28/07/2026
STALKING
La sentenza n. 13521/2026 della Quinta Sezione Penale della Cassazione, depositata il 14 aprile 2026, ha riacceso i riflettori su uno dei reati più discussi (e più difficili da inquadrare) del nostro codice: lo stalking, tecnicamente chiamato "atti persecutori" e disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale.
Un uomo, già condannato in passato per stalking ai danni della stessa persona, invia alla ex un primo mazzo di fiori accompagnato da un biglietto di auguri per l'onomastico. Fin qui, nulla di penalmente rilevante — di per sé. Ma poco dopo arriva un secondo mazzo, questa volta corredato da un biglietto con espressioni volgari e offensive.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avevano ritenuto che anche il primo, apparentemente innocuo, invio di fiori dovesse essere letto come parte di un'unica sequenza persecutoria. La Cassazione ha confermato questa lettura.
Il principio di diritto: cos'è davvero la "molestia"
Qui sta il cuore della decisione, ed è il motivo per cui vale la pena parlarne anche a chi non mastica quotidianamente il diritto penale.
L'art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, causa nella vittima un perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità, o la costringe ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il punto delicato è sempre stato: cosa si intende esattamente per "molestia"? La Cassazione, richiamando anche precedenti pronunce, chiarisce che rientra in questa nozione qualunque condotta che rappresenti un'indebita interferenza nella vita privata della vittima, capace di creare un clima intimidatorio e ostile tale da comprometterne la serenità psicologica.
In altre parole: non serve una minaccia esplicita, né un contatto fisico o violento. Ciò che conta è l'effetto che quella condotta produce sulla vittima, letto alla luce del contesto complessivo — inclusi i precedenti tra le parti.
Perché un fiore può "pesare" come una minaccia
La chiave di lettura, secondo i giudici, è il contesto. Un mazzo di fiori inviato da uno sconosciuto o da una persona senza alcun trascorso persecutorio è, con ogni probabilità, solo un gesto gentile. Ma se arriva da chi ha già una storia di comportamenti ossessivi, e si inserisce in una sequenza di iniziative non desiderate dalla vittima, quel gesto smette di essere neutro: diventa un modo per dire "so dove sei, non mi sono fermato, sono ancora qui".
È lo stesso principio — la reiterazione e la storia pregressa tra le parti come chiave interpretativa del singolo episodio — che la Cassazione ha applicato in altre pronunce recenti, ad esempio su casi di insulti lasciati nello stato di WhatsApp visibile alla vittima anche dopo il blocco del numero, o su condotte diffamatorie reiterate sui social. # # Cosa ci insegna questa sentenza
Al di là del caso specifico, la pronuncia offre una lezione generale utile a tutti: il diritto penale non guarda al singolo gesto isolato dal suo contesto, ma alla relazione tra le persone coinvolte e alla storia che le lega. Lo stesso identico comportamento può essere penalmente irrilevante tra due sconosciuti e diventare un tassello di un reato quando si inserisce in un rapporto già segnato da condotte persecutorie.
Per chi lavora nel settore legale, questa sentenza conferma un orientamento che si sta consolidando: la nozione di "molestia" nell'art. 612-bis c.p. è sempre più ampia e flessibile, capace di adattarsi anche a condotte apparentemente "gentili" o mediate (messaggi, social, terzi), purché sia dimostrabile l'effetto intimidatorio complessivo sulla vittima.
Per chi invece si avvicina al diritto da semplice cittadino, il messaggio è forse ancora più diretto: le buone intenzioni dichiarate non bastano a escludere un reato, se la condotta, letta nel suo contesto reale, produce nella vittima uno stato di paura o disagio persistente.