Petagna & Partners Avvocati

Petagna & Partners Avvocati Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Petagna & Partners Avvocati, Avvocato e studio legale, Via Alessandro Scarlatti, 32, Naples.

Dalla partnership tra la Petagna & Partners Avvocati, lo Studio Legale Fontana e lo Studio di Consulenza Castellano, nas...
16/11/2021

Dalla partnership tra la Petagna & Partners Avvocati, lo Studio Legale Fontana e lo Studio di Consulenza Castellano, nasce la PFC Avvocati e Consulenti.

È on line il nuovo sito internet che vi permetterà di conoscere la nostra storia, le aree di attività, i nostri profili, i nostri contatti e tanto altro.

Vi invitiamo a prenderne visione, ricordandovi il nostro modo di vedere le cose:

"Dietro ogni problema c'è un'opportunità"
(Galileo Galilei)

Lo Studio PFC Petagna Fontana Castellano, Avvocati e Consulenti nasce dalla partnership tra gli Studi Petagna & Partners Avvocati Napoli, Avv. Fontana e dallo studio di consulenza Castellano, dettata dall'intuizione di offrire alla propria clientela un'attività di assistenza legale e consulenza di ...

04/04/2021
PROROGA CARTELLE nel DL Fiscale torna il rinvio dei termini di prescrizione e decadenzaProroga delle cartelle esattorial...
21/10/2020

PROROGA CARTELLE

nel DL Fiscale torna il rinvio dei termini di prescrizione e decadenza

Proroga delle cartelle esattoriali fino a fine 2020, ma con il ritorno del rinvio dei termini di prescrizione e decadenza. Il Decreto Fiscale approvato dal Governo ripesca una norma prevista dal Cura Italia, concedendo due anni di tempo in più al Fisco per notificare gli atti in scadenza nel 2020. 12 mesi in più, invece, per quelli in scadenza nel 2021.

Nel testo snello della bozza attualmente disponibile, torna la proroga dei termini di prescrizione e decadenza concessa al Fisco per gli atti in scadenza nel 2020, e non solo. Anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel 2021, all’Amministrazione Finanziaria vengono concessi 12 mesi di tempo in più.

Se da un lato si tratta di una disposizione necessaria, considerando l’interruzione dell’attività ordinaria dall’8 marzo e, per effetto della proroga, fino al 31 dicembre 2020, il tema è destinato a far discutere, in quanto è evidentemente una norma eccessivamente sbilanciata in favore del Fisco.

COVID 19 E DIRITTI DEI LAVORATORI STAGIONALI NELL'UE: LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEAIn determinati periodi del...
23/07/2020

COVID 19 E DIRITTI DEI LAVORATORI STAGIONALI NELL'UE:
LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In determinati periodi dell'anno alcuni settori dell'economia europea, in particolare il settore agroalimentare e quello del turismo, dipendono dal contributo dei lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri o dai paesi terzi. Molto spesso questi lavoratori conservano la loro residenza principale nel paese di origine e si trasferiscono temporaneamente in uno Stato membro per svolgervi un'attività soggetta al ritmo delle stagioni.

I lavoratori stagionali transfrontalieri godono di un'ampia serie di diritti, che possono variare a seconda che si tratti di cittadini dell'Unione o di paesi terzi. A causa della natura temporanea del loro lavoro e delle particolari circostanze in cui lo svolgono, essi possono però essere maggiormente esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie. La pandemia di COVID-19 ha reso più visibili queste condizioni e le ha talvolta aggravate. Ha anche mostrato che questi problemi possono in alcuni casi portare a un'ulteriore diffusione di malattie infettive e aumentare il rischio di cluster di COVID-19.

Su queste premesse la Commissione Europea ha sentito la necessità di adottare con urgenza misure appropriate e fornire alcuni orientamenti (Linee guida) al fine di garantire la protezione dei lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia in atto. Il documento, in particolare, fornisce indicazioni alle Autorità nazionali, alle parti sociali e ai lavoratori stagionali per assicurarne diritti, salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte:
https://ec.europa.eu

23/07/2020

AVVOCATI, NIENTE PIÙ OSTACOLI PER LE NOTIFICHE VIA PEC AGLI UFFICI PUBBLICI

Il Decreto Legge Semplificazioni spinge la giustizia digitale e prova a eliminare le file degli avvocati per notificare gli atti (cartacei) alle pubbliche amministrazioni. Per farlo, permette ai professionisti di usare gli indirizzi di posta elettronica certificata anche delle Pa che non hanno ancora comunicato - benché il termine sia scaduto da quasi sei anni - il recapito da utilizzare al Reginde, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia. Infatti, per le notifiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, gli avvocati possono ora attingere anche a un altro elenco di Pec, più datato del Reginde e più completo: l’Ipa, l’indice dei domini digitali della pubblica amministrazione gestito dall’Agid, l’agenzia per l’Italia digitale.

