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18/09/2026

RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DIVORZILE
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RELAZIONE AL CORSO DI DIRITTO MATRIMONIALE INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Nell’ordinamento italiano il tema delle “obbligazioni alimentari”, formulazione con la quale il diritto internazionale intende tutte le misure adottate a tutela del coniuge e dei figli (nonché dei familiari), che in Italia principalmente si distinguono in assegni di mantenimento e in assegni divorzili, è disciplinato principalmente o dal Regolamento dell’Unione Europea n. 04/09 o dalla Convenzione Internazionale per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e di altri membri della famiglia conclusa all’AJA il 23 novembre 2007. Inoltre possono essere riconosciute nell’ordinamento italiano anche provvedimenti di tal natura provenienti da giurisdizioni straniere, in virtù di altri specifici trattati internazionali, senza tralasciare che, per tutti i casi che esulano dal Regolamento comunitario, dalla convenzione AJA 2007 e da specifici trattati, valgono le norme generali regolatrici del diritto internazionale privato.
Vi è da considerare, comunque, che qualsivoglia provvedimento di tal genere non deve violare il limite dell’ordine pubblico internazionale, cioè dei principi fondamentali sui quali si regge l’ordinamento dello Stato italiano. Ad esempio una statuizione straniera che distingua il contenuto dell’obbligo del mantenimento in relazione al sesso dei figli sarebbe incompatibile con l’ordine pubblico internazionale italiano, dal momento che l’art. 3 della Costituzione della Repubblica vieta ogni discriminazione fondata sul sesso; altresì incompatibile sarebbe ogni statuizione che dovesse discriminare tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, in quanto, in tal caso, non soltanto vi sarebbe contrasto con il principio di uguaglianza definito dall’art. 3 della Costituzione ma anche con i principi fondanti del diritto di famiglia, tra i quali vi è uno stato giuridico del tutto identico fra tutti i figli ai sensi della legge 219/2012, che ha modificato l’art. 250 c.c., e del successivo decreto legislativo 154/2013; anche qualsiasi provvedimento proveniente da autorità straniere che preveda la immodificabilità di un accordo fra coniugi sul mantenimento dei figli sarebbe in contrasto con principi dell’ordine pubblico internazionale italiano, che assegna sempre e comunque al Giudice il potere e la facoltà di decidere in ordine al mantenimento dei figli, in considerazione dei loro concreti bisogni e della evoluzione della condizione economica e patrimoniale dei genitori.
Inoltre, con riferimento ai concreti procedimenti seguiti per pervenire alla sentenza straniera, occorre sempre controllare che la parte convenuta nei giudizi sia stata adeguatamente informata e abbia potuto esercitare la difesa, in quanto peraltro il diritto di difesa è espressamente riconosciuto come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento nell’art. 24 della Costituzione; inoltre occorre che nel processo sia sempre stata garantita l’effettività del contraddittorio, ulteriore principio cardine dell’ordinamento costituzionale, e nell’art. 111 afferma che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.
Ad esempio, nel diritto di famiglia, con riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere regolato dalla legge 218/1995 e, con riferimento ai principi della Costituzione, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, normalmente non sono riconosciute le sentenze straniere che prevedono lo scioglimento del matrimonio in base al “ripudio”, l’iniziativa unilaterale del marito, compiuta senza il consenso valido della moglie e comunque la parità di condizione per l’esercizio della difesa. Quindi il “talaq” della legge islamica tradizionale non viene riconosciuto nel diritto italiano come valido per la estinzione del matrimonio, così come affermato anche nella sentenza n. 17170/2020 della I Sezione Civile della Corte Suprema. Peraltro, vi è da osservare, che il talaq non solo si fonda sulla discriminazione tra il marito e la moglie, nell’esercizio dei loro diritti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio e alla loro condizione giuridica nel relativo processo ma consente anche la revoca del ripudio, che pone fine alla estinzione del matrimonio riesumandolo, a meno che non vi sia stato un triplice ripudio, con una costruzione giuridica inconcepibile nel diritto italiano, che non prevede tale ipotesi per infrangere il giudicato.
Vi è infine da aggiungere, come anche messo in rilievo nella richiamata sentenza della Suprema Corte, che è altresì principio del diritto internazionale pubblico italiano che il Giudice debba accertare che effettivamente è cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi per potersi pronunciare positivamente su una domanda di divorzio, accertamento che evidentemente non avviene quando nel diritto islamico si proceda alla estinzione del matrimonio in virtù del ripudio.
Tale orientamento è stato altresì confermato con riferimento ad un ordinamento straniero, nel quale la fattispecie divorzile appariva caratterizzata da sostanziale disuguaglianza tra i coniugi, dal momento che il marito godeva di una condizione di privilegio rispetto alla moglie, posto che poteva divorziare dalla stessa senza che questa potesse opporsi alla sua volontà, così come sancito nella ordinanza pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte Suprema con ordinanza n. 1055/2023, nella quale comunque si richiama la risoluzione del 2005 dell’Institute de Droit International che sollecitava che il diniego di riconoscimento, in caso di ripudio, potesse aver luogo solo nei casi in cui la moglie fosse stata cittadina dello Stato richiesto o vi sia abitualmente residente al momento dell’istanza, a meno che non avesse acconsentito al ripudio o sia stata indennizzata adeguatamente in termini pecuniari, dovendosi in tali ipotesi parlare piuttosto di “ripudio attenuato”.
Vi è, invece, da segnalare l’evoluzione della giurisprudenza italiana, con riferimento al principio dell’ordine pubblico internazionale, nelle statuizioni che hanno riconosciuto la compatibilità di decisioni straniere che hanno definito l’importo del mantenimento non in una quota fissa bensì in una quota variabile in relazione al reddito annuale dell’obbligato, così come affermato dall’ ordinanza della Corte Suprema, I Sezione Civile, del 21 aprile 2026 concernente un assegno di mantenimento definito in Moldavia che aveva previsto il mantenimento per i figli minori pari alla metà dello stipendio o di altri redditi percepiti: in tali fattispecie si è ritenuto che non fosse stato violato l’ordine pubblico internazionale. Quindi, se non vi è violazione dell’ordine pubblico internazionale, la competente Corte di Appello, Giudice italiano competente, può pronunciare l’execuatur, cioè il riconoscimento in Italia della sentenza straniera in materia di assegno di mantenimento e assegno divorzile.
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Tuttavia procedure specifiche sono previste nell’ambito del diritto dell’Unione Europea oppure in attuazione della Convenzione dell’AJA del 2007.
Oltre alla procedura normalmente prevista dal diritto internazionale privato vi è da considerare il preponderante rilievo, assunto in Italia, dal regolamento CE. 24/2009, nonché dalla attuazione della convenzione dell’AJA del 23.11.2007.
Per quanto concerne il regolamento comunitario, questo attiene al pagamento di ogni credito alimentare in situazioni transfrontaliere derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità.
In questo ambito si collocano l’assegno di mantenimento per i figli ed il coniuge a seguito di separazione, l’assegno divorzile ed anche gli alimenti dovuti in caso di bisogno di un componente della propria famiglia.
La procedura di attuazione del regolamento si attua attraverso la cooperazione degli stati membri dell’UE: il creditore può presentare, tramite l’Autorità centrale definita da ogni Stato, la domanda per ottenere che l’attività giudiziaria straniera condanni il debitore residente in un altro Stato membro. Oppure può presentare tramite l’Autorità centrale una domanda che per ottenere la sentenza di condanna già emessa nei confronti del debitore residente in un altro Stato dell’Unione sia riconosciuta, dichiarata esecutiva ed eseguita nello stato del debitore ove risiede o dove si trovano i suoi beni da assoggettare all’esecuzione. Si procede in modo uguale per ottenere la modifica di una decisione già emessa.
