24/06/2026
Sequestro di persona ai danni di un minore “discendente”: questa dovrebbe essere la grave ipotesi di reato formulata nei confronti delle persone indagate per la scomparsa delle due sorelline ritrovate nella casa di un'anziana parente della madre.
Un delitto per il quale si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni (ex art. 605, comma 3, ultima parte, del codice penale).
Ma, si potrebbe obiettare che, siccome le ragazze sono salite “volontariamente” in macchina, la condotta degli indagati rientri nella fattispecie “meno grave” di sottrazione di persone incapaci (di cui all'art. 574 del codice penale) che esclude – in quanto speciale - quella “più grave” di sequestro di persona.
Ma così non è, avendo la Corte di Cassazione statuito che le due norme non sono tra loro alternative, né l'una assorbe l'altra e possono, quindi, perfino concorrere, perché i due reati - sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci - tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi: “la libertà fisica” (il reato di sequestro di persona), da un lato, e “il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere quest'ultimo sotto la propria custodia” (il reato di sottrazione di persone incapaci), dall'altro (Cass. pen., Sez. V, Sent., 18/02/2011, n. 6220).
Stando così le cose, nel caso della scomparsa delle due sorelline, si profila come possibile l'applicazione della disciplina del reato continuato, con conseguente irrogazione della pena prevista per il più grave reato di sequestro di persona, aumentata “fino al triplo” per la continuazione con il meno grave reato di sottrazione di persone incapaci.
Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dall'Abruzzo e ritrovate a Formia. Fermati la madre, il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona.