22/08/2026
Applicabile in via analogica la norma dell’art. 5, comma 9°, l. n. 898/1970 all’assegno di mantenimento
La signora Esposito ha impugnato presso la Corte di Appello di Crapanzano Terme la sentenza con la quale il giudice di primo grado dichiarò la separazione personale dal coniuge, al fine di ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento.
Al termine del giudizio, però, l'Ecc.ma Corte ha rigettato la domanda sul solo ed esclusivo presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'effettivo reddito prodotto dal coniuge.
La signora Esposito è stata dunque costretta a proporre ricorso per cassazione, lamentando come il giudice di seconde cure abbia rigettato la propria domanda senza far uso del potere di disporre indagini sul reddito, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del coniuge della nostra Cliente.
Tale potere, infatti, è attribuito al giudice di merito, con riferimento alla determinazione dell'assegno divorzile, dall'art. 5, comma 9°, della legge n. 898 del 1970, ed è, come sancito dalla Suprema Corte stessa, applicabile analogicamente anche alla separazione personale.
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La Suprema Corte le ha infatti dato ragione riprendendo il principio espresso nella sentenza n. 10344/2005 nella quale è stato statuito che anche in materia di separazione dei coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento, deve ritenersi applicabile in via analogica - stante l'identità di ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno in questione - la norma dell'art. 5, comma 9°, della legge n. 898 del 1970, la quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, stabilisce che >.
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