L’obiettivo dichiarato dalla relazione al decreto legge è proprio quello di superare i problemi e i rallentamenti provocati dalla mancata comunicazione al Reginde da parte di molte pubbliche amministrazionidell’indirizzo Pec a cui ricevere le notificazioni. Una mancanza che, finora, ha costretto gli avvocati a utilizzare le “tradizionali” notifiche cartacee. Poco importava che l’ufficio destinatario fosse dotato di uno o più recapiti Pec, elencati nell’Indice dei registri Pa, ma non nel Reginde.

🔹L’impasse tra Reginde e Ipa

Mentre, infatti, in passato gli avvocati potevano utilizzare gli indirizzi raccolti nell’Ipa per le notifiche, la situazione è cambiata con il decreto legge 179/2012, che ha tenuto a battesimo il Reginde e l’ha individuato come l’unico elenco “ufficiale” dei recapiti della Pa, gestito dal ministero della Giustizia e consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

Il decreto legge 179/2012 aveva fissato anche una data, il 30 novembre 2014, entro la quale le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo Pec al Reginde. Ma tante Pa (come, ad esempio, l’Inps) non lo hanno ancora fatto. Il risultato erano le file agli sportelli delle notifiche tradizionali, anche nel periodo di emergenza sanitaria, visto che la notifica effettuata a mezzo Pec a un indirizzo non compreso nel Reginde era considerata nulla, in base all’articolo 160 del Codice di procedura civile, come ribadito a più riprese dalla Corte di cassazione.

🔹Via libera all’uso dell’Ipa

Dagli avvocati più volte è arrivata la richiesta di modificare questa situazione, già costata cara, visto che le notifiche cartacee hanno costituito un notevole aggravio di spese sia a carico dello Stato che degli avvocati. Ora il decreto semplificazioni, con una norma (l’articolo 28 del decreto legge 76/2020) che si applica da subito (il Dl è in vigore dal 17 luglio), colma un ritardo e ammette che gli avvocati possano attingere all’Ipa quando l’amministrazione a cui devono notificare un atto non ha comunicato la Pec al Reginde.

Si precisa anche che, se nell’Ipa sono indicati più recapiti Pec, l’atto va notificato all’indirizzo primario indicato, secondo le linee guida Agid, nella sezione «ente» dell’elenco. Si possono anche utilizzare gli indirizzi degli organi e delle articolazioni territoriali delle Pa raccolti nell’Ipa.

(Fonte: Il Sole 24 ore)

PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL TAX CREDIT SULLE COMMISSIONIL’orientamento dello Stato italiano è cercare...
01/07/2020

PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 1° LUGLIO AL VIA IL TAX CREDIT SULLE COMMISSIONI

L’orientamento dello Stato italiano è cercare di traghettare l’Italia verso una modalità di pagamento cashless e adottare nuove misure di contrasto all’evasione, ad esempio misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, modifiche al regime sull’utilizzo del contante, credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici.

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, ha previsto un credito d imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Le modalità attuative, i termini ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono osservare, per la trasmissione telematica all’Agenzia, sono state stabilite nel provvedimento del 29 aprile 2020 (n. prot. 181301/2020) dando così il via al credito d’imposta dal 1° luglio 2020 sulle spese e commissioni.

Sarà in vigore, inoltre, dal 1° luglio anche il nuovo limite all’utilizzo del contante così come previsto dall’art. 49 comma 3-bis del D.Lgs. n. 231/2007 come inserito dall’art.18 comma 1 lettera a) del DL 124/2019 (c.d. DL Fiscale).

🔷 TAX CREDIT SUI COSTI E COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI: SOGGETTI BENEFICIARI 🔷

Potranno accedere al credito d’imposta, istituito dall’art. 22 del DL 124/2019, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro. indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività.

🔷AMBITO OGGETTIVO🔷

Le operazioni agevolate sono rappresentate da cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali i cui pagamenti sono effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’ obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamenti elettronico tracciabile, secondo l’allegato tecnico al provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile2020, i bollettini postali e gli assegni.

