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15/10/2026

CASO N. 2: ESSERE SPOSATI CON CHI COSTRUISCE ABUSIVAMENTE.
Sempronio realizza una sopraelevazione abusiva di 80 metri quadri su un immobile in comproprietà con la moglie Lavinia, in comunione legale dei beni. Dopo la morte del marito, Lavinia viene chiamata a rispondere in concorso (art. 110 c.p.) di abuso edilizio, violazioni antisismiche e paesaggistiche.
Ma la responsabilità penale è personale. Essere coniuge e comproprietaria non basta: nessuna norma impone al comproprietario di fermare i lavori altrui, né al coniuge di impedire i reati dell'altro. Servono elementi concreti che dimostrino un contributo, anche solo morale. Nel caso, Lavinia viveva stabilmente nell'altro immobile di famiglia ed era sempre assente ai sopralluoghi della polizia municipale.
Esito: assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il caso è tratto dal libro di Procolo Ascolese «I limiti dell'assunto accusatorio nell'applicazione della legge penale» (Aracne, 2014).

COSA È CAMBIATO DA ALLORA: il principio è tuttora seguito dalla Cassazione. Va però tenuto presente che i giudici valorizzano indizi come il vivere nell'immobile, l'interesse diretto all'opera o la presenza durante i lavori: è su questi punti che si gioca oggi la difesa.

14/10/2026

CASO N. 1: UN MOTORINO SENZA TARGA BASTA A FARE UN RICETTATORE?

Alcuni agenti notano un ciclomotore senza contrassegno davanti a un bar. Chiedono di chi sia, e Sempronio si fa avanti spontaneamente: «È mio». Il mezzo risulta rubato e scatta l'accusa di ricettazione (art. 648 c.p.).
L'accusa aveva due falle. Il numero di telaio annotato dagli agenti aveva solo sei caratteri, contro i diciassette del codice completo: non era provato che quel motorino fosse proprio quello rubato. E per legge, quando un ciclomotore viene venduto, il contrassegno resta al vecchio proprietario: la sua mancanza non era un indizio di furto; semmai lo sarebbe stata la sua presenza.
Poi c'è il buon senso: chi sa di avere un mezzo rubato non va incontro alla polizia a dichiararsene proprietario.
Il caso è tratto dal libro di Procolo Ascolese «I limiti dell'assunto accusatorio nell'applicazione della legge penale» (Aracne, 2014).

COSA È CAMBIATO DA ALLORA : dal 2021 (d.lgs. 195/2021) la ricettazione riguarda anche beni provenienti da contravvenzioni, non più solo da delitti. Restano fermi i due principi del caso: il reato presupposto va provato almeno logicamente e il dolo richiede elementi gravi e univoci.

07/10/2026

Il 7 ottobre 2011 sedevo, nello studio di un programma televisivo su Raidue, all'epoca condotto da Giancarlo Magalli, al fianco di una donna sopravvissuta alla violenza di genere, pronta a testimoniare per chiedere giustizia e sensibilizzare il pubblico.
Oggi sono trascorsi esattamente 15 anni da quel giorno e, nonostante l’introduzione del reato di femminicidio e i dibattiti, nulla è cambiato davvero: le donne in Italia continuano a subire violenze quotidiane e a morire per mano di uomini violenti.
Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci a questo massacro silenzioso: denunciare è il primo passo.

Ieri pomeriggio, durante la trasmissione “Domenica in”, nessuno degli ospiti, intervenuti a vario titolo sul caso Garlas...
05/10/2026

Ieri pomeriggio, durante la trasmissione “Domenica in”, nessuno degli ospiti, intervenuti a vario titolo sul caso Garlasco, si è soffermato sui motivi per i quali Alberto Stasi possa aver chiesto di definire il processo a suo carico con rito abbreviato.
Eppure, l’importanza di questo interrogativo non tarda manifestarsi quando si consideri che “rito abbreviato” significa “allo stato degli atti”: vale a dire, anche in presenza di un’indagine monca, incompleta…
Inoltre, ferma restando la possibilità che il P.M. contesti una circostanza aggravante nel corso del rito abbreviato, è più probabile che ciò accada durante il giudizio ordinario, giacché il rito abbreviato vede generalmente il P.M. convinto di aver contestato all’imputato tutto ciò che c’era da contestare: comprese eventuali circostanze aggravanti.
Orbene, a me pare che l’accusa formulata nei confronti di Alberto Stasi presenti, sin dalla sua genesi, una carenza di non poco conto: la mancata contestazione dell’aggravante della premeditazione.
Perché?
Perché solo la premeditazione spiegherebbe il motivo per il quale, il giorno del delitto, ad un certo punto, Alberto Stasi avrebbe interrotto la preparazione della sua tesi, per recarsi a casa di Chiara Poggi, ucciderla e, poi, rincasare, per continuare a lavorare “tranquillamente” alla sua tesi.
La premeditazione, infatti, è proprio questo: preordinazione, studio, predisposizione, programma, apprestamento di mezzi idonei: la premeditazione, quindi, ben può tradursi nella predisposizione di un alibi.
E noi sappiamo che l'attività sul computer di Stasi si era interrotta precisamente nella fascia oraria in cui è stato collocato l'omicidio: il che mal si concilia col delitto d’impeto (contestato a Stasi) che, evidentemente, non può vedere il soggetto scatenante “lontano” dal soggetto che si scatena…

