22/04/2021
L’assegno di mantenimento, una volta ottenuto, non è immodificabile o irrevocabile. Infatti, a determinate condizioni, può esserne modificato l’importo (in aumento o diminuzione) oppure può essere revocato.
La revisione o revoca può avvenire:
su accordo dei coniugi,
o all’esito di una procedura giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi (art. 156 c. 7 c.c.).
Per giustificati motivi si intende la presenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza che ha attribuito l’assegno di mantenimento. In linea generale, può trattarsi di miglioramenti o peggioramenti della situazione economica, oppure della convivenza del coniuge beneficiario dell’assegno o del coniuge obbligato. In ogni caso la revisione non è mai automatica ma va valutata caso per caso. Di seguito, una sintetica esemplificazione della casistica più ricorrente.
Le modifiche migliorative
I miglioramenti possono riguardare:
il coniuge obbligato; ad esempio, il coniuge onerato dell’assegno ottiene un aumento di stipendio. Quindi, il coniuge beneficiario, che riceve un assegno più basso del dovuto, può chiedere la revisione in aumento dell’assegno a causa della promozione sul lavoro del coniuge obbligato, che ha ottenuto uno scatto di stipendio;
il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora l’avente diritto trovi un posto di lavoro a tempo indeterminato, il coniuge obbligato può chiedere la revisione al ribasso dell’assegno (o la sua revoca).
Le modifiche peggiorative
Le modifiche peggiorative possono riguardare:
il coniuge obbligato, ad esempio, ha perso il posto a tempo pieno e lavora solo part time, quindi, chiede la riduzione della misura dell’assegno per le mutate condizioni reddituali;
il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora perda il lavoro, può chiedere di ottenere l’assegno di cui non era titolare o un aumento di quello già percepito.
Inizio della convivenza
L’inizio della convivenza può riguardare:
il coniuge obbligato, in tal caso, qualora con la creazione del nuovo nucleo familiare, sia arrivato anche un figlio, l’onerato può chiedere la riduzione del contributo;
il coniuge beneficiario, in tal caso, la creazione di un nuovo nucleo familiare potrebbe comportare la perdita del diritto all’assegno, a prescindere dal miglioramento della condizione economica derivante dalla nuova situazione familiare ( 32871/2018).
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