Avv. Vincenzo Tatangelo & Partners - Studio Legale

Avv. Vincenzo Tatangelo  & Partners - Studio Legale Studio Legale Tatangelo
Tutela giuridica della famiglia e del patrimonio

23/11/2017

L'usucapione abbreviata: Viene in esame, con il termine di usucapione abbreviata , l'ulteriore fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1159 cod. civ. (Cass

07/10/2016

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CONVIVENZA

Con Circolare n. 7 del 1° giugno 2016 indirizzata alle anagrafi comunali il Ministero dell'Interno ha diramato le prime indicazioni operative sugli adempimenti in materia di convivenze di fatto conseguenti all'entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Per conviventi di fatto si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

La Legge n. 76/2016 ha attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Entro 10 giorni il professionista trasmette copia del contratto al comune di residenza dei coniugi ai fini della registrazione in anagrafe e la conseguente opponibilità dell'atto ai terzi.

Per l'accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4, e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico.

L'attività degli uffici anagrafici riguarderà l'iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell'eventuale contratto di convivenza ed il rilascio delle relative certificazioni.

L'iscrizione delle convivenze di fatto dovrà avvenire secondo le procedure già regolate dall'ordinamento anagrafico (artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).

Per la registrazione del contratto di convivenza l'ufficiale anagrafico del comune di residenza dei coniugi, ricevuta copia del contratto di convivenza trasmessa dal professionista, dovrà:

registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto.
La risoluzione del contratto di convivenza può avvenire nei seguenti casi:
accordo delle parti;
recesso unilaterale;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed altra persona;
morte di uno dei contraenti.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione, l'ufficiale di stato civile dovrà provvedere alla relativa registrazione.

Infine, il Ministero raccomanda che nel rilascio delle certificazioni anagrafiche siano osservate le norme del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003), garantendo il rispetto della dignità delle parti del contratto di convivenza.

10/06/2016

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile

Ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25632

Comunione - Comproprietà indivisa - Obblighi dei comunisti - Rimborso delle spese anticipate - Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 cod. civ. - Diritto al rimborso - Condizioni - Preventivo avviso agli altri comproprietari o all'amministratore e loro inattività - Necessità - Onere della prova - Consenso degli interpellati - Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29939-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 877/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore delle controricorrenti che si riporta agli scritti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione notificata in data 26-01-1995, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari ciascuno per quota di 1/4 del fondo agricolo (OMISSIS), evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, le comproprietarie della rimanente quota, (OMISSIS) e (OMISSIS) (in qualita' di eredi di (OMISSIS)), da queste pretendendo il rimborso della somma di lire 127.814.000 a titolo di spese per la costruzione di un impianto irriguo sul fondo in esame. Le convenute eccepivano innanzitutto la mancata prova del credito vantato da controparte, essendo le fatture emesse per il pagamento delle spese in questione intestate all'affittuaria del terreno (OMISSIS), e non essendo stata prodotta alcuna delibera autorizzativa delle stesse; quindi, invocavano la clausola del contratto di affitto dell'immobile de quo nella quale si ponevano a carico dell'affittuaria le spese per la realizzazione dei sistemi irrigui stabilmente legati al suolo. Nelle more di giudizio, gli attori, convocata l'assemblea dei comunisti, approvavano in data 03-07-2000 una delibera di ratifica ex post delle menzionate spese, prodotta infine all'udienza del 23-10-2000. (OMISSIS) e la (OMISSIS), tuttavia, ne contestavano la validita', in ragione della sua natura di ratifica non di una precedente delibera viziata, bensi' di un mero comportamento di fatto, nonche' della mancata indicazione nell'atto di convocazione dell'assemblea della data di eventuale seconda riunione. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n 809 /2005, accoglieva la domanda proposta, condannando le convenute al rimborso in favore degli attori della somma di euro 78.438. Avverso tale decisione, la (OMISSIS) e (OMISSIS) interponevano appello in data 12-05-2005, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata. Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Quest'ultimo decedeva nelle more del giudizio di gravame, senza che il suo procuratore lo dichiarasse.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n 877/2010, accoglieva integralmente il gravame proposto e per l'effetto rigettava la domanda attorea.

Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, (OMISSIS) propone ricorso affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1105, 1108 e 1110 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

(OMISSIS) e la (OMISSIS) resistono con controricorso. La (OMISSIS), nonche' (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), pur regolarmente intimati, non spiegano difese nel presente grado di giudizio.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con l'unico motivo, il ricorrente si duole di plurime violazioni di legge per avere il giudice a quo nel ritenuto insussistente la prova del credito vantato. In particolare, il giudice distrettuale avrebbe considerato inesistente la delibera del 03-07-2000, che, invece, era pienamente valida ed efficace. Ad avviso del ricorrente, infatti, non esisterebbero limiti all'oggetto delle decisioni dell'assemblea dei comproprietari in materia di comunione ordinaria, ben potendosi ammettere la mera ratifica ex post di spese sostenute in via di fatto. La presunta invalidita' della Delib. in esame, sempre a giudizio di (OMISSIS), non avrebbe potuto essere eccepita neppure in primo grado dalle resistenti, giacche' queste, non impugnando la decisione de qua nel termine ex articolo 1109 c.c., vi avrebbero prestato acquiescenza. Prosegue il ricorrente lamentando che neppure avrebbe potuto eccepirsi la nullita' della deliberazione per difetto di indicazione, nell'atto di convocazione, della data di seconda riunione dell'assemblea dei comunisti, non essendo previsto in alcuna norma di legge un siffatto obbligo. Oltretutto, l'effettiva esistenza delle spese in esame sarebbe adeguatamente provata, nell'ottica del ricorrente, anche dai documenti giustificativi allegati alla citazione in primo grado, non specificamente contestati da parte avversa, e, quindi, pacifici ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., comma 1.

La complessa censura mossa alla decisione impugnata e' inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.

In primo luogo occorre osservare che la ragione fondante il convincimento del giudice attiene all'applicabilita' al caso di specie dell'articolo 1110 c.c.. Cio' premesso, si osserva oltre tutto che il ricorrente, dolendosi esclusivamente dell'erronea valutazione di inesistenza della delibera de quo, non censura in realta' la vera ratio decidendi della sentenza impugnata. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimita', l'articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo all'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che ha diritto al rimborso il partecipante alla comunione il quale, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione del bene comune. Pertanto, l'esercizio del diritto de quo e' subordinato alla concreta prova del preventivo interpello o avvertimento degli altri comunisti, dell'inattivita' di questi ultimi, quindi del carattere necessario e conservativo delle spese (cfr., ex multis, Cass., 09-09-2013, n 20652; Cass., 08-01-2013, n 253; Cass., 03-08-2001, n 10738). Il giudice del gravame, facendo buon governo di detto principio, ha rilevato preliminarmente il difetto di prova sull'esistenza delle spese sopportate dal ricorrente, oltre che degli altri requisiti fissati dalla norma invocata per il rimborso delle stesse. La sentenza ha poi chiarito che i documenti posti a base della richiesta non presentavano i requisiti per una sicura riferibilita' delle spese ai costi di gestione del bene comune, e la circostanza che fossero stati effettivamente sostenuti dagli attori. Contrastava con detto assunto degli appellati l'intestazione delle fatture all'affittuario del fondo, tenendo conto che nello stesso contratto di affitto era contemplata la ripartizione dei costi del bene fra voci spettanti alla proprieta' ed esborsi a carico dell'azienda affittuaria, senza che i richiedenti avessero specificato il tipo di lavori eseguiti. Del resto, nessuna censura e' stata mossa in merito alla valutazione delle fatture esibite in primo grado, ritenute inidonee a provare l'effettivo esborso delle spese da parte del ricorrente, ratio decidendi che, pertanto, rimane inattaccata.

Dall'impostazione che precede consegue che tutte le doglianze rivolte avverso la pronunzia relativamente alla delibera del 03-07-2000 appaiono inammissibili. Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa corte l'inammissibilita' del motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, non costituente ratio della medesima. Un tal genere di motivazione, infatti, non spiegando alcuna influenza sul dispositivo della decisione d'appello, non produce alcun effetto giuridico, cosi' che l'eventuale ricorso proposto avverso il capo che la contiene non puo' ritenersi sorretto da adeguato interesse (cfr., ex multis, Cass., 22-11-2010, n 23635; Cass, 05-06-2007, n 13068; Cass., 23-11-2005, n. 24591).

Nel caso di specie, come gia' accennato, il giudice a quo ha fondato la propria decisione sull'insufficiente prova dell'esistenza del credito vantato e della sua riferibilita' agli appellati, mentre l'argomentazione concernente l'inesistenza della deliberazione del 03-07-2000, non incidendo effettivamente sul dispositivo della sentenza impugnata, appare svolta solamente ad abundantiam. Ne consegue che, dolendosi il ricorrente in questa sede unicamente della dichiarazione di inesistenza della, decisione assembleare del 03-07-2000, agisce in difetto di interesse al presente mezzo di impugnazione, che non puo' ritenersi ammissibile.".

