05/09/2026
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COMUNICATO STAMPA
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PER LA CASSAZIONE L’AUTOCERTIFICAZIONE HA VALORE PROBATORIO E IL GIUDICE NON PUÒ SINDACARNE L'ATTENDIBILITÀ
Corte di Cassazione, Sentenza n. 4953/2023: chiariti i limiti del sindacato giudiziale sulle dichiarazioni sostitutive del reddito e il ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
ROMA – Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'autocertificazione presentata dal richiedente possiede piena valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito per valutarne l'attendibilità o la verosimiglianza. A stabilirlo con fermezza è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4953/2023.
Il caso e la decisione del Tribunale di Roma
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma, dell'opposizione promossa da un imputato avverso i decreti che avevano respinto le sue istanze di ammissione al patrocinio gratuito.
L'Autorità giudiziaria di merito aveva motivato il diniego ritenendo "non verosimile" la dichiarazione dell'istante di non aver percepito alcun reddito nel 2016. Poiché il richiedente conviveva con i genitori in età lavorativa e con una sorella minore, il Tribunale ha reputato non credibile che l'intero nucleo familiare avesse vissuto privo di entrate, sostenendo che avrebbero quantomeno avuto diritto a misure di sostegno al reddito.
I motivi del ricorso in Cassazione
La difesa dell'imputato ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, evidenziando che nella dichiarazione sostitutiva erano state fornite precise spiegazioni sulla condizione economico-patrimoniale della famiglia:
Risparmi pregressi: Nel 2016 l'istante e i familiari si erano sostentati grazie ai risparmi accumulati dai genitori in precedenti periodi lavorativi prima di rimanere disoccupati.
Spese abitative ridotte: Il nucleo risiedeva in un alloggio di edilizia residenziale pubblica con un canone mensile di soli 45,00 Euro.
Redditi successivi trasparenti: Nel 2017 è stato dichiarato un reddito di 5.786,00 Euro derivante dal lavoro della madre e da sussidi statali (Carta acquisti).
La difesa ha eccepito che il giudice non avrebbe dovuto valutare la verosimiglianza del reddito dichiarato, spettando per legge unicamente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza effettuare i controlli di veridicità ed eventualmente richiedere la revoca del beneficio.
Il principio di diritto fissato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale di Roma e ribadendo un fondamentale principio di diritto:
"Ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata."