Musella Sperandeo

Musella Sperandeo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Musella Sperandeo, Avvocato e studio legale, Via Gino Doria 84, Napoli, Naples.

Fondato nel 2008 dagli Avvocati GIuseppe Musella e Fabio Sperandeo, lo studio legale vanta un'esperienza decenntale sia nell'ambito del diritto penale che in quello di diritto civile.

Studio legale Musella Sperandeo Napoli Milano Diritto Civile - Diritto Penale
02/09/2026

Studio legale Musella Sperandeo
Napoli Milano
Diritto Civile - Diritto Penale

In Cassazione.
18/08/2026

In Cassazione.

14/08/2026

Un estratto dell'incontro con il dottore veterinario Michele Capasso.
È possibile, per un privato cittadino, detenere una scimmia?

14/08/2026

La detenzione degli animali esotici:
aspetti normativi ed etologici con il dottore veterinario Michele Capasso
Michele Capasso

DIRETTA INSTAGRAM⬇️OGGI, 14 AGOSTO, ORE 19:00LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI, ASPETTI NORMATIVI ED ETOLOGICI Un appunta...
14/08/2026

DIRETTA INSTAGRAM⬇️
OGGI, 14 AGOSTO, ORE 19:00

LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI, ASPETTI NORMATIVI ED ETOLOGICI

Un appuntamento speciale dedicato a un tema tanto affascinante quanto complesso: la detenzione degli animali esotici.

Avremo in diretta il Dottor Michele Capasso, Medico Veterinario, Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Vicepresidente SIVAE (Società Italiana Veterinari Animali Esotici).

Punto di riferimento e tra i massimi esperti nella gestione della fauna esotica — con particolare specializzazione nei grandi felini e primati — il Dott. Capasso vanta una lunga esperienza di collaborazione con zoo e parchi faunistici su tutto il territorio nazionale.

Durante la diretta affronteremo il tema, approfondendo:

Aspetti etologici: il benessere psico-fisico, i bisogni specifici e le criticità legate alla gestione di queste specie;
Aspetti normativi: il quadro legislativo attuale e le regole da conoscere.

14 agosto, ore 19:00

Non mancate e preparate le vostre domande: vi aspettiamo nei commenti!
Michele Capasso

È POSSIBILE, PER UN PRIVATO CITTADINO, DETENERE UNA SCIMMIA?È una domanda che riaffiora spesso,spesso alimentata da mode...
13/08/2026

È POSSIBILE, PER UN PRIVATO CITTADINO, DETENERE UNA SCIMMIA?

È una domanda che riaffiora spesso,spesso alimentata da mode social o semplice curiosità,
ma la risposta del nostro ordinamento è netta: la detenzione di primati da parte di privati è severamente vietata.

Per comprenderne le ragioni, occorre analizzare un percorso normativo ben preciso:
Decreto Ministeriale 19 aprile 1996: è il punto di partenza. Ha catalogato le specie selvatiche ed esotiche pericolose per la salute e la sicurezza pubblica, inserendovi l'intero ordine dei Primates (dalle grandi antropomorfe ai piccoli lemuri e uistitì).
Il pericolo non riguarda solo la forza o l'aggressività, ma anche l'elevato rischio zoonotico (trasmissione di malattie all'uomo).
Decreto Legislativo n. 135/2022: ha stretto ulteriormente le maglie sul commercio e sul possesso di fauna esotica per adeguarsi al quadro europeo su sanità e benessere animale.
Ha inasprito le sanzioni e ridotto al minimo le deroghe, riservando la detenzione solo a strutture autorizzate (parchi zoologici, centri di recupero, enti di ricerca).
Tenere un primate in casa non è solo un grave illecito penale e amministrativo, ma anche un rischio sanitario per la collettività e una deprivazione inaccettabile per l'animale.
La posizione della legge italiana è chiara: la tutela della salute e del benessere animale non permette deroghe.

10/08/2026
DIRITTO DEGLI ANIMALI.Un’esperienza consolidata e una dedizione costante sul campo fanno dell’Avvocato Giuseppe Musella ...
07/08/2026

DIRITTO DEGLI ANIMALI.

Un’esperienza consolidata e una dedizione costante sul campo fanno dell’Avvocato Giuseppe Musella un punto di riferimento nel panorama del diritto degli animali.
Da anni il suo impegno professionale si rivolge alla tutela penale e alla difesa legale in ambiti complessi e altamente specialistici.

Oltre a gestire abitualmente le fattispecie codicistiche quali i reati di uccisione e maltrattamento di animali di cui agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, unitamente alle tutele previste dall’articolo 727-bis, l’Avvocato Musella vanta una profonda competenza e una specifica focalizzazione sulle normative di settore.

