che questi al governo sono degli incompetenti che giocano con i soldi dei piccoli proprietari e creano solo incertezza e sfiducia , insomma sono dei co****ni !!

04/06/2020

Conversione in Legge del Decreto “Rilancio”

Le proposte dell’ASPPI.

Le conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica che stiamo affrontando pesano
drammaticamente sul mercato dell’affitto e sono destinate a incidere per un lungo periodo.
È quindi essenziale che la conversione in Legge del Decreto Rilancio preveda, assieme a misure per il ristoro delle perdite già subite, misure che guardino oltre, garantendo la sopravvivenza dei contratti di locazione, incentivando e sostenendo la rinegoziazione, aiutando i soggetti con le maggiori difficoltà.

Per questo la nostra Associazione avanza le seguenti proposte attribuendo ad esse un carattere prioritario.

• Il credito di imposta del 60% previsto per ampie categorie di conduttori nei settori diversi dall’abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio deve estendere i suoi effetti nei tre mesi successivi.

• Al locatore che accetta il trasferimento del credito di imposta va assicurata la possibilità di utilizzarlo su più di una annualità.

• Considerato il diffondersi del fenomeno della morosità vanno sterilizzate le imposte sui canoni non percepiti, sia nel settore abitativo che in quello non abitativo, individuando procedure semplici di accertamento del diritto.

• Per aiutare la rinegoziazione dei canoni, va riconosciuto l’accesso alla cedolare secca del 21% a tutti i locatori di immobili diversi dall’abitativo che riconoscano una riduzione del canone almeno nella misura del 15%

• Il fondo sociale per l’affitto va incrementato in misura molto superiore a quella oggi prevista e del tutto insufficiente.

• Vanno previste procedure snelle per l’ utilizzo del fondo e la possibilità che le risorse utilizzabili, di fonte statale, regionale e comunale siano utilizzabili in modo coordinato sulla base di precise priorità: inquilini particolarmente colpiti dall’emergenza, incentivi alla rinegoziazione dei canoni e al passaggio da contratti a canone libero a quelli a carattere concordato, incentivi ai locatori che abbiano visto interrotte le procedure per sfratto di morosità.
L’utilizzo delle risorse deve tenere conto delle proposte concordate nei vari territori
fra Associazioni dei proprietari, dei conduttori e degli enti locali.

• Per rendere efficace la norma che prevede l’incremento fino al 110% delle detrazioni previste per determinati interventi di riqualificazione immobiliare è indispensabile sin d’ora prevedere uno slittamento del termine di utilizzo almeno di un anno rispetto alla scadenza prevista. I condomini soprattutto devono avere la
certezza di ricadere nel beneficio nel programmare lavori di particolare complessità.

È infine indispensabile che siano emanati con tempestività i provvedimenti attuativi delle
norme previste dal Decreto, pena la loro inefficacia.

21/05/2020

Lucia Andolfo

21/05/2020

Avvocati Telematici Napoli

21/05/2020

Raffaello Lerro

Indirizzo

Via Marino Turchi 19
Naples
80132

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