GiuristaNews

GiuristaNews Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di GiuristaNews, Legale, Naples.

Questo caso dimostra, in modo direi lapalissiano, come non sia affatto necessaria la separazione fra carriera del P.M. e...
02/09/2026

Questo caso dimostra, in modo direi lapalissiano, come non sia affatto necessaria la separazione fra carriera del P.M. e carriera del Giudicante per garantire l’imparzialità di quest’ultimo rispetto alle richieste del primo.

La decisione di contenere al massimo la carcerazione "preventiva",  limitandola ai casi limite ed eccezionali (vale a di...
02/09/2026

La decisione di contenere al massimo la carcerazione "preventiva", limitandola ai casi limite ed eccezionali (vale a dire, quando essa si delinei come assolutamente indispensabile e non sussistano ragioni che inducano a ritenere adeguata una minore misura) dipende dai princìpi su cui si fonda il rito accusatorio.
Quest'ultimo, infatti, spostando in avanti (nella fase dibattimentale) il momento del reale confronto dialettico tra tesi accusatoria ed antitesi difensiva, comporta una marcata limitazione del potere di coercizione del giudice nella fase iniziale del procedimento, che vede le parti contrapposte su posizioni di chiara sperequazione.

⚖️ Dichiarazione del ministro Nordio in merito alla vicenda dell’uomo scarcerato a Torino, dopo aver trascorso due notti nel penitenziario ‘Lorusso e Cutugno’, accusato di aver abusato in meno di 40 minuti di due donne, una delle quali minorenne:

“La decisione del Gip rientra nell’ambito dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire. Nondimeno, tenuto conto della eccezionalità del caso e dell’allarme sociale cagionato, ho disposto l’invio di Ispettori per acquisire ogni valutazione utile”.

Oltre che per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 del D.P.R. 309/1990), potrebbe - in tal caso - rav...
29/08/2026

Oltre che per il reato di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 del D.P.R. 309/1990), potrebbe - in tal caso - ravvisarsi la responsabilità per quello di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 del codice penale).
“Il legislatore”, infatti, “ha voluto che l'agente sia tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto e a desistere dall'azione (ossia dalla cessione dello stupefacente) sia quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l'incolumità dell'assuntore, e sia anche quando rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità della stessa. Lo spacciatore potrà, pertanto, ritenersi esente da colpa quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l'evento morte o lesioni. La colpa potrà, invece, essere ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista
perché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente
valutata, sempre per colpa.” (Cassazione penale, Sez. V, Sent., [data ud. 23/01/2025] 28/02/2025, n. 8356).

Se la vaccinazione della bimba contro la difterite fosse stata sufficiente per evitarne il decesso, la responsabilità de...
22/08/2026

Se la vaccinazione della bimba contro la difterite fosse stata sufficiente per evitarne il decesso, la responsabilità dei genitori sarebbe innegabile (articoli 40, comma 2, cod.pen., 41, comma 1, cod.pen. e 589 cod.pen.).

Nel quartiere Zen vi è una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici

L’invito ad inviare una mail con richiesta di rimborso potrebbe esporre i malcapitati ad un pericolo. Tale invito, infat...
14/08/2026

L’invito ad inviare una mail con richiesta di rimborso potrebbe esporre i malcapitati ad un pericolo.
Tale invito, infatti, li potrebbe indurre ad astenersi dal querelare i responsabili, confidando nel promesso rimborso.
A questo punto, oltre il danno, si rischia anche la beffa: qualora, infatti, le somme versate non fossero restituite entro i prossimi tre mesi, le vittime potrebbero trovarsi nella condizione di NON poter più querelare i responsabili.
Perché?
Perché il diritto di querela si esercita ENTRO TRE MESI dal momento in cui la persona offesa si è accorta di essere stata truffata.
Conseguentemente, trascorsi tre mesi in attesa di un rimborso che non dovesse avvenire, I MALCAPITATI NON POTREBBERO PIÙ ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA I RESPONSABILI, che resterebbero perciò IMPUNITI !
Se mi trovassi nella loro condizione, pertanto, comincerei intanto a sporgere formale querela, per poi valutare di rimetterla (ritirarla) a rimborso avvenuto.

La difesa della titolare “Inviate richiesta di rimborso”

“[…] non può farsi rientrare nella legittima difesa il caso di chi, ferito, ferisca a sua volta l'aggressore che fugge [...
20/07/2026

“[…] non può farsi rientrare nella legittima difesa il caso di chi, ferito, ferisca a sua volta l'aggressore che fugge […] Ciò perché IL PERICOLO PASSATO È IRRILEVANTE, AI FINI DELLA DIFESA LEGITTIMA  […]”.
(Girolamo Penso, “La legittima difesa”, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore - 1939 - XVII, - pag. 107).

