27/05/2026
Spunti e Riflessioni Giuridiche
(Avv. Silvio Auriemma)
La Cassazione penale, Sez. VI, con decisione del 26 marzo 2026, si pronuncia su un’ordinanza cautelare relativa a un’indagine per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), nell’ambito della quale erano state applicate misure restrittive e utilizzate dichiarazioni della persona offesa.
Il primo punto riguarda la documentazione delle dichiarazioni della vittima. La Corte richiama la disciplina sulla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (art. 90-quater c.p.p.) e le norme che impongono, in tali casi, la registrazione audiovisiva o fonografica delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p., come modificato). Sottolinea che, quando ricorrono gli indici di vulnerabilità (in particolare nei reati di violenza domestica come il 572 c.p.), la polizia giudiziaria deve procedere alla registrazione, e la sua omissione comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. Per questo la Corte esclude le dichiarazioni raccolte senza le forme richieste.
Il secondo profilo è sostanziale e riguarda la configurabilità del reato di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza. La Cassazione ribadisce che il 572 c.p. presuppone un rapporto familiare o comunque una convivenza stabile. Una volta cessata la convivenza, non può automaticamente continuare la qualificazione dei fatti come maltrattamenti: le condotte successive devono essere valutate, se del caso, come atti persecutori (art. 612-bis c.p.), salvo specifiche situazioni previste dalla legge.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva invece:
* utilizzato un compendio dichiarativo comprensivo anche delle dichiarazioni poi ritenute inutilizzabili;
* mantenuto la qualificazione di 572 c.p. anche per fatti successivi alla cessazione della convivenza senza adeguata motivazione.
Per questi motivi la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà:
riesaminare il quadro indiziario depurato dalle prove inutilizzabili;
rivalutare la qualificazione giuridica dei fatti alla luce della cessazione della convivenza;
rideterminare, se necessario, anche le esigenze cautelari.
In sintesi, la decisione rafforza due principi: la rigidità delle garanzie formali nella raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili e i limiti strutturali del reato di maltrattamenti quando viene meno il rapporto di convivenza.