10/06/2016
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25632
Comunione - Comproprietà indivisa - Obblighi dei comunisti - Rimborso delle spese anticipate - Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 cod. civ. - Diritto al rimborso - Condizioni - Preventivo avviso agli altri comproprietari o all'amministratore e loro inattività - Necessità - Onere della prova - Consenso degli interpellati - Irrilevanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29939-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 877/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore delle controricorrenti che si riporta agli scritti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con citazione notificata in data 26-01-1995, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari ciascuno per quota di 1/4 del fondo agricolo (OMISSIS), evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, le comproprietarie della rimanente quota, (OMISSIS) e (OMISSIS) (in qualita' di eredi di (OMISSIS)), da queste pretendendo il rimborso della somma di lire 127.814.000 a titolo di spese per la costruzione di un impianto irriguo sul fondo in esame. Le convenute eccepivano innanzitutto la mancata prova del credito vantato da controparte, essendo le fatture emesse per il pagamento delle spese in questione intestate all'affittuaria del terreno (OMISSIS), e non essendo stata prodotta alcuna delibera autorizzativa delle stesse; quindi, invocavano la clausola del contratto di affitto dell'immobile de quo nella quale si ponevano a carico dell'affittuaria le spese per la realizzazione dei sistemi irrigui stabilmente legati al suolo. Nelle more di giudizio, gli attori, convocata l'assemblea dei comunisti, approvavano in data 03-07-2000 una delibera di ratifica ex post delle menzionate spese, prodotta infine all'udienza del 23-10-2000. (OMISSIS) e la (OMISSIS), tuttavia, ne contestavano la validita', in ragione della sua natura di ratifica non di una precedente delibera viziata, bensi' di un mero comportamento di fatto, nonche' della mancata indicazione nell'atto di convocazione dell'assemblea della data di eventuale seconda riunione. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n 809 /2005, accoglieva la domanda proposta, condannando le convenute al rimborso in favore degli attori della somma di euro 78.438. Avverso tale decisione, la (OMISSIS) e (OMISSIS) interponevano appello in data 12-05-2005, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata. Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Quest'ultimo decedeva nelle more del giudizio di gravame, senza che il suo procuratore lo dichiarasse.
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n 877/2010, accoglieva integralmente il gravame proposto e per l'effetto rigettava la domanda attorea.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1105, 1108 e 1110 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) resistono con controricorso. La (OMISSIS), nonche' (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), pur regolarmente intimati, non spiegano difese nel presente grado di giudizio.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con l'unico motivo, il ricorrente si duole di plurime violazioni di legge per avere il giudice a quo nel ritenuto insussistente la prova del credito vantato. In particolare, il giudice distrettuale avrebbe considerato inesistente la delibera del 03-07-2000, che, invece, era pienamente valida ed efficace. Ad avviso del ricorrente, infatti, non esisterebbero limiti all'oggetto delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari in materia di comunione ordinaria, ben potendosi ammettere la mera ratifica ex post di spese sostenute in via di fatto. La presunta invalidita' della Delib. in esame, sempre a giudizio di (OMISSIS), non avrebbe potuto essere eccepita neppure in primo grado dalle resistenti, giacche' queste, non impugnando la decisione de qua nel termine ex articolo 1109 c.c., vi avrebbero prestato acquiescenza. Prosegue il ricorrente lamentando che neppure avrebbe potuto eccepirsi la nullita' della deliberazione per difetto di indicazione, nell'atto di convocazione, della data di seconda riunione dell'assemblea dei comunisti, non essendo previsto in alcuna norma di legge un siffatto obbligo. Oltretutto, l'effettiva esistenza delle spese in esame sarebbe adeguatamente provata, nell'ottica del ricorrente, anche dai documenti giustificativi allegati alla citazione in primo grado, non specificamente contestati da parte avversa, e, quindi, pacifici ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., comma 1.
La complessa censura mossa alla decisione impugnata e' inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
In primo luogo occorre osservare che la ragione fondante il convincimento del giudice attiene all'applicabilita' al caso di specie dell'articolo 1110 c.c.. Cio' premesso, si osserva oltre tutto che il ricorrente, dolendosi esclusivamente dell'erronea valutazione di inesistenza della delibera de quo, non censura in realta' la vera ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimita', l'articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo all'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che ha diritto al rimborso il partecipante alla comunione il quale, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione del bene comune. Pertanto, l'esercizio del diritto de quo e' subordinato alla concreta prova del preventivo interpello o avvertimento degli altri comunisti, dell'inattivita' di questi ultimi, quindi del carattere necessario e conservativo delle spese (cfr., ex multis, Cass., 09-09-2013, n 20652; Cass., 08-01-2013, n 253; Cass., 03-08-2001, n 10738). Il giudice del gravame, facendo buon governo di detto principio, ha rilevato preliminarmente il difetto di prova sull'esistenza delle spese sopportate dal ricorrente, oltre che degli altri requisiti fissati dalla norma invocata per il rimborso delle stesse. La sentenza ha poi chiarito che i documenti posti a base della richiesta non presentavano i requisiti per una sicura riferibilita' delle spese ai costi di gestione del bene comune, e la circostanza che fossero stati effettivamente sostenuti dagli attori. Contrastava con detto assunto degli appellati l'intestazione delle fatture all'affittuario del fondo, tenendo conto che nello stesso contratto di affitto era contemplata la ripartizione dei costi del bene fra voci spettanti alla proprieta' ed esborsi a carico dell'azienda affittuaria, senza che i richiedenti avessero specificato il tipo di lavori eseguiti. Del resto, nessuna censura e' stata mossa in merito alla valutazione delle fatture esibite in primo grado, ritenute inidonee a provare l'effettivo esborso delle spese da parte del ricorrente, ratio decidendi che, pertanto, rimane inattaccata.
Dall'impostazione che precede consegue che tutte le doglianze rivolte avverso la pronunzia relativamente alla delibera del 03-07-2000 appaiono inammissibili. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa corte l'inammissibilita' del motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, non costituente ratio della medesima. Un tal genere di motivazione, infatti, non spiegando alcuna influenza sul dispositivo della decisione d'appello, non produce alcun effetto giuridico, cosi' che l'eventuale ricorso proposto avverso il capo che la contiene non puo' ritenersi sorretto da adeguato interesse (cfr., ex multis, Cass., 22-11-2010, n 23635; Cass, 05-06-2007, n 13068; Cass., 23-11-2005, n. 24591).
Nel caso di specie, come gia' accennato, il giudice a quo ha fondato la propria decisione sull'insufficiente prova dell'esistenza del credito vantato e della sua riferibilita' agli appellati, mentre l'argomentazione concernente l'inesistenza della deliberazione del 03-07-2000, non incidendo effettivamente sul dispositivo della sentenza impugnata, appare svolta solamente ad abundantiam. Ne consegue che, dolendosi il ricorrente in questa sede unicamente della dichiarazione di inesistenza della, decisione assembleare del 03-07-2000, agisce in difetto di interesse al presente mezzo di impugnazione, che non puo' ritenersi ammissibile.".
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte nella sostanza critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 6.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.