Studio Legale Avv. Maria Giovanna Castaldo

Studio Legale Avv. Maria Giovanna Castaldo Avvocata di diritto di famiglia e minorile, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori. Mediatrice familiare.

Laureata in giurisprudenza alla “Università degli Studi di Napoli Federico II” con votazione 110 e lode.

👨‍👩‍👧 Quando si può escludere un genitore dalle decisioni sul figlio?Non basta che i genitori siano in conflitto.Una rec...
21/08/2026

👨‍👩‍👧 Quando si può escludere un genitore dalle decisioni sul figlio?

Non basta che i genitori siano in conflitto.

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 22941 dell'8 luglio 2026 ha ribadito un principio fondamentale. Il padre e la madre hanno entrambi un ruolo fondamentale nella crescita del figlio. L'affidamento super esclusivo, che attribuisce a un solo genitore il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse, rappresenta una misura eccezionale. Può essere disposto solo quando esistono prove concrete che il coinvolgimento dell'altro genitore possa arrecare un grave pregiudizio al minore.

La regola resta la bigenitorialità. Ogni figlio ha il diritto di crescere con la presenza di entrambi i genitori, salvo casi davvero eccezionali e adeguatamente motivati.

E tu cosa ne pensi? E' giusto escludere un padre o una madre dalle decisioni che riguardano il figlio oppure questa scelta dovrebbe essere adottata solo quando è davvero indispensabile per tutelare il minore?
Scrivilo nei commenti.

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📌⚖️SE UN GENITORE VIENE ESCLUSO DALLE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI SUL FIGLIO👨‍👩‍👧  RECENTISSIMA ORDINANZA DELLA CORTE DI CA...
19/08/2026

📌⚖️SE UN GENITORE VIENE ESCLUSO DALLE DECISIONI PIÙ IMPORTANTI SUL FIGLIO👨‍👩‍👧 RECENTISSIMA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Le decisioni fondamentali sulla vita di un figlio non possono essere prese da un solo genitore quando la responsabilità genitoriale è condivisa.
Con l'ordinanza n. 22941 dell'8 luglio 2026, la Cassazione ha ribadito che il padre e la madre hanno il diritto di partecipare alle decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio.
Se un genitore viene sistematicamente escluso da decisioni riguardanti scuola, salute, educazione, attività sportive o altre scelte importanti, tale condotta può avere peso davanti al giudice nelle valutazioni su affidamento e responsabilità genitoriale.
Misure però come l'attribuzione esclusiva delle decisioni a un solo genitore richiedono comunque un accertamento rigoroso e solo quando davvero necessario.

La bigenitorialità non è uno slogan, è un diritto del figlio e un dovere di entrambi i genitori.

⚖️ SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: IL PADRE PUÒ DIRE DI NO?Una recentissima ordinanza della Cassazione, la n. 23946 del...
18/08/2026

⚖️ SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI: IL PADRE PUÒ DIRE DI NO?

Una recentissima ordinanza della Cassazione, la n. 23946 del 23 luglio 2026, affronta un tema molto delicato nelle separazioni: le spese straordinarie sostenute da un genitore senza il preventivo accordo dell’altro.

E qui è importante fare chiarezza.

Il padre non perde il diritto di esprimere il proprio dissenso.

La responsabilità genitoriale è condivisa e, quando si tratta di decisioni che esulano dall’ordinaria gestione del figlio occorre il consenso anche dell'altro genitore.

E se è vero che l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026 ha chiarito che il mancato preventivo accordo dell’altro genitore non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, questo non significa che un genitore possa decidere unilateralmente qualsiasi spesa e poi pretendere che l’altro ne sostenga la metà.

👉 dissenso e rimborso sono due questioni diverse.

Il padre deve essere informato, può valutare la scelta, può esprimere il proprio dissenso e può contestare una spesa che ritenga non necessaria, sproporzionata, non rispondente all’interesse del figlio o che avrebbe effettuato presso un altro esercizio commerciale o rivolgendosi ad altro professionista (ad es. oculista, dentista, ecc.).

Ed è proprio qui che occorre evitare ogni automatismo.

Né il genitore collocatario può decidere unilateralmente tutto, né il genitore non collocatario può essere considerato obbligato a pagare qualsiasi spesa senza poter esprimere la propria posizione.

La bigenitorialità significa anche questo: confrontarsi sulle decisioni importanti che riguardano i propri figli.

Il diritto di famiglia non deve essere una guerra tra genitori.

Deve essere equilibrio, responsabilità e soprattutto tutela concreta dei figli.



IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA NON DEVE ATTENDERE L'ESITO DEL PROCESSO PENALE. Di recente la Suprema Corte, con la sentenza n...
07/08/2026

IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA NON DEVE ATTENDERE L'ESITO DEL PROCESSO PENALE.

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 23139 del 14 luglio 2026, ha affrontato un tema che ricorre spesso, quello del rapporto tra processo civile e procedimento penale nelle cause di .

Infatti sempre più frequentemente al procedimento in sede civile sull' dei figli si affianca un altro in sede penale.

Il rischio concreto è che l'attesa dell'esito del processo penale da parte del giudice della famiglia, che spesso avviene in tempi molto lunghi dinanzi a condotte non particolarmente gravi o comunque che richiedono un approfondimento istruttorio complesso, è quello di pregiudicare l'interesse dei coinvolti.

Quante volte vengono sospesi gli -figlio o previsti in forma protetta, in attesa dell'esito del processo penale!

Per questo motivo la sentenza sopra richiamata della è oltremodo interessante poiché statuisce che il giudice della famiglia non deve attendere necessariamente l’esito del processo penale per decidere sull’affidamento ma valutare autonomamente la situazione e l’interesse attuale del minore, acquisendo gli elementi disponibili e senza automatismi.