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte nella sostanza critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 6.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.

10/06/2016

Corte di Cassazione, Sezione U civile

Sentenza 4 luglio 2014, n. 15296

Prescrizione dei contributi previdenziali ed assicurativi - Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contributi maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Conservazione del termine di prescrizione decennale - Condizioni - Denuncia del lavoratore - Rilevanza temporale.

In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza.

10/06/2016

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile

Sentenza 25 gennaio 2016, n. 1266

Famiglia e filiazione -­ Convivenza di fatto -­ Rottura della convivenza ­- Mantenimento -­ Filiazione nel matrimonio e fuori di esso -­ Diritti inviolabili della persona, formazioni sociali e doveri di solidarietà -­ Intervento dello Stato.

Al termine di un periodo di convivenza more uxorio può essere stabilito un compenso economico a favore di un partner solo se questi ha svolto a favore dell’altro prestazioni che esulano dai normali doveri materiali e morali, quale il lavoro domestico, il cui assolvimento non dà luogo a risarcimento alcuno, costituendo obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, conformemente al dettato costituzionale di cui all’articolo 2.

02/12/2015

L’articolo 570 del codice penale, rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare apre il Capo IV Dei delitti contro l’assistenza familiare collocato nel Libro II, Titolo XI Dei delitti contro la famiglia.

La norma sanziona tre condotte:

a) l’abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all’ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale (cfr. Cass. n. 26037/2004);

b) la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge;

c) la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza.

Le menzionate condotte, pur essendo tra loro autonome, sono caratterizzate da un comune denominatore rappresentato dall’esigenza di tutelate l’interesse del soggetto ad essere assistito sia da un punto di vista economico che morale.

La norma in esame rappresenta una novità rispetto al codice penale previgente, nonostante abbia avuto precedenti nelle legislazioni straniere.

Da un punto di vista tecnico la sua formulazione è connaturata da una spiccata indeterminatezza legata soprattutto alla nozione di ordine e morale della famiglia appartenente ad un contesto storico-culturale assai lontano da quello odierno; inoltre è da sottolineare che l’inciso assistenza, si traduce in quell’aiuto non riscontrabile in ambito civilistico così come riportato nel Capo Quarto, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, Libro II del Codice Civile, come per esempio i Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143), ovvero il Dovere verso i figli (art. 147). Comparando il I e del II comma si evince, inoltre come il legislatore abbia voluto scindere due aspetti del delitto de quo: nel I comma infatti è presa in considerazione la violazione dei valori prevalentemente morali, attraverso gli incisi “…abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie...”, mentre nel comma successivo è evidente la violazione dei valori economici e ciò risulta dalla condotta di malversazione, dilapidazione, nonché la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Analizzando il I comma dell'articolo, si evince come il legislatore abbia voluto ritenere penalmente rilevanti le condotte che violano il dovere di assistenza e che si traducono in abbandono del domicilio domestico e quelle contrarie all’ordine ed alla morale; l’utilizzo di tale terminologia, assai generica, tuttavia non ha fatto mancare problemi interpretativi, spingendo gli studiosi a colmare queste lacune, riconducendo l’abbandono a quell’allontanamento definitivo e non temporaneo.

Il II comma invece si riferisce all’aspetto meramente economico. Al numero 1, infatti, il legislatore utilizza l’inciso malversare con il quale si intende la mala gestione del patrimonio del figlio minore o pupillo o del coniuge che si traduce in appropriazione ovvero alienazione di beni mobili o immobili a proprio vantaggio, mentre con il termine dilapida si intende lo sperpero finalizzato alla dissipazione anche parziale di quanto amministrato. E' lecito sottolineare che affinché si configuri la malversazione ovvero la dilapidazione è necessaria la reteirazione della condotta del soggetto agente non essendo quindi sufficiente un solo atto ad integrare l’illecito penale.

Soggetti attivi di tale figura delittuosa possono essere il coniuge, il genitore, i figli maggiorenni ed i nonni (ciò si desume dal fatto che il danno è arrecato ad un ascendente e/o discendente).

Per quanto riguarda invece l’inciso mezzi di sussistenza la locuzione non coincide assolutamente con quella civilistica di mantenimento contemplata nel codice civile, la quale invece si riferisce al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. A tal proposito è importante ricordare che il reato di Violazione degli obblighi di natura economica introdotto dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 numero 54 (rubricata Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso), sembrerebbe assorbire quanto contemplato nella fattispecie Violazione degli obblighi di assistenza familiare, comma II, numero 2 laddove le vittime siano i figli.