L’agevolazione spetta per i costi addebitati e per le commissioni addebitate sulle transazioni con strumenti di pagamento tracciabili. Rientrano nella definizione di «commissione», secondo quanto si legge nel citato provvedimento, anche i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

🔷CALCOLO E MODALITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA🔷

Il benefìcio consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti elettronici. Tale credito d’imposta è da utilizzare esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.

Secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile, i soggetti beneficiari che abbiano stipulato una convenzione per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, riceveranno nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.

Il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

🔷CONSERVAZIONE DEI DATI PER DIECI ANNI🔷

I beneficiari del credito d’imposta saranno tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche per dieci anni a partire da quello in cui l’agevolazione è stata fruita.

🔷NUOVO LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE🔷

Il Decreto fiscale collegato D.L. n. 124/2019 alla manovra di Bilancio, che contiene diverse misure volte a limitare l'uso del contante e incentivare quello della moneta elettronica al fine di contrastare l’evasione fiscale, ha introdotto il nuovo limite all’uso dei contanti a partire dal 1° luglio 2020 pari a 2.000 euro; ciò comporta che:

fino a 1.999 euro è possibile la dazione in contanti ad altro soggetto;
da 2.000 euro è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.
Questo limite subirà un ulteriore abbassamento il 1° gennaio del 2022. Infatti, da quella data il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a 999,99 euro.

Le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti sono state recentemente riformate dal D.Lgs. n. 90/2017. È stato introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, nel quale si prevede che:

per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro.
per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro.

🔷IMPATTO SUI PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO🔷

Il nuovo limite al contante, oltre a comportare un illecito per chi commette o collabora alla sua commissione accettando il pagamento oltre il limite, coinvolge anche i destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti.

I professionisti, infatti, hanno l’obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

In caso di omessa segnalazione dell’infrazione, la sanzione resta a 3.000 euro.

(Fonte: Altalex)

DECRETO GIUSTIZIA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA "Convertito in legge il D.L. n. 28/2020: al via la App Immuni, stretta sui...
26/06/2020

DECRETO GIUSTIZIA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

"Convertito in legge il D.L. n. 28/2020: al via la App Immuni, stretta sui benefici carcerari e arresti domiciliari, misure per la giustizia civile"

Con 256 voti favorevoli e 159 contrari, nella seduta del 25 giugno la Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento, molte delle quali inserite ex novo nel corso della conversione parlamentare.

🔶 Il sistema di tracciamento dei dati: la App Immuni 🔶

In sede di conversione in legge è stata integralmente confermata l'introduzione del sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid-19 (nota come "App Immuni").

Il nuovo regime prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che, su base volontaria, installeranno sui propri cellulari l'apposita applicazione.

Il decreto fissa le linee guida per il funzionamento del sistema, che deve essere reso operativo con un apposito decreto ministeriale, dopo il parere positivo del Garante Privacy.

Questi i principi e le condizioni che devono essere rispettati:

la piattaforma è affidata con esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da soggetti pubblici o società a totale partecipazione pubblica; i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma sono di titolarità pubblica;

informativa e trasparenza: prima di attivare l'app, agli utenti vengono date informazioni chiare circa le finalità e le operazioni di trattamento, le tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e i tempi di conservazione dei dati

possono essere raccolti solo dati necessari ad avvisare gli utenti di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19 e ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in loro favore;

i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella indicate, salvo l'utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;

i dati di prossimità dei dispositivi saranno resi anonimi o, se non è possibile, pseudonimizzati; in ogni caso è esclusa la geolocalizzazione dei singoli utenti;

la conservazione dei dati relativi ai contatti, anche nei cellulari, sarà limitata al tempo strettamente necessario;

l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti dei dati personali saranno interrotti nel momento in cui sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data saranno cancellati o resi definitivamente anonimi tutti i dati personali trattati.

l'uso dell'app avverrà su base volontaria e il mancato utilizzo non avrà conseguenze o limiti riguardo "all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati".

🔶 Ordinamento penitenziario: stretta su detenzione domiciliare, permessi e differimento pena per ragioni di salute🔶

Le polemiche sorte nelle scorse settimane a seguito delle scarcerazioni di alcuni boss della criminalità organizzata disposte dalla magistratura di sorveglianza per ragioni legate all'emergenza sanitaria hanno indotto il Governo prima, e il Parlamento poi, ad apportare un giro di vite alle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di accesso alla detenzione domiciliare, ai permessi e al differimento della pena per ragioni di salute.

E' stata confermata la stretta alla disciplina della detenzione domiciliare e dei permessi introdotta con il decreto-legge n. 28:

per la detenzione domiciliare, sulla richieste presentate da detenuti per reati di mafia o terrorismo, prima di decidere l'organo competente dovrà chiedere il parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza; se si tratta di persona sottoposta al regime del carcere duro (art. 41-bis ord. pen.), il parere va richiesto al Procuratore Nazionale Antimafia, il quale valuterà se persistono o meno collegamenti con l'ambiente criminale o se si tratta di persona socialmente pericolosa.

Salvo esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di 24 ore dalla richiesta dei pareri; i pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di 2 e 15 giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei termini indicati.

In sede di conversione sono state introdotte disposizioni più stringenti in tema di detenzione domiciliare e differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 riguardanti persone condannate e internate per reati associativi di mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti e per i detenuti al 41-bis. Vediamo più da vicino quali sono le novità:

per i soggetti ammessi alla detenzione domiciliare e al differimento della pena per le ragioni legate all'emergenza sanitaria, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia per i soggetti già sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.

La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima dei 15 giorni, nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale (Presidente della Giunta regionale) sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal DAP informazioni in merito all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio e la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Le nuove si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati dopo il 23 febbraio 2020.

🔶Sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per ragioni legate all'emergenza sanitaria🔶

Analoghe misure restrittive sono state adottate con riferimento ai casi di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19:

Quando sia disposta la sostituzione della misura, il Pm deve verificare se permangono i motivi entro i 15 giorni successivi e, a seguire, con cadenza mensile, a meno che il DAP comunichi che sono disponibili strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.

Quando mutano le condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati, il Pm chiede al giudice di ripristinare la custodia in carcere, se ritiene che persistano le originarie esigenze cautelari. Prima di provvedere il giudice sente l'autorità sanitaria regionale (nella persona del Presidente della Giunta regionale) riguardo alla situazione sanitaria locale e acquisisce dal DAP informazioni circa l'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia carceraria senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Se necessario il giudice può disporre, anche d'ufficio, accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia.

Anche in relazione a queste misure le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

🔶Rinvio al 31 agosto per la riforma delle intercettazioni🔶

E' confermato il rinvio al 1° settembre dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni. Le nuove norme si applicano infatti ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

🔶Novità per il processo e la giustizia civile🔶

Importanti novità sono state introdotte nel corso del dibattito parlamentare anche sul fronte della giustizia civile.

🔹Udienze da remoto 🔹

Si conferma la possibilità di svolgimento dell'udienza da remoto, che deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Ora viene aggiunta la precisazione per cui "il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”.

🔹Deposito telematico degli atti🔹

Una disposizione inserita in sede di conversione stabilisce che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salva la possibilità di deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti.

🔹Procedimento di mediazione🔹

Nelle procedure di mediazione è già previsto che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possano svolgersi in via telematica se tutte le parti coinvolte nel procedimento vi consentono. Anche successivamente a questo periodo gli incontri potranno essere svolti in via telematica, sempre con il consenso preventivo delle parti, mediante sistemi di videoconferenza. L'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale e all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Viene ora aggiunta un'ulteriore previsione, secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l'accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l'istanza di notifica dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante pec. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi del CAD.

🔹Mediazione nelle controversie contrattuali legate all'emergenza da COVID-19🔹

L'art. 6-bis del D.L. n. 6/2020 ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
In aggiunta a questa previsione viene ora disposto che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

🔶Uso di droni da parte della Polizia penitenziaria🔶

Nel corso del dibattito parlamentare è stata infine inserita la previsione che consente l'utilizzo di droni ("aeromobili a pilotaggio remoto") da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria per rafforzare vigilanza sugli istituti penitenziari e per garantire la sicurezza interna agli istituti stessi.

(Fonte: Altalex)

🔶ECOBONUS 110%: COSA C'E' DA SAPERE🔶Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono stata intro...
12/06/2020

🔶ECOBONUS 110%: COSA C'E' DA SAPERE🔶

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono stata introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

In particolare, tra le altre cose, il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l'attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull'argomento Ecobonus 110%.

🔵 QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE POTENZIATA

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a p***a di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a p***a di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

🔵 CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Quando si parla di "interventi che è possibile effettuare gratis" bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:

la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni
lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
il credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nel successivi due casi siamo in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più "gratis" come dichiarato.

🔵 COSA FARE PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE FISCALE

la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

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