07/08/2026

IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA NON DEVE ATTENDERE L'ESITO DEL PROCESSO PENALE.

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 23139 del 14 luglio 2026, ha affrontato un tema che ricorre spesso, quello del rapportobtra processo civile e procedimento penale nelle cause di .

Infatti sempre più frequentemente al procedimento in sede civile sull' dei figli si affianca un altro in sede penale.

Il rischio concreto è che l'attesa dell'esito del processo penale da parte del giudice della famiglia, che spesso avviene in tempi molto lunghi dinanzi a condotte non particolarmente gravi o comunque che richiedono un approfondimento istruttorio complesso, è quello di pregiudicare l'interesse dei coinvolti.

Quante volte vengono sospesi gli -figlio o previsti in forma protetta, in attesa dell'esito del processo penale!

Per questo motivo la pronuncia richiamata è oltremodo interessante poiché statuisce che il giudice della famiglia non deve attendere necessariamente l’esito del processo penale per decidere sull’affidamento ma valutare autonomamente la situazione e l’interesse attuale del minore, acquisendo gli elementi disponibili e senza automatismi.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE DEVE TENERe CONTO DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGG...
30/04/2025

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE DEVE TENERe CONTO DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO ONERATO SPESSO CONSEQUENZIALE ALLA SEPARAZIONE.

La recentissima ordinanza n. 3551/2025 dell'febbraio 2025 della Suprema Corte precisa che, in quanto risulta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

La Corte di Cassazione rileva che il tenore di vita che l'assegno di mantenimento deve assicurare non è quello goduto durante la convivenza, bensì un tenore analogo, che tenga tuttavia conto dell'effetto economico negativo che, fisiologicamente, la separazione comporta nella gestione del ménage familiare e deve inoltre essere valutata la capacità di guadagno del coniuge richiedente in termini concreti e non meramente astratti.

La filiazione naturale dopo la riforma Cartabia.
12/05/2024

La filiazione naturale dopo la riforma Cartabia.

Filiazione naturale, riforma cartabia, riconoscimento, affidamento, responsabilità genitoriale, dichiarazione giudiziale

11/02/2024

Lo Studio Legale Castaldo, che si occupa esclusivamente di diritto di famiglia e minorile e che opera dal 2001, ricerca giovani laureate/i in giurisprudenza da inserire nel proprio organico quali tirocinanti, che siano fortemente motivati a svolgere l'attività forense e che nutrano uno spiccato interesse per le materie trattate dallo Studio.
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum all'indirizzo e-mail: [email protected].

LA NORMATIVA UNI SULLA MEDIAZIONE FAMILIARELa Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto del 2016 dalla commissio...
21/01/2024

LA NORMATIVA UNI SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

La Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto del 2016 dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi.

Definisce inoltre i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
La norma definisce in primis il raggio d’azione del professionista, descrivendone l’attività e dettato in seguito i criteri per la formazione dello stesso.

Definizione attività mediatore
Dalla normativa si deduce che il mediatore è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti genitoriali e la riorganizzazione delle relazioni familiare, adoperandosi nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti.

In particolare il mediatore, nello svolgere la sua attività professionale, ha il compito di:

promuovere nei mediandi la ricerca di modalità adeguate ad affrontare l’evento separativo, con particolare riferimento ai figli
considerare l’eventuale necessità di orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze specifiche;
facilitare i mediandi nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati
utilizzare procedure appropriate per l’eventuale stesura di accordi raggiunti in mediazione familiare
Formazione
La formazione del mediatore familiare può avvenire in ambito formale, non formale e informale. È richiesta la soddisfazione dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla formazione e per l’aggiornamento continuo. Tra i requisiti minimi si riscontrano:

Per l’apprendimento formale: laurea triennale in area umanistica, sociale o sanitaria con esclusivo riferimento a percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche o metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione della mediazione familiare, tenuto conto della necessaria armonizzazione con quanto previsto dalle norme comunitarie e interne in materia di istruzione e processo produttivo
Per l’apprendimento non formale e informale: in alternativa alla soddisfazione del requisito a. adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, psicologiche e sanitarie e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell’area della famiglia, coppia e relazioni sociali; le esperienze professionali devono essere comprovate da un curriculum vitae corredato da evidenze documentate che comprovano le attività lavorative e formative che il candidato dichiara
Superamento delle analisi e verifica delle evidenze documentate di cui ai punti 1 e 2
Superamento del colloquio valutativo di ammissione.
Tra i requisiti minimi per il percorso formativo di mediatore familiare, attivato da università, associazioni di professionisti, centri o istituti di formazione, è richiesto un percorso formativo minimo di 320 ore, di cui almeno 240 di formazione e 80 di pratica guidata e supervisione, in un biennio, con 180 ore di presenza del candidato.
Proprio sulla base di questa normativa, entrata in vigore nel 2018, il percorso formativo dei mediatori familiari ha finalmente una traccia da seguire: la sua funzione regolamentare, soprattutto in un panorama di vuoto legislativo, è fondamentale. In questo modo, i corsi non aderenti agli standard richiesti (si citano corsi online a basso costo che rilasciavano un attestato di formazione non del tutto veritiero) non saranno presi in considerazione al fine del riconoscimento della professionalità del mediatore. Un certo grado di scrematura è già fatto da associazioni di mediazione familiare che richiedono all’iscrizione l’aver seguito corsi di formazioni riconosciuti dall’associazione stessa o simili.

Indirizzo

Centro Direzionale Isola G1 , , Studio Legale Castaldo
Naples
80143

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 21:00
Martedì 08:00 - 21:00
Mercoledì 08:00 - 21:00
Giovedì 08:00 - 21:00
Venerdì 08:00 - 21:00

Telefono

+390816583215

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