Nell’ambito del Regolamento comunitario vi sono alcune significative previsioni normative, tra le quali si segnalano, per la loro importanza ai fini della riscossione del credito, le seguenti:
A. Lo stato richiesto deve contribuire a localizzare il debitore o il creditore ai fini e degli atti procedurali e della concreta riscossione del credito;
B. Ugualmente deve aiutare ad ottenere informazioni riguardanti il reddito e comunque ogni utile circostanza finanziaria compresa la localizzazione dei beni posseduti;
C. Deve agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato;
D. Deve incoraggiare ogni composizione amichevole al fine di consentire il pagamento volontario;
E. Deve agevolare l’esecuzione delle decisioni e la riscossione con rapido trasferimento degli alimenti;
F. Deve agevolare l’ottenimento di prove documentali per il pagamento del debito;
G. Deve agevolare o avviare azioni per ottenere provvedimento provvisori di carattere territoriale volti ad assicurare l’esito favorevole di una domanda alimentare e deve agevolare la comunicazione degli atti.
Le comunicazioni avvengono fra le Autorità centrali dello Stato richiedente e dello Stato richiesto: in Italia l’Autorità centrale individuata è l’Ufficio del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.
Per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato, esso è sempre dovuto quando l’obbligazione alimentare sia a favore di persone minori di anni 21 e, peraltro, lo Stato richiesto è obbligato a concedere al creditore che nello stato membro di origine abbia usufruito del patrocinio a spese dello Stato il patrocinio che nel proprio ordinamento è più favorevole o l’esenzione di oneri fiscali più ampia che sia prevista nelle leggi dello Stato dell’esecuzione.
Con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, di cui all’art. 46, tuttavia lo Stato richiesto può rifiutare di concedere il patrocinio gratuito se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati salvo che non si proceda per il riconoscimento e dichiarazione di esecutività o per esecuzione di una decisione riconosciuta nello stato richiesto, dal momento che in tali ipotesi il patrocinio gratuito comunque deve essere assicurato.
Altro tema rilevante è quanto disposto dall’art. 45, con riferimento al contenuto del patrocinio a spese dello stato, che, ai sensi e in attuazione dell’ordinamento comunitario, concerne anche l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e, quindi, anche tutta l’attività di consulenza nella fase precontenziosa, al fine di giungere ad un accordo prima di intentare un’azione legale e comprende ogni qualsivoglia spesa di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula sia richieste dalla legge o dall’autorità giurisdizionale interessata e non vi sia altra possibilità per sentire le persone in altro modo appropriato.
Già da questi disposti normativi possono intravedersi alcune significative novità rispetto a quando accade di norma nell’ordinamento italiano, in quanto si ampliano i vantaggi per la persona che sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato che in Italia non può avvalersi di tali vantaggi per un’attività di consulenza che preceda il giudizio, al fine di conseguire una soluzione amichevole tra le parti e, altresì, in Italia non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio per la parte che debba comparire in udienza, essendo tale rimborso previsto dalla legge italiana soltanto per i testimoni.
Inoltre è particolarmente significativo quanto previsto dall’art. 36 in tema di provvedimenti provvisori e cautelari di cui possono fruire eventualmente i creditori al fine di assicurare che la procedura per la riscossione del credito possa giungere a buon fine: trattasi di un istituto, così ampiamente delineato sconosciuto nel diritto italiano processuale, che invero può prevedere soltanto, la misura del sequestro ante causam o in corso di causa, quando vi è l’urgenza di tutelare il credito poiché l’attesa comporterebbe un danno irreparabile, per cui anche prima del giudizio può essere autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili o delle cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, come recita l’art. 671 del codice di procedura civile anche in corso di causa può richiedersi il sequestro conservativo quando è già pendente il diritto sostanziale che si intende garantire: in ogni caso il sequestro conservativo può essere concesso dopo che sia stato accertato il fumus bonus iuris e il periculum in mora.
Il quadro normativo comunitario delinea la possibilità dell’adozione di qualunque idonea misura cautelare a tutela del credito, quindi in modo anche più ampio rispetto agli istituti tipici che sono già regolati dal diritto interno.
E’ particolarmente importante, per l’esercizio della professione forense, conoscere che tutte le domande di cui al regolamento comunitario, in particolare quelle previste per le domande iniziali proponibili, di cui all’art. 56, devono essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli previsti per l’inoltro di tali domande, che devono essere rigorosamente corredati di tutti i documenti necessari.
