Studio Legale Pezzuti

Studio Legale Pezzuti 52 anni, avvocato del Foro di Napoli, cassazionista. Diritto penale Minorile Immigrazione 47 anni, è nato e vive a Napoli.

Abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori dal 2013
Ha perfezionato i suoi studi in ambito penalistico e criminologico, si occupa di tutela dei diritti civili e reati connessi alla emarginazione sociale. Dal 2001 è Vice Procuratore Onorario, occupandosi di reati edilizi e ambientali in Ischia e Capri e, dal 2014, svolge le medesime funzioni presso il Tribunale di Napoli Nord in

Aversa. Ha coadiuvato realtà associative per il supporto dei minori a rischio devianza e per il contrasto alla violenza endofamiliare. Ha svolto esperienze di volontariato e di cooperazione umanitaria in Italia e all’estero, in particolare in Guatemala, Cuba, Slovenia, Serbia Nel 2000 ha partecipato al 2° corso Nazionale per "Operatori di emergenza umanitaria" organizzato dall' ASI in collaborazione con A.C.N.U.R. e il Dipartimento della Protezione Civile. E' stato relatore in numerosi incontri sui temi del pacifismo, della legalità, dell'emarginazione sociale, del disagio giovanile, dell'immigrazione e di educazione alla legalità Ha svolto attività didattiche presso centri di formazione e istituti di istruzione superiore. Dal 2011 è membro dell’American Society of Criminology ed è stato ammesso alla National Italian American Bar Association. E' docente presso la Scuola di Formazione Forense FEst. Parla correntemente la lingua inglese e la lingua sp****la. E’ tra i legali fiduciari dei consolati Usa, Uk, South-Korea, Ecuador, Thailand

05/09/2026

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COMUNICATO STAMPA
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PER LA CASSAZIONE L’AUTOCERTIFICAZIONE HA VALORE PROBATORIO E IL GIUDICE NON PUÒ SINDACARNE L'ATTENDIBILITÀ

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4953/2023: chiariti i limiti del sindacato giudiziale sulle dichiarazioni sostitutive del reddito e il ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

ROMA – Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'autocertificazione presentata dal richiedente possiede piena valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito per valutarne l'attendibilità o la verosimiglianza. A stabilirlo con fermezza è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4953/2023.

Il caso e la decisione del Tribunale di Roma
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma, dell'opposizione promossa da un imputato avverso i decreti che avevano respinto le sue istanze di ammissione al patrocinio gratuito.

L'Autorità giudiziaria di merito aveva motivato il diniego ritenendo "non verosimile" la dichiarazione dell'istante di non aver percepito alcun reddito nel 2016. Poiché il richiedente conviveva con i genitori in età lavorativa e con una sorella minore, il Tribunale ha reputato non credibile che l'intero nucleo familiare avesse vissuto privo di entrate, sostenendo che avrebbero quantomeno avuto diritto a misure di sostegno al reddito.

I motivi del ricorso in Cassazione
La difesa dell'imputato ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, evidenziando che nella dichiarazione sostitutiva erano state fornite precise spiegazioni sulla condizione economico-patrimoniale della famiglia:

Risparmi pregressi: Nel 2016 l'istante e i familiari si erano sostentati grazie ai risparmi accumulati dai genitori in precedenti periodi lavorativi prima di rimanere disoccupati.

Spese abitative ridotte: Il nucleo risiedeva in un alloggio di edilizia residenziale pubblica con un canone mensile di soli 45,00 Euro.

Redditi successivi trasparenti: Nel 2017 è stato dichiarato un reddito di 5.786,00 Euro derivante dal lavoro della madre e da sussidi statali (Carta acquisti).

La difesa ha eccepito che il giudice non avrebbe dovuto valutare la verosimiglianza del reddito dichiarato, spettando per legge unicamente all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza effettuare i controlli di veridicità ed eventualmente richiedere la revoca del beneficio.

Il principio di diritto fissato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale di Roma e ribadendo un fondamentale principio di diritto:

"Ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata."

31/08/2026

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: COMPENSO MATURATO DAL DIFENSORE D'UFFICIO ANCHE PER LE UDIENZE DI MERO RINVO
La Corte di Cassazione (ord. n. 4539/2025) chiarisce che la presenza del legale garantisce il diritto costituzionale alla difesa dell'imputato irreperibile. Il tempo e la complessità dell'udienza incidono unicamente sul "quantum", non sull'"an" del compenso.
Con l’ordinanza n. 4539 del 20 febbraio 2025 (Pres. Mocci, Est. Pirari), la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito un principio fondamentale a tutela dell'attività forense e delle garanzie processuali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
La Suprema Corte ha stabilito che il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto a maturare l'onorario anche in caso di partecipazione a udienze di mero rinvio.
La Massima Ufficiale
«In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile matura l'onorario anche in caso di partecipazione a udienze di mero rinvio poiché il tempo necessario allo svolgimento della prestazione incide esclusivamente sul quantum del compenso, non sull'an, considerato che nel processo penale l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria, che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza e che il rinvio può essere determinato (come nella specie) dalla necessità di effettuare ricerche dell'imputato.»
I Punti Chiave della Decisione
1. Assistenza Obbligatoria e Presidio Processuale: Nel processo penale la difesa è un presidio irrinunciabile. Il difensore d’ufficio svolge la sua funzione garantendo la regolarità del contraddittorio anche solo attraverso la sua necessaria presenza fisica e tecnica in aula.
2. Distinzione tra "An" e "Quantum": La natura interlocutoria o la breve durata dell'udienza non cancellano il diritto all'onorario (an), ma rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare (quantum).
3. Fisiologia del Processo nei Confronti dell'Irreperibile: I rinvii necessari per effettuare le ricerche dell'imputato o per completare le notifiche rientrano nella dinamica ordinaria del procedimento penale e richiedono la costante presenza del legale designato.
Implicazioni per l'Avvocatura
La pronuncia della Cassazione supera le prassi e i decreti di liquidazione che negavano il compenso per le udienze cosiddette "fisiologiche" o di rinvio, riconfermando la dignità della prestazione professionale del difensore d'ufficio nominato a tutela dei soggetti irreperibili.

29/08/2026

GIUSTIZIA E PRIVACY: LA CASSAZIONE CHIARISCE CHE IL CONSENSO DELL’INDAGATO NON BASTA PER L’ACCESSO DELLA POLIZIA AI MESSAGGI SULLO SMARTPHONE

Con la sentenza n. 1269 del 2025, la Suprema Corte stabilisce che l’esame delle chat private richiede sempre un decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria. L'accesso autonomo della Polizia Giudiziaria rischia di invalidare le prove.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1269/2025, ha stabilito un fondamentale principio di diritto in materia di indagini penali e tutela dei diritti fondamentali: la Polizia Giudiziaria non può accedere ai messaggi di testo e alle chat presenti sullo smartphone di un indagato sulla base del solo consenso informale di quest'ultimo. Per esaminare il contenuto dei messaggi è inderogabilmente necessario un decreto di sequestro della corrispondenza emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Il Caso
Nel corso di un controllo, gli agenti di Polizia Giudiziaria avevano ottenuto il consenso dell'indagato per visionare il contenuto dei messaggi salvati sul suo dispositivo cellulare. Gli esiti di tale consultazione erano stati successivamente utilizzati nell'ambito del procedimento penale. La Suprema Corte ha tuttavia censurato tale prassi, accogliendo il ricorso della difesa e precisando i limiti operativi delle forze dell'ordine.

Il Quadro Normativo: L'articolo 254 c.p.p.
La Suprema Corte ha ricordato che:

I messaggi salvati sono corrispondenza: Le chat e le conversazioni memorizzate nello smartphone mantengono la natura giuridica di corrispondenza riservata (tutelata dall'art. 15 della Costituzione) anche dopo la loro ricezione e lettura.

Riserva di giurisdizione: L'art. 254 c.p.p. riserva in via esclusiva al Magistrato (PM o Giudice) il potere di disporre il sequestro e l'esame della corrispondenza.

Limiti della Polizia Giudiziaria: Gli agenti di PG devono limitarsi a sequestrare il dispositivo materiale, astenendosi dal consultare o analizzare autonomamente i dati in esso contenuti prima dell’emissione del relativo provvedimento giudiziario.

Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce che la violazione delle garanzie procedurali inficia la legittimità delle modalità di acquisizione delle prove. Le iniziative autonome delle forze dell'ordine, anche se fondate sul presunto "consenso" dell'indagato rilasciato durante un controllo, rischiano di compromettere l'utilizzabilità processuale dei dati messi a verbale.

15/08/2026

PACCHETTO TURISTICO E MALATTIA SOPRAVVENUTA : LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO AL RIMBORSO INTEGRALE PER IMPOSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLA VACANZA, ANCHE IN PRESENZA DI ASSICURAZIONE
L'ordinanza n. 17136/2026 della Suprema Corte stabilisce che la malattia grave del viaggiatore o di un congiunto fa ve**re meno la «causa concreta» del contratto di pacchetto turistico. L'organizzatore è tenuto alla restituzione dell'intero importo.
Nei contratti di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di usufruire del viaggio per cause non imputabili al consumatore (come un’improvvisa malattia) comporta l'estinzione automatica del contratto per irrealizzabilità della «causa concreta» (la finalità turistica) e dà diritto al rimborso integrale del prezzo versato.
A chiarirlo con decisione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17136/2026, intervenuta per delimitare i confini tra la disciplina speciale del recesso del viaggiatore (art. 41 Codice del Turismo) e i rimedi generali del codice civile (art. 1463 c.c. sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta).
La vicenda processuale
Due turisti (Tizio e Caio) avevano acquistato due distinti pacchetti di viaggio per un soggiorno a Londra tramite l'operatore Alfa s.r.l. A ridosso della partenza, la malattia della moglie di uno dei viaggiatori (e cognata dell'altro) ha reso impossibile l'effettuazione del soggiorno.
Di fronte al rifiuto dell'operatore turistico, che pretendeva di trattenere il corrispettivo trattando l'evento come un "recesso volontario" soggetto a penali e rinviando i clienti all'eventuale indennizzo della polizza assicurativa:
Il Giudice di Pace di Matera aveva accolto le domande dei viaggiatori, ordinando la restituzione integrale delle somme ex art. 1463 c.c.
Il Tribunale di Matera (in sede d'appello) aveva ribaltato la decisione, ritenendo che la presenza della polizza assicurativa e la disciplina dell'art. 41 Cod. Tur. escludessero la risoluzione del contratto.
La Corte di Cassazione ha infine cassato la sentenza di secondo grado, accogliendo le tesi dei consumatori e rinviando la causa al Tribunale di Matera in diversa composizione.
I punti chiave chiariti dalla Cassazione
1. Piano distinto tra recesso ed estinzione del contratto: La disciplina del recesso volontario previsti dall'art. 41 del Codice del Turismo opera sul piano dell'autonomia privata e non esclude né neutralizza la risoluzione generale per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione.
2. La rilevanza della causa concreta: Nel viaggio "tutto compreso", le singole prestazioni erogate sono coordinate per realizzare la "finalità turistica" (relax, svago, piacere). Se un evento imprevisto impedisce al cliente di fruire del viaggio, viene meno l'interesse del creditore e cade la causa stessa del contratto.
3. Ininfluenza della polizza assicurativa sul contratto principale: L'esistenza di una polizza contro l'annullamento regola unicamente i rapporti tra assicurato e assicuratore e non può essere utilizzata dal giudice per declassare l'impossibilità fruitiva a un semplice "recesso volontario".
Principio di Diritto (Cass. Ord. n. 17136/2026):
«Nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell'obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del codice del turismo — che opera su un piano distinto — possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto.»

12/08/2026

"MINOR ISSUE" (Circolare No. 65050)
Italian Ministry of the Interior Issues new Guidance

On August 10, 2026, the Italian Ministry of the Interior published Circolare No. 65050, providing binding directives to prefectures, municipalities (comuni), and the Ministry of Foreign Affairs (MAECI) following the Supreme Court of Cassation (United Sections) ruling on the Minor Issue.

Note: This directive is entirely separate from DL 36/2025 and does not impact the pending CJEU referral from the Constitutional Court.

Pre-2023 Legal Standard Restored: The Ministry has reinstated the historical interpretation of Article 7, Law 555/1912.

Circolare 43347 Revoked: The October 3, 2024 guidance—which originally triggered the expanded enforcement of the Minor Issue—is officially superseded for naturalizations occurring between July 1, 1912, and August 15, 1992.

Scope of the 1912–1992 Window: Parent naturalizations occurring on or before June 30, 1912, remain governed by the 1865 Civil Code (where traditional minor restrictions still apply). This effectively eliminates the broader "expanded" minor issue applied in recent years.

Protection for Pre-Decree Filings: Applications originally submitted before March 27, 2025, will be reviewed based on the legal framework in force as of that date. Article 3-bis of Law 7/2025 will not apply retroactively to these files.

Reexamination Protocol (Riesame): If your application was rejected solely due to the Minor Issue, do not file a new application. You must request a formal administrative review (riesame) directly from the consulate or comune that issued the original denial, even if you currently reside elsewhere.

The Ministry explicitly confirmed that a parent acquiring foreign naturalization during their child's minority "does not cause the child to lose Italian citizenship, and the line of transmission is therefore not broken."

