06/04/2026
URGENZA, EMERGENZA, PREVEDIBILITÀ E PREVENIBILITÀ:
DISTINZIONI CONCETTUALI E RILEVANZA NELLA LETTURA GIURIDICO-CRIMINOLOGICA DELL’EVENTO
Nel linguaggio comune, i termini urgenza ed emergenza, così come le categorie di evento prevedibile ed evento prevenibile, vengono frequentemente utilizzati in modo promiscuo. Tuttavia, sul piano giuridico e criminologico, tali nozioni rispondono a logiche profondamente diverse, incidendo in maniera determinante sull’accertamento della responsabilità e sulla qualificazione dell’evento lesivo.
L’urgenza si configura come una situazione che impone un intervento tempestivo per evitare un aggravamento del danno o per contenere un rischio già manifestatosi. Essa attiene alla dimensione temporale dell’azione e non implica necessariamente una rottura dell’ordine ordinario. Si pensi, in ambito sanitario, a un paziente che giunge in pronto soccorso con una crisi respiratoria: la necessità di intervenire immediatamente è evidente, ma il contesto resta governato da protocolli ordinari. Analogamente, in ambito investigativo, l’urgenza può manifestarsi nella necessità di eseguire rapidamente un sequestro o un accertamento tecnico irripetibile per evitare la dispersione della prova, senza che ciò comporti una trasformazione del quadro normativo di riferimento.
Diversa è la nozione di emergenza, che presuppone una condizione straordinaria capace di alterare gli equilibri sistemici e di giustificare l’attivazione di poteri eccezionali o derogatori. L’emergenza non riguarda solo la rapidità dell’intervento, ma il contesto complessivo entro cui l’evento si colloca. Un esempio paradigmatico è rappresentato da una calamità naturale o da una situazione di crisi sanitaria diffusa, in cui l’ordinamento consente deroghe alle procedure ordinarie per fronteggiare un rischio collettivo. In ambito criminologico, un’ondata improvvisa e diffusa di violenza urbana può determinare l’adozione di misure straordinarie di controllo del territorio, evidenziando come l’emergenza sia una categoria che incide sulla struttura stessa dell’azione pubblica, e non solo sulla sua tempistica.
Se urgenza ed emergenza attengono al “quando” e al “contesto” dell’intervento, la distinzione tra prevedibilità e prevenibilità incide invece sul “perché” della responsabilità. Un evento è prevedibile quando, sulla base delle conoscenze disponibili al momento antecedente al fatto, esso poteva essere ragionevolmente anticipato. Si tratta di un giudizio ex ante che si fonda su regole di esperienza, dati scientifici e indicatori di rischio. In ambito sanitario, la possibilità che una determinata patologia evolva in senso peggiorativo costituisce spesso un esito prevedibile, così come, in ambito criminologico, l’escalation comportamentale di un soggetto già noto per precedenti violenti può rendere anticipabile il verificarsi di ulteriori condotte aggressive.
La prevenibilità, tuttavia, richiede un passaggio ulteriore: non basta che l’evento sia prevedibile, occorre che esistano strumenti concreti, efficaci e giuridicamente praticabili per impedirlo o ridurne la probabilità. È proprio qui che si innesta il nucleo della responsabilità. Si consideri il caso di un medico che, in presenza di una diagnosi chiara e di linee guida consolidate, ometta di somministrare un trattamento salvavita disponibile: l’evento lesivo non solo era prevedibile, ma era anche evitabile attraverso una condotta doverosa, con conseguente configurabilità di responsabilità. Analogamente, in ambito criminologico, quando le autorità ricevono reiterate segnalazioni di violenza domestica e non attivano strumenti di protezione previsti dall’ordinamento, l’eventuale esito letale non si presenta come una fatalità, bensì come la concretizzazione di un rischio noto e neutralizzabile.
Diverso è il caso in cui un evento sia prevedibile ma non prevenibile. Si pensi a una patologia rara e aggressiva per la quale la scienza medica riconosce un elevato rischio di esito fatale, senza tuttavia disporre di terapie efficaci. In tale ipotesi, il decorso sfavorevole è anticipabile, ma non evitabile, con la conseguenza che non può imputarsi responsabilità a chi abbia operato secondo le conoscenze disponibili. Analogamente, nel contesto investigativo, un soggetto può manifestare segnali di pericolosità tali da rendere plausibile un futuro comportamento criminoso, ma in assenza di presupposti giuridici per limitarne la libertà personale, il rischio resta non neutralizzabile.
Vi sono poi ipotesi più complesse, in cui l’evento specifico appare imprevedibile, ma il rischio generale risulta prevenibile attraverso misure di sicurezza standard. È il caso, ad esempio, di un incidente industriale determinato da una combinazione inedita di fattori: l’evento concreto non era anticipabile, ma l’adozione di sistemi di sicurezza generali avrebbe potuto evitarne o attenuarne le conseguenze. In ambito urbano, un’aggressione improvvisa in una zona priva di illuminazione e sorveglianza può non essere prevedibile nella sua specificità, ma risulta comunque riconducibile a un deficit strutturale di prevenzione.
Infine, si colloca l’area del caso fortuito, in cui l’evento non è né prevedibile né prevenibile. Si pensi a una reazione allergica fulminante in un soggetto privo di qualsiasi precedente indicatore clinico, oppure a un comportamento violento improvviso posto in essere da un individuo privo di segnali premonitori. In tali circostanze, anche la massima diligenza non avrebbe consentito di anticipare o evitare l’evento, con conseguente esclusione della responsabilità.
La distinzione tra queste categorie non ha un valore meramente teorico, ma rappresenta il fulcro della valutazione giuridico-criminologica. Confondere l’urgenza con l’emergenza significa alterare il quadro normativo di riferimento; confondere la prevedibilità con la prevenibilità significa compromettere il giudizio sulla colpa. La responsabilità, infatti, non nasce dal verificarsi dell’evento in sé, ma dalla sua evitabilità concreta in presenza di un rischio riconoscibile. Ed è proprio in questa intersezione tra conoscibilità del rischio e possibilità di intervento che si gioca, in ultima analisi, la linea di confine tra fatalità e colpa.
Per i PM più giovani dovrebbe essere tutto chiaro, diciamo, con gli anni l'esperienza si affina...