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22/10/2026

SEPARAZIONE E DIVORZIO- DIRITTO TRIBUTARIO- ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

Assegno di mantenimento, la quota per l’affitto rientra nel reddito imponibile: così la S.C. in una recente pronuncia.

La quota dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato per pagare l’affitto rientra nel reddito imponibile e concorre quindi al superamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26608/2026, affermando il seguente principio di diritto: "“In tema di imposte dirette a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 47 (ora 50) comma 1, lett. i) del dPR n. 917 del 1986, e dell’art. 3, comma 1, del dPR n. 42 del 1988, nelle formule applicabili “ratione temporis”, qualora l’autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta è comprensiva dell’eventuale canone da corrispondere per locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell’ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto ad imposizione nel limite di legge, fermo restando che quando dell’immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone di locazione deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria".

19/10/2026

SEPARAZIONE E DIVORZIO-IMMOBILI- TRASCRIZIONE ACCORDO DI SEPARAZIONE CON ASSEGNAZIONE CASA FAMIALIRE-PRESSUPPOSTI.

Con interessante pronuncia del 25.11.2025 il Tribunale di Trani "traccia" i presupposti per la trascrizione dell'accordo di separazione personale che assegna la casa familiare ad uno dei coniugi.

Ai fini della trascrizione, l'accordo di separazione personale, contenente l'assegnazione della casa familiare, concluso in sede di negoziazione assistita, non necessita dell'autentica notarile. Depongono, in particolare, in tal senso: la natura stessa dell'assegnazione della casa familiare, dalla quale non deriva il trasferimento di diritti reali su immobili; la certificazione dell'autografia delle firme apposta dagli avvocati di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 132 del 2014; l'espressa equiparazione dell'accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto, da intendere con riguardo al contenuto essenziale della separazione, ivi compresa la predetta assegnazione. Inoltre, diversamente opinando, risulterebbe frustrata la stessa "ratio" deflattiva sottesa all'introduzione di questi peculiari ed alternativi strumenti di risoluzione delle controversie, in quanto i coniugi sarebbero disincentivati dall'utilizzare l'accordo di negoziazione assistita in caso di separazione o divorzio, ove il diritto di abitazione della casa coniugale, riconosciuto nell'ambito di tale accordo, non fosse trascrivibile senza la necessità dell'autenticazione del notaio. (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito, accogliendo il reclamo, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di rendere definitiva la trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione personale, già autorizzata dalla Procura della Repubblica, ai fini e per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare in favore della coniuge collocataria principale della figlia minore, eliminando, in particolare, la riserva apposta a detta formalità ed annotando a margine della formalità eseguita con riserva quanto previsto e dettato dall'articolo 113-ter, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Tribunale di Trani, Civile, Decreto del 15-11-2025.

17/10/2026

CONDOMINIO-PERSONE DISABILI.

Il condomino disabile ha diritto di vedersi riservato posto auto anche se gli spazi sono insufficienti.
Tale atto non può considerarsi una innovazione ex art.1120 u.c. del C.c.: così un'interessante pronuncia in sede di reclamo cautelare.