Per quanto concerne i mezzi di sussistenza la Corte di Cassazione si è espressa con molteplici pronunce; infatti i Supremi Giudici hanno statuito che la locuzione utilizzata dal legislatore non si riferisce esclusivamente a quanto occorre per la sopravvivenza, ma si riferisce anche ad appagare quel plus non necessario della vita quotidiana (cfr. ex multis, Cass. Pen. n. 2736/2008; Cass. Pen n. 49755/2012 e da ultimo Cass. Pen. n. 17691/2014).

Il delitto in esame, secondo un consolidato orientamento di Piazza Cavour, si inquadra in quelli permanenti, in quanto la consumazione dello stesso perdura sino a quando cessa la condotta posta in essere dal oggetto agente.

Il regime sanzionatorio prevede, per la fattispecie contemplata nel I comma - quindi l’abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all’ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale - la pena della reclusione fino ad 1 anno ovvero la multa da 103 a 1.032 euro, mentre per le due fattispecie contemplate nel II comma al numero 1 e 2 le dette pene si applicano congiuntamente.

Una particolare attenzione deve essere rivolta, infine, alla procedibilità: il III comma dell'articolo statuisce che "il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

L’articolo 570 del codice penale, rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare apre il Capo IV Dei delitt...
12/11/2015

L’articolo 570 del codice penale, rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare apre il Capo IV Dei delitti contro l’assistenza familiare collocato nel Libro II, Titolo XI Dei delitti contro la famiglia.

La norma sanziona tre condotte:

a) l’abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all’ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale (cfr. Cass. n. 26037/2004);

b) la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge;

c) la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza.

Le menzionate condotte, pur essendo tra loro autonome, sono caratterizzate da un comune denominatore rappresentato dall’esigenza di tutelate l’interesse del soggetto ad essere assistito sia da un punto di vista economico che morale.

La norma in esame rappresenta una novità rispetto al codice penale previgente, nonostante abbia avuto precedenti nelle legislazioni straniere.

Da un punto di vista tecnico la sua formulazione è connaturata da una spiccata indeterminatezza legata soprattutto alla nozione di ordine e morale della famiglia appartenente ad un contesto storico-culturale assai lontano da quello odierno; inoltre è da sottolineare che l’inciso assistenza, si traduce in quell’aiuto non riscontrabile in ambito civilistico così come riportato nel Capo Quarto, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, Libro II del Codice Civile, come per esempio i Diritti e doveri reciproci dei coniugi (art. 143), ovvero il Dovere verso i figli (art. 147). Comparando il I e del II comma si evince, inoltre come il legislatore abbia voluto scindere due aspetti del delitto de quo: nel I comma infatti è presa in considerazione la violazione dei valori prevalentemente morali, attraverso gli incisi “…abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie...”, mentre nel comma successivo è evidente la violazione dei valori economici e ciò risulta dalla condotta di malversazione, dilapidazione, nonché la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Analizzando il I comma dell'articolo, si evince come il legislatore abbia voluto ritenere penalmente rilevanti le condotte che violano il dovere di assistenza e che si traducono in abbandono del domicilio domestico e quelle contrarie all’ordine ed alla morale; l’utilizzo di tale terminologia, assai generica, tuttavia non ha fatto mancare problemi interpretativi, spingendo gli studiosi a colmare queste lacune, riconducendo l’abbandono a quell’allontanamento definitivo e non temporaneo.

Il II comma invece si riferisce all’aspetto meramente economico. Al numero 1, infatti, il legislatore utilizza l’inciso malversare con il quale si intende la mala gestione del patrimonio del figlio minore o pupillo o del coniuge che si traduce in appropriazione ovvero alienazione di beni mobili o immobili a proprio vantaggio, mentre con il termine dilapida si intende lo sperpero finalizzato alla dissipazione anche parziale di quanto amministrato. E' lecito sottolineare che affinché si configuri la malversazione ovvero la dilapidazione è necessaria la reteirazione della condotta del soggetto agente non essendo quindi sufficiente un solo atto ad integrare l’illecito penale.

Soggetti attivi di tale figura delittuosa possono essere il coniuge, il genitore, i figli maggiorenni ed i nonni (ciò si desume dal fatto che il danno è arrecato ad un ascendente e/o discendente).

Per quanto riguarda invece l’inciso mezzi di sussistenza la locuzione non coincide assolutamente con quella civilistica di mantenimento contemplata nel codice civile, la quale invece si riferisce al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. A tal proposito è importante ricordare che il reato di Violazione degli obblighi di natura economica introdotto dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 numero 54 (rubricata Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso), sembrerebbe assorbire quanto contemplato nella fattispecie Violazione degli obblighi di assistenza familiare, comma II, numero 2 laddove le vittime siano i figli.

Per quanto concerne i mezzi di sussistenza la Corte di Cassazione si è espressa con molteplici pronunce; infatti i Supremi Giudici hanno statuito che la locuzione utilizzata dal legislatore non si riferisce esclusivamente a quanto occorre per la sopravvivenza, ma si riferisce anche ad appagare quel plus non necessario della vita quotidiana (cfr. ex multis, Cass. Pen. n. 2736/2008; Cass. Pen n. 49755/2012 e da ultimo Cass. Pen. n. 17691/2014).

Il delitto in esame, secondo un consolidato orientamento di Piazza Cavour, si inquadra in quelli permanenti, in quanto la consumazione dello stesso perdura sino a quando cessa la condotta posta in essere dal oggetto agente.

Il regime sanzionatorio prevede, per la fattispecie contemplata nel I comma - quindi l’abbandono del domicilio domestico ovvero altro comportamento contrario all’ordine e alla morale delle famiglie che abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale - la pena della reclusione fino ad 1 anno ovvero la multa da 103 a 1.032 euro, mentre per le due fattispecie contemplate nel II comma al numero 1 e 2 le dette pene si applicano congiuntamente.

Una particolare attenzione deve essere rivolta, infine, alla procedibilità: il III comma dell'articolo statuisce che "il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

L’articolo si chiude prevedendo che le disposizioni sancite "non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge".

Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Quotidiano del diritto, con notizie sempre aggiornate, guide, sentenze della Cassazione e di merito, leggi, formulari e risorse giuridiche.

12/11/2015

Il modello Dichiarazione di Successione è un atto formale e obbligatorio che gli eredi e i legatari sono tenuti a presentare entro un anno dalla morte del congiunto. Tale obbligo, riguarda coloro che hanno accettato l’eredità, chi vi rinuncerà, sui rappresentanti legali e sugli esecutori testamentari.
La dichiarazione di successione, può essere richiesta anche da un solo soggetto obbligato e deve essere redatta su modulistica conforme a quella approvata dal Ministero delle Finanze e presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente su base territoriale, ovvero, in base all’ultimo domicilio del defunto. Per chi è deceduto all’estero vale l’ultimo domicilio in Italia, se conosciuto, altrimenti è competente l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

http://www.guidafisco.it/modello-dichiarazione-successione-editabile-gratis-644

04/02/2015

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 26 agosto 2013, n. 19558

SUPERCONDOMINIO - TUTELA DELLE PARTI COMUNI - LEGITTIMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.


Nell’ipotesi di supercondominio, gli amministratori sono legittimati a chiedere il ripristino delle parti comuni solo se ricevono mandato da tutti i condomini, viceversa possono richiedere misure unicamente per il condominio da loro singolarmente amministrato. La legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere atti conservativi, riconosciuta ex artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all’edificio amministrato, non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare composto di più condomini, quale accorpamento di due o più singoli condomini per la gestione di beni comuni (ferma l’autonomia amministrativa per i beni propri di ciascun distinto organismo), che deve essere costituito ed amministrato attraverso le deliberazioni dei propri organi (assemblea, composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo, ed amministratore del supercondominio) e, naturalmente, deve essere anche dotato di un proprio regolamento, che determini la misura in cui ciascun ente fondante partecipa alla gestione dei beni comuni, assumendo i relativi oneri e ripartendoli al suo interno.

23/01/2015

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4340

Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - "Supercondominio" - Nozione - Disposizioni dell'art. 1136 cod. civ. - Applicabilità

Singoli edifici costituiti in altrettanti condomini vengono a formare un "supercondominio" quando talune cose, impianti e servizi comuni (viale d'ingresso, impianto centrale per il riscaldamento, parcheggio, locali per la portineria o per l'alloggio del portiere, ecc.) contestualmente sono legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, con più edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati e sono regolati, se il titolo non dispone altrimenti, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, dalle norme dettate per il condominio negli edifici. Ne consegue che le disposizioni dettate dall'art. 1136 cod. civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari.

Indirizzo

Corso Secondigliano, 155
Naples
80144

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Giovedì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Vincenzo Tatangelo & Partners - Studio Legale pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi