31/08/2026
Con l’ordinanza n. 24158 del 28/07/2026 la Cassazione, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito che il caso fortuito da evento atmosferico va accertato con dati scientifici statistici riferiti al luogo specifico, e non desunto dal solo numero di alberi caduti o da elementi rilevati dopo il sinistro. La decisione chiarisce i limiti entro cui un evento atmosferico può integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. La Cassazione, in continuità con l'orientamento consolidato, precisa che elementi generici come il numero di alberi caduti nella stessa zona o le tracce rilevate successivamente al sinistro non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'eccezionalità del fenomeno atmosferico. Ne consegue che, nei giudizi di responsabilità da cose in custodia legati a eventi meteorologici, la prova liberatoria che il custode dovrebbe fornire per escludere la propria responsabilità, dovrà fondarsi su dati tecnici e statistici puntuali, pena il rigetto dell'eccezione di caso fortuito.