TRENTO. Caso Mario Roggero: giusto il carcere? Era legittima difesa? E' un criminale o un eroe? In questi giorni si sprecano le riflessioni, le analisi, gli slogan politici sulla figura del gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo il 28...

Sequestro di persona ai danni di un minore “discendente”: questa dovrebbe essere la grave ipotesi di reato formulata nei...
24/06/2026

Sequestro di persona ai danni di un minore “discendente”: questa dovrebbe essere la grave ipotesi di reato formulata nei confronti delle persone indagate per la scomparsa delle due sorelline ritrovate nella casa di un'anziana parente della madre.
Un delitto per il quale si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (ex art. 605, comma 3, ultima parte, del codice penale).
Ma, si potrebbe obiettare che, siccome le ragazze sono salite “volontariamente” in macchina, la condotta degli indagati rientri nella fattispecie “meno grave” di sottrazione di persone incapaci (di cui all'art. 574 del codice penale) che esclude – in quanto speciale - quella “più grave” di sequestro di persona.
Ma così non è, avendo la Corte di Cassazione statuito che le due norme non sono tra loro alternative, né l'una assorbe l'altra e possono, quindi, perfino concorrere, perché i due reati - sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci - tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi: “la libertà fisica” (il reato di sequestro di persona), da un lato, e “il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere quest'ultimo sotto la propria custodia” (il reato di sottrazione di persone incapaci), dall'altro (Cass. pen., Sez. V, Sent., 18/02/2011, n. 6220).
Stando così le cose, nel caso della scomparsa delle due sorelline, si profila come possibile l'applicazione della disciplina del reato continuato, con conseguente irrogazione della pena prevista per il più grave reato di sequestro di persona, aumentata “fino al triplo” per la continuazione con il meno grave reato di sottrazione di persone incapaci.

Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dall'Abruzzo e ritrovate a Formia. Fermati la madre, il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona.

ACCADDE OGGI, IL 16 MAGGIO DI DIECI ANNI FA.
16/05/2026

ACCADDE OGGI, IL 16 MAGGIO DI DIECI ANNI FA.

08/05/2026

Ecco il formato fisico del mio audiolibro, narrato da Gianluca Testa, titolare del marchio editoriale Teatroformattivo.
Ed ecco qui l’arringa finale, da me concepita come quella di un difensore seriamente compreso dell’innocenza del proprio assistito. Buon ascolto.

23/04/2026

Una nuova era per gli audiolibri d'autore!

Siamo entusiasti di annunciare un traguardo importante per Teatroformattivo: con il lancio dell'audiolibro "Il complice" di Procolo Ascolese, inauguriamo ufficialmente la nostra distribuzione fisica!

INCONTRI E FIRMACOPIE

Ma la vera novità è il contatto con voi! Con l'arrivo del formato fisico, daremo il via a una serie di appuntamenti ed eventi dedicati:

Presentazioni dal vivo e firmacopie con l'autore: Incontri esclusivi per far autografare la tua copia!

LA TUA COPIA PERSONALIZZATA

Presto sarà attiva la pagina del nostro distributore ufficiale, dove potrai ordinare la tua copia fisica personalizzata e rimanere aggiornato sulle date dei firmacopie nella tua città.

Non parliamo solo di digitale: l'esperienza narrativa di Teatroformattivo prende corpo e si prepara ad arrivare nelle redazioni e nelle mani degli ascoltatori più esigenti.

IN VIAGGIO VERSO LA STAMPA

In questi giorni, le prime copie fisiche dell'audiolibro verranno inviate in omaggio ai principali quotidiani nazionali. È il nostro modo per far conoscere un progetto che unisce interpretazione teatrale, cura del suono e narrazione d'eccellenza.

PRENOTA LA TUA COPIA FISICA

Vuoi aggiungere "Il complice" alla tua collezione?

Molto presto sarà online la pagina dedicata del nostro distributore ufficiale, dove potrai ordinare la tua copia personalizzata. Un oggetto unico da ascoltare, conservare e collezionare.

Vuoi saperne di più?
Resta sintonizzato per scoprire il catalogo completo.

Per ora è possibile ordinare la tua copia de "IL COMPLICE" di Procolo Ascolese scrivendo alla email: [email protected]

Teatroformattivo Audiolibri
www.teatroformattivo.com

Indirizzo

Naples

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando GiuristaNews pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi

Digitare