22/10/2026
SEPARAZIONE E DIVORZIO- DIRITTO TRIBUTARIO- ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
Assegno di mantenimento, la quota per l’affitto rientra nel reddito imponibile: così la S.C. in una recente pronuncia.
La quota dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato per pagare l’affitto rientra nel reddito imponibile e concorre quindi al superamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26608/2026, affermando il seguente principio di diritto: "“In tema di imposte dirette a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 47 (ora 50) comma 1, lett. i) del dPR n. 917 del 1986, e dell’art. 3, comma 1, del dPR n. 42 del 1988, nelle formule applicabili “ratione temporis”, qualora l’autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta è comprensiva dell’eventuale canone da corrispondere per locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell’ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto ad imposizione nel limite di legge, fermo restando che quando dell’immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone di locazione deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria".