Studio Legale Nappi e Associati - Avv. Michele Nappi

Studio Legale Nappi e Associati - Avv. Michele Nappi ⚖️ Commerciale, assicurativo, bancario, esecuzioni, famiglia, proprietà, locazioni condominio, IT Law

Lo Studio Legale Nappi e Associati, con sede a Napoli, ha consolidato nel corso di questi decenni ampie aree di competenza che spaziano tra i settori del diritto commerciale, del diritto delle assicurazioni, del diritto dell’esecuzione forzata, del diritto bancario, del diritto delle relazioni familiari, del diritto delle nuove tecnologie e dell’assistenza nelle questioni concernenti i diritti rea

li, di proprietà, delle locazioni e del condominio. L’alto livello di specializzazione professionale conseguito grazie ad una continua attività di aggiornamento sulle novità dottrinarie e giurisprudenziali, unitamente ad una clientela costituita in massima parte da importanti imprese, banche, e società di assicurazioni, consente oggi allo Studio Legale Nappi e Associati di affrontare in maniera estremamente efficace tutte le questioni tecnico-giuridiche più complesse, e sorte dinanzi ogni grado di giurisdizione. Lo Studio offre consulenza e assistenza tramite attività stragiudiziali volte ad agevolare e risolvere le criticità nell’area di interesse del cliente, ma non solo. Lo Studio Legale Nappi e Associati, infatti, nelle proprie aree di specializzazione assiste i propri clienti anche nelle controversie dinanzi le varie Autorità Giudiziarie, e di ogni grado.

26/08/2026

Con Pietro Rescigno scompare non soltanto un Maestro del diritto civile, ma una forma alta di intendere il mestiere del giurista: studiare le norme senza mai separarle dalla persona, dalla società e dal tempo in cui sono chiamate a vivere.

La sua opera ha insegnato a generazioni di giuristi che il diritto non é soltanto sistema e tecnica, ma cultura, responsabilità e comprensione dell'esperienza umana.

Alla sua lezione, scientifica e civile va il rispettoso ricordo dello Studio Legale Nappi e Associati - Avv. Michele Nappi

23/08/2026

La responsabilità del medico per mancata diagnosi di malformazioni fetali sussiste anche nei confronti del padre e dei fratelli del neonato
Il Rag. Esposito ha proposto un'azione giudiziale nei confronti del ginecologo Dott. Baddani al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla nascita "non desiderata" di un bambino affetto da gravi malformazioni.

Ragione fondante dell'azione proposta dal ragioniere era il fatto che egli, unitamente alla moglie, aveva ricevuto da parte del ginecologo, durante la gestazione, costanti rassicurazioni in ordine alla salute del nascituro, le quali avevano impedito di fatto alla madre di esercitare il proprio diritto alla interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, la malformazione derivava da un'infezione correttamente diagnosticata e comunicata alla madre, la quale però non era stata in alcun modo informata in ordine ai rischi connessi a tale tipologia di infezione.

In primo grado la domanda è stata accolta. Il ginecologo ha proposto quindi appello, e la Corte ha messo in evidenza il difetto di legittimazione attiva del ragioniere, motivando che legittimata ad agire sarebbe dovuta essere la madre del bambino.

Il ragioniere ha dunque proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto.
§ § § § § § §
La Suprema Corte, richiamando il principio già espresso nella sentenza n. 16754/2012 ha ribadito che la responsabilità del medico per mancata diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata sussiste, oltre che nei confronti della madre, anche in quelli del padre e dei fratelli e sorelle del neonato, che sono tutti soggetti protetti dal rapporto contrattuale intercorrente tra il sanitario e la gestante.

https://www.studiolegalenappi.it/la-responsabilita-del-medico-per-mancata-diagnosi-di-malformazioni-fetali-sussiste-anche-nei-confronti-del-padre-e-dei-fratelli-del-neonato

22/08/2026

Applicabile in via analogica la norma dell’art. 5, comma 9°, l. n. 898/1970 all’assegno di mantenimento
La signora Esposito ha impugnato presso la Corte di Appello di Crapanzano Terme la sentenza con la quale il giudice di primo grado dichiarò la separazione personale dal coniuge, al fine di ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento.

Al termine del giudizio, però, l'Ecc.ma Corte ha rigettato la domanda sul solo ed esclusivo presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'effettivo reddito prodotto dal coniuge.

La signora Esposito è stata dunque costretta a proporre ricorso per cassazione, lamentando come il giudice di seconde cure abbia rigettato la propria domanda senza far uso del potere di disporre indagini sul reddito, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del coniuge della nostra Cliente.

Tale potere, infatti, è attribuito al giudice di merito, con riferimento alla determinazione dell'assegno divorzile, dall'art. 5, comma 9°, della legge n. 898 del 1970, ed è, come sancito dalla Suprema Corte stessa, applicabile analogicamente anche alla separazione personale.
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La Suprema Corte le ha infatti dato ragione riprendendo il principio espresso nella sentenza n. 10344/2005 nella quale è stato statuito che anche in materia di separazione dei coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento, deve ritenersi applicabile in via analogica - stante l'identità di ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno in questione - la norma dell'art. 5, comma 9°, della legge n. 898 del 1970, la quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, stabilisce che >.

https://www.studiolegalenappi.it/applicabile-in-via-analogica-la-norma-dellart-5-comma-9-l-n-898-1970-allassegno-di-mantenimento

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Naples
80121

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