Il suo operato spazia infatti dall’applicazione della complessa disciplina CITES alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 135/2022, fino alle articolate questioni legate alla legge sulla caccia.

A testimonianza concreta di questo percorso e dell’elevato livello di specializzazione raggiunto sul territorio nazionale, vi è la fiducia accordata negli anni dai tantissimi allevatori di animali esotici, dai numerosi circhi di maggiore rilievo e dai parchi naturali di tutta Italia che continuano a rivolgersi con continuità allo Studio Musella Sperandeo per avvalersi dell’assistenza e della difesa in ambito penale dell’Avvocato Giuseppe Musella.

Il definitivo rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione ha reso irrevocabile la condanna a 14 anni e 9 mesi...
16/07/2026

Il definitivo rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione ha reso irrevocabile la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero per omicidio doloso plurimo e tentato omicidio.
La pronuncia della Corte d'Assise d'Appello di Torino, ora passata in giudicato, si segnala per il rigore dogmatico con cui ha escluso la legittima difesa ordinaria o domiciliare, la sua forma putativa e il correlato eccesso colposo.

Il fulcro del decisum risiede nella frattura cronologica e spaziale tra l'azione criminosa e la reazione.
Avendo i rapinatori abbandonato l'esercizio commerciale per darsi alla fuga sulla pubblica via, la Corte ha ravvisato la totale cessazione del pericolo attuale per l'incolumità fisica del gioielliere e dei congiunti.
L'inseguimento esterno e il successivo fuoco unidirezionale non hanno integrato una condotta difensiva, bensì un'azione d'impeto reattiva e postuma, estranea al perimetro dell'art. 52 c.p. Neppure il novellato art. 52, commi 2 e 4 c.p., può trovare applicazione: le presunzioni di proporzionalità e di necessità ivi previste esigono, secondo una lettura costituzionalmente orientata, pur sempre la persistenza di una minaccia in atto, non legittimando alcuna forma di autotutela susseguente o punitiva.

Parallelamente, è stata negata la legittima difesa putativa ex art. 59, comma 4 c.p.
L'ordinamento esclude che il grave turbamento emotivo possa surrogare l'assenza di oggettivi indici di pericolo; la percepibile ritirata dei malviventi escludeva in radice qualsiasi errore scusabile circa la sussistenza di un'aggressione ancora in corso.

Da tale ricostruzione deriva il rigetto dell'ipotesi di eccesso colposo ex art. 55 c.p.
Non è logicamente configurabile un colposo superamento dei limiti di una scriminante laddove manchino i presupposti stessi per la sua iniziale insorgenza. Essendosi la reazione consumata post ed extra delictum, la condotta configura un'autonoma azione omicidiaria sorretta da dolo d'impeto, confermando l'invalicabilità dei confini della difesa legittima.

Riforma della liberazione anticipata: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della norma del 2024.Con la sente...
16/05/2026

Riforma della liberazione anticipata: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della norma del 2024.

Con la sentenza n. 201, la Consulta ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Magistrati di Sorveglianza di Spoleto e di Napoli, ristabilendo un principio fondamentale: il detenuto ha il diritto di sollecitare la decisione del Giudice al termine di ogni singolo semestre di pena scontata.

Cosa prevedeva la riforma del 2024?⬇️⬇️
La modifica normativa aveva introdotto un meccanismo automatico che rimandava la valutazione dei requisiti per la liberazione anticipata (i 45 giorni di detrazione a semestre) solo in prossimità del fine pena o al momento della richiesta di altri benefici.

Perché la Consulta l'ha bocciata?
I Giudici costituzionali hanno evidenziato come questo rinvio violi i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena (Art. 27, terzo comma, Cost.).
Secondo la Corte, cancellare il riscontro periodico comporta gravi conseguenze sul percorso trattamentale:

➡️Viene meno lo stimolo al cambiamento, sapere tempestivamente che il proprio sforzo rieducativo ha dato un esito positivo è una certezza su cui il detenuto deve poter fare affidamento per proseguire il cammino intrapreso.

➡️Si perde la funzione correttiva del diniego, anche un eventuale rifiuto su un singolo semestre non è un fallimento definitivo, ma uno stimolo a correggere subito il tiro in vista della scadenza successiva.

➡️Crea incertezza, lasciare il condannato nel dubbio sulla meritevolezza del proprio percorso svuota di significato lo strumento stesso della liberazione anticipata.

Questa pronuncia riafferma la centralità della dignità umana e della certezza del percorso rieducativo all'interno del nostro ordinamento.

Indirizzo

Via Gino Doria 84, Napoli
Naples
80128

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Martedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Giovedì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Telefono

0816131251

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