26/05/2026
COMMENTO A SENTENZA CONSIGLIO DI STATO NR 4254 PUBBLICATA OGGI 26.05.2026;
RECUPERO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (AERONAUTICA MILITARE) DELLE SOMME EROGATE A UN MILITARE NEL PERIODO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ, UNA VOLTA CHE TALE INFERMITÀ NON È STATA RICONOSCIUTA COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
Il TAR Lazio aveva respinto la nostra tesi, circa la tardività del recupero da parte dell’Amministrazione, per la considerevole cifra di quasi € 30.000,00;
il Giudice di appello ha invece condiviso i nostri motivi di ricorso stabilendo che l’Amministrazione ha tempi ben precisi entro cui procedere e non può, forzando il dato normativo, ritagliarsi a piacimento il momento in cui agire.
I FATTI DI CAUSA
a) il signor X, 1° maresciallo dell’Aeronautica militare in congedo a far data dal 20 ottobre 2018, è stato collocato d’ufficio in aspettativa per infermità a decorrere dal 28 ottobre 2016, essendogli stato diagnosticato il permanere di un “disturbo ansioso-depressivo reattivo”, per il quale aveva superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria in corso d’anno (l’ultimo certificato medico era esteso fino al 3 novembre 2016);
b) con istanza del 31 agosto 2017 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta;
c) con verbale della Commissione medico ospedaliera (C.M.O.) di Roma del 19 ottobre 2018 veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare con possibilità di reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione;
d) con decreto del 15 novembre 2018 ne è stata disposta la cessazione dal servizio ai sensi degli artt. 927 e 1877 del d.lgs. n. 66 del 2010;
e) con successivo decreto prot. ### dell’11 ottobre 2021, notificato in data 30 novembre 2021, gli è stato negato il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, su conforme parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio;
f) con nota del 25 gennaio 2022, la Direzione di intendenza per l’Aeronautica militare di Roma ha il recupero del credito “Numero partita NOIPA ###” per un importo pari ad euro 26.138,21, corrispondenti agli emolumenti non spettanti dopo il superamento del 12° mese di aspettativa per patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Il TAR ha respinto il ricorso principale, reputando il provvedimento del 22 gennaio 2022 scevro dai vizi di tardività evidenziati nell’atto di gravame;
Con appello notificato il 19 novembre 2024 e depositato il 21 novembre 2024, il signor ### ha impugnato la sentenza deducendo un unico, articolato motivo. In particolare egli ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 52 del 2009 e 39, commi 3 e 4 del d.P.R. n. 51 del 2009. Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, infatti, la previsione legale che esclude il recupero ove siano trascorsi più di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, riguarderebbe anche i casi in cui il giudizio sia stato di inidoneità assoluta, non solo quelli di inidoneità parziale
L’appello è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
Come dunque già chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, ai cui principi si intende fare integrale richiamo, le due norme vanno lette necessariamente in combinato disposto: l’art. 12 del d.P.R. n.171/2007 fa riferimento, come detto, al solo «personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale», ovvero quel personale che ha già avuto una diagnosi definitiva di invalidità permanente, seppure parziale, e che potrebbe continuare nelle more della valutazione della causa di servizio ad essere impiegato in mansioni di istituto, purché compatibili con le riscontrate condizioni di salute, ma che si preferisce mantenere comunque inattivo; l’art. 15 del d.P.R. n. 52 del 2009 – al pari dell’art. 39 del d.P.R. n. 51 del 2009- invece si riferisce ad entrambe le situazioni, ovvero in generale a chi si trova in una situazione di «aspettativa per infermità», dizione che include anche la situazione di inabilità totale al servizio. Ove tale situazione si verifichi «in attesa della pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio» gli emolumenti vanno corrisposti per intero e sono altresì «fatte salve» le (ulteriori) disposizioni di maggior favore, tra le quali sicuramente rientrano quelle che limitano nel tempo la possibilità di ripetere l’indebito (divenuto tale solo ex post, ovvero a seguito dell’esclusione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio). 17. Circoscrivendo invece la portata dell’art. 12 del d.P.R. n. 171 del 2007 al solo ambito riveniente dalla sua formulazione letterale, verrebbe meno con riferimento alla inabilità permanente assoluta, prima ancora che la disciplina della ripetizione degli assegni non dovuti nella misura erogata, quella della loro riduzione postuma agli scaglioni statuiti per le aspettative per infermità “ordinaria” dalla richiamata l. n. 187/1976.
Vero è, peraltro, che il beneficio accordato al lavoratore di rimanere inattivo nelle more della definizione della causale dell’infermità è addirittura meno comprensibile avuto riguardo alla inidoneità parziale, di fatto compatibile con un utilizzo nel settore, purché tenendo conto dello stato di salute. Tale scelta di imporre al dipendente comunque un periodo di inattività “forzata”, che proprio in quanto tale non viene ritenuta computabile nell’arco di tempo massimo fruibile allo scopo, è bilanciata dalla consapevolezza in capo allo stesso di essere sottoposto alla possibilità di subire una decurtazione stipendiale postuma, seppure entro un lasso di tempo rigorosamente predeterminato.
Una volta riconosciuta l’equiparazione di regime economico ai casi di inidoneità assoluta- che impone ex se l’inattività- non può non valere per la stessa anche la regola inerente la tempistica di ripetizione delle somme.
In sintesi, una volta ammesso che anche l’inidoneità assoluta dà diritto al collocamento in aspettativa “speciale”, per potere applicare la disposizione sul recupero degli assegni erogati, espressamente dettata solo per i casi di inidoneità parziale, occorre quanto meno rispettare la tempistica imposta al riguardo dal legislatore, a tutela del legittimo affidamento del lavoratore sulla possibilità di disporre delle somme percepite. Il che non è accaduto nel caso di specie, come peraltro incontestato tra le parti.
Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
Cordialmente, avv. Claudio Parisi
Studio Legale PARISI
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