In tema di condominio negli edifici, anche l’articolo
1102 del Cc, dev’essere interpretato in conformità ai
principi e ai valori costituzionali, contemperando i di
ritti di tutti i condomini all’utilizzo delle parti comuni
con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta
capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di struttu
re o servizi che gli consentano di raggiungere o entra
re agevolmente nell’edificio e di fruire dei relativi spazi
in condizioni di adeguata autonomia. In particolare,
anche nel caso di insufficienza dei posti auto rispetto
al numero dei condomini, la riserva di uno specifico
posto alla persona disabile, con sottrazione del relativo
spazio all’uso comune, non costituisce una innovazio
ne vietata ex articolo 1120, ultimo comma, del Cc, ben
sì una modalità di più intenso esercizio delle facoltà di
godimento della cosa comune che si giustifica alla luce
del bilanciamento tra i diritti di norma spettanti al
comproprietario ed i diritti fondamentali facenti capo
alla persona disabile (Nel caso di specie, relativo ad un
procedimento promosso ex articolo 700 del Cpc, dalla
condomina ricorrente, affetta da handicap grave ed in
valida civile al cento per cento, con accertata riduzione
della capacità di deambulazione, il giudice adito, ri
chiamati gli enunciati principi, ha confermato il decre
to emesso «inaudita altera parte», ordinando al Con
dominio resistente di predisporre e riservare, in favore
della stessa, «uno stallo di sosta fisso, esclusivo e gra
tuito tra quelli già esistenti nel parcheggio condomi
niale sul prospetto, posizionato il più vicino possibile
all’ingresso principale dello stabile, con apposizione di
segnaletica identificativa orizzontale e verticale, e con
contestuale avviso ai condomini di astenersi dall’utiliz
zo di detto stallo»).
¶ Tribunale di Palermo, sezione II civile, ordinanza 21
luglio 2026 n. 4300 - Giudice Ivalù Pampalone

16/10/2026

FAMIGLIA E MINORI.

Figli non riconosciuti: I doveri non partono dalla dichiarazione giudiziale, ma dalla nascita con l'effetto che spettano l'assegno, risarcimento danni e rimborsi all’ex.
Questi i punti salienti di una recente ed interessante pronuncia della S.C.

La dichiarazione giudiziale di paternità non fa nascere i doveri del genitore, ma li accerta. Per la Cassazione, chi era consapevole del concepimento risponde del mantenimento sin dalla nascita del figlio e può essere chiamato a risarcire la lesione del rapporto parentale.
La sentenza non fa nascere i doveri del genitore, ma accerta un rapporto già esistente, con la conseguenza che gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione decorrono dalla nascita del figlio.
Per affermare l’illecito endofamiliare non è necessaria la prova di una preventiva certezza scientifica della paternità.
Conta la consapevolezza del concepimento, o comunque di circostanze idonee a imporre al genitore un dovere di attivazione. In questa prospettiva, l’inerzia non può diventare uno schermo rispetto alle conseguenze della mancata assunzione del ruolo genitoriale, perché il diritto del figlio alla relazione familiare ha rilievo autonomo e non si esaurisce nel profilo economico del mantenimento.
Sul piano patrimoniale, la decisione afferma il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente e il diritto della madre al regresso, in base all’articolo 1299 del Codice civile, per la quota delle spese sostenute da sola, determinata in via equitativa dal giudice. L’obbligazione grava infatti su entrambi i genitori sin dalla nascita e l’adempimento integrale di uno non estingue il debito dell’altro. Il genitore rimasto estraneo non può quindi trasferire stabilmente sull’altro il costo economico della propria assenza.
Da questi principi discendono conseguenze operative immediate. Se lo status è accertato con effetto dichiarativo e gli obblighi genitoriali risalgono alla nascita, l’azione di paternità giudiziale non può essere letta come un giudizio meramente attributivo dello stato, ma come il presupposto per regolare anche gli effetti economici e risarcitori dell’inadempimento. Il giudice si potrà quindi pronunciare sul mantenimento, sul regresso per le spese anticipate dall’altro genitore e sul danno da privazione del rapporto parentale. La prova, in questa prospettiva, dovrà riguardare non solo il dato biologico, ma anche la conoscibilità del concepimento, la durata dell’inerzia e l’incidenza concreta dell’assenza genitoriale sulla vita del figlio.
Corte di Cassazione, Sezione 1,Civile,Ordinanza 5 agosto 2026 n.24449

15/10/2026

CONDOMINIO

Il condomino solvente non può essere destinatario “immediato” dell’esecuzione così il Tribunale di Milano in una recete sentenza.

L’obbligazione del condomino - in regola con i pagamenti nei confronti del creditore del condominio - ha natura sussidiaria ed eventuale e non ha a oggetto l’intera obbligazione gravante sul condominio, ma esclusivamente la quota riferibile ai condòmini morosi.
Il creditore, pertanto, non può agire direttamente in via esecutiva contro il condomino solvente senza avere previamente escusso i morosi e senza avere dimostrato l’eventuale incapienza, totale o parziale, dei loro patrimoni.