Art. 4 della LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 (Apologia del fascismo):"Chiunque,  fuori  del  caso  preveduto  dall'art.  1"...
02/09/2026

Art. 4 della LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 (Apologia del fascismo):
"Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1"(Riorganizzazione del disciolto partito fascista), pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni [...]."
La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.
La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale" (diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale), "e di ogni altro diritto politico per un periodo di cinque anni".

Questo caso dimostra, in modo direi lapalissiano, come non sia affatto necessaria la separazione fra carriera del P.M. e...
02/09/2026

Questo caso dimostra, in modo direi lapalissiano, come non sia affatto necessaria la separazione fra carriera del P.M. e carriera del Giudicante per garantire l’imparzialità di quest’ultimo rispetto alle richieste del primo.

La decisione di contenere al massimo la carcerazione "preventiva",  limitandola ai casi limite ed eccezionali (vale a di...
02/09/2026

La decisione di contenere al massimo la carcerazione "preventiva", limitandola ai casi limite ed eccezionali (vale a dire, quando essa si delinei come assolutamente indispensabile e non sussistano ragioni che inducano a ritenere adeguata una minore misura) dipende dai princìpi su cui si fonda il rito accusatorio.
Quest'ultimo, infatti, spostando in avanti (nella fase dibattimentale) il momento del reale confronto dialettico tra tesi accusatoria ed antitesi difensiva, comporta una marcata limitazione del potere di coercizione del giudice nella fase iniziale del procedimento, che vede le parti contrapposte su posizioni di chiara sperequazione.

⚖️ Dichiarazione del ministro Nordio in merito alla vicenda dell’uomo scarcerato a Torino, dopo aver trascorso due notti nel penitenziario ‘Lorusso e Cutugno’, accusato di aver abusato in meno di 40 minuti di due donne, una delle quali minorenne:

“La decisione del Gip rientra nell’ambito dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire. Nondimeno, tenuto conto della eccezionalità del caso e dell’allarme sociale cagionato, ho disposto l’invio di Ispettori per acquisire ogni valutazione utile”.

Oltre che per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 del D.P.R. 309/1990), potrebbe - in tal caso - rav...
29/08/2026

Oltre che per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 del D.P.R. 309/1990), potrebbe - in tal caso - ravvisarsi la responsabilità per quello di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 del codice penale).
“Il legislatore”, infatti, “ha voluto che l'agente sia tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto e a desistere dall'azione (ossia dalla cessione dello stupefacente) sia quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l'incolumità dell'assuntore, e sia anche quando rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità della stessa. Lo spacciatore potrà, pertanto, ritenersi esente da colpa quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l'evento morte o lesioni. La colpa potrà, invece, essere ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista
perché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente
valutata, sempre per colpa.” (Cassazione penale, Sez. V, Sent., [data ud. 23/01/2025] 28/02/2025, n. 8356).

Se la vaccinazione della bimba contro la difterite fosse stata sufficiente per evitarne il decesso, la responsabilità de...
22/08/2026

Se la vaccinazione della bimba contro la difterite fosse stata sufficiente per evitarne il decesso, la responsabilità dei genitori sarebbe innegabile (articoli 40, comma 2, cod.pen., 41, comma 1, cod.pen. e 589 cod.pen.).

Nel quartiere Zen vi è una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici

L’invito ad inviare una mail con richiesta di rimborso potrebbe esporre i malcapitati ad un pericolo. Tale invito, infat...
14/08/2026

L’invito ad inviare una mail con richiesta di rimborso potrebbe esporre i malcapitati ad un pericolo.
Tale invito, infatti, li potrebbe indurre ad astenersi dal querelare i responsabili, confidando nel promesso rimborso.
A questo punto, oltre il danno, si rischia anche la beffa: qualora, infatti, le somme versate non fossero restituite entro i prossimi tre mesi, le vittime potrebbero trovarsi nella condizione di NON poter più querelare i responsabili.
Perché?
Perché il diritto di querela si esercita ENTRO TRE MESI dal momento in cui la persona offesa si è accorta di essere stata truffata.
Conseguentemente, trascorsi tre mesi in attesa di un rimborso che non dovesse avvenire, I MALCAPITATI NON POTREBBERO PIÙ ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA I RESPONSABILI, che resterebbero perciò IMPUNITI !
Se mi trovassi nella loro condizione, pertanto, comincerei intanto a sporgere formale querela, per poi valutare di rimetterla (ritirarla) a rimborso avvenuto.

La difesa della titolare “Inviate richiesta di rimborso”

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