Lo stato richiesto, dopo che l’Autorità centrale del richiedente abbia predisposto ogni idoneo controllo perché la domanda sia formulata correttamente con la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla ricezione può chiedere ulteriori documenti considerati ulteriormente necessari, fornendo altresì nel medesimo termine il nome e gli estremi della persona o del servizio indispensabile per la risposta riguardante ogni richiesta concernente lo stato di avanzamento della domanda.
E comunque entro 60 giorni dalla data della ricezione l’Autorità centrale richiesta deve informare l’Autorità centrale richiedente.
Tuttavia se l’Autorità centrale richiedente non provvede entro 30 giorni o nel termine indicato dall’Autorità centrale per fornire elementi supplementari, l’Autorità centrale richiesta può decidere di cessare il trattamento della domanda.
E’ altresì importante per gli avvocati sapere che non è richiesta alcuna legalizzazione per i documenti di cui necessita la procedura relativa al regolamento; vi è altresì da osservare che lo Stato richiesto può recuperare i costi nei confronti della parte soccombente che ha il gratuito patrocinio se lo Stato finanziario del richiedente lo consente.
Altro tema di rilevante interesse, per gli avvocati italiani è che, in materia di competenza, vi è da osservare che, oltre alla competenza definita per legge appartenente all’autorità giurisdizionale del luogo ove il convenuto risiede o del luogo dove il creditore risiede abitualmente o del luogo del Foro competente a conoscere lo stato delle persone, qualora la domanda alimentare sia accessoria alla detta azione, o infine del luogo ove è l’autorità giurisdizionale competente a conoscere la responsabilità genitoriale quando la domanda alimentare sia relativa alla detta azione, vi è altresì una competenza che possa essere fatta valere con elezione del Foro per accordo delle parti.
Le parti possono accordarsi sulla competenza a conoscere di controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari, definendola o nell’autorità giurisdizionale dello stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente, o nell'autorità giurisdizionale dello stato membro di una delle parti e, solo per quanto riguarda tra le obbligazioni fra coniugi, per la autorità giurisdizionale competente a conoscere nella materia matrimoniale o in quella dello stato membro in cui hanno avuto residenza comune per un periodo di almeno 1 anno.
Tale accordo deve essere redatto in forma scritta o anche in una qualsiasi documentazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo, con esclusione di tale facoltà di elezione del Foro in caso di controversie concernenti un’obbligazione alimentare a favore di un minore.
In ogni caso la comparizione del convenuto radica la competenza, a meno che il convenuto non sia comparso al solo scopo di eccepire l’incompetenza.
Tali disposizioni normative sono contenute nell’art. 3-4-5; vi è poi da considerare la competenza sussidiaria di cui all’art. 6 che afferma che, se nessuna autorità è competente ai sensi dei precedenti articoli o della convenzione di Lugano, sono competenti le autorità giurisdizionali dello stato membro di cittadinanza comune delle parti.
Vi è inoltre, disciplinato dall’art. 7, il forum necessitatis che purtroppo occorre, come nei presenti anni, quando le autorità giurisdizionali competenti, non possono procedere o comunque si rileva impossibile procedervi, donde si radica la competenza in uno stato terzo con il quale la controversia abbia uno stretto collegamento.
Tale ipotesi ricorre in presenza di situazioni di guerra o di altra condizione che impedisca l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in quello Stato: in tali ipotesi del tutto eccezionali possono conoscere della controversia anche altri Stati, purchè vi sia un collegamento con lo Stato ove non può esercitarsi la giurisdizionale come nel caso in cui le parti risiedano nello Stato che dovrebbe definirsi competente.
Comunque anche la possibilità, sia pure con i limiti tassativamente prescritti, della elezione del Foro in materia di obbligazioni alimentari, è istituto sostanzialmente ignoto, nella maggior parte dei casi dell’ordinamento italiano, che prevede precise e inderogabili indicazioni per la scelta del Foro sia per il giudizio che per l’esecuzione.