10/08/2026

GATTO ATTRAVERSA LA STRADA E PROVOCA INCIDENTE MORTALE: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI DELLA TUTELA EX ART. 2051 C.C.
L'improvviso attraversamento di un animale unito all'imprudenza del conducente esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada (Ord. Cassazione n. 37515/2022).
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 37515/2022, è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) applicata alla rete viaria e alla pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un gatto, unito alla condotta imprudente del guidatore, integra gli estremi del caso fortuito, interrompendo così il nesso di causalità tra la strada/infrastruttura e l'evento dannoso.
La vicenda e l'iter giudiziario
La pronuncia nasce da un tragico incidente stradale nel quale un automobilista ha perso la vita dopo aver sterzato bruscamente per evitare un gatto in fase di attraversamento. A causa della velocità non adeguata alle condizioni del fondo stradale (reso viscido dalla pioggia e in prossimità di un'intersezione) e dell'usura degli pneumatici, il veicolo ha invaso la corsia opposta impattando contro un palo dell'illuminazione pubblica posto al margine della carreggiata.
Gli eredi della vittima avevano citato in giudizio l'ente proprietario della strada lamentando la posizione non conforme del palo della luce rispetto alle distanze minime di sicurezza previste dal D.M. 21/03/1988.
I principi stabiliti dalla Corte
La Suprema Corte, confermando la sentenza d'appello, ha rigettato il ricorso degli eredi ribadendo fondamentali principi di diritto:
Natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c.: La responsabilità del custode è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, ossia un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Integrazione del caso fortuito: Il fattore esterno non deve necessariamente essere un evento naturale, ma può consistere anche nell'azione improvvisa di terzi (l'attraversamento dell'animale) combinata con la condotta colposa della stessa vittima (velocità eccessiva, guida non prudente e cattivo stato di manutenzione dei pneumatici).
Interruzione del nesso causale: La posizione del palo della luce ha rappresentato una semplice coincidenza materiale e non la causa giuridica del sinistro, dal momento che il conducente aveva già del tutto perso il controllo del mezzo prima dell'impatto.

10/08/2026

DIRITTO DI FAMIGLIA E MANTENIMENTO FIGLI: PAGARE LA BABY-SITTER NON ESTINGUE L’ASSEGNO ORDINARIO. LA CASSAZIONE CHIARISCE LE REGOLE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

Con la sentenza n. 13023/2025 del Tribunale di Roma e l'ordinanza n. 4388/2022 della Cassazione, la giurisprudenza fissa i paletti su non compensabilità dell'assegno alimentare e azionabilità delle spese di babysitteraggio.

ROMA, 10 Agosto 2026 – Pagare direttamente la baby-sitter per la cura dei figli non esenta il genitore dall'obbligo di versare l'assegno mensile di mantenimento. Trattandosi di un'obbligazione alimentare destina a soddisfare le esigenze primarie di vita del minore, essa non è soggetta a compensazione. Contestualmente, la giurisprudenza chiarisce che le spese di babysitteraggio ordinarie e prevedibili possono essere recuperate direttamente con atto di precetto senza necessità di un nuovo giudizio.

Questo il quadro delineato da due significative pronunce di merito e di legittimità: la sentenza n. 13023/2025 del Tribunale Ordinario di Roma e l’ordinanza n. 4388/2022 della Corte di Cassazione.

1. Tribunale di Roma (Sent. n. 13023/2025): L'assegno di mantenimento non si compensa
La pronuncia del Tribunale di Roma origina dall'opposizione a un atto di precetto notificatogli dalla madre per il recupero di € 3.120,53 relativi a mensilità di mantenimento arretrate. Il padre sosteneva che il proprio debito fosse estinto per aver provveduto al pagamento diretto della baby-sitter a tempo pieno.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la tesi del padre, stabilendo il seguente principio:

«Pagare una baby sitter, anche a tempo pieno, non fa venir meno il debito per il mancato pagamento del mantenimento ai figli. Si tratta, infatti, di una obbligazione alimentare che non è soggetta a compensazione.»

L'assegno fissato dal giudice (pari a € 500,00 mensili nel caso di specie) ha natura omnicomprensiva per vitto, abbigliamento e alloggio. Il genitore non può arbitrariamente sostituire l'assegno con pagamenti diretti a terzi, né pretendere di compensare spese sostenute autonomamente con il contributo dovuto all'altro genitore per le esigenze primarie del figlio.

2. Corte di Cassazione (Ord. n. 4388/2022): Azionabilità delle spese di babysitteraggio
In tema di recupero delle spese sostitute per la baby-sitter, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per agire esecutivamente nei confronti del genitore inadempiente:

Distinzione delle spese:

Spese ordinarie: Esborsi certi nel loro costante e prevedibile ripetersi destinati ai bisogni ordinari (inclusa la baby-sitter se condivisa o prevista dai protocolli di famiglia).