La violazione di tale condizione legittima il condomino in regola a proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del Codice procedura civile.
Difatti, la preventiva escussione non è un un semplice dempimento formale o una mera richiesta di pagamento, ma una condizione effettiva per poter procedere nei confronti dei condòmini in regola. Perciò il creditore deve dimostrare di avere concretamente perseguito il soddisfacimento del proprio credito nei confronti dei morosi.
Non è sufficiente, dunque, avviare un’azione nei suoi confronti. Il creditore deve proseguirla con diligenza e buona fede adottando le iniziative necessarie ad aggredirne il patrimonio. Solo ove tale attività si riveli insufficiente potrà essere richiesto al condomino solvente il pagamento del residuo, nei limiti della quota riferibile al moroso.
Tribunale di Milano sent.7023 del 10.09.2026.


15/10/2026

DIRITTO DI FAMIGLIA-SEPARAZIONE E DIVORIZO.

Divorzio, l’affidamento dei figli non ha funzioni punitive
per i genitori: lo ricorda la S.C. in una recente sentenza che, tra l'altro. ribadisce "« Il conflitto tra genitori di figli minori d’età dà
origine a controversie giudiziarie diverse dalle normali cause
civili, nelle quali si vince o si perde, poiché qui la posta in
gioco è la tutela dell’interesse del minore», osservazioni che tutti gli operatori della materia dovrebbero ricordare.
Buona lettura

La sentenza emessa al termine del giudizio di divorzio in
primo grado aveva stabilito l’affidamento esclusivo
rafforzato alla madre e regolato gli incontri tra figli e
padre. La Corte d’appello, dopo una lunga istruttoria svolta
anche con Ctu, ha affidato i minori a entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso il padre. Una soluzione
contro cui la madre ha presentato ricorso, sostenendo che i
giudici, «a fronte di un asserito fallimento delle misure fino a
oggi adottate, invece di ipotizzare misure maggiormente
contenitive del potere paterno, di fatto arrendendosi al
funzionamento narcisistico dello stesso, ne ha ripristinato la
piena capacità genitoriale». La Cassazione conferma la
decisione di secondo grado, anche in considerazione dell’età
dei ragazzi, ormai vicini alla maggiore età (definiti «grandi
minori»). I giudici rilevano che i figli, già «vittima della
conflittualità di entrambi i genitori», vedono nel padre
«l’esclusiva figura di riferimento». Nella convivenza con lui
non si ravvisa «un pericolo di pregiudizio ulteriore», mentre
appare chiaro che i ragazzi «non possono in alcun modo
accettare che le loro scelte di vita siano rimesse alla
madre, figura che hanno praticamente rimosso dalla loro
esistenza, o a un ente terzo». Secondo la Cassazione, la
Corte d’appello ha correttamente motivato la decisione di
discostarsi dal parere delle Ctu e ha invece deciso in modo
conforme alle richieste formulate dal curatore speciale dei
minori, secondo il quale «il diritto alla bigenitorialità,
nell’interesse del minore, va bilanciato con il diritto dello
stesso minore a non subire un trauma dall’imposizione di quel
diritto». In pratica, la Corte d’appello, «analizzate tutte le
risultanze istruttorie acquisite nel corso dei vari processi dal
2016 in poi e tenuto conto dell’età dei minori, ha effettuato
un’analisi costi/benefici e ha concluso nel senso che,
nell’interesse dei figli (...) e altresì per non pregiudicare nel
futuro la già compromessa relazione con la madre,
andassero evitate soluzioni imposte con la forza e
destinate all’insuccesso». La Cassazione sottolinea che
«questo non vuol dire che il genitore inottemperante sia
stato premiato. Il conflitto tra genitori di figli minori d’età dà
origine a controversie giudiziarie diverse dalle normali cause
civili, nelle quali si vince o si perde, poiché qui la posta in
gioco è la tutela dell’interesse del minore». Per contrastare il
condizionamento dei figli, attuato dal padre e stigmatizzato
dalla relazione dei Ctu, la Cassazione ha ritenuto efficace il
richiamo della Corte d’appello all’art. 388, comma 2, c.p., che
sanziona la mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice. La decisione assunta dalla Corte
d’appello non è «una vittoria del padre ai danni della madre»
ma «risponde all’esigenza di trovare la soluzione preferibile,
perché meno pregiudizievole, nell’interesse dei minori».
Corte di cassazione Sezione I civile Ordinanza 28 luglio 2026 n.
24135.