Infatti nell’ordinamento italiano l’unico contratto di natura alimentare, che possa essere stipulato fra le parti in materia di elezione del Foro, è quello presente nei patti di convivenza fra soggetti che non intendano unirsi in matrimonio, pur volendo regolare in modo consensuale la loro convivenza, dove può esservi anche un accordo su un assegno di mantenimento e in tale ipotesi, derivando l’assegno da una disposizione contrattuale, in caso di violazione il creditore può agire o nel Foro ove è stato stipulato il contratto o nel Foro dove deve eseguirsi l’obbligazione, cosi come recita l’art. 20 c.p.c.
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Vi è ora da esaminare quale sia il contenuto della Convenzione del 2007, che ha proceduto il regolamento CE 4/2009 dell’UE, nelle parti in cui vi è una disciplina normativa difforme da quella del regolamento, dal momento che, per la maggior parte, i due testi si sovrappongano.
Nella convenzione, per quanto concerne la domanda di gratuito patrocinio, è previsto che tale istituto possa essere negato in considerazione delle risorse del figlio e che al momento della dichiarazione lo Stato richiedente debba comunicare all’ufficio competente della conferenza dell’AJA del diritto internazionale privato le modalità di esecuzione della valutazione delle risorse del figlio, comprese le condizioni economiche da soddisfare che devono peraltro essere corredate dall’ufficio attestante le condizioni previste dalla normativa e lo Stato richiesto a quel punto può chiedere altresì ulteriori prove, solo se ha fondati motivi di ritenere che le informazioni fornite dall’istante non siano esatte.
Significative, altresì, sono le misure di esecuzione di cui all’art. 34, che comprendono non soltanto gli strumenti di norma impiegati anche nel diritto italiano (quali trattenute sulla retribuzione sequestro di conti bancari, trattenute o sequestro di pensioni di anzianità, pegno di beni di vendite forzate) ma anche sequestro delle prestazione di sicurezza sociale, trattenute sui rimborsi di imposte, segnalazione agli enti creditizi e sinanche diniego, sospensione o revoca di varie licenze, come ad esempio le patenti di guida; inoltre è espressamente previsto anche il ricorso alla mediazione, alla conciliazione per favorire l’esecuzione volontaria.
Altresì è affermato all’art. 33, il principio di non discriminazione, che si traduce nella previsione che le misure di esecuzione previste dallo Stato richiesto, per i casi di applicazione della Convenzione devono essere come minimo equivalenti a quelle previste per i ricorsi nazionali.
Altresì, come recita l’art. 43, non è previsto il recupero dei costi nei confronti della parte soccombente, ammessa al patrocinio, per i crediti alimentari. Un tema di particolare interesse è quello definito dall’art. 30, in relazione agli accordi sugli alimenti, che, quando conclusi in uno Stato contraente come legittimi, sono riconosciuti ed eseguiti alla stregua di una decisione giudiziale.
Tuttavia vi sono alcune ipotesi nelle quali il riconoscimento o l’esecuzione dell’accordo sugli alimenti può essere rifiutato: 1) quando il riconoscimento o l’esecuzione è incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato richiesto ( in merito si veda quanto sopra enunciato sul tema dell’ordine pubblico internazionale italiano in materia; 2) quando l’accordo sugli alimenti è stato ottenuto con frode o è stato oggetto di falsificazione ( un aspetto rilevante potrebbe occorrere in casi concreti quando vi sia stata un’evidente sproporzione di capacità intellettive e culturali fra le parti, tale da poter favorire una condotta fraudolenta); 3) quando l’accordo sugli alimenti sia incompatibile con una decisione pronunciata tra le stesse parti e abbia lo stesso oggetto che soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione.