Spese straordinarie: Spese imprevedibili e rilevanti che richiedono un'autonoma azione di accertamento.

Nessun nuovo titolo necessario: Quando la spesa di babysitteraggio è prevista dal "Protocollo Famiglia" recepito nel provvedimento del giudice, il credito è certo nell'an e determinabile nel quantum. Pertanto, il genitore collocatario può notificare direttamente l'atto di precetto senza doversi munire di un nuovo titolo giudiziale.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre, confermando la validità del precetto notificato dalla madre per il rimborso delle spese di baby-sitter sostenute e già parametrate nel provvedimento separativo.

10/08/2026

DECESSO PILOTA E ANNULLAMENTO DEL VOLO: SPETTA LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA AI PASSEGGERI ?

Con la sentenza nelle cause riunite TAP Portugal (C-156/22), e MyFlight (C-158/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce che l’assenza improvvisa del personale di bordo rientra nel normale rischio d’impresa e non costituisce una «circostanza eccezionale».
L’improvviso decesso o la malattia inaspettata di un membro dell’equipaggio non costituiscono una «circostanza eccezionale» ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004. Pertanto, in caso di cancellazione o grave ritardo del volo dovuto a tali eventi, la compagnia aerea è tenuta a corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri.
A ribadirlo con chiarezza è la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), intervenuta per definire i limiti della responsabilità dei vettori aerei di fronte alle emergenze sanitarie del personale di bordo.
Secondo la Corte, la gestione e la pianificazione del personale — inclusa la predisposizione di soluzioni per far fronte all’assenza improvvisa di un membro dell’equipaggio indispensabile alla partenza — rientrano nel normale esercizio dell’attività d’impresa di un vettore operativo.
Pur riconoscendo la natura tragica e imprevista di un decesso a livello umano, i giudici europei evidenziano come tali eventi non siano estranei al rischio d’impresa. Di conseguenza, il vettore aereo ha l'obbligo di adoperarsi per riorganizzare tempestivamente il volo o sostituire il personale mancante, e non può invocare la causa di forza maggiore per negare il risarcimento ai clienti.
I diritti dei passeggeri in sintesi
In applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004:
Obbligo di risarcimento: Salvo che non abbia adottato tutte le misure organizzative idonee e non sia stata comunque in grado di evitare la cancellazione, la compagnia deve erogare la compensazione pecuniaria previsti dalla legge (da 250 € a 600 € a seconda della distanza della tratta).
Tutela rafforzata: La decisione stabilisce un principio fondamentale a tutela dei viaggiatori, impedendo che l'incertezza gestionale dei vettori venga traslata sui diritti dei passeggeri

27/07/2026

RENUNCIATION OF CITIZENSHIP AND MINOR CHILDREN Judgment of the JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION
Number: 24045, dated July 26, 2026
1) “The provisions of Article 3-bis of Law No. 91 of 1992, introduced by Article 1 of Decree-Law No. 36 of 2025, as converted and amended by Law No. 74 of 2025, is not applicable, by express provision of the legislature, to legal actions seeking a determination of citizenship status filed before March 27, 2025, which remain governed by the legislation previously in force”;
2) “ pursuant to Article 7 of Law No. 555 of 1912, a minor who has not been emancipated, born abroad to an Italian citizen in a country of residence where citizenship is acquired by birth under the principle of ius soli, is a dual citizen by law from birth and RETAINS Italian citizenship even in the event of naturalization or loss of citizenship by the Italian citizen parent
3) “Pursuant to Article 12 of Law No. 555/1912, only a minor who has not been emancipated and who holds exclusively Italian citizenship may be subject to the effects of the loss of citizenship by the parent with whom the minor shares residence, where, under the law of the foreign state, the minor may acquire (not by birth) foreign citizenship”

27/07/2026

RINUNCIA ALLA CITTADINANZA E FIGLI MINORI Sentenza SEZIONI UNITE CASSAZIONE
Numero: 24045, del 26/07/2026
Le Sezioni Unite civili, in relazione ad un ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di minori, figli di un soggetto, nato cittadino italiano, la cui madre, nata a sua volta cittadina italiana, era stata naturalizzata in Venezuela, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «la disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore»;
2) «ai sensi dell’art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e CONSERVA LA CITTADINANZA italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione»;
3) «ai sensi dell’art. 12 della l. n. 555 del 1912, soltanto il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare (a titolo non originario) quella straniera»;
iv) «la piena equiparazione della madre al padre che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983 opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune».

Indirizzo

Via P Frustaci 10 Napoli/
Naples
80142

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