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14/10/2026

CONDOMINIO-USO PARTI COMUNI-IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Con interessante ed articolata motivazione il Tribunale di Roma in una recente sentenza offre utili indicazioni circa le modalità di installazione di impianti fotovoltaici ad opera dei singoli condomini.

In tema di condominio negli edifici, l’installazione su
una superficie comune di un impianto per la produ
zione di energia da fonti rinnovabili, destinato al servi
zio di una unità immobiliare, ai sensi dell’articolo
1122-bis del Cc, che non renda necessaria la modifica
zione delle parti condominiali, può essere eseguita dal
singolo condomino senza alcuna preventiva autorizza
zione dell’assemblea, dovendosi, all’eventuale parere
contrario espresso da quest’ultima, attribuirsi soltanto
il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di con
crete pretese degli altri condomini rispetto alla utiliz
zazione del bene comune. Tale installazione, tuttavia,
dovendo comunque avvenire nel rispetto della predet
ta destinazione delle cose comuni, della tutela del di
ritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudi
zio per le parti condominiali o individuali, della salva
guardia della stabilità, della sicurezza e del decoro ar
chitettonico dell’edificio, comporta che il diritto del
condomino di installare impianti fotovoltaici su super
fici comuni, senza previa autorizzazione assembleare,
non è assoluto ed illimitato: esso, invero, trova un
confine nel rispetto dei diritti di pari uso degli altri
condomini, e l’assemblea stessa, se sollecitata, è chia
mata a ripartire equamente l’uso di tutte le superfici
comuni idonee - non già di una sola di esse, arbitra
riamente selezionata - salvaguardando le diverse for
me di utilizzo già in atto (Nel caso di specie, relativo
ad una controversia insorta in sede di esecuzione di
un contratto avente a oggetto la fornitura e l’installa
zione di un impianto fotovoltaico sulle falde del tetto
di un edificio condominiale, il giudice adito, richiamati
anche gli enunciati principi, ha ritenuto infondata l’ec
cezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta
della prestazione sollevata, ex articolo 1463 del Cc, dal
l’impresa convenuta in conseguenza dell’approvazio
ne, durante l’esecuzione dei lavori, di una delibera con
la quale, l’assemblea dei condomini, a seguito di un
perizia redatta da un tecnico incaricato dal Condomi
nio, aveva limitato l’utilizzo delle superfici utilizzabili
in violazione della disciplina dettata dal citato dall’arti
colo 112-bis del Cc, la quale, comunque, impone all’as
semblea medesima di ripartire l’uso di tutte le superfi
ci comuni idonee e non consente di ridurre unilateral
mente la superficie a disposizione di ciascun condomi
no escludendo aree che potrebbero risultare
tecnicamente idonee).
Tribunale di Roma, sezione XI civile, sentenza 30 giu
gno 2026 n. 10333 - Giudice Bracciale

12/10/2026

PERSONE E FAMIGLIA.

l diritto a conoscere il proprio padre biologico non si perde con il tempo: cosi la S.C. con sentenza della Sezione I civile
del 23 luglio 2026, n. 23921.