Infine, tralasciando il tema del coordinamento della convenzione dell’AJA del 2007 con le convenzioni dell’AJA del 73 e del 15.4.1958 nonché con la convenzione di New York del 20.6.1956 e, per quanto riguarda le notificazioni, comunicazioni e assunzioni di prova, le convenzioni dell’AJA del 1.3.1954 e del 15.11.1965 e del 18.3.1970, si consideri soltanto la problematica del coordinamento tra la detta convenzione ed il regolamento comunitario 04.//2009 , così come definito nella normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 8 qualora sia stata emessa una decisione in uno Stato membro o in uno Stato contraente della convenzione AJA 2007, in cui il creditore sia residente abitualmente il debitore non può promuovere un’azione per modificare o proporre una nuova decisione nuova in un altro Stato membro, fin tanto che il creditore continui a risiedere abitualmente nello stato in cui è stata emessa la decisione, con le seguenti eccezioni: 1) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro; 2) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro volontariamente comparendo e partecipando alla procedura; 3) qualora l’autorità competente dello Stato di origine contraente della convenzione AJA 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; 4) qualora la decisione emessa nello Stato di origine della convenzione dell’AJA 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nell’ordinamento in cui sarebbe prevista l’azione per modificarne la decisione o ottenerne una nuova.
Estremamente importante, per l’esercizio della professione forense, è poi l’art. 17 che ha previsto l’abolizione dell’exequatur sia quando la decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’AJA del 2007, per cui viene riconosciuta in un altro Stato membro, senza che sia necessario alcun ricorso e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, sia quando le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’AJA siano già esecutive in tale stato per cui lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.
Vi è poi la disciplina del riesame della decisione, che deve essere proposta entro il termine di 45 giorni dal momento in cui il convenuto ne ha avuto conoscenza o al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione che ha reso i suoi beni indisponibili.
Il riesame può essere chiesto per difetto di notificazione della domanda giudiziale o di altro atto equipollente in tempo utile e in modo da consentirgli da presentare le proprie difese oppure quando vi sia la possibilità di contestare il credito per circostanze eccezionali a lui non imputabili e, in caso di accoglimento del riesame, la decisione è considerata nulla ma tuttavia il creditore non perde il beneficio dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento, cosi come recita l’art. 19.
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La tematica, che è oggetto della presente relazione, impone agli avvocati, che operano per l’attuazione nell’ordinamento interno italiano di misure attinenti a crediti “alimentari” derivate da statuizioni giurisdizionali straniere, un particolare impegno ed un’attenta preparazione, in quanto devono confrontarsi con normative che esulano dalla propria ordinaria conoscenza, anche considerando che analoga difficoltà di comprensione spesso appartiene anche ai giudici, che non siano specializzati nella materia, per cui l’opera dell’avvocato deve essere compiuta con grande cura per poter predisporre una decisione giurisdizionale favorevole alla parte assistita.
Avv. Alfredo Guarino

25/08/2026

Diritto di famiglia, la Cassazione rafforza le garanzie per i padri. Ne parliamo con l’Avvocato Alfredo Guarino
Diritto di famiglia, la Cassazione rafforza le garanzie per i padri. Ne parliamo con l’Avvocato Alfredo Guarino Immagine
Nel diritto di famiglia, l’evoluzione della giurisprudenza continua a delineare un equilibrio sempre più attento tra la tutela dei minori e i diritti di entrambi i genitori.
L’avvocato Alfredo Guarino, del Foro di Napoli, patrocinante in Cassazione ed esperto di diritto di famiglia, analizza tre recenti pronunce della Corte di Cassazione che segnano un importante orientamento: garantire la protezione delle madri quando necessario, ma anche assicurare ai padri una piena tutela giuridica quando i loro diritti vengono ingiustamente compressi.
La Cassazione si volge a tutelare anche i padri
Sebbene la Corte Suprema si sia giustamente espressa, più volte, a tutela delle madri nel diritto di famiglia, a causa delle vessazioni, violenze e prevaricazioni che subiscono, proprio di recente sono emerse tre decisioni che dimostrano come la Cassazione intenda tutelare anche i diritti dei padri, quando sono ingiustamente lesi.
La prima ordinanza
Nella prima ordinanza, del 23 luglio del 2026, ci spiega l’avvocato Alfredo Guarino, la Corte ha annullato la statuizione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva affidato la minore in modo “ super-esclusivo”, in ragione, sostanzialmente, delle sole condizioni di salute della minore richiedenti tempestive decisioni che avrebbero potuto essere ostacolate dalla conflittualità dei genitori, osservando la Corte che una siffatta ragione può valere per attribuire alla sua madre le decisioni in tema di salute “ ma non di tutte le scelte riguardanti la minore e la totale esclusione della responsabilità genitoriale del padre”, rammentando che la tutela del maggiore interesse del minore impone il parametro della proporzionalità rispetto allo scopo delle misure di ingerenza della vita familiare, non emergendo dagli atti alcuna ragione valida per escludere il padre da altre scelte concernenti la figlia.
False accuse e affidamento al padre. Riflessioni su una seconda ordinanza
L’altra ordinanza del 15.07.2026 ha invece dichiarato inammissibile il ricorso della madre avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva collocato prevalentemente il figlio presso il padre, ponendo in risalto come le conclusioni della CTU, ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, avevano posto in rilievo la totale inesistenza degli abusi sessuali del padre ossessivamente denunciati dalla madre, che aveva tentato di costringere il minore a fornire “prove” delle proprie supposizioni accusatorie, così esponendolo ad un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata su una vittimizzazione inesistente.
In merito la decisione, ritenuta giusta in ordine all’affidamento esclusivo al padre, era negli atti fondata non solo sulla CTU e sui vari provvedimenti di archiviazione delle denunce penali sostanzialmente calunniose della madre ma, anche, dalle relazioni dei servizi sociali e dalla psicologa consulente del PM nonché dallo stesso contenuto della chiavetta USB prodotta dalla madre, che manifestava il tentativo di induzione del minore a false accuse nei confronti del padre.
Vi è da osservare che la condotta di costruzione di accuse false di abusi da parte di un genitore è apparsa più volte nei giudizi di separazione e appare del tutto giustificato che, in presenza di siffatti ignobili comportamenti, l’Autorità Giudiziaria competente disponga l’affido esclusivo al padre.
L’ordinanza sul bilanciamento della bigenitorialità
Infine deve altresì segnalarsi la ordinanza del 28 luglio 2026, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Torino, che aveva affidato entrambi i figli minori al padre considerando che nel caso di specie i figli, di età di 15 e 14 anni, indicati come “grandi minori” o “piccoli adulti”, già da tempo rifiutavano gli incontri con la madre, soggiogati dalla personalità “manipolatoria e narcisistica” del padre.
Il curatore speciale già aveva escluso la possibilità dell’affidamento esclusivo alla madre, poiché i due ragazzi, ormai giovani uomini, avevano l’esclusiva figura di riferimento nel padre e non intendevano in alcun modo accettare che le loro scelte di vite fossero rimesse alla madre, figura che avevano praticamente rimosso dalla loro esistenza.
La Corte, pur avvedendosi che dagli atti effettivamente traluce un pesante condizionamento dei figli attuato dal padre, persona autocentrata, aduso all’imposizione del proprio volere e incapace di ascolto, ha notato che comunque i figli non volevano incontrare la madre, che a sua volta aveva assunto posizioni rigide ed inadeguate, sfociate in condotte intrusive e controllanti che li avevano indotti ancor più ad allontanarsi dalla stessa. Significativamente la Cassazione afferma che il diritto alla bigenitorialità va peraltro bilanciato con il diritto dello stesso minore a non subire un trauma dall’imposizione di quel diritto, come indicato dalla Corte territoriale.
Gli indirizzi ermeneutici emersi nel luglio 2026, anche se seguono tracce precedenti, complessivamente considerati, stanno ad indicare che giustamente la Corte Suprema intende fornire idonea lettura delle norme affinché siano assicurati i giusti diritti di tutte le parti coinvolte nelle controversie attinenti al diritto di famiglia.
Conclusione
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano un orientamento volto a garantire un’effettiva tutela dei diritti di entrambi i genitori, sempre nel superiore interesse del minore.
Un equilibrio che, come evidenzia l’avvocato Alfredo Guarino, rappresenta oggi uno dei principi cardine dell’evoluzione del diritto di famiglia.

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Via Santa Lucia 90
Naples

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Lunedì 18:30 - 21:00
Martedì 18:30 - 21:00
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