10/10/2024
Torna a grande richiesta il problema della revoca amministratore.
Numerosi richiamano la norma che recita che l'Amministratore può essere revocato in ogni momento; confermiamo che l'Assemblea può procedere ma non senza conseguenze in quanto se l'Amministratore è revocato anticipatamente (data delibera assembleare di revoca) ha diritto al risarcimento danni e se anche anche senza una giusta causa (elenco all'art. 1129 codice civile) ha diritto ad un ulteriore risarcimento danni.
Ci viene chiesto in caso di revoca anticipata e senza giusta causa se i condomini, coscienti del dovuto e contrari alla revoca, possano rivalersi sui condomini che hanno votato ugualmente favorevolmente. Noi lo riteniamo possibile perché i condomini votanti hanno provocato un danno economico al Condominio.
E' importante non revocare anticipatamente gli amministratori perchè la Cassazione si è pronunciata, anche a sezioni unite, a favore del risarcimento e una condanna sarebbe scontata con rimborso anche delle spese giuridiche e legali affrontate dall'amministratore.
In altri post abbiamo spiegato il rinnovo tacito e la biennalità del mandato.
Con riferimento al risarcimento dovuto per revoca anticipata e senza giusta causa, dalle delibere assembleari si distinguono gli amministratori corretti e trasparenti da altri più superficiali; infatti, i primi al momento della comunicazione dei compensi e/o del tacito rinnovo indicano specificatamente il dovuto in caso di revoca anticipata e in caso di revoca senza giusta causa.
I Tribunali d'Italia sul risarcimento agli amministratori, anche a seguito delle sentenze di Cassazione, sono molto equiparati nel riconoscimento.
Tenuti conto i costi Giudiziari e Legali di una lite giudiziaria per risarcimento, Vi sconsigliamo fortemente di evitare revoche anticipate e senza giusta causa.
Un signore della provincia di Milano ci chiede se si può tenere l'assemblea prima della scadenza del mandato e fare una revoca posticipata (es. scadenza mandato a dicembre, ci si riunisce a novembre e si delibera revoca alla scadenza del mandato); ciò non può essere preso in considerazione perchè l'assemblea deve votare per l'immediatezza della revoca essendo vietata dalla Legge la revoca del mandato posticipata. Troviamo detta decisione un escamotage in spregio alle normative che complicherebbe ancora di più la lite giudiziaria e condanna evidente del Condominio.
Un ulteriore concetto importante è anche la continuità di gestione di un Condominio e, pertanto, Vi consigliamo in caso di mancanze o inerzia dell'amministratore di procedere con un incontro per chiarire il tutto e verificare un recupero del rapporto.