La vicenda nasce quando un soggetto, ormai cinquantenne,
scopre di non essere figlio biologico del padre indicato nei
documenti anagrafici, cioè il marito della madre. Dopo aver
ottenuto una sentenza che aveva escluso quella paternità, il
soggetto ha avviato il procedimento per ottenere
l’accertamento giudiziale della vera origine paterna nei
confronti del presunto padre biologico. Durante il giudizio
era stata disposta una consulenza genetica per verificare il
rapporto biologico tra i due, ma l’esame non era stato
effettuato perché l’uomo aveva rifiutato di sottoporsi agli
accertamenti. I giudici di merito avevano valutato tale
comportamento secondo l’articolo 116 del Cpc, ritenendolo un
elemento idoneo a rafforzare la fondatezza della domanda
del figlio. L’uomo, arrivato in Cassazione, aveva sostenuto
che l’azione fosse stata esercitata troppo tardi e che il
lungo tempo trascorso avrebbe dovuto impedire la richiesta
di riconoscimento della paternità. A sostegno della propria
tesi aveva richiamato la cosiddetta “Verwirkung”, cioè il
principio secondo cui un diritto esercitato tardivamente, dopo
aver creato un affidamento nella controparte, potrebbe
risultare contrario alla buona fede. La Corte ha però respinto
questa argomentazione. Secondo i giudici, l’azione per
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è stata
resa dal legislatore imprescrittibile proprio perché riguarda
un diritto della personalità: conoscere la propria identità
biologica e familiare. La Cassazione ha escluso che possa
configurarsi un abuso del diritto nel caso in cui il figlio
chieda il riconoscimento della propria origine anche dopo
molti anni. Eventuali conseguenze economiche o successorie
collegate allo status di figlio, ha precisato la Corte, sono un
effetto ulteriore rispetto alla finalità principale dell’azione, che
resta quella di accertare la verità del rapporto di filiazione. “Il
trascorrere del tempo non cancella la responsabilità nella
procreazione”. La tutela dell’identità personale e biologica
del figlio prevale dunque sulle obiezioni fondate sul ritardo
nella richiesta di accertamento.

12/10/2026

SEPARAZIONE-DIVORZIO-ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

Il genitore separato non può farsi restituire i contributi per i figli precedentente erogati.
La S.C. con recente ed articolata sentenza chiarisce gli effetti della riforma in appello della sentenza di separazione sui versamenti effettuati, a titolo di contributo di mantenimento, dal genitore.

Il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni
non autosufficienti economicamente dovuto dal genitore
separato ha natura «sostanzialmente alimentare». Tale
contributo risponde alla necessità, come gli alimenti, di
«sopperire (...) ai bisogni di vita della persona, sia pure in
un’accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato
di indigenza, come negli alimenti» in senso stretto. In relazione
alle prestazioni alimentari, la giurisprudenza di legittimità ha
affermato che «la retroattività delle statuizioni della decisione di
appello deve essere contemperata con i principi di irripetibilità,
impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel
senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le
prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è
tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione
quanto ricevuto a tale titolo». Quindi il genitore che ha versato
le somme poste a suo carico dalla sentenza di primo grado non
può ottenere la restituzione sulla base delle statuizioni, a lui
più favorevoli, della pronuncia d’appello, né può rifiutare le
prestazioni dovute per il futuro in base alla nuova pronuncia,
opponendo in compensazione le maggiori somme versate in
base alla pronuncia di primo grado: lo impediscono i principi di
irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare. In base
al principio della retroattività della decisione di appello, se il
genitore obbligato non abbia corrisposto in passato le somme
poste a suo carico dalla pronuncia di primo grado poi riformata
non può più essere costretto a versarle: vale, anche per il
passato, l’importo più basso stabilito dalla decisione di secondo
grado. Quindi, «in ogni ipotesi di riduzione del contributo al
mantenimento del figlio» a carico del genitore non convivente,
sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti
posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la
ripetibilità della prestazione economica eseguita.
Corte di cassazione Sezione I civile Ordinanza 22 giugno 2026
n. 21139

11/10/2026

DIRITTO PENALE DI FAMIGLIA.

Le reciproche condotte di maltrattamenti all'interno di una "famiglia difficile" non si "elidono" a vicenda.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'articolo 572 Cp, non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie for
me di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.
¶ Corte d'appello di Lecce, sezione II penale, sentenza 22
maggio 2026 n. 366 - Pres. D. Toni; est. V. Vincenti

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