24/01/2025
TAR NAPOLI, ORD. 2512/2024.
FORZE DI POLIZIA, ISTANZA DI TRASFERIMENTO EX ART 42 BIS DLGS 151/2001, QUANDO IL DINIEGO È ILLEGITTIMO.
Un sottufficiale dell'Arma, in servizio presso la Legione Carabinieri Campania, aveva avanzato richiesta ex art 42 bis di assegnazione temporanea nella regione di origine, dove abitava la moglie che da qualche mese aveva dato alla luce il primo figlioletto.
Il Comando Generale, tuttavia, respingeva l’istanza, con motivazioni legate a esigenze di organico e a surplus di personale nella regione richiesta.
Il v. Brigadiere, rivoltosi al sindacato NSC, con l'assistenza del sottoscritto avvocato Claudio Parisi, si rivolgeva al competente TAR, articolando precise censure sulla legittimità del diniego (palese difetto di motivazione e sua genericità, assenza di valutazione nel bilanciamento tra esigenze dell’Amministrazione e del dipendente, violazione dello stesso spirito della invocata norma).
Inoltre – si deduceva nel ricorso - la questione organizzativa (e il surplus organico dedotto dal Comando) dimostrava semmai errori gestionali e non poteva – ciò - andare in danno della legittima aspettativa del militare.
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e, con l’ordinanza nr 2512/2024, ha sospeso l’atto impugnato, affermando che “…il ricorso presenta apprezzabili profili di fondatezza, considerato che…la disposizione specifica per le Forze di polizia e gli appartenenti all’Amministrazione della Difesa…malgrado sia evidentemente volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell’impiego del personale in settori peculiari dell’Amministrazione… non spinge il favor per le stesse sino al punto di consentire una motivazione generica che prescinda totalmente dalla loro particolare gravità, in assoluto o in concreto, stante il rilievo costituzionale degli interessi tutelati dall’art. 42-bis…; le ragioni poste a fondamento dell’impugnato diniego di trasferimento temporaneo…sono invece genericamente espresse e non appaiono tali da poter prevalere sugli interessi, di rilievo costituzionale, tutelati dalle disposizioni in questione (genitorialità e tutela della primissima infanzia)”.
Preso atto delle indicazioni del TAR, Il Comando Generale, in data 13.01.2025, ha annullato il diniego e concesso il trasferimento invocato per tre anni.
Un mio personale elogio va al NSC, per l'impegno con cui segue e supporta le problematiche dei propri iscritti.
Avv. Claudio Parisi