15/10/2026
CASO N. 2: ESSERE SPOSATI CON CHI COSTRUISCE ABUSIVAMENTE.
Sempronio realizza una sopraelevazione abusiva di 80 metri quadri su un immobile in comproprietà con la moglie Lavinia, in comunione legale dei beni. Dopo la morte del marito, Lavinia viene chiamata a rispondere in concorso (art. 110 c.p.) di abuso edilizio, violazioni antisismiche e paesaggistiche.
Ma la responsabilità penale è personale. Essere coniuge e comproprietaria non basta: nessuna norma impone al comproprietario di fermare i lavori altrui, né al coniuge di impedire i reati dell'altro. Servono elementi concreti che dimostrino un contributo, anche solo morale. Nel caso, Lavinia viveva stabilmente nell'altro immobile di famiglia ed era sempre assente ai sopralluoghi della polizia municipale.
Esito: assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il caso è tratto dal libro di Procolo Ascolese «I limiti dell'assunto accusatorio nell'applicazione della legge penale» (Aracne, 2014).
COSA È CAMBIATO DA ALLORA: il principio è tuttora seguito dalla Cassazione. Va però tenuto presente che i giudici valorizzano indizi come il vivere nell'immobile, l'interesse diretto all'opera o la presenza durante i lavori: è su questi punti che si gioca oggi la difesa.